ORDINANZA
N. 64
ANNO
1964
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Prof. GASPARE
AMBROSINI, Presidente
Prof. GIUSEPPE
CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO
PAPALDO
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI
CASSANDRO
Prof. BIAGIO
PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
Prof. MICHELE FRAGALI
Prof. COSTANTINO
MORTATI
Prof. GIUSEPPE
CHIARELLI
Dott. GIUSEPPE VERZÌ
Dott. GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI
Prof. FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO
ha deliberato in
camera di consiglio la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale degli artt. 82 e 83 del D.P.R. 16 maggio 1960, n.
570, promosso con deliberazione emessa il 30 dicembre 1963 dal Consiglio
comunale di Pizzo su ricorsi di Vinci Francesco ed altri contro Antonetti
Domenico ed altri, iscritta al n. 39 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 73 del 21 marzo 1964.
Udita nella camera di
consiglio del 9 giugno 1964 la relazione del Giudice Giuseppe Branca;
Ritenuto che il
Consiglio comunale di Pizzo, con deliberazione del 30 dicembre 1963, ha
sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 82 e 83 del
D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e
25, primo comma, della Costituzione;
che non c'e stata
costituzione di parti;
Considerato che
questa Corte con sentenza n. 92 del 1962 ha dichiarato non fondata la questione di
legittimità costituzionale degli artt. 82 e 83 del D.P.R. 16 maggio 1960, n.
570, in riferimento agli artt. 102,103, 104 e 130 della Costituzione, con
motivazione che si riferisce espressamente al diritto di difesa consacrato
nell'art. 24 della Costituzione;
che questa Corte con ordinanza n. 8 del
1964 ha inoltre dichiarato manifestamente infondata la questione di
legittimità costituzionale degli stessi artt. 82 e 83 del D. P. R. 16 maggio
1960, n. 570, in riferimento all'art. 25 della Costituzione;
che motivi analoghi a
quelli proposti dal Consiglio comunale di Pizzo sono stati prospettati ed
esaminati nelle cause conclusesi con le predette decisioni;
che pertanto non
sussistono ragioni per discostarsi dalle precedenti decisioni;
Visti gli artt. 26,
secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, comma
secondo, delle Norme integra per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt.
82 e 83 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, T. U. sulla composizione e la
elezione delle amministrazioni comunali, proposta, in riferimento agli artt.
24, secondo comma, e 25, primo comma, della Costituzione, con la deliberazione
30 dicembre 1963 del Consiglio comunale di Pizzo.
Così deciso in Roma,
in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il 9 giugno 1964.
Gaspare AMBROSINI -
Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni
CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA
- Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZì -
Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco
Paolo BONIFACIO.
Depositata in Cancelleria
il 23 giugno 1964.