SENTENZA
N. 93
ANNO
1965
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Prof. GASPARE
AMBROSINI, Presidente
Prof. GIUSEPPE
CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO
PAPALDO
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI
CASSANDRO
Prof. BIAGIO
PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
Prof. MICHELE FRAGALI
Prof. COSTANTINO
MORTATI
Prof. GIUSEPPE
CHIARELLI
Dott. GIUSEPPE VERZÌ
Dott. GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI
Prof. FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti
di legittimità costituzionale degli artt. 82 e 83 del D.P.R. 16 maggio 1960, n.
570, e dell'art. 43 della legge 23 marzo 1956, n. 136, promossi con le seguenti
deliberazioni:
1) due deliberazioni
emesse il 24 gennaio 1965 dal Consiglio comunale di Sperlonga sui ricorsi di
Zannella Francesco e Ruotolo Domenico contro La Rocca Antonio ed altri,
iscritte ai nn. 20 e 21 del Registro ordinanze 1965 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica, n. 85 del 3 aprile 1965;
2) due deliberazioni
emesse il 29 gennaio 1965 dal Consiglio comunale di Sperlonga sui ricorsi di
Zannella Francesco e Muccitelli Benedetto contro La Rocca Antonio ed altri,
iscritte ai nn. 45 e 46 del Registro ordinanze 1965 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica, n. 109 del 30 aprile 1965;
3) deliberazione
emessa il 7 febbraio 1965 dal Consiglio comunale di Montenero Valcocchiara sul
ricorso di Mannarelli Angelo contro Orlando Emilio ed altri, iscritta al n. 52
del Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica, n. 122 del 15 maggio 1965;
4) dodici
deliberazioni emesse il 24 marzo 1965 dal Consiglio comunale di Bergamo sui
ricorsi di Valentini Enzo ed altri contro Clauser Fiorenzo ed altri, iscritte
ai nn. 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 e 69 del Registro ordinanze
1965 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 122 del 15
maggio 1965.
Visti gli atti di
costituzione di La Rocca Antonio ed altri, di Orlando Emilio e di Clauser
Fiorenzo ed altri;
udita nell'udienza
pubblica del 14 ottobre 1965 la relazione del Giudice Giuseppe Branca;
uditi gli avvocati
Luigi Galateria e Pietro Tranquilli- Leali, per La Rocca Antonio ed altri, e
l'avv. Francesco Gravone, per Orlando Emilio.
Ritenuto
in fatto
1. - Nel corso di
giudizi riguardanti la materia elettorale e promossi dai sigg. Zannella e altri
contro Antonio La Rocca e altri, il Consiglio comunale di Sperlonga emetteva il
24 e il 29 gennaio 1965 quattro deliberazioni analoghe, denunciando alla Corte
costituzionale, in riferimento agli artt. 24, 25,101,102,103,104, 108 e disp.
trans. VI della Costituzione, gli artt. 82 e 83 del D.P.R. 16 maggio 1960, n.
570, e 43 della legge 23 marzo 1956, n. 136.
Queste disposizioni
contrasterebbero con l'art. 102 della Costituzione perché attribuiscono la
funzione giudiziaria non al giudice ordinario, ma ai consigli comunali, che
sono organi amministrativi; con l'art. 103, perché i soli giudici speciali
consentiti dalla Costituzione sarebbero il Consiglio di Stato e gli altri
organi di giustizia amministrativa, la Corte dei conti e i Tribunali militari;
con gli artt. 103 e 108, perché i consigli comunali non sarebbero organi
indipendenti e imparziali, ma direttamente interessati al risultato di questa
loro attività giurisdizionale; con gli artt. 24, secondo comma, e 102, primo comma,
perché il consiglio comunale decide la controversia anche senza la presenza di
tutti i propri componenti e col voto di consiglieri non presenti a tutte le
fasi del processo; con la disp. VI perché, passati 5 anni, non si é proceduto
alla revisione di queste attribuzioni; infine con l'art. 25 perché il terzo
comma del citato articolo 82 del D.P.R. 1960, n. 570 permette lo spostamento
della competenza dal consiglio comunale alla Giunta provinciale amministrativa
violando il c.d. principio del "giudice naturale".
2. - Impugnazioni
analoghe a quelle del Consiglio comunale di Sperlonga sono state avanzate anche
dai Consigli comunali di Montenero Valcocchiara in causa contro Emilio Orlando
e altri, e di Bergamo, in causa contro Fiorenzo Clauser e altri, con le
deliberazioni citate in epigrafe.
