Ordinanza n. 16 del 1966
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ORDINANZA N. 16

ANNO 1966

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente

Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO

Prof. Antonino PAPALDO

Prof. Nicola JAEGER

Prof. Giovanni CASSANDRO

Prof. Biagio PETROCELLI

Dott. Antonio MANCA

Prof. Aldo SANDULLI

Prof. Giuseppe BRANCA

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Dott. Giovanni Battista BENEDETTI

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO,

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

 

ORDINANZA

 

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 82, 83 e 84 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, dell'art. 43 della legge 23 marzo 1956, n. 136, e degli artt. 60 e 61 del decreto del Presidente della Regione siciliana 20 agosto 1960, n. 3, promossi con:

1) deliberazione emessa il 19 dicembre 1964 dal Consiglio comunale di Montefalcione su ricorso di Chiuccariello Antonio ed altri contro Baldassarre Pasquale ed altri, iscritta al n. 12 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 65 del 13 marzo 1965;

2) deliberazione emessa il 18 febbraio 1965 dal Consiglio comunale di Furnari su ricorso di Carditello Filippo ed altri contro Amoroso Alberto ed altri, iscritta al n. 26 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 85 del 3 aprile 1965 e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 13 del 27 marzo 1965;

3) deliberazione emessa il 7 febbraio 1965 dal Consiglio comunale di S. Andrea del Garigliano su ricorso di Galasso Antonio ed altri contro Migliaccio Vincenzo ed altri, iscritta al n. 33 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 85 del 3 aprile 1965;

4) deliberazione emessa il 20 febbraio 1965 dal Consiglio comunale di Calabritto su ricorso di Calvanese Angelo ed altri contro Caruso Carmì ed altri, iscritta al n. 35 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 98 del 17 aprile 1965;

5) deliberazione emessa il 26 febbraio 1965 dal Consiglio comunale di Capri su ricorso di Amitrano Ruggiero ed altri contro Staiano Luigi ed altri, iscritta al n. 75 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 122 del 15 maggio 1965;

6) deliberazione emessa l'8 aprile 1965 dal Consiglio comunale di Ravarino su ricorso di Pivetti Luigi, iscritta al n. 132 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 178 del 17 luglio 1965;

7) deliberazione emessa il 15 maggio 1965 dal Consiglio comunale di Castello d'Argile su ricorso di Bovina Rinaldo contro Masetti Lodovico ed altri, iscritta al n. 133 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 191 del 31 luglio 1965;

8) due deliberazioni emesse il 25 marzo 1965 dal Consiglio provinciale di Reggio Emilia su ricorso di Borciani Aldo contro Coscelli Renato e di Neri Orfeo contro Ferrari Franco, iscritte ai nn. 137 e 138 del Registro ordinanze 1965 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 191 del 31 Iuglio 1965;

9) deliberazione emessa il 31 maggio 1965 dal Consiglio comunale di Lanciano su ricorso di Villante Ennio ed altri contro Cibotti Antonio ed altri; iscritta al n. 139 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 191 del 31 luglio 1965;

10) due deliberazioni emesse il 13 marzo 1965 dal Consiglio comunale di Castelfranci su ricorso di Cresta Salvatore ed altri contro Colucci Giovanni ed altri e di Cresta Salvatore ed altri contro Tecci Carlo, iscritte ai nn. 143 e 144 del Registro ordinanze 1965 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 191 del 31 luglio 1965;

11) deliberazione emessa l'11 maggio 1965 dal Consiglio comunale di Siracusa su ricorso di Lentini Corrado ed altri contro Dierna Raffaele ed altri, iscritta al n. 149 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 216 del 28 agosto 1965 e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 33 del 31 luglio 1965;

12) deliberazione emessa il 14 giugno 1965 dal Consiglio comunale di Noto su ricorso di Saetta Liborio ed altri contro La Rosa Salvatore ed altri, iscritta al n. 175 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 242 del 25 settembre 1965 e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 38 del 4 settembre 1965.

Udita nella camera di consiglio del 3 febbraio 1966 la relazione del Giudice Giuseppe Branca;

Ritenuto che con le deliberazioni sopra riportate si sono sollevate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 82, 83 e 84 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, dell'art. 43 della legge 23 marzo 1956, n. 136, e degli artt. 60 e 61 del decreto del Presidente della Regione siciliana 20 agosto 1960, n. 3;

che in un giudizio si é costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri ed in altri tre il Presidente della Regione siciliana;

Considerato che la Corte costituzionale, con sentenza n. 93 del 1965, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 82 e 83 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (testo unico relativo alle elezioni comunali) e 43 della legge 23 marzo 1956, n. 136 (artt. 74 e 75 del D.P.R. 5 aprile 1951, n. 203) nelle parti che riguardano i Consigli comunali, nonché degli artt. 84 del predetto D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, e 76 del D.P.R. 5 aprile 1951, n. 203, limitatamente alle parole "Il Consiglio comunale" e dell'art. 2 della legge 18 maggio 1951, n. 328, nella parte che attribuisce ai Consigli provinciali, in materia di contenzioso elettorale, una competenza analoga a quella dei Consigli comunali;

che pertanto le questioni proposte con le deliberazioni segnate in epigrafe sono state già decise ed accolte dalla Corte costituzionale, con la conseguenza che i Consigli comunali non possono svolgere attività giurisdizionale in detta materia né tanto meno emettere deliberazioni di rinvio a questa Corte;

che le questioni non si pongono in termini diversi per gli artt. 60 e 61 del decreto del Presidente della Regione siciliana 20 agosto 1960, n. 3, sul primo dei quali, del resto, questa Corte ha già emesso pronuncia di inammissibilità (sentenza n. 51 del 1962);

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 82, 83 e 84 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, dell'art. 43 della legge 23 marzo 1956, n. 136, e degli artt. 60 e 61 del decreto del Presidente della Regione siciliana 20 agosto 1960, n. 3, proposte con le deliberazioni citate in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 febbraio 1966.

 

Gaspare AMBROSINI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO

 

Depositata in cancelleria il 22 febbraio 1966.