SENTENZA
N. 33
ANNO
1965
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Prof. GASPARE
AMBROSINI, Presidente
Prof. GIUSEPPE
CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO
PAPALDO
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI
CASSANDRO
Prof. BIAGIO
PETROCELLI
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
Prof. MICHELE FRAGALI
Prof. COSTANTINO
MORTATI
Prof. GIUSEPPE
CHIARELLI
Dott. GIUSEPPE VERZÌ
Dott. GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI
Prof. FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale delle norme contenute nell'art. 55, primo comma,
ultima parte, e terzo comma, del testo unico delle leggi sulla caccia,
approvato con R.D. 5 giugno 1939, n. 1016, promosso con ordinanza emessa l'11
luglio 1964 dal Pretore di Ferrara nel procedimento penale a carico di Romanini
Ivo, iscritta al n. 139 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica, n. 238 del 26 settembre 1964.
Udita nella camera di
consiglio del 6 aprile 1965 la relazione del Giudice Giovanni Cassandro.
Ritenuto
in fatto
Nel corso di un
procedimento penale a carico del sig. Ivo Romanini, celebrato davanti al
Pretore di Ferrara, i difensori dell'imputato sollevarono la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 55 del T.U. delle leggi sulla caccia,
approvato con R.D. 5 giugno 1939, n. 1016, modificato dall'art. 34 del D.P.R.
10 giugno 1955, n. 987, secondo il quale nelle zone di ripopolazione e cattura,
costituite automaticamente in riserva per l'annata venatoria successiva alla
scadenza della concessione, possono cacciare soltanto i cacciatori della
sezione o delle sezioni della Federazione italiana della caccia, nei territori
delle quali sono situati i terreni inclusi nella zona stessa, dovendosi
considerare cacciatori abusivi, soggetti alle relative sanzioni, tutti gli
altri cacciatori che s'introducano nel territorio riservato per esercitarvi la
caccia o l'uccellagione.
Il Pretore, ritenuta
la questione rilevante e non manifestamente infondata, con ordinanza emessa
l'11 luglio 1964, sospese il giudizio e trasmise gli atti alla Corte
costituzionale.
L'ordinanza
ritualmente notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e
comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento é stata pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale, n. 238 del 26 settembre 1964.
Le ragioni che hanno
persuaso il Pretore della non manifesta infondatezza della questione sono da
ricercare nel fatto che la norma impugnata troverebbe il suo presupposto nella
norma contenuta nell'art. 8 del citato T.U. , dichiarata costituzionalmente
illegittima da questa Corte perché in contrasto con l'art. 18 della
Costituzione: con la conseguenza che la norma impugnata sarebbe in contrasto
anch'essa con l'art. 18, che pone il principio della libertà di associazione, e
inoltre con l'art. 3 che proclama il principio di eguaglianza.
Nel presente giudizio
non si é costituita la parte privata e non é intervenuto il Presidente del
Consiglio dei Ministri.
Considerato
in diritto
La questione é stata
proposta per errore in relazione anche all'art. 34 (non 32) del D.P.R. 10
giugno 1955, n. 987, dato che questo articolo modifica l'ultimo comma dell'art.
55 del testo unico della caccia, una disposizione, cioè, che non si riferisce
al divieto stabilito e sanzionato dai commi 1, ultima parte, e 3 del predetto
articolo: ai quali soltanto, perciò, la questione di legittimità deve essere
riferita.
In questi limiti la
questione é fondata, non già perché la norma impugnata sia in contrasto con
l'art. 18 della Costituzione, ma perché, essendo stato dichiarato non conforme
alla Costituzione il sistema posto dal testo unico della caccia, in virtù del
quale l'esercizio dell'attività venatoria é condizionato all'obbligatoria
iscrizione alla Federazione della caccia (sentenze n. 69 del 7 giugno 1962 e n. 71 dell'8 maggio 1963), l'autorizzazione all'esercizio di siffatta
attività consentita, nel caso in esame, soltanto agli iscritti alla Sezione o
alle Sezioni della Federazione costituite nella zona, si risolve in una
disparità di trattamento a danno di coloro che sono muniti di licenza di caccia
e non sono iscritti alle Sezioni della Federazione e quindi in una patente
violazione dell'art. 3 della Costituzione. Occorre appena avvertire che questa
violazione non si verificava, invece, quando, essendo in vigore le norme
dichiarate poi incostituzionali, la qualità di iscritto alle Sezioni della
Federazione della caccia, si congiungeva con l'altra di autorizzato a
esercitare l'attività venatoria: sicché il permesso accordato agli iscritti
alle Sezioni significava permesso accordato a tutti indistintamente i
cacciatori della zona.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara
l'illegittimità costituzionale delle norme contenute nell'art. 55, primo comma,
ultima parte, e terzo comma, del testo unico delle leggi sulla caccia approvato
con R.D. 5 giugno 1939, n. 1016, in relazione all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma,
in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, l'8 aprile 1965.
Gaspare AMBROSINI -
Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni
CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA
- Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZì -
Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco
Paolo BONIFACIO.
Depositata in Cancelleria
il 23 aprile 1965.