SENTENZA
N. 71
ANNO
1963
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale dell'art. 9, primo comma, del T. U. 5 giugno 1939,
n. 1016, sulla protezione della selvaggina e per l' esercizio della caccia,
promosso con ordinanza emessa il 16 marzo 1962 dal Pretore di Orvieto nel
procedimento penale a carico di Brozzi Domenico, iscritta al n. 110 del
Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 164 del 30 giugno 1962.
Visto l'atto di
costituzione in giudizio di Brozzi Domenico;
udita nell'udienza pubblica
del 20 marzo 1963 la relazione del Giudice Giuseppe Chiarelli.
Ritenuto
in fatto
In sede di
opposizione a decreto penale di condanna la difesa di Domenico Brozzi ha
sollevato, davanti al Pretore di Orvieto, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 9, primo comma, del T. U. 5 giugno 1939, n. 1016, sulla protezione
della selvaggina e per l'esercizio della caccia, in riferimento all'art. 18
della Costituzione.
Quel Pretore,
ritenuta la questione non manifestamente infondata, con ordinanza 16 marzo 1962
ha trasmesso gli atti a questa Corte.
L'ordinanza é stata
regolarmente notificata alla parte e al Presidente del Consiglio dei Ministri e
comunicata ai Presidenti delle due Camere, ed é stata pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 30 giugno 1962, n. 164.
Il Brozzi si é
costituito in giudizio, con atto 12 luglio 1962, deducendo che la questione é
superata dalla sentenza 26 giugno 1962, n. 69, di questa Corte, che ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale delle norme contenute negli artt. 8, terzo
comma, e 91, ultimo comma, di quel testo unico; ha chiesto, quindi, che sia
conseguentemente dichiarata fondata la questione proposta nel presente giudizio
in relazione all'art. 9 della stessa legge.
Il Presidente del
Consiglio dei Ministri non si é costituito.
Considerato
in diritto
La questione é
fondata.
Nella sentenza 26 giugno
1962, n. 69, questa Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale
dell'art. 8, terzo comma, e dell'art. 91, ultimo comma, del T. U. 5 giugno
1939, n. 1016, sulla protezione della selvaggina e per l'esercizio della
caccia, in riferimento all'art. 18 della Costituzione. Il ricordato art. 91
stabiliva per ogni cacciatore l'obbligo di pagare la quota d'iscrizione al
C.O.N.I. e l'importo della tessera di iscrizione alla Federazione italiana
della caccia.
Poiché l'art. 9,
primo comma, dello stesso testo unico subordina la validità della licenza di
caccia al pagamento, tra l'altro, delle dette quote, e quindi alla iscrizione
alle dette associazioni, anche tale norma comporta una violazione del principio
di libertà di associazione garantito dall'art. 18 della Costituzione.
Va, pertanto,
dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 9 innanzi indicato, nella
parte in cui fa riferimento all'obbligatorio pagamento delle quote predette.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara
l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, primo comma, del T. U. 5 giugno
1939, n. 1016, nella parte in cui subordina la validità della licenza di caccia
e di uccellagione al pagamento delle quote d'iscrizione al C.O.N.I. e alla
Sezione locale della Federazione italiana della caccia, in riferimento all'art.
18 della Costituzione.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 1'8 maggio 1963.
Gaspare AMBROSINI - Giuseppe
CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI -
Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI -
Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ.
Depositata in
cancelleria il 15 maggio 1963.