SENTENZA N.
108
ANNO 1962
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente
Dott. Mario COSATTI
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI,
Dott. Giuseppe VERZÌ
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
dell'art. 5 della legge 18 agosto 1948, n. 1140, promosso con ordinanza emessa
il 28 settembre 1961 dal Tribunale di Chieti - Sezione specializzata agraria -
nel procedimento civile vertente tra Calibeo Angela Melina e Maria e Iuliani
Vincenzo, iscritta al n. 194 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 312 del 16 dicembre 1961.
Visto l'atto di intervento del Presidente
del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 31 ottobre
1962 la relazione del Giudice Costantino Mortati;
udito il sostituto avvocato generale dello
Stato Luciano Tracanna, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ritenuto in
fatto
Nel corso di un procedimento promosso
avanti la Sezione specializzata agraria presso il Tribunale di Chieti dalle
signore Angela Melina e Maria Calibeo, allo scopo di ottenere dall'affittuario
di terreni di loro proprietà l'adeguamento del canone ai sensi degli artt. 3 e
5 del D.L. 1 aprile 1947, n. 277, il Tribunale, in accoglimento dell'eccezione
sollevata dal convenuto nel senso della incostituzionalità dell'art. 5 della
legge 18 agosto 1948, n. 1140, in relazione agli artt. 102 e 108 della
Costituzione, ha proposto a questa Corte, con ordinanza 28 settembre 1961,
questione di legittimità nei confronti della citata norma legislativa per
contrasto con l'art. 102, primo capov, della Costituzione, osservando che, per
corrispondere al precetto di tale articolo, le Sezioni specializzate dovrebbero
essere costituite in modo da dare la prevalenza numerica nel collegio
giudicante ai membri appartenenti all'ordine giudiziario, ed altresì da
assicurare il possesso, negli esperti che entrano a comporre il collegio, dei
necessari requisiti di idoneità e di indipendenza. Ciò - a parere del Tribunale
- non si verifica nel caso delle Sezioni agrarie, dato che in esse prevalgono
numericamente gli esperti e questi, oltre ad essere investiti della carica
senza che siano chiesti e accertati dei requisiti di capacità, non godono di
indipendenza, ed anzi portano nel collegio giudicante l'espressione degli
interessi delle parti contrapposte, tanto da far ritenere che, sotto nome
diverso, le Sezioni così composte facciano rivivere le Commissioni arbitrali
esistenti sotto il vigore della legislazione precostituzionale.
L'ordinanza, comunicata ai Presidenti del
Senato e della Camera dei Deputati e notificata al Presidente del Consiglio dei
Ministri, é stata iscritta al n. 194 del Registro ordinanze 1961.
Nel procedimento avanti a questa Corte non
si sono costituite le parti del giudizio di merito, mentre é intervenuto il
Presidente del Consiglio dei Ministri, a mezzo dell'Avvocatura generale dello
Stato, che ha depositato le proprie deduzioni in data 7 novembre 1961. In esso
si chiede preliminarmente che venga dichiarata l'improponibilità del giudizio,
per il fatto che l'ordinanza difetta di ogni motivazione sul punto della
rilevanza dell'eccezione sollevata ai fini della decisione del merito. In
subordine, chiede che l'eccezione stessa sia dichiarata infondata: ciò perché
l'art. 102, nella sua generica formulazione, lascia al legislatore
discrezionalità in ordine al modo di composizione delle Sezioni specializzate,
mentre d'altra parte non é desumibile dal sistema alcun elemento da cui possa
argomentarsi che la prevalenza numerica nel collegio giudicante debba spettare
ai magistrati togati, o che debba darsi rilievo al modo con cui i cittadini
esperti sono nominati. Anche per il difetto di indipendenza che si lamenta
l'Avvocatura ritiene che la censura sia ininfluente, ed in ogni caso non
varrebbe a dar vita ad una questione di costituzionalità, risolvendosi in una
mera denuncia di inerzia a carico del legislatore, per l'omissione in cui
sarebbe incorso nel dare esecuzione al precetto dell'art. 108.
La sola circostanza da ritenere rilevante
secondo l'Avvocatura, al fine di accertare l'osservanza dell'art. 102, é
l'inserzione organica e funzionale delle Sezioni specializzate nel seno dell'organizzazione
della giurisdizione ordinaria, il che avviene, dato che le Sezioni agrarie
formano parte integrante degli organi giudicanti ordinari di primo e secondo
grado.
