SENTENZA N. 10
ANNO 1969
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Aldo SANDULLI, Presidente
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni BATTISTA BENEDETTI
Prof. Francesco PAOLO BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo MICHELE TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità
costituzionale dell'art. 4 del R.D.L. 19 agosto 1943, n. 737, recante nuovi
provvedimenti in materia di imposte di registro, in relazione all'art. 50 del
R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269 (legge di registro), promossi con le seguenti
ordinanze:
1) ordinanza
emessa il 19 novembre 1965 dalla Commissione provinciale delle imposte di
Milano sul ricorso di Villa Angelo contro l'Ufficio
del registro, iscritta al n. 105 del Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 170 dell'8 luglio 1967;
2) ordinanza
emessa il 21 ottobre 1966 dalla Commissione distrettuale delle imposte di Santa
Maria Capua Vetere sul ricorso di Ardolino
Antonio contro l'Ufficio del registro, iscritta al n. 138 del Registro
ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 208
del 19 agosto 1967;
3)
ordinanze emesse il 9 ottobre 1967 dalla Commissione provinciale delle imposte
di Roma sui ricorsi di Garzia Zevio
contro l'Ufficio del registro,
iscritte ai nn. 269 e 270 del Registro ordinanze 1967
e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24 del 27 gennaio
1968;
4)
ordinanza emessa il 30 gennaio 1968 dalla Commissione provinciale delle imposte
di Napoli sul ricorso di Castellano Vincenzo, iscritta al n. 56 del Registro ordinanze 1968 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 127 del 18 maggio 1968.
Visti gli
atti di costituzione dell'Amministrazione delle
finanze dello Stato;
udita nell'udienza pubblica del 20
novembre 1968 la relazione del Giudice Ercole Rocchetti;
udito il sostituto avvocato generale
dello Stato Renato Carafa, per l'Amministrazione
delle finanze.
Ritenuto
in fatto
1. - Con
ricorso 18 dicembre 1963 Villa Angelo proponeva opposizione all'avviso di accertamento dell'Ufficio del registro di Milano con cui
veniva determinato in lire 441 milioni il valore venale dei beni di cui egli, a
seguito di pubblico incanto, era risultato aggiudicatario (con decreto 29
novembre 1962 del giudice della esecuzione presso il tribunale di Milano) per
la somma di lire 257.000.000.
La Commissione provinciale delle imposte di
Milano, investita della questione relativa alla
ammissibilità del giudizio di congruità, con ordinanza 19 novembre 1965 ha ritenuto rilevante
e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 4 R.D.L. 19 agosto 1943, n. 737 (in relazione all'art. 50 R.D. 30
dicembre 1923, n. 3269), per contrasto con gli artt.
3 e 53 della Costituzione.
La Commissione provinciale delle imposte di Milano
ha rilevato che, mentre l'art. 50 della legge di registro (la cui questione di
legittimità costituzionale é stata dichiarata non fondata con sentenza n. 62 del
1965) vieta alla Amministrazione finanziaria di
procedere al giudizio di valutazione degli immobili venduti all'asta pubblica,
l'art. 4 citato, ove l'acquisto all'asta pubblica riguarda una vendita promossa
in dipendenza di mutuo in danaro, consente alla finanza di procedere al
giudizio di valutazione.
Questa
situazione, secondo la
Commissione, pone in essere una manifesta disparità di
trattamento e una ingiusta sperequazione fra coloro
che siano aggiudicatari di beni nei pubblici incanti promossi in dipendenza dei
mutui in danaro, e coloro che invece si rendano aggiudicatari dei beni in tutti
gli altri casi, del tutto identici, di vendite al pubblico incanto.
"Una identica procedura di vendita", prosegue
l'ordinanza in esame, "dovrebbe importare un identico trattamento
fiscale", tanto più che colui che partecipa ad un pubblico incanto per
l'acquisto di un immobile, non é di regola nella possibilità e non ha nessun
interesse di accertare la causa che ha dato luogo alla vendita coatta del bene
stesso, in quanto gli avvisi di asta non danno nessuna indicazione in
proposito.
