SENTENZA N. 99
ANNO 1969
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Prof. Giuseppe BRANCA,
Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni BATTISTA
BENEDETTI
Prof. Francesco PAOLO
BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo MICHELE
TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità
costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1951, n.
1244, promosso con ordinanza emessa il 10 gennaio 1967 dalla Corte di appello
di Catanzaro nel procedimento civile vertente tra i Comuni di Pedivigliano e di
Soveria Mannelli e l'Opera per la valorizzazione della Sila ed altri, iscritta
al n. 271 del Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 24 del 27 gennaio 1968.
Visti gli atti di costituzione del
Comune di Pedivigliano e dell'Opera valorizzazione Sila;
udita nell'udienza pubblica del 7
maggio 1969 la relazione del Giudice Giovanni Battista Benedetti;
uditi l'avv. Cesare Gabriele, per il
Comune di Pedivigliano, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Francesco
Agrò, per l'Opera Sila.
Ritenuto in fatto
Con ordinanza 10 gennaio 1967,
emessa dalla Corte di Appello di Catanzaro nel procedimento civile vertente tra
i Comuni di Pedivigliano e di Soveria Mannelli contro l'Opera per la
valorizzazione della Sila e Berlingieri Clementina, é stata proposta la
questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 76 e 77
della Costituzione, del decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre
1951, n. 1244, con il quale l'Ente di riforma otteneva l'espropriazione - ai
fini della riforma fondiaria prevista dalla legge 12 maggio 1950, n. 230 - del
terreno denominato "Chiazza" sito in agro di Parenti, in danno di
Berlingieri Clementina.
Risulta dagli atti che in esecuzione
della sentenza 16 maggio 1889 del Collegio arbitrale per gli affari della Sila,
il fondo "Chiazza" era stato diviso in due quote, rispettivamente
assegnate ai Comuni di Pedivigliano e di Soveria Mannelli - ai sensi della legge
25 maggio 1876, n. 3124 - "in compenso degli usi civici che essi vantavano
nella Sila".
Con verbale di aggiudicazione 21
ottobre 1891, approvato dalla competente Giunta provinciale amministrativa, il
Comune di Pedivigliano cedeva la sua quota in enfiteusi perpetua a Berlingieri
Francesco di Anselmo. Identica cessione della sua quota faceva il Comune di
Soveria Mannelli in favore di Berlingieri Anselmo fu Francesco, con verbale di
aggiudicazione 10 agosto 1899, vistato dalla sottoprefettura di Nicastro.
Quest'ultima quota veniva poi ereditata nel 1912 dal Berlingieri Francesco, il
quale riunito così tutto il fondo "Chiazza", lo donava alla figlia
Berlingieri Clementina in Lucifero. Il fondo in questione veniva, infine,
espropriato nel 1951 col decreto impugnato ed attribuito all'Opera Sila.
Con citazione del 5 dicembre 1952
Berlingieri Francesco conveniva in giudizio dinanzi al tribunale di Cosenza
l'ente espropriante per sentire dichiarare incostituzionale e illegittimo il
decreto di scorporo giacché il fondo "Chiazza" non apparteneva
all'espropriata ma era di proprietà dei Comuni di Pedivigliano e di Soveria
Mannelli contro i quali non si sarebbe potuto procedere, sia per la loro
qualità di enti pubblici, sia perché la proprietà dagli stessi posseduta non
aveva estensione superiore ai 300 ettari.
In detto giudizio interveniva
volontariamente la donataria Berlingieri Clementina e veniva altresì ordinato
l'intervento dei due Comuni interessati, i quali, sostenendo la nullità dei
contratti enfiteutici a suo tempo stipulati, stante il carattere demaniale del
fondo e l'inefficacia dei contratti medesimi, per la mancata approvazione da
parte degli organi competenti, concludevano per la nullità della procedura di
scorporo.
Con sentenza 15 luglio 1964 il tribunale
di Cosenza dichiarava manifestamente infondata la questione di costituzionalità
eccepita dagli attori e rigettava tutte le altre loro richieste.
Avverso tale sentenza proponevano
appello i due Comuni insistendo nella richiesta di dichiarazione di nullità o
d'inefficacia delle costituzioni di enfiteusi e la Corte di appello di
Catanzaro, con sentenza non definitiva 10 gennaio 1967 - gravata di
impugnazione dinanzi alla Corte di cassazione - dichiarava la nullità delle
enfiteusi costituite dai Comuni su tutto il fondo "Chiazza" in favore
dei Berlingieri, nonché la nullità dei successivi trasferimenti di dette
enfiteusi, dato che esse non potevano essere contratte su un fondo avente una
innegabile natura demaniale in quanto assegnato ai due enti pubblici in
compenso di usi civici inalienabili ed imprescrittibili che avevano sulla Sila.
