SENTENZA N. 122
ANNO 1967
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio promosso dal Presidente della Regione siciliana
con ricorso notificato il 20 febbraio 1967, depositato in cancelleria il 27
successivo ed iscritto al n. 5 del Registro ricorsi 1967, per conflitto di
attribuzione tra
Visto l'atto di Costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 7 novembre 1967 la relazione del Giudice Giuseppe Branca;
uditi l'avv. Luigi Maniscalco
Basile, per
Ritenuto in fatto
1. -
La circolare dispone che le intendenze di finanza siciliane concedono certe agevolazioni fiscali - contenute, oltre che nella legge nazionale D. L. C. P. S. 14 dicembre 1947, n. 1598, anche nella legge regionale 7 dicembre 1953, n. 61 - non solo alle industrie indicate nelle norme esecutive di quest'ultima (D. Pr. reg. sic. 4 maggio 1954, n. 2), ma a tutti gli stabilimenti industriali tecnicamente organizzati; perciò contrasterebbe con l'art. 7 della citata legge regionale n. 61 del 1953, che riserva quei benefici solo ad alcune categorie di stabilimenti industriali e che é richiamata dall'art. 31 della successiva legge regionale 5 agosto 1957, n. 51; perciò la circolare del Ministero o é costituzionalmente illegittima, non potendo l'amministrazione (statale) superare o modificare la legge (regionale), o si deve disapplicare.
Inoltre, con essa - come si precisa con un secondo motivo del ricorso - si sarebbe invasa la competenza regionale perché risulta dagli artt. 20 e 36 dello Statuto, nonché dall'art. 8 delle norme di attuazione (D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074), che la potestà amministrativa in materia finanziaria, segnatamente là dove si tratta d'attuare le proprie leggi, spetta alla Regione; tanto é vero che legge e decreto regionali hanno attribuito al solo Presidente della Regione siciliana il potere di determinare le categorie degli opifici che possono beneficiare di quelle agevolazioni.
2. - La difesa dello Stato, nelle deduzioni depositate il 9 marzo 1967, risponde sollevando incidente di legittimità costituzionale dell'intera legge regionale 7 dicembre 1953, n. 61, e in particolare dell'art. 7: questa norma violerebbe innanzi tutto gli artt. 1, 17 e 36 dello Statuto siciliano poiché, in urto con la legislazione dello Stato, che dà essa stessa le agevolazioni fiscali a tutti gli stabilimenti industriali tecnicamente organizzati, attribuisce al Presidente della Giunta regionale la potestà di determinare, indipendentemente dall'organizzazione tecnica dei singoli stabilimenti, le categorie delle imprese ammesse ai benefici; contrasterebbe con l'art. 3 della Costituzione essendo suscettibile di determinare disparità di trattamento fra le varie categorie degli operatori economici sia nella Regione sia rispetto al restante territorio dello Stato; colpirebbe infine l'art. 23 della Costituzione poiché attribuisce all'autorità amministrativa un potere di determinazione dei soggetti e dell'oggetto dell'imposta, determinazione che é invece riservata alla legge; in più, nella memoria depositata il 24 ottobre 1967, si avverte che la norma attribuisce al Presidente della Regione una potestà amministrativa spettante invece, per gli artt. 20 dello Statuto e 13-14 del D. L. C. P. S. 1947, n. 204, alla Giunta regionale.
D'altra parte - prosegue l'Avvocatura dello Stato - la legislazione statale attribuisce le agevolazioni tributarie, non alle imprese come tali, ma agli stabilimenti (industriali tecnicamente organizzati), vale a dire agli opifici; nello stesso senso deve essere interpretata, pur attraverso le ambiguità terminologiche, la legge regionale n. 61 del 1953 (art. 1) e così é stata intesa a suo tempo dall'Alta Corte siciliana, che perciò rigettava la questione di costituzionalità allora sollevata; ne deriverebbe che il D. Pres. reg. sic. n. 2 del 1954 e i successivi provvedimenti, poiché invece si riferiscono a industrie e non a opifici contrastano sia con la legislazione statale sia con quella regionale: dunque, sarebbero essi stessi, non la circolare denunciata dalla Regione, costituzionalmente illegittimi.
Anche l'altro motivo del ricorso sarebbe da respingere: secondo la difesa statale, l'accertamento dei tributi - che, pur dovendo attribuirsi alla Regione, restano erariali - é anch'esso riservato allo Stato sia dal D. L. 12 aprile 1948, n. 507, sia dalle recenti norme d'attuazione (D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074); perciò in questa materia l'autorità amministrativa statale può impartire disposizioni ai propri uffici periferici e lo ha fatto legittimamente con la circolare che ora viene denunciata dalla Regione siciliana (v. anche sentenza 1967 n. 114 della Corte costituzionale).