3. - Il La Rocca e
gli altri si sono costituiti con atti depositati il 22 aprile e il 19 maggio
1965 e hanno depositato una memoria il 30 settembre 1965. L'Orlando si é
costituito con atto depositato il 4 giugno 1965 e con memoria depositata il 1
ottobre 1965, così come hanno fatto il Clauser e gli altri con atti depositati,
i primi due, il 22 maggio 1965, un terzo il 6 giugno 1965.
La loro difesa,
ponendosi sulla linea delle deliberazioni di rinvio, insiste rilevando che i
consiglieri votanti e non presenti alla discussione possono non aver letto gli
atti di parte, il che non garantirebbe il diritto di difesa delle parti (art.
24 della Costituzione); che, mentre i consiglieri, di cui si contesta
l'elezione, possono partecipare alla discussione, lo stesso non si può dire
degli altri interessati, ciò che importa disparità nella difesa (art. 24); che,
siccome i consiglieri di cui si contesta l'elezione devono astenersi dal
giudizio, può accadere che il collegio non possa costituirsi: con il che il
consiglio comunale, cioè il giudice naturale, talvolta non é in grado di
decidere (art. 25).
Sostiene inoltre che
i consigli comunali possono deliberare sulla legittimità della propria
composizione (come ha già detto questa Corte) ma, essendo organi
amministrativi, solo in via amministrativa, non in veste di giudici (art. 104
della Costituzione); che, nel caso dei consigli comunali, nessuna norma si
conosce da cui sia garantita quell'indipendenza della persona del giudice alla
quale si riferisce l'art. 102 della Costituzione; che in virtù dell'art. 102 e
della disp. trans. VI della Costituzione il legislatore avrebbe dovuto, sia
pure a distanza maggiore di un quinquennio, o sopprimere le giurisdizioni
speciali o adeguarle alla Costituzione: cosa che non ha fatto perché, con le
norme impugnate, o ha innovato, creando perciò una nuova giurisdizione
contraria al divieto dell'art. 102, o non ha innovato ed esse sono ugualmente
illegittime poiché doveva per lo meno sottoporre a revisione la disciplina
preesistente (artt. 74 e 75 del T. U. 5 aprile 1951, n. 203).
Quanto allo
spostamento di competenza, dal consiglio comunale alla G. P. A., la difesa
rileva che esso dipende dal decorso di un termine (60 giorni) assolutamente
inadeguato a una istruttoria giurisdizionale e, passato quel termine,
dall'arbitrio delle parti: il che é anche più grave di quanto accadeva in altri
casi colpiti da incostituzionalità, in cui lo spostamento del giudice dipendeva
da organi giurisdizionali.
Conclude chiedendo la
dichiarazione di illegittimità costituzionale delle disposizioni impugnate.
4. - Nella
discussione orale i difensori di La Rocca e di Orlando hanno insistito su
alcuni punti delle loro tesi.
Considerato
in diritto
1. - Le diverse
cause, avendo ad oggetto le stesse questioni di costituzionalità, vanno risolte
con un unico giudizio.
2. - Gli artt. 82, 83
del T.U. 16 maggio 1960, n. 570 (art. 43 della legge 23 marzo 1956, n. 136)
sono stati denunciati, fra l'altro, per contrasto con l'art. 108, comma
secondo, della Costituzione, che garantisce l'indipendenza dei giudici delle
giurisdizioni speciali.
Sul problema questa
Corte, pronunciatasi più volte, era giunta alla conclusione, dalla quale non
crede ora di scostarsi, che l'attività dei consigli comunali, in materia di
contenzioso elettorale, é attività giurisdizionale; che si tratta di
giurisdizione speciale d'antica tradizione; che anche in essa devono essere
garantite l'indipendenza e l'imparzialità del giudicante.
Aveva inoltre
ritenuto che l'imparzialità, intesa come indipendenza del giudice dagli
interessi presenti in giudizio, fosse garantita dall'obbligo del consigliere,
la cui elezione sia contestata, di non partecipare alla decisione. L'obbligo
veniva tratto non dalle disposizioni impugnate o da altre dello stesso T.U. ,
ma dall'art. 279 della legge comunale e provinciale.
Da molti consigli
comunali tuttavia questa norma non é stata rispettata o applicata, quasi fosse
estranea alla materia; inoltre da più parti si é obiettato che, in certe
contingenze, osservarla significherebbe impedire il funzionamento del collegio;
infine da alcuni consigli comunali si é continuato a dubitare, sollevandosi
nuove eccezioni, della costituzionalità dei propri poteri giurisdizionali. Si é
generato pertanto uno stato di confusione e d'incertezza che, reiterandosi in
modo talvolta affannoso le denuncie di incostituzionalità della legge, induce
questa Corte a riesaminare la questione alla luce della propria giurisprudenza
in materia di indipendenza (imparzialità) dei giudici.