A ulteriore sostegno della tesi sostenuta,
l'Avvocatura stessa si richiama alla sentenza n. 76 del
30 dicembre 1961, emessa dalla Corte costituzionale dopo il suo intervento
nel procedimento, sentenza che afferma la costituzionalità dell'art. 7 della
legge 4 agosto 1948, n. 1094. Tale decisione avrebbe ad oggetto una questione
identica a quella del presente giudizio e, pertanto, la Corte costituzionale
non potrà non uniformarsi all'orientamento già assunto, dichiarando legittimo
l'art. 5 della legge 18 agosto 1948, n. 1140, che espressamente rinvia all'art.
7 della legge 4 agosto 1948, n. 1094.
Considerato
in diritto
1. - L'ordinanza del Tribunale di Chieti ha
proposto la questione della legittimità costituzionale delle norme istitutive
delle Sezioni specializzate agrarie sotto tre profili, riguardanti, il primo,
la prevalenza nella fase del giudizio di primo grado del numero degli esperti
sui togati, e gli altri due il difetto di determinazione delle condizioni
necessarie ad assicurare il possesso da parte degli esperti medesimi dei
requisiti di idoneità e di indipendenza, quali sono prescritti rispettivamente
dagli artt. 102 e 108 della Costituzione.
Sulla prima delle dette questioni,
riguardante la proporzione numerica fra le due categorie di membri componenti
il collegio, la Corte si é già pronunciata con la sentenza
n. 76 del 30 dicembre 1961
ritenendola non fondata, e poiché non sono stati addotti motivi nuovi a
sostegno dell'eccezione di incostituzionalità con essa sollevata, né questa é
stata prospettata sotto profili prima non considerati, non vi é ragione di
discostarsi dalla precedente pronuncia.
Rimane, pertanto, da esaminare solo la
parte dell'ordinanza relativa alle altre due questioni. Tale esame non può
essere precluso, per quanto riguarda l'ammissibilità della censura relativa
alla mancata predisposizione delle garanzie di indipendenza, dal fatto che
l'ordinanza ha denunciato la violazione dell'art. 102, che si riferisce
all'idoneità (mentre ha omesso qualsiasi menzione dell'art. 108), poiché - come
la Corte ha già avuto occasione di affermare in altri casi (v. per es. sentenza n. 37 del 1960)
- l'accertamento dei limiti entro cui é da contenere il giudizio della Corte,
necessario al rispetto del principio della corrispondenza fra il "chiesto
e il pronunciato", deve essere compiuto non già solo con riguardo agli
articoli della Costituzione dalla violazione dei quali l'ordinanza fa
discendere il vizio di illegittimità denunciato, bensì al complessivo testo
della medesima; sicché il principio predetto non é violato quando, come nella
specie, risulti in modo univoco dalla motivazione quale sia l'oggetto della
questione proposta.
Sulla base di analoghe considerazioni deve
essere respinta l'eccezione di improponibilità che l'Avvocatura dello Stato ha
sollevato circa la omessa valutazione, da parte del giudice a quo, della
rilevanza della questione stessa sulla decisione di merito. La Corte deve
riaffermare la massima enunciata con le sue precedenti decisioni, secondo cui
non può considerarsi omesso il giudizio sulla rilevanza, allorché risulti,
anche in modo implicito, che esso sia stato compiuto.
Neppure degno di accoglimento appare il
rilievo dell'Avvocatura sulla inattendibilità della censura rivolta alla
mancata predisposizione delle garanzie di indipendenza dei cittadini estranei,
sulla base della considerazione che, anche ad ammettere che un obbligo in tal
senso sia imposto dalla Costituzione, la violazione del medesimo non potrebbe
invocarsi quale vizio della legge, dato che essa si risolverebbe in un mero
fatto di inerzia del legislatore, non suscettibile, in quanto comportamento
meramente negativo, di venire sottoposto a sindacato. In contrario, é da
rilevare che le norme denunciate hanno dato vita ad organi nuovi, quali sono le
Sezioni specializzate agrarie, e ne hanno disciplinato la struttura ed il
funzionamento, sicché se fosse vero l'inadempimento del precetto costituzionale
denunciato, esse sarebbero censurabili sotto l'aspetto del difettoso esercizio
dell'attività organizzativa esplicita.