Dopo aver
affermato che in ogni tipo di vendita ai pubblici incanti il prezzo di aggiudicazione é il più vicino possibile al valore venale
dei beni in comune commercio, per l'esistenza di rigorose norme e cautele
dirette a garantire il regolare svolgimento dell'asta, la Commissione
provinciale delle imposte di Milano ravvisa nella situazione normativa di cui
ai citati artt. 4 e 50 un diverso
trattamento fiscale nei confronti di cittadini (acquirenti ai pubblici incanti)
che si trovano nelle stesse condizioni giuridiche.
La
suddetta ordinanza, regolarmente notificata e comunicata, é stata pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 170 dell'8 luglio 1967.
Si é
costituita, avanti alla Corte, soltanto l'Amministrazione delle finanze, in
persona del Ministro pro-tempore e a
mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, con deduzioni del 20 luglio
1967.
Secondo
l'Avvocatura, l'art. 4 del R.D.L. n. 737 del 1943 vulnera solo apparentemente
il principio fissato in via generale in materia di pubblici incanti dall'art.
50 della legge di registro. Difatti, la norma impugnata, che venne
emanata durante il periodo bellico, fu dettata dalla necessità di evitare le
frodi fiscali che si perpetravano attraverso aggiudicazioni di comodo: essa
aveva lo scopo di impedire i trasferimenti di immobili effettuati mediante
apparenti processi di esecuzione immobiliare per crediti che non erano crediti,
bensì il prezzo pagato per gli stessi immobili, i quali, attraverso la
espropriazione forzata, finivano col raggiungere il vero acquirente che
assumeva la figura di aggiudicatario.
Ad avviso
dell'Avvocatura sussistono innegabili differenze tra le vendite coatte
dipendenti da mutui in danaro e quelle ai pubblici
incanti in genere, poiché nelle prime spesso prendono il sopravvento interessi
individuali che turbano la regolarità della contrattazione; difatti per accordi
intercorsi in precedenza tra gli interessati i prezzi offerti sono spesso
notevolmente inferiori al valore del bene in comune commercio, con la
conseguenza che "quasi sempre l'offerta maggiore viene fatta dallo stesso
mutuante il quale diventa aggiudicatario dell'immobile, frodando il fisco e
concludendo un affare".
In altre
parole, nelle vendite coatte dipendenti da mutui, non sussisterebbero le stesse
garanzie che circondano le vendite ai pubblici incanti e non si realizzerebbe
la necessaria coincidenza tra valore venale del bene e prezzo di aggiudicazione.
La
disposizione derogativa contenuta nella norma
impugnata avrebbe quindi una precisa ragione
politico-giuridica dettata dalla necessità di impedire le frodi fiscali.
Pertanto, secondo
l'Amministrazione finanziaria, nessun contrasto sussiste tra l'art. 4 del
R.D.L. n. 737 e il principio fissato nell'art. 3 della Costituzione perché non
può essere ravvisata una posizione di eguaglianza in
relazione a situazioni obbiettivamente differenti, come tali valutate dal
legislatore; neppure può essere ravvisato alcun contrasto tra la norma
impugnata e l'art. 53 della Costituzione, in quanto l'art. 4 rappresenta una
concreta applicazione del principio costituzionale della percezione del giusto
tributo in relazione alla concreta capacità contributiva.
Con memoria
depositata il 7 novembre 1968
l'Avvocatura, dopo aver ribadito
le precedenti osservazioni, mette in rilievo che l'unica differenza
ipotizzabile tra la norma impugnata e l'art. 50 della legge del registro
attiene esclusivamente a un "momento procedurale" di determinazione
del valore venale del bene trasferito, che nel primo caso é ancorato all'asta,
e nel secondo, come in via generale, al giudizio di stima e di congruità.
2. - Nel
corso di analogo procedimento tributario promosso da
Ardolino Antonio nei confronti dell'Ufficio del registro, la Commissione
distrettuale delle imposte di Santa Maria Capua Vetere ha proposto, con
ordinanza emessa il 21 ottobre 1966, identica questione di legittimità
costituzionale dell'art. 4 del R.D.L. sopra citato, con argomentazioni analoghe
a quelle già prospettate dalla Commissione provinciale delle imposte di Milano.
La
suddetta ordinanza, regolarmente notificata e comunicata, é stata pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 208 del 19 agosto 1967.
