ORDINANZA
N. 8
ANNO
1964
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Prof. GASPARE
AMBROSINI, Presidente
Prof. GIUSEPPE
CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO
PAPALDO
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI
CASSANDRO
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
Prof. MICHELE FRAGALI
Prof. COSTANTINO
MORTATI
Prof. GIUSEPPE
CHIARELLI
Dott. GIUSEPPE VERZÌ
Dott. GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI
Prof. FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO
ha deliberato in
camera di consiglio la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale dell'art. 60 del T.U. regionale siciliano 20 agosto
1960, n. 3, e dell'art. 82 del T.U. sulla composizione e la elezione delle
amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, promosso
con deliberazione emessa il 17 maggio 1963 dal Consiglio comunale di Venetico
su ricorso di La Guidara Giuseppe e Gugliotta Natale, iscritta al n. 174 del
Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 268 del 12 ottobre 1963 e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
n. 45 del 28 settembre 1963.
Udita nella camera di
consiglio del 4 febbraio 1964 la relazione del Giudice Giuseppe Branca;
Ritenuto che il
Consiglio comunale di Venetico, con deliberazione 17 maggio 1963, ha sollevato
questione di legittimità costituzionale degli artt. 60 del T.U. regionale
siciliano 20 agosto 1960, n. 3, e 82 del T.U. nazionale 16 maggio 1960, n. 570,
in riferimento agli artt. 3' 25 e 51 della Costituzione;
che é intervenuto il
Presidente della Regione siciliana con atto del 25 giugno 1963 e con note del
20 gennaio 1964 dell'Avvocatura generale dello Stato;
Considerato che
questa Corte, con sentenza n. 51 del 14 giugno 1962, ha dichiarato inammissibile la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 60 del T.U. reg. sic. 20 agosto 1960, n.
3;
che non contrasta col
principio d'eguaglianza consacrato negli artt. 3 e 51 della Costituzione e col
principio che il giudice sia precostituito per legge (art. 25 della
Costituzione) una norma come quella impugnata con cui si sottopongono tutte le
controversie in materia elettorale a un collegio giudicante precostituito
proprio in virtù di tale norma;
che non sussistono
motivi per discostarsi dalla precedente decisione;
Visti gli artt. 26,
comma secondo, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, comma
secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale;
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara:
a) inammissibile la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 60 del T.U. regionale
siciliano 20 agosto 1960, n. 3;
b) manifestamente
infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 82 del T.U. 16
maggio 1960, n. 570, sulla composizione e la elezione delle amministrazioni
comunali, proposta, in riferimento agli artt. 3, 25 e 51 della Costituzione,
con la deliberazione 17 maggio 1963 del Consiglio comunale di Venetico.
Così deciso in Roma,
in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il 4 febbraio 1964.
Gaspare AMBROSINI -
Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni
CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA
- Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZì -
Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco
Paolo BONIFACIO.
Depositata in Cancelleria
il 10 febbraio 1964.