2. - Passando all'esame del merito, é da
ricordare come la disciplina post-bellica dei contratti agrari, effettuata con
i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 311, e 5 aprile 1945,
n. 157, affidava la competenza a decidere "in via arbitrale", in
primo ed in secondo grado, tutte le controversie dipendenti dall'applicazione
dei medesimi a commissioni circondariali e regionali nominate dal Prefetto e
composte da un magistrato ordinario e da due rappresentanti, uno dei
proprietari ed affittuari conduttori, e un altro dei coloni o compartecipi o
mezzadri, su designazione delle rispettive organizzazioni sindacali delle
singole circoscrizioni locali; con possibilità di ricorso alla Cassazione per
motivi di incompetenza. Il successivo decreto del Capo provvisorio dello Stato
1 aprile 1947, n. 277, deferiva la decisione delle controversie relative alla
materia dell'adeguazione dei canoni da esso regolata, in unico grado, ad una
"commissione arbitrale", costituita presso ogni Tribunale e composta,
oltre che dal Presidente di questo, da due membri, uno per ciascuna delle
categorie contrapposte, ma tutti nominati dal Presidente del Tribunale
"sentite le organizzazioni di categoria". L'art. 9 medesimo
stabiliva, poi, che per ogni componente effettivo dovesse essere designato un
supplente.
Entrata in vigore la Costituzione, la legge
18 agosto 1948, n. 1140, intese innovare quanto all'organo giurisdizionale
destinato a decidere le controversie dipendenti dalla sua applicazione, onde
uniformarsi al divieto delle magistrature speciali sancito dall'art. 102,
disponendo con gli artt. 4 e 5 la sostituzione delle "commissioni
arbitrali", previste dal citato decreto n. 277 del 1947, con "Sezioni
specializzate" sedenti presso ogni Tribunale e chiamate a decidere, in unico
grado, con l'intervento, oltre che dei tre giudici togati, di quattro esperti
di diversa provenienza, come per il passato, secondo che le controversie si
riferissero a locazioni ad affittuario conduttore, oppure a conduttore diretto,
in base a nomina del Presidente del Tribunale, su designazione (in numero
"pari" al numero dei membri da eleggere) delle corrispondenti
organizzazioni provinciali di categoria.
La successiva legge 25 giugno 1949, n. 353,
provvide ad estendere alle controversie di cui ai citati artt. 4 e 5 della
legge n. 1140 del 1948, le stesse regole che l'art. 7 della legge 4 agosto
1948, n. 1094, aveva dettato per le altre controversie ivi previste; regole che
erano differenti dalle prime sopra ricordate solamente per tre punti: il primo
relativo alla designazione degli esperti, da parte delle associazioni di
categoria, da effettuare in numero "doppio" di quelli chiamati a far
parte del collegio; il secondo riguardante l'appellabilità delle sentenze delle
Sezioni presso i Tribunali ad altre Sezioni specializzate presso le Corti di
appello; il terzo, infine, in ordine al divieto per gli esperti di rifiutare
l'incarico (articolo 12). Inoltre, la legge n. 353 in parola, mentre ometteva
ogni predisposizione in ordine a membri supplenti (che pure era stata proposta
dalla Commissione della Camera dei Deputati), conferiva al Presidente del
collegio il potere di provvedere alla sostituzione degli esperti che fossero
stati assenti per due udienze consecutive, nominando al loro posto altri da lui
prescelti fra gli appartenenti alle corrispondenti categorie (art. 6). Chiude
l'iter dei provvedimenti legislativi rivolti alle controversie di cui si parla
l'art. 1 della legge 3 giugno 1950, n. 392, che chiarisce la precedente norma
dell'art. 2 della legge n. 353 del 1949, senza nulla innovare.
Sopravvenuta poi la legge 24 marzo 1958, n.
195, istitutiva del Consiglio Superiore della Magistratura, si é affidato a
tale organo la nomina e la revoca dei componenti estranei alla Magistratura
presso le Sezioni specializzate, con facoltà di effettuare la delega di tale
potere ai Presidenti delle Corti di appello (art. 10, n. 2); delega che l'art.
30 delle disposizioni di attuazione, approvate con D. P. 16 settembre 1958, n.
916, consente sia conferita per tutta la durata del Consiglio Superiore.
