SENTENZA N.
20
ANNO 1962
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Avv. Giuseppe CAPPI, Presidente
Prof. Gaspare AMBROSINI
Dott. Mario COSATTI
Prof. Francesco Pantaleo GABRIELI
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
dell'art. 49 della legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267), promosso
con ordinanza emessa il 29 ottobre 1957 dal Pretore di Venezia nel procedimento
penale a carico di Viancini Mario, iscritta al n. 41 del Registro ordinanze
1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 83 del 1 aprile
1961.
Vista la dichiarazione di intervento del
Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 7 febbraio
1962 la relazione del Giudice Nicola Jaeger;
udito il sostituto avvocato generale dello
Stato Raffaello Bronzini, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ritenuto in
fatto
Nel procedimento penale promosso davanti al
Pretore di Venezia a carico di Viancini Mario, imputato del reato previsto
negli artt. 49 e 220 della legge sul fallimento (R.D. 16 marzo 1942, n. 267),
per essere espatriato nel Messico senza autorizzazione del giudice delegato al
fallimento di una società per azioni, della quale esso Viancini era
amministratore unico, il Pretore, accogliendo parzialmente una istanza del
difensore dell'imputato, proponeva la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 49 della legge fallimentare, in riferimento alle norme contenute
negli articoli 13 e 16 della Costituzione.
Nella propria ordinanza, pronunciata
all'udienza del 29 ottobre 1957, il Pretore osservava che la questione di
legittimità concerneva la norma della cui violazione l'imputato era accusato e
che essa non appariva manifestamente infondata, in quanto "la sanzione
dell'obbligo di residenza del fallito non viene devoluta al magistrato, che
potrebbe provvedere in merito caso per caso in virtù dei poteri conferiti
dall'ordinamento vigente all'Autorità giudiziaria; bensì stabilita da una norma
di carattere generale, la quale non appare ispirata né ai motivi di sanità né
ai motivi di sicurezza di cui all'art. 16 della Costituzione".
La notificazione dell'ordinanza al
Presidente del Consiglio dei Ministri e la sua comunicazione ai Presidenti
delle due Camere del Parlamento subivano notevoli ritardi per talune
irregolarità procedurali, tanto che l'ordinanza stessa poteva essere
pubblicata, per disposizione del Presidente della Corte costituzionale, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica solamente il 1 aprile 1961, n. 83.
Non si é avuta costituzione di parti
private; é intervenuto, invece, il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso, come per legge, dall'Avvocatura generale dello Stato.
Questa ha concluso, nell'atto di intervento
depositato in cancelleria, perché la questione sia dichiarata inammissibile o,
comunque, infondata: inammissibile, perché nel caso in esame il fallito
imputato non soltanto si era allontanato dalla propria residenza, ma era
addirittura espatriato all'estero (nel Messico), così che il fatto avrebbe
dovuto essere inquadrato nel precetto sancito dall'ultima parte dell'art. 16
della Costituzione; infondata, perché il divieto dell'art. 49 della legge
fallimentare é inscindibilmente connesso al provvedimento giudiziale
concretatosi nella dichiarazione di fallimento e perché esso appare
giustificato dagli scopi pubblicistici della procedura fallimentare, e,
concernendo anche l'interesse dell'ordine pubblico, può dirsi ispirato a quei
motivi di sicurezza intesi lato sensu richiamati nell'art. 16 della
Costituzione.
Tali argomenti sono stati, poi, esposti più
ampiamente dall'Avvocatura generale dello Stato in una memoria depositata il 25
gennaio 1962.
Considerato
in diritto
1. - La eccezione di inammissibilità della
questione di legittimità costituzionale proposta dal Pretore di Venezia formava
oggetto di una specifica conclusione formulata nell'atto di intervento della
Avvocatura generale dello Stato, ma non é stata riprodotta nella memoria
successiva; comunque essa non può essere accolta.
Risulta dalla ordinanza del Pretore e dagli
atti del processo principale che il Viancini era imputato del reato di cui agli
artt. 49 e 220 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e che il giudice ha proposto il
dubbio sulla compatibilità fra la norma contenuta nell'art. 49 e quelle degli
artt. 13 e 16 della Costituzione. Nessun principio imponeva al giudice stesso
di specificare in base a quale comma dell'uno o dell'altro articolo della
Costituzione egli dubitasse della legittimità costituzionale del precetto posto
nella legge fallimentare e, in particolare, di inquadrare il fatto nell'ultima
parte dell'art. 16, posto che l'imputato risultava espatriato nel Messico.
Si deve, pertanto, passare all'esame della
fondatezza della questione proposta in riferimento alla norma dell'art. 16
della Costituzione, la sola meritevole di considerazione ad avviso della Corte,
poiché l'art. 13 regola una materia diversa.
2. - Il giudice del processo principale ha
ritenuto che la questione non fosse manifestamente infondata, perché l'obbligo
di residenza imposto al fallito non discende da una decisione giudiziale, ma é
stabilito da una norma di carattere generale, che non appare ispirata né a
motivi di sanità, né a motivi di sicurezza. Egli sembra interpretare la norma
contenuta nell'art. 16 della Costituzione nel senso che, al di fuori di tali
motivi, la legge ordinaria non possa porre alcuna limitazione alla libertà di
circolazione e di soggiorno dei cittadini.
Se così fosse, però, dovrebbero
considerarsi illegittime costituzionalmente numerose disposizioni, che limitano
la libertà di circolazione dei cittadini in relazione a speciali situazioni o
rapporti in cui essi si trovano ad esempio perché tenuti ad una prestazione di
collaborazione ad un organo pubblico, dalle quali situazioni o dai quali
rapporti derivi anche un obbligo per essi di rimanere, per un tempo più o meno
lungo, a disposizione dell'organo stesso.