Osserva inoltre la sentenza che non risulta che vi sia stato in prosieguo alcun
provvedimento di sdemanializzazione così come é da escludersi che per effetto
dei due verbali di aggiudicazione del 1891 e del 1899 possa ritenersi
intervenuta la trasformazione del demanio in allodio, in quanto - come rilevato
dalla ordinanza 29 aprile 1940 pronunciata contro il Berlingieri Francesco dal
Commissario per la liquidazione degli usi civici di Catanzaro - la costituzione
di enfiteusi non fu mai approvata dal Sovrano ai sensi della legge 16 giugno
1927, n. 1766.
Sulla base di tali rilievi la Corte
di appello ha tratto la conseguenza che l'intero fondo "Chiazza", in
quanto demaniale, non poteva essere espropriato col decreto del Presidente
della Repubblica 4 novembre 1951 e che l'esproprio non poteva intervenire in
danno di Berlingieri Clementina, la quale non era mai stati enfiteuta giacché
le due quote erano sempre appartenute ai beni demaniali dei Comuni. Ha
conseguentemente rimesso gli atti a questa Corte, con ordinanza emessa in pari
data della sentenza, sollevando eccezione di incostituzionalità del decreto
presidenziale di esproprio.
L'ordinanza é stata ritualmente
comunicata, notificata e pubblicata.
Nel presente giudizio si sono
costituiti soltanto il Comune di Pedivigliano, rappresentato e difeso dall'avv.
Cesare Gabriele, mediante deposito di deduzioni in cancelleria in data 3 luglio
1967 e l'Opera Sila, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello
Stato, con deposito di deduzioni in data 13 febbraio 1968.
La difesa del Comune rileva che,
avendo la Corte di appello deciso che il fondo "Chiazza" é demanio
comunale, il decreto presidenziale che ne ha disposto l'esproprio deve
ritenersi illegittimo, in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione,
per aver ecceduto dai limiti della delega contenuti negli artt. 2 e 3 della
legge 12 maggio 1950, n. 230.
L'Avvocatura, per contro, nelle sue
deduzioni fa presente che avverso la sentenza non definitiva della Corte di
appello l'Opera Sila ha proposto ricorso per Cassazione per i seguenti motivi:
1) difetto di giurisdizione della
Corte di appello: articolo 360, n. 1, del Codice di procedura civile, in
relazione agli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 e
segg. della legge 11 marzo 1953, n. 87;
2) violazione dell'art. 11 della
legge 25 maggio 1876, n. 3124 e falsa applicazione dell'art. 13 della legge 16
giugno 1927, n. 1766, violazione dell'art. 9 della legge Sila n. 230 del 1950.
In relazione al primo motivo
l'Avvocatura osserva che con la sentenza impugnata, dichiarandosi nulle a tutti
gli effetti le originarie enfiteusi, si é statuito sulla questione essenziale
della causa e sulla questione dell'eccesso di delega del decreto di scorporo
disposto contra non dominum. Alla
Corte costituzionale non resterebbe che adottare un provvedimento
conseguenziale alla sentenza non definitiva di merito, e cioè una dichiarazione
"dovuta" di illegittimità costituzionale della legge-provvedimento.
In ottemperanza alle norme che regolano il giudizio di legittimità
costituzionale, la questione della validità delle enfiteusi costituite dai
comuni interessati avrebbe invece dovuto formare oggetto dell'ordinanza di rimessione
e non della sentenza parziale.
Si domanda poi l'Avvocatura se possa
ammettersi una pronuncia secundum eventum
litis della Corte costituzionale e quale sorte possa avere una pronuncia
del genere nel caso di accoglimento del ricorso in Cassazione. Dovrebbe in tale
ipotesi restar ferma l'ipotetica sentenza costituzionale (con la conseguenza
che in tal modo si confischerebbe in danno della ricorrente il rimedio del
ricorso in Cassazione) e resterebbe la sua efficacia condizionata al passaggio
in cosa giudicata della sentenza di appello.
In relazione al secondo motivo del
ricorso l'Avvocatura osserva che la sentenza impugnata ha dichiarato la nullità
dei contratti di enfitensi basandosi sull'ordinanza 25 aprile 1940 del
Commissario per la liquidazione degli usi civici per la Calabria, la quale ebbe
a stabilire che il fondo "Chiazza" doveva essere restituito al
demanio comunale non risultando la concessione in enfiteusi approvata dal
Sovrano, ai sensi dell'art. 13 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, e mancando
perciò il titolo valido per la trasformazione del demanio in allodio.
