SENTENZA
N. 18
ANNO
1964
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Prof. GASPARE
AMBROSINI, Presidente
Prof. GIUSEPPE
CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO
PAPALDO
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI
CASSANDRO
Prof. BIAGIO
PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
Prof. MICHELE FRAGALI
Prof. COSTANTINO
MORTATI
Prof. GIUSEPPE
CHIARELLI
Dott. GIUSEPPE VERZÌ
Dott. GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI
Prof. FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale dell'art. 21, terzo comma, seconda parte, del D.P.R.
26 aprile 1957, n. 818, promosso con ordinanza emessa il 13 marzo 1963 dal
Tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra Francescangeli Mario e
l'Istituto nazionale della previdenza sociale, iscritta al n. 79 del Registro
ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 118
del 4 maggio 1963.
Visto l'atto di
costituzione in giudizio di Francescangeli Mario;
udita nell'udienza
pubblica dell'11 dicembre 1963 la relazione del Giudice Nicola Jaeger;
udito l'avv. Franco
Agostini, per Francescangeli Mario.
Ritenuto
in fatto
Con atto di citazione
notificato il 20 giugno 1961 il sig. Mario Francescangeli conveniva davanti al
Tribunale di Roma l'Istituto nazionale della previdenza sociale, esponendo che,
essendo già titolare di pensione di vecchiaia, aveva presentato domanda per
ottenere la liquidazione di un supplemento di pensione in relazione ai
contributi versati regolarmente a suo favore dal datore di lavoro per gli anni
dal luglio 1958 al gennaio 1960, ma la liquidazione gli era stata rifiutata,
con la motivazione che già in precedenza gli era stato liquidato un supplemento
per altri periodi di contribuzione e che l'art. 21 del decreto presidenziale 26
aprile 1957, n. 818, non ammetteva che il supplemento potesse essere attribuito
al pensionato più di una volta; che peraltro, la disposizione sulla quale
l'Istituto aveva basato la propria decisione doveva ritenersi incostituzionale,
avendo ecceduto i limiti della delega contenuta nella legge 4 aprile 1952, n.
218.
L'Istituto si
costituiva in giudizio e chiedeva la reiezione della domanda dell'attore,
contestando recisamente che la norma applicata al caso potesse essere
considerata costituzionalmente illegittima.
In pendenza del
giudizio, si avveravano peraltro alcuni fatti nuovi, sui quali le parti
richiamavano l'attenzione del Tribunale nelle rispettive comparse
conclusionali. L'attore faceva presente che lo stesso Tribunale di Roma aveva
sollevato in due giudizi la questione di legittimità costituzionale dell'art.
21 in discussione, rimettendo gli atti alla Corte costituzionale, e che
altrettanto aveva fatto in altro giudizio il Tribunale di Genova. Ricordava poi
che nei riguardi della ordinanza pronunciata da quest'ultimo la Corte aveva
disposto, con ordinanza
n. 113 del 12 dicembre 1962, la restituzione degli atti al Tribunale,
perché questo esaminasse se sussistesse tuttora la rilevanza della questione
proposta, dato che nel frattempo era sopravvenuta la legge 12 agosto 1962, n.
1338, che recava una nuova disciplina della materia, e abrogava fra l'altro
l'art. 21 del decreto presidenziale del 1957, n. 818, con effetto dal 1 luglio
1962.
L'attore osservava
poi che, avendo egli presentato la domanda di supplemento fin dal 18 maggio
1960, restava pur sempre da risolvere il problema sul suo diritto a ottenere il
supplemento da tale data a quella della entrata in vigore della nuova legge.
Nella sua comparsa conclusionale l'Istituto convenuto contestava però il
diritto dell'attore ad ottenere il supplemento sin dalla data della domanda
amministrativa.
Il Tribunale
accoglieva la tesi che, ai fini della propria decisione su questo punto, fosse
rilevante la questione di legittimità costituzionale del terzo comma, seconda
parte, dell'art. 21 del decreto presidenziale 26 aprile 1957, n. 818,
nonostante l'avvenuta abrogazione, e pertanto sospendeva il giudizio e
disponeva la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale con ordinanza in
data 13 marzo 1963.
L'ordinanza, iscritta
al n. 73 del Registro ordinanze del 1963, é stata notificata al Presidente del
Consiglio dei Ministri il 23 marzo 1963, comunicata ai Presidenti del Senato e
della Camera dei Deputati in data 26 marzo e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica del 4 maggio 1963, n. 118.
Nel giudizio davanti
alla Corte si é costituito il Francescangeli, mentre non si é avuta
costituzione dell'Istituto, né intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri.