3. - L'osservazione contenuta
nell'ordinanza, che il potere di provvedere in merito all'obbligo di residenza
del fallito non é devoluto al magistrato, é esatta solo formalmente. Se é vero,
infatti, che tale obbligo deriva, come conseguenza necessaria ex lege,
dalla dichiarazione di fallimento, non si può omettere di considerare anzitutto
che tale dichiarazione avviene mediante una sentenza del Tribunale, che accerta
lo stato di insolvenza dell'impresa, e in secondo luogo che l'obbligo in esame
é posto dalla legge nei termini seguenti: "Il fallito non può allontanarsi
dalla sua residenza senza permesso del giudice delegato" (art. 49, primo
comma, R.D. 16 marzo 1942, n. 267).
Non é esatto, quindi, considerare sottratto
al magistrato il potere di disporre in tema di libertà di circolazione del
fallito. L'organo giurisdizionale interviene in diversi tempi: prima, all'atto
di accertare la sussistenza dei presupposti della dichiarazione di fallimento,
alla quale conseguirà ex lege l'obbligo della residenza; poi, in
occasione degli eventuali gravami contro la sentenza dichiarativa; infine, e in
qualunque fase della procedura fallimentare, per concedere o rifiutare al
fallito il permesso di allontanarsi dalla sua residenza. In base a una
disposizione di ordine generale (art. 26 R.D. citato), contro il decreto del
giudice delegato il fallito può proporre reclamo al Tribunale, con che viene
assicurata allo interessato anche la garanzia di un riesame di merito della sua
richiesta.
La persistenza dell'obbligo del fallito di
non allontanarsi dalla sua residenza é, pertanto, una diretta conseguenza
dell'apprezzamento compiuto dal giudice delegato (e, in sede di gravame, dal
Tribunale) dei motivi, i quali rendono necessaria, ai fini di giustizia, la
permanenza di lui a disposizione degli organi del fallimento: apprezzamento,
che può anche essere diverso a seconda delle diverse fasi della procedura
concorsuale, ma che solo gli organi preposti al fallimento sono in grado di
compiere nel modo migliore.
4. - Che la presenza del fallito, o quanto
meno la sua disponibilità immediata ad ogni invito del giudice delegato o del
curatore, costituisca una condizione indispensabile per il migliore
espletamento degli atti del procedimento concorsuale, é un dato che non ha
bisogno di dimostrazione. La storia stessa dell'istituto, che é sorto come un
procedimento di carattere essenzialmente penale, o quanto meno "di
stato", e che ancora oggi ha quale primo effetto una profonda
modificazione dello status dell'imprenditore fallito, la cui ridotta capacità
negoziale costituisce la più efficace garanzia di attuazione e conservazione
della par condicio creditorum, conferma che quella necessità venne
avvertita fin dai primi legislatori in materia.
Inizialmente il fallito era quasi sempre
privato della libertà personale, essendo considerato come reato il solo fatto
dell'insolvenza e mancando ogni mezzo efficace per raggiungerlo se riusciva a
sottrarsi ai creditori e alla giustizia. Oggi si richiede soltanto che egli si
tenga a disposizione degli organi preposti al fallimento, sempre che non
ricorrano i casi in cui é previsto il mandato di cattura obbligatorio o
facoltativo; e l'esperienza dimostra che tali organi sono sempre più facilmente
propensi alla concessione dei permessi di allontanamento temporaneo, e persino
di trasferimento di residenza, in relazione alla sempre maggiore facilità delle
comunicazioni, dei mezzi di trasporto e delle misure di repressione nel caso di
fuga.
Tuttavia é innegabile che, soprattutto in
talune fasi del procedimento concorsuale, dalla compilazione dell'inventario
all'accertamento del passivo e dei diritti reali mobiliari dei terzi, dalle
impugnazioni all'esercizio di azioni revocatorie, di rivendicazione,
restituzione e separazione, l'attività del curatore e la vigilanza dell'ufficio
possono esplicarsi con ben maggiore efficacia e successo se essi dispongono
della collaborazione, spontanea o forzata che sia, dell'imprenditore fallito.
La norma dell'art. 49 della legge sul
fallimento, della cui legittimità costituzionale si discute, non ha, quindi,
neppure indirettamente lo scopo di limitare un diritto di libertà; essa ha
funzione strumentale in relazione ai fini assegnati ai procedimenti concorsuali
e impone al fallito limitazioni analoghe a quelle previste in quei processi
concernenti lo stato delle persone, nei quali la persona é contemporaneamente
soggetto del processo e mezzo necessario perché questo possa conseguire i
propri fini.
Il controllo continuativo del giudice
delegato e del Tribunale sulla persistenza delle ragioni che rendono necessaria
la presenza del fallito, controllo che questi può in ogni momento provocare,
chiedendo al giudice i permessi consentiti dalla legge, costituisce sufficiente
garanzia che la limitazione ai movimenti del fallito sia contenuta entro i
termini segnati dalle esigenze del migliore risultato del procedimento
concorsuale.
Pertanto, la norma denunciata non può
essere considerata in contrasto con i principi contenuti nell'art. 16 della
Costituzione, che é d'altronde il solo invocabile nella questione.
PER QUESTI
MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
respinge la eccezione preliminare proposta
dall'Avvocatura generale dello Stato;
dichiara non fondata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 49 del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, in riferimento alle norme contenute negli artt. 13 e 16 della
Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1962.
Giuseppe CAPPI - Gaspare AMBROSINI - Mario COSATTI - Francesco Pantaleo GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI
Depositata in cancelleria il 16 marzo 1962.