SENTENZA N. 64
ANNO 1969
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori
Giudici:
Prof. Aldo SANDULLI,
Presidente
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni BATTISTA
BENEDETTI
Prof. Francesco PAOLO
BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo MICHELE
TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI -
Dott. Nicola REALE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità
costituzionale del D.P.R. 2 gennaio 1962, n. 346, recante norme sul trattamento
economico e normativo per i dipendenti da ristoranti, trattorie, bar ed
esercizi similari, promosso con ordinanza emessa il 12 aprile 1967 dal
tribunale di Torino nel procedimento civile vertente tra Merlo Isabella e
Gandini Maria, iscritta al n. 218 del Registro ordinanze 1967 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 282 dell'11 novembre 1967.
Visto l'atto di costituzione di
Merlo Isabella;
udita nell'udienza pubblica del 12
marzo 1969 la relazione del Giudice Enzo Capalozza;
udito l'avv. Benedetto Bussi, per
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un procedimento
civile innanzi al tribunale di Torino, promosso da Merlo Isabella per una
controversia di lavoro nei confronti di Gandini Maria, presso la quale aveva
lavorato come apprendista e, successivamente, aiuto-barista, percependo lire
15.000 mensili, elevate a lire 20.000 nel 1965, il tribunale, con ordinanza del
12 aprile 1967, osservava che l'attrice, a sostegno della sua domanda intesa ad
ottenere le residue retribuzioni ed indennità varie, non aveva provveduto ad
indicare e produrre alcun contratto collettivo postcorporativo; che,
d'altronde, tenuto conto della estrema esiguità del salario corrisposto, la
materia doveva ritenersi ancora regolata, fra l'altro, dal contratto collettivo
del 15 maggio 1959, dall'accordo nazionale del 17 gennaio 1948 e dall'accordo
collettivo del 18 febbraio 1957, recepiti dal D.P.R. 2 gennaio 1962, n. 346.
Ciò premesso, il tribunale sollevava
questione di legittimità costituzionale di tale decreto presidenziale, nel suo
intero testo, per violazione degli artt. 39 e 77, primo comma, della
Costituzione e per contrasto con la sentenza n. 106 del
19 dicembre 1962 di questa Corte, deducendo che il decreto era stato emesso
in forza della legge 1 ottobre 1960, n. 1027, che aveva prorogato i termini
della precedente legge di delegazione n. 741 del 14 luglio 1959 sui minimi di
trattamento economico e normativo dei lavoratori, dichiarata costituzionalmente
illegittima con la suindicata sentenza.
L'ordinanza, ritualmente notificata
e comunicata, é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 282 dell'11
novembre 1967.
2. - Nel giudizio innanzi a questa
Corte si é costituita soltanto
La difesa della lavoratrice assume
che l'ordinanza di rimessione non avrebbe tenuto conto che con la citata
sentenza questa Corte non ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tutti
e due gli articoli di cui si compone la legge di proroga n. 1027 del 1960, ma
del solo art. 1, che estendeva il campo di applicazione della delega agli
accordi e contratti stipulati dopo il 3 ottobre 1959, data di entrata in vigore
della precedente legge n. 1027 del 1960. Il contratto collettivo e gli accordi
recepiti dal denunziato decreto, per il fatto stesso di essere stati stipulati
prima della suddetta data, non rientrerebbero nell'ipotesi della norma
dichiarata illegittima, ma in quella contenuta nel successivo articolo, di cui
Considerato in diritto
É stato denunziato a questa Corte il
D.P.R. 2 gennaio 1962, n. 346, contenente norme sul trattamento economico e
normativo per i dipendenti da ristoranti, trattorie, ecc., emesso in forza
della legge di delegazione 1 ottobre 1960, n. 1027, deducendosi la violazione
degli artt. 39 e 77, primo comma, della Costituzione, nel presupposto che tale
legge sarebbe stata dichiarata costituzionalmente illegittima, nel suo intero
testo, con sentenza n. 106 del 19 dicembre 1962
di questa Corte.
Il presupposto da cui muove
l'ordinanza di rimessione é erroneo.
La sentenza suindicata ha, infatti,
dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge n. 1027 del
Il decreto presidenziale denunziato
si é uniformato agli stessi criteri e, avendo recepito contratti collettivi
stipulati nel termine suindicato, non rientra nell'ipotesi dell'art. 1 della
legge n. 1027 del 1960, dichiarato costituzionalmente illegittimo con la sentenza n. 106 del 1962. Né può essere altrimenti censurato
per essere stato ammesso nel termine di proroga di cui all'art. 2 della stessa
legge, cioè di una norma, la cui illegittimità é stata esplicitamente negata
con la stessa sentenza (cfr. pure sentenza n. 137 del 1968).
La questione deve pertanto essere
dichiarata non fondata.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara non fondata la questione di
legittimità costituzionale del D.P.R. 2 gennaio 1962, n. 346, contenente norme
sul trattamento economico e normativo per i dipendenti da ristoranti,
trattorie, ecc., sollevata in riferimento agli artt. 39 e 77, primo comma,
della Costituzione dall'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 marzo
1969.
Aldo
SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI -
Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni BATTISTA
BENEDETTI - Francesco PAOLO BONIFACIO
- Luigi OGGIONI -
Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA -
Vincenzo MICHELE TRIMARCHI
- Vezio CRISAFULLI -
Nicola REALE
Depositata in cancelleria il 3
aprile 1969.