3. In realtà queste
incertezze, più che essere frutto di oscillazioni interpretative, derivano
dalla laconicità delle norme impugnate; le quali (a differenza dai regolamenti
delle Camere che disciplinano gli analoghi giudizi in seno al Parlamento),
affidando le controversie elettorali a un giudice speciale, hanno tralasciato
di regolare in qualche modo il procedimento che si svolge innanzi ad esso. Ciò
ha provocato una lacuna che, non del tutto colmabile con altre norme relative a
procedimenti, giudiziari o amministrativi, troppo diversi da quello del
contenzioso elettorale, é così grave da non esserne assolutamente garantita
l'imparzialità del giudicante.
Infatti quei giudizi,
abbiano ad oggetto l'eleggibilità dei singoli o le operazioni elettorali,
toccano comunque l'interesse personale degli stessi consiglieri che compongono
il collegio: l'interesse di alcuni, se di costoro personalmente é contestata
l'elezione; della maggioranza, se é in giuoco la sorte della lista di
maggioranza; di tutti, se si denunciano irregolarità delle operazioni
elettorali che possano compromettere l'intero risultato delle elezioni.
Pertanto a garantire di volta l'imparzialità dei giudicanti sarebbero state
necessarie, sulla composizione del collegio in questa o in quella contingenza e
sullo svolgimento del giudizio, regole severe, che invece le disposizioni
impugnate o altre analoghe non contengono affatto; né la norma della legge
comunale e provinciale (art. 279), che imporrebbe l'astensione a chi sia parte
nella lite, é sempre utilizzabile od offre piena sicurezza se si pensa alla
solidarietà che, legando i componenti d'una lista, li contrappone a quelli
delle altre.
4. - Deve aggiungersi
che il silenzio della legge, come é noto, ha legittimato l'adozione di regole
vigenti per le deliberazioni amministrative collegiali (il ricorrente non
partecipa alla discussione; manca un aperto contraddittorio; chi giudica non ha
l'obbligo di partecipare alla discussione; ecc.). In verità, pur essendo
anomale rispetto a quelle che presiedono al rito ordinario, queste regole,
nell'ambito di una giurisdizione speciale, di per sé non sarebbero sospette;
ma, in un procedimento che s'é detto così povero delle normali garanzie,
rivelano anch'esse una pericolosità o un 'insufficienza che non possono non
esser denunciate.
Nel quadro di tale
situazione si spiega come i ripetuti incidenti di costituzionalità, sollevati
negli ultimi anni dai consigli comunali, siano serviti molto spesso, più che a
fini di giustizia, a ritardare la decisione delle controversie oltre i termini
utili: frutto, anche questo, d'un sistema per cui le stesse persone sono
giudici e parti in uno stesso giudizio.
In conclusione, le
norme impugnate, non offrendo né suggerendo garanzie per l'imparzialità del
giudicante, contrastano con l'art. 108, comma secondo, della Costituzione;
pertanto se ne deve dichiarare l'illegittimità costituzionale.
5. - La competenza
dei consigli comunali in materia elettorale é prevista inoltre dall'art. 84 del
citato T.U. 1960, n. 570 (art. 76 del T.U. 5 aprile 1951, n. 203). Perciò anche
alla parte di questo articolo, che la prevede, va estesa, a norma dell'art. 27
della legge 11 marzo 1953, n. 87, la dichiarazione di incostituzionalità.
L'art. 2 della legge
18 maggio 1951, n. 328, attribuisce, fra l'altro, ai consigli provinciali una
competenza analoga a quella che le norme denunciate conferiscono ai consigli
comunali. Ne deriva che se ne deve pronunciare la parziale incostituzionalità a
norma del citato art. 27.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la
illegittimità costituzionale degli artt. 82, 83 del D.P.R. 16 maggio 1960, n.
570, Testo unico relativo alle elezioni comunali, e 43 della legge 23 marzo
1956, n. 136 (artt. 74 e 75 del D.P.R. 5 aprile 1951, n. 203), nelle parti che
riguardano i consigli comunali, in riferimento all'art. 108, secondo comma,
della Costituzione;
dichiara inoltre, a
norma dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la illegittimità
costituzionale:
1) degli artt. 84 del
predetto D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, e 76 del D.P.R. 5 aprile 1951, n. 203,
limitatamente alle parole "Il consiglio comunale";
2) dell'art. 2 della
legge 18 maggio 1951, n. 328, nella parte che attribuisce ai consigli
provinciali, in materia di contenzioso elettorale, una competenza analoga a
quella dei consigli comunali.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre
1965.
Gaspare AMBROSINI -
Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni
CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA
- Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZì -
Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco
Paolo BONIFACIO.
Depositata in Cancelleria
il 27 dicembre 1965.