Nelle deduzioni
depositate in cancelleria il 24 maggio 1963 la difesa del Francescangeli
osserva che lo stesso legislatore, cogliendo l'occasione della introduzione di
altri benefici a favore dei pensionati, ha provveduto con la legge n. 1338 del
1962 a sanare una situazione della cui costituzionalità evidentemente dubitava.
Essa rileva nella nuova disposizione una conferma del principio, da essa
sostenuto e contestato invece costantemente dalla parte avversa, della
corrispettività tra contributi e prestazioni, e, riproponendo tesi già
sostenute nel giudizio principale e in altre sedi, contesta la legittimità
della norma in questione, affermando che il legislatore delegato avrebbe
ecceduto dai limiti della delega, quali sono stati precisati anche dalla
giurisprudenza della Corte costituzionale, avendo posto limitazioni ad un
diritto altrimenti risultante illimitato dal complesso delle disposizioni
vigenti in materia e in particolare dalla legge di delega. L'art. 27 di questa,
disponendo che l'obbligo di versamento dei contributi "non cessa",
intenderebbe disporre che esso continui, non solo con le modalità, ma anche con
gli effetti che lo contraddistinguono. Per queste ragioni, e per altre dedotte
dalle intenzioni del legislatore ricavabili dal sistema assicurativo, non si
potrebbe dubitare della illegittimità della norma denunciata.
Gli stessi argomenti
sono stati ribaditi all'udienza dal difensore del Francescangeli.
Considerato
in diritto
La rilevanza della
questione di legittimità costituzionale proposta dal Tribunale di Roma, ai fini
della decisione del giudizio principale, trova esauriente dimostrazione
nell'ordinanza di rimessione degli atti a questa Corte; né si potrebbe
obbiettare che la norma denunciata é stata ormai abrogata, posto che il
Tribunale ha espressamente avvertito che la decisione della causa sottoposta al
suo giudizio richiede precisamente l'applicazione della norma suddetta, da
considerare in vigore per il tempo anteriore alla data del 1 luglio 1962, con
riferimento alla quale la legge 12 agosto 1962, n. 1338, ha disposto
l'abrogazione della disposizione in discussione.
Nel merito la Corte
osserva che l'art. 21 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, attribuiva al
pensionato il diritto ad "un solo supplemento" per i contributi
versati dopo aver conseguito la pensione, negandogli il diritto di ottenere
ulteriori maggiorazioni in relazione ai contributi versati successivamente.
Esso introduceva così
nella liquidazione del supplemento di pensione una limitazione, non contenuta
nella legge di delegazione e che risulta in contrasto con la constatazione, già
fatta da tempo da questa Corte, che "a ben considerare il succedersi delle
leggi nel campo della legislazione sociale, affiorano da esse direttive sempre
più favorevoli al lavoratore, soprattutto ai fini del diritto alla pensione; in
modo particolare vanno ricordate le disposizioni che agevolano il
raggiungimento del minimo pensionabile, il mantenimento ai fini della pensione
della qualità di assicurato, il conseguimento del massimo della contribuzione
con effetto integrativo della pensione stessa, il cumulo in taluni casi delle
pensioni previdenziali" (sentenza n. 2 del 28 febbraio 1961).
L'art. 4 della legge
12 agosto 1962, n. 1338, che ha sancito espressamente il diritto del titolare
di pensione ad ottenere la liquidazione di ulteriori supplementi dopo la
decorrenza del primo, in relazione ai contributi versati successivamente alla
liquidazione della pensione di invalidità, vecchiaia e superstiti, si é
adeguato alle direttive suddette, dalle quali la norma impugnata costituiva una
deviazione.
Esso ha dato inoltre
attuazione esplicita ad un altro principio riconosciuto quasi unanimemente
valido nel complesso della legislazione sociale: la corrispettività tra
contributi versati e misura della pensione, con la conseguente utilizzazione di
tutti i contributi che figurano nella posizione assicurativa del lavoratore. E
con ciò ha confermato che, dettando la disposizione denunciata, il legislatore
delegato aveva ecceduto oltre i limiti della delega conferitagli e violato
l'art. 77 della Costituzione;
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la
illegittimità costituzionale della norma contenuta nell'art. 21, seconda parte
del terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n.
818, in relazione all'articolo 27 della legge di delegazione 4 aprile 1952, n.
218, ed in riferimento all'art. 77 della Costituzione.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 febbraio
1964.
Gaspare AMBROSINI -
Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni
CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA
- Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZì -
Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco
Paolo BONIFACIO.
Depositata in Cancelleria
il 14 marzo 1964.