3. - Nella discussione orale
Quanto all'altro motivo del ricorso
Considerato in diritto
1. -
L'atto sarebbe illegittimo: 1) sia perché, essendo passata alla Regione la potestà amministrativa in materia finanziaria, il Ministro non poteva ingerirsene (violazione degli artt. 20 e 36 dello Statuto e 8 delle Norme di attuazione n. 1074 del 1965);
2) sia perché nel suo contenuto contrasta con la legislazione regionale, particolarmente con la legge n. 61 del 1953 e col D. Pres. reg. n. 2 del 4 maggio 1954, che escludono dai benefici alcuni tipi di industrie.
2. - Il primo motivo non può essere accolto. Come risulta anche da precedenti decisioni, l'art. 36 dello Statuto non ha attribuito immediatamente alla Regione la potestà amministrativa in materia finanziaria; a questo scopo occorrevano apposite norme d'attuazione, che in realtà ci sono state, prima del 1965 (D. L. 1948 n. 507), ma che hanno conferito quei poteri, e in via del tutto provvisoria, limitatamente alla riscossione dei tributi: l'accertamento continuò ad essere attuato legittimamente dallo Stato coi propri uffici, che non si erano ancora trasferiti alla Regione (sent. 1962 n. 14 della Corte costituzionale).
Sotto tale aspetto le più recenti norme d'attuazione (art. 8
del D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074), non hanno inteso altro che rendere
stabile, "fino a quando non sarà diversamente
disposto", questa stessa situazione: del resto proprio
3. - L'altro motivo del ricorso riguarda il contenuto della circolare emanata dal Ministro: essa infatti é denunciata perché dispone che ai benefici tributari siano ammesse, quando abbiano uno stabilimento tecnicamente organizzato, anche industrie escluse dalle leggi regionali (art. 7 legge 1953 n. 61 e D. Pres. reg. 1954 n. 2). Il contrasto é indiscutibile e perciò, su questo punto, il ricorso deve essere accolto per violazione dell'art. 36 dello Statuto, oltre che dell'art. 6 delle norme d'attuazione (D.P.R. 1965 n. 1074).
L'Avvocatura dello Stato ha eccepito l'incostituzionalità di
quelle leggi regionali (esse, in materia di competenza concorrente, contrasterebbero
coi principi delle norme legislative statali sulla
industrializzazione del Mezzogiorno, tratterebbero diversamente industria da
industria, conferirebbero al Presidente della Regione poteri che spettano solo
al legislatore o, tutt'al più, alla Giunta
regionale); incostituzionalità che, se fosse dichiarata, toglierebbe fondamento
alla denuncia della Regione siciliana. Ma
Quanto poi al contrasto dell'art. 7 della legge reg. 1953 n. 61, del D. Pr. Reg. 1954 n. 2 con gli artt. 23 della Costituzione (riserva di legge in materia tributaria), 20 dello Statuto siciliano e 13, 14 del D. L. C. P. S. 1947 n. 204 (competenza della Giunta non del Presidente, a emanare provvedimenti esecutivi), la questione non ha rilevanza nel giudizio. Infatti il decreto é divenuto parte integrante dell'art. 1 legge regionale 5 agosto 1957 n. 51, contro la quale quei vizi di costituzionalità non si possono ovviamente prospettare: l'elenco delle industrie ammesse ai benefici tributari é ormai contenuto, direttamente, in un comando legislativo.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara la competenza del Ministro per le finanze a emanare istruzioni dirette alle intendenze di finanza della Regione siciliana in materia di agevolazioni fiscali per lo sviluppo delle industrie del Mezzogiorno;
dichiara l'incompetenza dello Stato, e in particolare del Ministro per le finanze, a disporre che i benefici tributari, previsti dalla legge regionale siciliana 7 dicembre 1953, n. 61 e dal D. Pres. reg. 4 maggio 1954, n. 2, siano estesi a tutti gli stabilimenti industriali tecnicamente organizzati della Sicilia;
annulla pertanto la circolare 24 ottobre 1966, Div. VII/Regioni, prot. n. 7/026528, del Ministero delle finanze, Direzione generale per i servizi della finanza locale, avente ad oggetto: "Agevolazioni fiscali per lo sviluppo delle industrie in Sicilia".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 novembre 1967.
Gaspare AMBROSINI - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - . Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI
Depositata in cancelleria il 23 novembre 1967.