L'Amministrazione
delle finanze, in persona del Ministro pro-tempore,
rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, si é costituita
dinanzi alla Corte costituzionale con deduzioni del 1 settembre 1967 di
contenuto identico a quelle prospettate nel giudizio
proposto dalla Commissione provinciale delle imposte di Milano.
3. - La Commissione
provinciale delle imposte di Roma, con due ordinanze di identico
contenuto, emesse il 9 ottobre 1967, sui ricorsi di Garzia
Zevio contro l'Ufficio del registro di Roma ha
sollevato le stesse questioni di legittimità costituzionale della norma sopra
indicata per motivi sostanzialmente identici a quelli dedotti dalla Commissione
distrettuale di Milano.
Le
ordinanze, regolarmente notificate e comunicate sono state pubblicate sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24 del 27 gennaio 1968.
In questa
sede non vi é costituzione di parti.
4. - Con
ordinanza emessa il 30 gennaio 1968 sul ricorso di Castellano Vincenzo nei
confronti del locale Ufficio del registro, anche la Commissione
provinciale delle imposte di Napoli ha proposto la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 4 del R.D.L. 19 agosto 1943, n. 737 (in relazione all'art. 50 del R.D. 30 dicembre 1923, n.
3269), per contrasto con gli artt. 3 e 53 della
Costituzione, sulla base di argomentazioni analoghe a
quelle già indicate.
La
suddetta ordinanza é stata regolarmente notificata e comunicata e pubblicata
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 127 del 18 maggio 1968.
Non vi é
costituzione di parti in questa sede.
Considerato
in diritto
1. - Le
cinque ordinanze indicate in epigrafe propongono la stessa questione di
legittimità costituzionale, e pertanto i relativi giudizi, congiuntamente
discussi nella pubblica udienza, possono essere riuniti e decisi
con un'unica sentenza.
2. - Le
Commissioni provinciali delle imposte di Milano, di Roma e di Napoli e la Commissione
distrettuale delle imposte di Santa Maria Capua Vetere hanno
promosso giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 4 del R.D.L. 19 agosto
1943, n. 737, in
relazione all'art. 50 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269, con riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, nel
presupposto, accolto dalla giurisprudenza di questa Corte, di essere
qualificate a proporre questioni di legittimità costituzionale.
Con
sentenza 18
gennaio 1957, n. 12, e con le successive
nn. 41
e 42 del 1957, n. 132 del 1963 e n. 103 del 1964, la Corte costituzionale ebbe
infatti a riconoscere alle Commissioni, previste dal R.D.L. 7 agosto 1936, n.
1639, e dal R.D. 8 luglio 1937, n. 1516, per la risoluzione delle controversie
in materia di imposte dirette ed indirette sugli affari, carattere di organi
giurisdizionali, legittimati, perciò, a sollevare, avanti la stessa Corte, ai
sensi degli artt. 1 della legge costituzionale 9
febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, le questioni di
costituzionalità insorte "nel corso del giudizio" da essi ritenute rilevanti ai fini della decisione e non
manifestamente infondate.
Essendo stato
però recentemente proposto il problema della natura giurisdizionale o
amministrativa delle competenze attribuite alle Commissioni comunali per i
tributi locali, la Corte
costituzionale, con sentenza 29 gennaio 1969, n. 6, ha
ritenuto che "dall'esame complessivo degli indici di valutazione offerti
dalla disciplina relativa alla composizione, ai poteri
e al funzionamento di quelle Commissioni risulta che tutti gli argomenti
deducibili dalle norme positive concorrono a convalidare la qualifica
amministrativa con la quale la stessa legge definisce quegli organi".
Alla luce di
questo più recente orientamento anche quello della natura giurisdizionale o
amministrativa delle Commissioni per la decisione delle controversie in materia
di imposte dirette o indirette sugli affari merita di
essere riesaminato integralmente. E tale riesame é preliminare a ogni altra indagine, poiché il risultato di esso
condiziona l'ammissibilità dei giudizi ora proposti alla Corte.
3. - É noto
che la tesi della natura giurisdizionale delle Commissioni per i tributi
erariali, ripetutamente affermata dalla Corte di cassazione e da una parte
della dottrina, e finora seguita pure da questa Corte (la quale ebbe ad
occuparsi in passato anche di alcuni problemi relativi
alla indipendenza delle Commissioni stesse), é stata sempre contrastata dalla
dottrina prevalente.