3. - É ora da chiedersi se le norme
richiamate abbiano soddisfatto ai principi della Costituzione, in ordine ai
punti messi in rilievo dall'ordinanza. La Corte, nella citata sua precedente sentenza n. 76 del
1961, ebbe a ritenere che le Sezioni specializzate, per corrispondere
all'intento che mosse il Costituente nel consentirne l'istituzione, debbono
essere configurate non già come un istituto intermedio fra le soppresse
giurisdizioni speciali e la giurisdizione ordinaria, bensì quale sottospecie di
quest'ultima, con la conseguente esigenza di strutturarle adottando le modalità
meglio idonee ad accostarle, per quanto possibile, ad essa. Una conferma di
tale esigenza può dedursi anche dalla legge n. 195 del 1958 che attribuisce,
come si é visto, il potere di nominare e revocare gli esperti proprio
all'organo istituito per garantire l'esercizio indipendente della funzione
giurisdizionale ordinaria.
Non si vuole, così dicendo, affermare che
per gli estranei alla Magistratura siano da richiedere requisiti analoghi a
quelli prescritti per gli appartenenti a quest'ultima, riuscendo, se così
fosse, frustrata la stessa ratio che ebbe ad ispirare l'istituto delle Sezioni
specializzate, consistente nell'assicurare ad esse - data la specialità della
materia affidata alla loro competenza - il contributo che si pensa possa
provenire da coloro che, pur mancando di cognizioni giuridiche, siano tuttavia
in possesso di nozioni, attitudini, esperienze concrete, idonee a meglio
adeguare nell'esercizio dell'attività decisoria l'esatta interpretazione del
precetto normativo con le reali situazioni e rapporti ai quali essa ha
riguardo. Ed in questo senso deve interpretarsi l'eliminazione dal testo della
Costituzione dell'inciso "secondo le norme dell'ordinamento
giudiziario" che era contenuto nel progetto a proposito
dell'organizzazione delle Sezioni specializzate. Si vuole, invece, mettere in
rilievo l'esigenza che, nell'istituire le Sezioni specializzate, la legge non
possa dispensarsi da una precisa e puntuale determinazione tanto dei requisiti
dai quali possa presumersi il possesso da parte dei cittadini estranei
all'ordine giudiziario di quella idoneità richiesta dall'art. 102 (idoneità da
intendere nel senso prima indicato, e quindi variabile con il variare della
materia oggetto della competenza di ciascun tipo di Sezione), quanto di un
minimo almeno di garanzie necessarie a conferire agli esperti medesimi quella
posizione super partes, che é attributo connaturale all'esercizio della
funzione giurisdizionale e che si concreta, appunto, nel requisito
dell'indipendenza, richiesto testualmente, proprio pel personale di cui si
parla, dall'art. 108.
Ora le norme impugnate si astengono da ogni
anche approssimativa e sommaria specificazione nel senso indicato. Ciò appare
evidente nei riguardi del requisito dell'idoneità. A differenza di quanto
avviene per altri organi che possono assimilarsi alle Sezioni specializzate
(Tribunali per i minorenni, Tribunali regionali per le acque pubbliche, Corti
di assise), per i quali tale requisito o é oggetto di apposite disposizioni
legislative, oppure risulta esplicitamente presupposto in quanto inerente
all'uscio ricoperto (come avviene per gli ingegneri dei Genio civile designati
a far parte del Tribunale regionale delle acque), nulla é disposto dalle leggi
in esame in ordine alla capacità dei membri estranei, tanto se questa sia da
intendere in senso generico, quanto nel senso specifico del possesso di
determinate attitudini tecniche. Non vi é neppure luogo a presumere che
l'idoneità debba ritenersi inerente all'appartenenza alla categoria
professionale interessata alla controversia, poiché neanche questa risulta
richiesta (salvo che nell'ipotesi di sostituzione, da parte dell'organo
giudiziario competente, dei membri esterni che siano rimasti assenti per due
udienze successive). Tanto meno potrebbe ammettersi che il giudizio
sull'idoneità alla carica di componente il collegio giudicante possa essere
rimesso al libero apprezzamento delle associazioni di categoria cui compete la
designazione.