Orbene le enfitensi in questione,
sorte nel 1900, non soggiacciono alla disciplina della legge del 1927, bensì a
quella dettata dall'art. 11 della precedente legge 15 maggio 1876, n. 3124, che
concede ai Comuni la facoltà di censire, e cioè dare in enfiteusi, o ripartire
le terre silane già demaniali, e di destinarle all'uso diretto della
popolazione secondo che sarà determinato dal Consiglio Provinciale avuto
riguardo agli interessi dei Comuni. Nella specie, quindi, non vi era bisogno
dell'approvazione del Sovrano.
Rileva, inoltre, la difesa
dell'Opera Sila nel ricorso per cassazione che se anche il fondo
"Chiazza" dovesse ancora considerarsi tuttora sottoposto ad usi
civici (per la nullità della sua conversione da demanio in allodio) i Comuni
potrebbero far valere il loro diritto solo sull'indennità, giusta il disposto
dell'art. 9 della legge Sila n. 230 del 1950, il quale stabilisce che sulla
indennità di espropriazione sono trasferiti, ad ogni effetto, i diritti dei
terzi "compresi i diritti di uso civico". Dal che é dato desumere che
anche i terreni gravati di uso civico sono espropriabili.
Sulla base dei motivi del ricorso
per cassazione e delle considerazioni svolte a sostegno dei medesimi
l'Avvocatura in questa sede sostiene che, quando meno allo stato attuale delle
cose, il giudizio incidentale di legittimità é inammissibile.
In linea strettamente subordinata, e
qualora la Corte intendesse trattare il merito della questione, l'Avvocatura
richiama le considerazioni svolte nel secondo motivo del ricorso per cassazione
e conclude per l'infondatezza della questione sollevata.
In una memoria depositata il 24
aprile 1969 la difesa del Comune di Pedivigliano osserva anzitutto che entrambi
i motivi del ricorso per cassazione richiamati dall'Avvocatura per relationem sarebbero infondati. Non
sussiste anzitutto il difetto di giurisdizione del giudice a quo. Il
presupposto necessario della questione costituzionale é la declaratoria di
nullità dell'enfiteusi per effetto della demanialità del fondo espropriato
senza la quale declaratoria non sarebbe potuta sorgere la questione di
legittimità costituzionale né sulla nullità avrebbe potuto giudicare questa Corte
la cui competenza, alla luce della Costituzione e delle leggi indicate nel
ricorso, é inflessibilmente limitata alle questioni costituzionali con
esclusione di ogni questione pregiudiziale e conseguenziale. A nulla rileva poi
che la Corte di Catanzaro abbia dichiarato in sentenza la demanialità del fondo
"Chiazza" anziché assumerla nella ordinanza di rimessione come
presupposto della questione di legittimità dato che questa Corte non può che
assumere come fondamento della rilevanza della questione di legittimità
costituzionale e della propria decisione la demanialità comunque ritenuta o
dichiarata dal giudice a quo.
Per quanto riguarda poi il merito
della vertenza la difesa del Comune di Pedivigliano osserva che é
giurisprudenza pacifica che i beni assegnati ai Comuni in virtù dell'art. 11
della legge del 1876 sulla Sila Regia in compenso degli usi civici siano
divenuti demanio dei Comuni assegnatari conservando le prerogative della
inalienabilità e imprescrittibilità. É vero che tali beni potevano essere
concessi in enfiteusi ma per la validità di tali concessioni erano necessarie
le preventive determinazioni del Consiglio provinciale come risulta del resto
dal tassativo disposto dell'art. 11 della legge citata, determinazioni che
nella specie sono mancate. Le costituzioni di enfitensi del fondo in
contestazione (che secondo la costante giurisprudenza equivalgono ad
alienazione) sono quindi radicalmente nulle e conseguentemente é nullo il
decreto di espropriazione (pronunciato nei confronti dell'utilista che non era
mai divenuto legalmente tale) per un bene inespropriabile sia per la sua natura
giuridica, sia perché per l'art. 2 della legge Sila sono espropriabili solo le
proprietà private e non quelle d'enti pubblici.
La difesa del Comune insiste perciò
nella richiesta di dichiarare l'illegittimità costituzionale del decreto di
espropriazione per violazione degli artt. 2 e 9 della legge di delega n. 230
del 1950.