É opportuno
innanzi tutto osservare che nessuno degli elementi testuali, cui i sostenitori
dell'una o dell'altra tesi fanno riferimento, appare da solo decisivo.
Da un lato,
infatti, il legislatore, per designare tali organismi, parla di
"commissioni amministrative" (intitolazione del R.D. 8 luglio 1937,
n. 1516, e artt. 29, 31, 35, 46 del R.D.L. 7 agosto
1936, n. 1639) e, a proposito della risoluzione delle controversie tributarie
da parte delle Commissioni, più volte ripete che essa
avviene "in via amministrativa" (artt. 22 e
28 del R.D.L. n. 1639 del 1936).
Per altro,
gli artt. 40 e 44 del R.D. n. 1516 del 1937,
ammettono contro le decisioni delle Commissioni provinciali l'appello
incidentale e il ricorso in revocazione "secondo il diritto processuale
comune". Ma nemmeno a tali espressioni può darsi un valore determinante, perché mezzi di impugnazione di tale genere
possono riscontrarsi e si riscontrano anche nei procedimenti contenziosi
amministrativi.
La natura giuridica
delle Commissioni in esame va desunta perciò dalla ricostruzione sistematica di
tutta la disciplina positiva, relativa alla
composizione, ai poteri e al funzionamento di esse.
Quanto alle
Commissioni distrettuali, é vero che - come questa Corte ebbe a sottolineare nella sentenza n. 103 del 1964 - la nomina
dei componenti é effettuata, meno che per il presidente e vice presidente,
entro una serie di nominativi forniti in numero triplo dalle autorità comunali
del distretto (art. 2 R.D.L. 13 marzo 1944, n. 88) e che la misura della
decadenza dei componenti é limitata a casi tassativamente indicati a priori:
incapacità, indegnità, incompatibilità, ripetute assenze ingiustificate (artt. 7 e 22 del R.D. 8 luglio 1937, n. 1516).
Nondimeno non
può negarsi che scarsamente si conciliano col carattere proprio degli organi
giurisdizionali le norme le quali dispongono che tutti i componenti
sono nominati dall'intendente di finanza - organo locale proposto
all'amministrazione finanziaria parte in causa - che la carica é di durata
breve (quattro anni) ed é rinnovabile (v. sentenza n. 49 del 1968); che
all'intendente compete pure il potere di ordinare lo scioglimento della
Commissione distrettuale, in caso di mancato funzionamento o "per
qualsiasi altro grave motivo" (art. 20 R.D. 8 luglio 1937, n. 1516) e con
un margine quindi assai notevole di discrezionalità.
Altrettali
incongruenze sono rilevabili nelle analoghe disposizioni relative
alle Commissioni provinciali, la nomina dei cui componenti viene operata
dal Ministro per le finanze - sia pure tra magistrati e funzionari statali (in
servizio o a riposo) - e per l'altra metà fra i cittadini designati in numero
triplo dal prefetto, autorità amministrativa della provincia (artt. 25 del R.D.L. 7 agosto 1936, n. 1639, e 6 del D.L.8 aprile 1948, n. 514), con la esclusione
di ogni designazione da parte di organi elettivi.
Al Ministro competono
anche, per quanto riguarda le Commissioni provinciali, i poteri di ordinare lo
scioglimento di esse e dichiarare la decadenza dei
componenti (artt. 21 e 7 citati).
Analoghe
osservazioni possono farsi a proposito della Commissione centrale, nominata dal
Governo su proposta del Ministro per le finanze (artt. 2 e 4 D.L. 18 ottobre 1944, n. 334).
Ma ulteriori elementi poco conciliabili in via di principio col
carattere degli organi di giurisdizione si riscontrano in altre disposizioni.
Così é a dirsi per la mancanza della predeterminazione di un numero fisso di componenti per la decisione delle controversie (art. 18 R.
D. 8 luglio 1937, n. 1516), mancanza che, come questa Corte ha osservato nella sentenza n. 6 del corrente anno, é una
regola propria dei collegi amministrativi.