Anche per quanto attiene all'indipendenza
non é dato rinvenire alcuna predisposizione che valga a farla ritenere
assicurata. Non può accedersi all'opinione adombrata nelle deduzioni
dell'Avvocatura che interpretano il precetto costituzionale nel senso
dell'affidamento al legislatore di un'assoluta discrezionalità nella disciplina
delle Sezioni e vedono nella "riserva di legge" di cui all'art. 108
la sola garanzia voluta stabilire. Non si scorge, infatti, il fondamento su cui
possa poggiare la differenza di trattamento che si vorrebbe porre fra questa e
le altre "riserve" stabilite dalla Costituzione, le quali, anche se,
come l'attuale, non siano "rinforzate", sono ritenute suscettibili di
dar vita al sindacato rivolto ad accertare se vi sia una qualche, anche minima,
corrispondenza fra la legge emessa nella materia riservata e l'interesse che la
Costituzione ha inteso tutelare sancendo la riserva.
Non é contestabile che il requisito
dell'indipendenza é difficilmente configurabile in termini precisi, perché la
sua regolamentazione propone problemi diversi secondo la diversità delle
strutture statali e le epoche storiche, e non consente uniformità, dovendo
adeguarsi alla varietà dei tipi di giurisdizione. Così, se può ammettersi che fra
gli scopi cui si vuole soddisfino le Sezioni specializzate sia compreso quello
di far risuonare nel seno del collegio giudicante la voce di determinate
esigenze sociali, appare giustificato, nei casi in cui da esse siano state
espresse apposite organizzazioni, consentire che da queste ultime provengano i
membri estranei. Ma quando ciò accada non può prescindersi dal richiedere che
costoro, una volta assunti alla carica, pur se chiamati a riflettere gli
interessi generali del settore rappresentato, siano tuttavia sottratti ad una
situazione di passiva obbedienza di fronte all'associazione di provenienza,
così da consentire loro di procedere all'applicazione della legge sulla base di
una obbiettiva considerazione degli elementi emergenti dalla causa.
In modo più particolare poi non può
prescindersi dall'esigere che nell'ordinamento delle Sezioni specializzate sia
resa possibile la costante osservanza, anche nei riguardi dei membri estranei,
del principio generale della precostituzione del giudice, nonché l'applicazione
di quegli istituti (come per es. quelli dell'astensione e della ricusazione)
necessari ad assicurare la loro estraneità all'interesse delle parti fra cui
verte la controversia.
Ora ritiene la Corte che per quanto
riguarda le Sezioni agrarie facciano difetto le condizioni rilevate. Infatti,
da una parte, la nomina degli esperti, se pure affidata ai capi delle Corti di
appello, rimane vincolata alla scelta di uno dei due nomi designati dalle
associazioni, e dall'altra fa difetto ogni determinazione della durata in
carica dei medesimi, il che accresce di fatto il potere delle associazioni di
richiedere in ogni momento la sostituzione dei membri in carica con altri
(deficienze queste che appaiono tanto più gravi quando si tenga presente la
prevalenza numerica nelle Sezioni di primo grado dei membri predetti rispetto
ai giudici togati). É da aggiungere che l'applicazione delle norme le quali
demandano alle associazioni di categoria la designazione dei membri estranei si
presenta, in via di fatto, di incerta applicazione allorché - come di solito
accade - più siano le associazioni rappresentative di una stessa categoria.
La mancanza delle necessarie garanzie di
indipendenza, quale risulta dalle lacune ed insufficienze legislative finora
rilevate, appare ancor più accentuata quando si consideri il difetto di ogni
predisposizione normativa relativa alla istituzione di membri supplenti. Tale
carenza, infatti, rendendo praticamente impossibile l'applicazione degli artt.
51 e 52 del Cod. proc. civile, conduce necessariamente alla violazione o del
principio dell'imparzialità, o di quello della precostituzione del giudice, ove
si pensasse di sostituire il membro ricusato o astenutosi con altro che fosse
designato per l'occasione.
Pertanto, il contrasto della vigente
organizzazione delle Sezioni agrarie specializzate con esigenze fondamentali di
ogni giurisdizione non può non farla considerare incostituzionale.
PER QUESTI
MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale
dell'art. 5 della legge 18 agosto 1948, n. 1140, e dell'art. 1 della legge 3
giugno 1950, n. 392, sostitutivo del testo dell'art. 2 della legge 25 giugno
1949, n. 353, in relazione agli artt. 102, secondo comma, e 108, secondo comma,
della Costituzione.
Così deciso In Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1962.
Gaspare AMBROSINI - Mario COSATTI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ
Depositata in cancelleria il 20 dicembre
1962.