Ordinanza n. 113 del 1962
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ORDINANZA N. 113

ANNO 1962

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE 

composta dai signori giudici:

Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente

Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO

Prof. Antonino PAPALDO

Prof. Nicola JAEGER

Prof. Biagio PETROCELLI

Dott. Antonio MANCA

Prof. Aldo SANDULLI

Prof. Giuseppe BRANCA

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI,

Dott. Giuseppe VERZÌ

ha pronunciato la seguente   

ORDINANZA 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 21 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, promosso con ordinanza emessa il 14 novembre 1961 dal Tribunale di Genova nel procedimento civile vertente tra Guena Adele e l'Istituto nazionale della previdenza sociale, iscritta al n. 8 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44 del 17 febbraio 1962.

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Guena Adele e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

udita nell'udienza pubblica del 14 novembre 1962 la relazione del Giudice Giuseppe Verzì;

uditi l'avv. Franco Agostini, per Guena Adele, e l'avv. Guido Nardone, per l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Ritenuto che nel procedimento civile vertente avanti al Tribunale di Genova tra Guena Adele e l'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'attrice, che gode di una pensione dell'assicurazione obbligatoria contro la vecchiaia, nonché di un primo supplemento di essa, ha chiesto la condanna dell'I.N.P.S. alla liquidazione di un secondo supplemento - ai sensi dell'art. 27, secondo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218 - avendo continuato a prestare attività lavorativa ed a versare i relativi contributi assicurativi;

che l'I.N.P.S. ha contestato il diritto della Guena, rilevando che l'art. 21, penultimo capoverso, del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, consente la liquidazione di un solo supplemento ed espressamente stabilisce che i contributi versati successivamente alla liquidazione di esso non danno diritto ad ulteriori maggiorazioni della pensione;

che la Guena ha eccepito la illegittimità costituzionale della norma invocata dall'I.N.P.S, in relazione agli artt. 37 della legge delegante 4 aprile 1952, n. 218, e 76 e 77 della Costituzione, assumendo che essa introdurrebbe una preclusione - ignota alla legislazione precedente - al diritto ai supplementi di pensione e, quindi, supererebbe i limiti della delega contenuta nel citato art. 37;

che il Tribunale di Genova, con ordinanza 14 novembre 1961, ha ritenuto la questione così sollevata non manifestamente infondata, nonché rilevante per la definizione del giudizio di merito ed ha trasmesso gli atti a questa Corte per la relativa decisione.

Considerato che in pendenza del giudizio davanti alla Corte costituzionale é sopravvenuta la legge 12 agosto 1962, n. 1338, recante disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione per la invalidità e la vecchiaia; e questa legge appronta una nuova disciplina, stabilendo che "i contributi eventualmente versati dopo la decorrenza del primo supplemento, trascorsi due anni da questa, danno diritto alla liquidazione di ulteriori supplementi". Ed, inoltre, abroga (art. 23) "con effetto dal 1 luglio 1962" l'art. 21 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, e prescrive (art. 26) che le nuove disposizioni "si applicano alle pensioni liquidate e da liquidare";

che occorre, conseguentemente, che il giudice del merito esamini se dette disposizioni siano applicabili al caso da decidere e se, quindi, sussista tuttora la rilevanza della questione di legittimità costituzionale prospettata con l'ordinanza del 14 novembre 1961;  

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Genova.  

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1962.

Gaspare AMBROSINI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ

 

Depositata in cancelleria il 20 dicembre 1962.