Ed
altrettanto, e ancor più, é a dire per la facoltà - che é stata abolita per le
imposte dirette dall'art. 5 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, ma é tuttora riconosciuta
alle commissioni distrettuali e provinciali dall'art. 2 del R.D. 5 marzo 1942,
n. 186, per quanto concerne le imposte sui trasferimenti della ricchezza - di
aumentare d'ufficio i valori attribuiti dalla amministrazione
finanziaria ai beni (v. la citata sentenza n. 6 del corrente anno), nonché
per l'altra facoltà concessa dagli artt. 36 e 122 del
D. P. R. 29 gennaio 1958, n. 645, alle Commissioni distrettuali di sospendere
il giudizio e rimettere gli atti all'ufficio allorché, nel corso di questo,
esse vengano a conoscenza di elementi che rendano
opportuno una integrazione dell'accertamento. E così pure per la facoltà
concessa alla Commissione distrettuale dell'art. 32 del R.D. 8 luglio 1937, n.
1516, di confermare l'accertamento, ma in base a un
titolo diverso; ponendo in tal modo in essere un nuovo accertamento, che la
legge stessa ritiene tale, perché la qualifica come nuova proposta e lo rende
perciò suscettibile di un nuovo gravame avanti la medesima commissione.
Ma un ancor più
decisivo argomento in favore della tesi della natura amministrativa e non
giurisdizionale degli organi in questione può trarsi dal modo come la loro
attività si articola e si raccorda con quella dell'autorità giudiziaria, cui,
in materia d'imposta é, dall'art. 6 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E,
affidata (benché con qualche limitazione, della quale nel presente giudizio la Corte non é chiamata ad
occuparsi) la tutela giurisdizionale del cittadino.
Qualora gli
organi in questione dovessero essere considerati giurisdizionali, dovrebbe
ritenersi che l'ordinamento avrebbe apprestato in
materia - in contrasto con tutto il tradizionale sistema - ben sei gradi di
giurisdizione. Al che sarebbe da aggiungere l'anomalia della facoltà,
consentita al contribuente, di saltare taluni gradi di giurisdizione, passando,
dalla prima istanza avanti le Commissioni,
direttamente al tribunale (art. 22, primo comma, del D.L. 7 agosto 1936, n.
1639) o consumando l'intera fase giudiziale avanti l'autorità giudiziaria
ordinaria col ricorrere per violazione di legge - come ammette la
giurisprudenza - contro la decisione della Commissione centrale direttamente in
Cassazione in forza del disposto dell'art. 111 della Costituzione.
4. - Il concorso di tante circostanze, mal conciliabili col carattere
giurisdizionale degli organi di cui trattasi - soprattutto alla stregua del
modello che per gli organi di tale natura fissa la vigente Costituzione - e
perfettamente conciliabili, invece, con la natura amministrativa degli stessi,
deve far propendere per quest'ultima tesi; e
consiglia alla Corte di uniformarsi, anche a proposito degli anzidetti organi,
all'indirizzo adottato con la recente sentenza n. 6 del corrente anno.
Solo in tal
modo può avere spiegazione e giustificazione la duplice fase contenziosa:
volta, la prima, amministrativa, allo accertamento in
contraddittorio dell'imposta e la seconda al giudizio, ordinato ad assicurare
al cittadino la tutela giurisdizionale dei diritti soggettivi inerenti al
rapporto d'mposta.
5. - Dalla
mancanza, negli organi proponenti, della natura giurisdizionale, deriva che le
questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4 del
R.D.L. 19 agosto 1943, n. 737, proposte dalle Commissioni provinciali di
Milano, di Roma e di Napoli e dalla Commissione distrettuale delle imposte di
Santa Maria Capua Vetere devono essere dichiarate inammissibili.
PER QUESTI
MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
dichiara
inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 del R.D.L.19 agosto 1943, n. 737, recante nuovi provvedimenti in
materia di imposte di registro, in relazione all'art. 50 del R.D. 30 dicembre
1923, n. 3269 (legge di registro), sollevata dalle Commissioni provinciali di
Milano, di Roma e di Napoli e dalla Commissione distrettuale di Santa Maria Capua Vetere
in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione.
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30
gennaio 1969.
Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA -
Michele FRAGALI - Costantino MORTATI -
Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ -
Giovanni BATTISTA BENEDETTI
- Francesco PAOLO BONIFACIO - Luigi
OGGIONI - Angelo DE MARCO -
Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA -
Vincenzo MICHELE TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI -
Nicola REALE
Depositata in
cancelleria il 10 febbraio 1969.