Ordinanza n. 8 del 1964
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ORDINANZA N. 8

ANNO 1964

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente

Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO

Prof. ANTONINO PAPALDO

Prof. NICOLA JAEGER

Prof. GIOVANNI CASSANDRO

Dott. ANTONIO MANCA

Prof. ALDO SANDULLI

Prof. GIUSEPPE BRANCA

Prof. MICHELE FRAGALI

Prof. COSTANTINO MORTATI

Prof. GIUSEPPE CHIARELLI

Dott. GIUSEPPE VERZÌ

Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 60 del T.U. regionale siciliano 20 agosto 1960, n. 3, e dell'art. 82 del T.U. sulla composizione e la elezione delle amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, promosso con deliberazione emessa il 17 maggio 1963 dal Consiglio comunale di Venetico su ricorso di La Guidara Giuseppe e Gugliotta Natale, iscritta al n. 174 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 268 del 12 ottobre 1963 e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 45 del 28 settembre 1963.

Udita nella camera di consiglio del 4 febbraio 1964 la relazione del Giudice Giuseppe Branca;

Ritenuto che il Consiglio comunale di Venetico, con deliberazione 17 maggio 1963, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 60 del T.U. regionale siciliano 20 agosto 1960, n. 3, e 82 del T.U. nazionale 16 maggio 1960, n. 570, in riferimento agli artt. 3' 25 e 51 della Costituzione;

che é intervenuto il Presidente della Regione siciliana con atto del 25 giugno 1963 e con note del 20 gennaio 1964 dell'Avvocatura generale dello Stato;

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 51 del 14 giugno 1962, ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 60 del T.U. reg. sic. 20 agosto 1960, n. 3;

che non contrasta col principio d'eguaglianza consacrato negli artt. 3 e 51 della Costituzione e col principio che il giudice sia precostituito per legge (art. 25 della Costituzione) una norma come quella impugnata con cui si sottopongono tutte le controversie in materia elettorale a un collegio giudicante precostituito proprio in virtù di tale norma;

che non sussistono motivi per discostarsi dalla precedente decisione;

Visti gli artt. 26, comma secondo, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara:

a) inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 60 del T.U. regionale siciliano 20 agosto 1960, n. 3;

b) manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 82 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, sulla composizione e la elezione delle amministrazioni comunali, proposta, in riferimento agli artt. 3, 25 e 51 della Costituzione, con la deliberazione 17 maggio 1963 del Consiglio comunale di Venetico.

 

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 febbraio 1964.

Gaspare AMBROSINI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZì - Giovanni Battista BENEDETTI -  Francesco Paolo BONIFACIO.

 

Depositata in Cancelleria il 10 febbraio 1964.