SENTENZA N.
51
ANNO 1962
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente
Dott. Mario COSATTI
Prof. Francesco Pantaleo GABRIELI
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
dell'art. 60 del T.U. delle leggi per la elezione dei Consigli comunali nella
Regione siciliana, approvato con decreto del Presidente della Regione 20 agosto
1960, n. 3, promosso con deliberazione 5 giugno 1961 emessa dal Consiglio
comunale di Venetico su ricorso di La Guidara Giuseppe, iscritta al n. 111 del
Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.
218 del 2 settembre 1961 e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n.
60 del 28 ottobre 1961.
Vista la dichiarazione di intervento del
Presidente della Regione siciliana:
udita nell'udienza pubblica dell'11 aprile
1962 la relazione del Giudice Giuseppe Chiarelli;
udito il sostituto avvocato generale dello
Stato Giuseppe Guglielmi per il Presidente della Regione siciliana.
Ritenuto in
fatto
Il Consiglio comunale di Venetico, in sede
di decisione di ricorsi avverso la convalida di alcuni consiglieri comunali,
approvava, nella seduta del 5 giugno 1961, la proposta del consigliere Romano
di sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 60 del T.U.
reg. 20 agosto 1960, n. 3, il quale contempla il potere del Consiglio comunale
di giudicare su ricorsi in materia di eleggibilità. Il proponente rilevava come
la Regione siciliana, a norma dell'art. 14 dello Statuto speciale, non abbia il
potere di costituire organi giurisdizionali, perché, non solo la materia é
devoluta allo Stato, ma é in aperto conflitto con l'art. 102 della
Costituzione. Il Consiglio comunale, ritenuta la validità della convocazione,
che era stata contestata da alcuni consiglieri, deliberava nel senso della non
manifesta infondatezza della questione e ordinava la trasmissione degli atti a
questa Corte.
Si é costituito in giudizio il Presidente
della Regione siciliana, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, la quale, con atto 10 luglio 1961, ha dedotto che la Regione stessa non
ha istituito alcun giudice speciale, né ha legiferato in materia giudiziaria,
in quanto, riunendo in testo unico norme statali e regionali, ha integralmente
riprodotto, menzionandone la fonte, le norme delle leggi nazionali sul contenzioso
elettorale. L'impugnato art. 60, infatti, é identico all'art. 60 del T.U. reg.
7 aprile 1960, n. 1, emanato in base all'art. 7 della legge regionale 9 marzo
1959, n. 3, e riproduce letteralmente l'art. 43 della legge nazionale 23 marzo
1956, n. 136 (ora art. 82 T.U. 16 maggio 1960, n. 570). Esso, pertanto, come il
detto art. 82 del T.U. nazionale, non contrasta con l'art. 102 della
Costituzione, perché non istituisce un giudice speciale, che preesisteva
all'entrata in vigore della Costituzione, né con la VI disp. trans., dato il
riconosciuto carattere ordinatorio del termine ivi previsto. La difesa della
Regione rileva anche che la potestà degli organi elettivi (politici o
amministrativi) di giudicare dei titoli di ammissione dei propri componenti, e
delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e incompatibilità, corrisponde a un
tradizionale principio democratico, enunciato per il Parlamento dall'art. 66
della Costituzione, ed é espressione della autonomia delle Regioni e degli enti
locali (artt. 115 e 128 della Costituzione). Conclude, quindi, per la
dichiarazione di infondatezza della questione.
In una memoria depositata il 2 marzo 1962
l'Avvocatura dello Stato ha ribadito la tesi secondo la quale la Regione non ha
esorbitato dalla sua competenza essendosi limitata a riprodurre, nella
formulazione del T.U., le norme di legge statale che disciplinano il
contenzioso elettorale. Quanto all'altro profilo della sollevata questione di
legittimità costituzionale, relativo a un asserito contrasto tra la norma
impugnata e l'art. 102 della Costituzione, la difesa della Regione eccepisce la
inammissibilità del motivo, in quanto il denunciato art. 60 non contiene una
norma di legge regionale, bensì una norma di legge statale, avente vigore in
Sicilia: la questione doveva perciò essere promossa nei confronti del
Presidente del Consiglio e la deliberazione doveva essere notificata ai
Presidenti delle Camere. Comunque, soggiunge la memoria, la questione é
manifestamente infondata per le ragioni già esposte nel precedente atto
d'intervento, le cui conclusioni si confermano.
Considerato
in diritto
La deliberazione del Consiglio comunale di
Venetico ha proposto a questa Corte la questione della legittimità
costituzionale della norma contenuta nell'art. 60 del T.U. approvato con
decreto del Presidente della Regione siciliana 20 agosto 1960, n. 3,
corrispondente alla norma di cui all'art. 43 della legge dello Stato 23 marzo
1956, n. 136, considerando la norma impugnata come norma di legge regionale. Se
non che alla detta norma non può riconoscersi tale natura.
A prescindere dalle questioni sul valore
dei testi unici in generale, nel caso specifico appare fuori dubbio che la
riproduzione, nel Testo unico approvato dal Presidente della Regione, della
norma contenuta nell'art. 43 della citata legge dello Stato, non può avere
avuto efficacia innovativa della norma statale, con conseguente trasformazione
di essa in norma regionale. Infatti, tale trasformazione non sarebbe potuta
avvenire, in ipotesi, che con legge della Regione o con suo atto avente forza
di legge; nella specie, con decreto legislativo, in quanto tale natura si
riconoscesse al testo unico in parola. Ma, a parte che, come questa Corte ha
già avuto occasione di affermare (sent. n.
32 del 1961), la potestà legislativa
della Regione non può esplicarsi nella forma del decreto legislativo, i
caratteri di questo non si riscontrano nel Testo unico in oggetto, nel quale si
é proceduto a una semplice compilazione con modifiche puramente formali, delle
disposizioni in materia di elezioni comunali, contenute nelle leggi dello Stato
e in precedenti leggi della Regione. Né alla trascrizione in tale Testo delle
norme di leggi statali può attribuirsi efficacia di recezione di queste nella
legislazione regionale, giacché, a parte l'inidoneità del mezzo adoperato, é
ben noto che le leggi dello Stato non hanno bisogno di recezione per essere
efficaci nella Regione, con la conseguenza che i poteri del Consiglio comunale
in materia di contenzioso elettorale traggono direttamente il loro titolo dalla
legge dello Stato.
Dalle ragioni innanzi esposte si deduce che
oggetto della presente impugnativa é un atto della Regione che non ha forza di
legge; la proposta questione di legittimità costituzionale é, pertanto,
inammissibile.
PER QUESTI
MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 60 del Testo unico delle leggi per la
elezione dei Consigli comunali nella Regione siciliana, approvato con decreto
del Presidente della Regione 20 agosto 1960, n. 3, proposta con deliberazione 5
giugno 1961, n. 8, dal Consiglio comunale di Venetico.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 1962.
Gaspare AMBROSINI - Mario COSATTI - Francesco Pantaleo GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI
Depositata in cancelleria il 14 giugno
1962.