SENTENZA
N. 72
ANNO
1963
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHLARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale dell'art. 162 del T.U. delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con R. D. 18 giugno 1931, n. 773, promosso con ordinanza
emessa il 2 maggio 1962 dal Pretore di Chiavari nel procedimento penale a
carico di Fichera Giuseppe, iscritta al n. 126 del Registro ordinanze 1962 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 190 del 28 luglio 1962.
Udita nella camera di
consiglio del 5 marzo 1963 la relazione del Giudice Antonino Papaldo.
Ritenuto
in fatto
Nel procedimento
penale a carico di Fichera Giuseppe, imputato di contravvenzione all'art. 162
della legge di pubblica sicurezza, il Pretore di Chiavari ha emesso l'ordinanza
del 2 maggio 1962, notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri il 25
giugno, comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento il 30 dello
stesso mese e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 190 del
28 luglio 1962, con la quale ha ritenuto rilevante e non manifestamente
infondata la questione di legittimità del predetto art. 162 in riferimento agli
artt. 13 e 16 della Costituzione. Il Pretore rileva che il condannato che ha
espiato la pena ha adempiuto agli obblighi sanciti nella sentenza di condanna e
non gli si dovrebbe imporre alcuna limitazione alla libertà personale, qual'é
quella di presentarsi all'autorità di pubblica sicurezza, specie nel caso in
cui non debba essere sottoposto a libertà vigilata.
Nel giudizio davanti
a questa Corte nessuno si é costituito.
Considerato
in diritto
La disposizione
contenuta nel secondo comma dell' art. 162 della legge di pubblica sicurezza,
in base alla quale é consentita la traduzione in stato di arresto dei
pregiudicati pericolosi davanti all'autorità di polizia, contrasta con la norma
del secondo comma dell'art. 13 della Costituzione, giacché l'ordine di arresto
proviene non dall'autorità giudiziaria ma da quella di pubblica sicurezza.
La disposizione del
secondo comma dell'art. 162 non corrisponde nemmeno alle previsioni del terzo
comma dello stesso art. 13. La disposizione non si riferisce ad alcuna
situazione di necessità ed urgenza, non potendosi ritenere idonea a creare tale
situazione la circostanza della pericolosità del soggetto; la disposizione,
inoltre, affida esclusivamente all'autorità di pubblica sicurezza la
valutazione della pericolosità e non assicura alcun intervento, né preventivo
né successivo, dell'autorità giudiziaria.
Per queste ragioni,
che hanno lo stesso fondamento di quelle enunciate dalla Corte altre volte ed
in particolare con la sentenza del 14 giugno 1956, n. 2, deve dichiararsi la
illegittimità della disposizione contenuta nel secondo comma dell'art. 162.
É ugualmente
illegittima, per contrasto con l'art. 16 della Costituzione, la norma contenuta
nella parte del primo comma dello stesso art. 162 in cui si dispone che
l'autorità di pubblica sicurezza provvede, se necessario, del foglio di via
obbligatorio le persone che si presentano.
La disposizione
apparirebbe superflua, ove dopo l'entrata in vigore della legge 27 dicembre
1956, n. 1423, le parole "se necessario " potessero intendersi nel
senso che il foglio di via obbligatorio possa essere rilasciato solo nei casi
previsti dall'art. 2 della detta legge.
Non si può contestare
che alle persone delle quali si occupa l'art. 162 possano applicarsi le misure
previste dall'art. 2 e da tutte le altre disposizioni della stessa legge del
1956, come può applicarsi ogni altra legittima restrizione della libertà
personale e della libertà di movimento, quando siano previste dalla legge e
siano osservate, nella forma e nella sostanza, le norme dettate a garanzia di
chi a quelle restrizioni é sottoposto; e pertanto, se si fosse potuto
considerare come pleonastica la disposizione contenuta nell'ultima parte del
primo comma dell'art. 162, si sarebbe potuto dichiarare non fondata la relativa
questione di legittimità costituzionale. Ma una interpretazione in tal senso
non é ammissibile, in quanto la disposizione, nel suo chiaro contenuto,
attribuisce una autonoma potestà all'autorità di pubblica sicurezza, la quale,
se questa disposizione restasse in vigore, potrebbe trarre da essa il potere di
rilasciare il foglio di via obbligatorio anche nei casi non contemplati dalla
legge del 1956.
Occorre, dunque,
dichiarare in contrasto con l'art. 16 della Costituzione la disposizione ora
esaminata, pur riconoscendo che la eliminazione dall'art. 162 delle ultime
parole del primo comma non significa che nei confronti delle persone indicate
dalla stessa disposizione non si possano applicare le misure restrittive della
libertà personale e di movimento previste da altre disposizioni, se ne
ricorrano i presupposti.
Non é fondata la
questione di legittimità nei confronti della prima parte del primo comma
dell'art. 162, là dove questo dispone che i condannati per delitto a pena
detentiva o per contravvenzione all'ammonizione (evidentemente nel senso che a
questa parola deve essere attribuito dopo l'entrata in vigore della legge 27
dicembre 1956) o che debbano essere sottoposti alla libertà vigilata, hanno
l'obbligo, appena dimessi dal carcere o dagli stabilimenti per misure di
sicurezza detentive, di presentarsi all'autorità di pubblica sicurezza locale.
La disposizione non
contrasta con l'art. 13 della Costituzione, in quanto l'obbligatoria
presentazione all'ufficio non costituisce, di per sé, restrizione di libertà
personale nel senso varie volte definito da questa Corte (si veda, fra le
altre, la sentenza n. 30 del 22 marzo 1962).
Ciò premesso, appare
priva di base l'osservazione secondo cui la norma sarebbe illegittima in quanto
imporrebbe altre limitazioni di libertà personale al condannato che, avendo espiato
la pena, ha adempiuto agli obblighi sanciti nella sentenza di condanna.
La norma non
contrasta neppure con l'art. 16 della Costituzione.
Non occorre stabilire
se l'art. 162 imponga uno di quegli adempimenti che, pur implicando la
necessità di qualche limitazione di soggiorno o di circolazione, non
determinano, secondo quel che ha chiarito una precedente sentenza della Corte (8 marzo 1962, n. 20), una violazione dell'art. 16. La disposizione
é nell'ambito delle limitazioni ammesse dalla norma costituzionale. Trattasi,
infatti, di un obbligo imposto dalla legge, per motivi di sicurezza, a persone
precisamente determinate dalla legge stessa con criteri generali e su basi
assolutamente obbiettive.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara, in
riferimento agli articoli 13 e 16 della Costituzione:
a) l'illegittimità
delle norme contenute nel secondo comma dell'art. 162 della legge di pubblica sicurezza
e nella parte del primo comma dell'articolo stesso là dove é detto "che li
provvede del foglio di via obbligatorio, se necessario";
b) non fondata la
questione di legittimità costituzionale delle altre disposizioni contenute
nello stesso art. 162.
Così deciso in Roma,
in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il 24 maggio 1963.
Gaspare AMBROSINI - Giuseppe
CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI -
Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino
MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ.
Depositata in
cancelleria il 30 maggio 1963.