Considerato in diritto
1. - Con l'ordinanza in epigrafe é
stata sollevata la questione di legittimità costituzionale del decreto del
Presidente della Repubblica 4 novembre 1951, n. 1244, per aver disposto
l'esproprio ai fini della riforma fondiaria in favore dell'Opera per la
valorizzazione della Sila del terreno denominato "Chiazza", sito nei
Comuni di Parenti e Taverna, del quale risultava essere enfiteuta Berlingieri
Clementina in Lucifero, ma che in effetti faceva parte dei beni demaniali dei
Comuni di Pedivigliano e Soveria Mannelli. Il giudice a quo, con sentenza di
pari data dell'ordinanza di rinvio, ha compiuto l'accertamento circa la reale
natura e la titolarità del terreno espropriato dichiarando che esso, assegnato
ai due comuni ai sensi dell'art. 11 della legge 25 maggio 1876, n. 3124, in
compenso degli usi civici che vantavano sulle terre della Sila, non ebbe mai a
perdere il carattere di demanialità poiché nulli ad ogni effetto erano da
considerarsi i contratti del 28 dicembre 1891 e del 21 marzo 1900 con i quali
erano state cedute in enfitensi le quote spettanti ai due comuni sul detto
terreno e nulli tutti i successivi trasferimenti fino a quello in favore del
soggetto privato espropriato.
Dalla circostanza che la sentenza in
questione é stata impugnata con ricorso per cassazione l'Avvocatura dello Stato
ha tratto motivo per sollevare pregiudizialmente eccezione di inammissibilità
del presente giudizio incidentale di legittimità costituzionale.
L'eccezione non é fondata.
L'accertamento circa la natura
demaniale o meno del terreno in contestazione e della nullità o validità dei
contratti enfiteutici relativi al medesimo costituisce il presupposto
indispensabile della questione di legittimità ed attiene a quel giudizio di
rilevanza che é di esclusiva competenza del giudice a quo. Detto accertamento,
effettuato dalla Corte di appello di Catanzaro nella citata sentenza non
definitiva, é stato richiamato nell'ordinanza di rinvio emessa in pari data e
posto a fondamento del giudizio di rilevanza e non manifesta infondatezza della
questione di costituzionalità. Il procedimento di legittimità costituzionale é
stato perciò ritualmente introdotto secondo le regole dettate dall'art. 23,
comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87. É stata più volte affermata,
proprio in ordine agli inconvenienti lamentati dagli Enti di riforma circa l'applicazione
della norma in questione ai giudizi di costituzionalità riguardanti le leggi-
provvedimento, l'indipendenza delle pronunce della Corte dallo svolgimento dei
giudizi principali. Tali pronunce, con la tipicità della dichiarazione di
illegittimità "in quanto" costantemente in esse adoperata, non
precludono alle parti il diritto di proseguire, nell'ulteriore fase del
giudizio di merito e nei successivi gradi, a discutere sulla fondatezza dei
presupposti e quindi sulla rilevanza della questione di legittimità
costituzionale. E non é da escludere che una differente definitiva decisione
sulle questioni di fatto e di diritto che rappresentano il presupposto del
sindacato di costituzionalità produca come conseguenza l'inefficacia della
sentenza della Corte.
2. - Circa il merito della
questione, dovendo procedere sulla base degli accertamenti compiuti dalla Corte
di appello di Catanzaro con la ripetuta sentenza del 10 gennaio 1967, non é
dubbio che debba essere dichiarata l'illegittimità costituzionale del decreto
del Presidente della Repubblica 4 novembre 1951, n. 1244, per aver disposto -
in violazione dell'art. 2 della legge Sila 12 maggio 1950, n. 230 che consente
di sottoporre all'espropriazione soltanto terreni di proprietà privata -
l'esproprio del fondo "Chiazza" che per la sua qualità di terreno
demaniale non era soggetto a scorporo ai fini della riforma fondiaria.
Né vale opporre che nel caso in
esame i Comuni di Pedivigliano e Soveria Mannelli dovrebbero esercitare il loro
diritto sull'indennità di espropriazione ai sensi dell'art. 9 della legge
sopracitata poiché, come già esposto nelle sentenze n. 78 del
1961 e n. 18
del 1965, il diritto di proprietà dei Comuni sui demani civici non può
riportarsi tra "i diritti dei terzi compresi i diritti di uso civico"
contemplati dalla disposizione richiamata.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità
costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1951, n.
1244, in quanto ha disposto la espropriazione del terreno "Chiazza"
appartenente al demanio dei Comuni di Pedivigliano e di Soveria Mannelli e non
al soggetto privato espropriato.
Così deciso in Roma,
nella sede della corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 maggio
1969.
Giuseppe BRANCA -
Michele FRAGALI - Giuseppe CHIARELLI -
Giuseppe VERZÌ - Giovanni BATTISTA BENEDETTI -
Francesco PAOLO BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole
ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo MICHELE TRIMARCHI -
Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE
Depositata in cancelleria il 10
giugno 1969.