SENTENZA
N. 37
ANNO
1960
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Dott. GAETANO
AZZARITI, Presidente
Avv. GIUSEPPE CAPPI
Prof. TOMASO PERASSI
Prof. GASPARE
AMBROSINI
Prof. ERNESTO
BATTAGLINI
Dott. MARIO COSATTI
Prof. FRANCESCO
PANTALEO GABRIELI
Prof. GIUSEPPE
CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO
PAPALDO
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI
CASSANDRO
Prof. BIAGIO
PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale degli artt. 28, 29 e 48 del T. U. delle disposizioni
concernenti la disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli oli
da essi ottenuti, approvato con D. P. R. 22 dicembre 1954, n. 1217, promosso
con ordinanza emessa il 13 giugno 1958 dal Tribunale di Sondrio nel
procedimento penale a carico di Copes Aldo, iscritta al n. 30 del Registro
ordinanze 1958 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 216
del 6 settembre 1958.
Vista la
dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza
pubblica del 27 aprile 1960 la relazione del Giudice Ernesto Battaglini;
udito il sostituto
avvocato generale dello Stato Raffaello Bronzini, per il Presidente del
Consiglio dei Ministri.
Ritenuto
in fatto
Con verbale del 12
dicembre 1955 il Comando di brigata della Guardia di Finanza di Novate Mezzola
denunziava all'Autorità giudiziaria Copes Aldo per avere detenuto presso la
cooperativa di consumo S. Fedele, nello stesso Comune, litri 29 di olio di lino
cotto in recipienti non conformi a quelli prescritti dall'art. 28 del testo
unico 22 dicembre 1954, n. 1217.
In base a tale
denuncia il Copes veniva rinviato a giudizio del Tribunale di Sondrio per
rispondere del reato di cui agli artt. 28 e 48 del suddetto T. U. e 107, 116,
145 della legge doganale, dovendosi ravvisare nel fatto una ipotesi di
contrabbando presunto.
Il Tribunale, alla
udienza del 13 giugno 1958, sollevava di ufficio questione di legittimità
costituzionale in relazione agli artt. 28, 29, 48 del suddetto T. U. per
contrasto con il secondo comma dell'art. 27 della Costituzione, dovendosi
ritenere "che la responsabilità penale non può affermarsi per presunzione,
ma per prove oggettive da fornirsi dalla accusa" e rimetteva, perciò, gli
atti a questa Corte.
L'ordinanza veniva
regolarmente comunicata ai Presidenti della Camera e del Senato e notificata al
Presidente del Consiglio dei Ministri, il quale ultimo si costituiva in
giudizio il 13 luglio 1958 con la rappresentanza dell'Avvocatura generale dello
Stato che, con memoria del 12 aprile 1960, chiedeva che fosse preso atto della
illegittimità costituzionale dell'art. 48 del menzionato T. U., già dichiarata
da questa Corte e che, in ordine agli artt. 28 e 29 del testo unico, venisse
dichiarata la manifesta infondatezza della questione.
Considerato
in diritto
In conformità alle
richieste dell'Avvocatura generale dello Stato deve essere preliminarmente
dichiarata improponibile la questione di legittimità costituzionale concernente
l'art. 48 del T. U. 22 dicembre 1954, n. 1217, che contiene la disciplina
fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli oli da essi ottenuti, a cui
si riferisce l'ordinanza del Tribunale di Sondrio, trattandosi di norma già
dichiarata costituzionalmente illegittima con precedente decisione di questa
Corte del 5 marzo 1959,
n. 20.
Per quanto, invece,
riflette l'art. 28 dello stesso testo unico, trattasi di norma che regola la
forma dei recipienti in cui deve essere contenuto l'olio di lino cotto, allo scopo
di prevenire il contrabbando e in nessun modo tale norma di carattere
sostantivo, puramente preventiva e cautelare, viene a violare il secondo comma
dell'art. 27 della Costituzione invocato nell'ordinanza, il quale consacra il
principio processuale della presunzione di innocenza dell'imputato, né viola
altre norme della Costituzione.
Invece, l'art. 29
dello stesso testo unico appare in contrasto non già con la norma contenuta
nell'art. 27 della Costituzione, come sostiene l'ordinanza, ma con la disposizione
della Costituzione che disciplina l'esercizio della funzione legislativa da
parte del Governo per delega del Parlamento.
Infatti, in tale
ipotesi, l'art. 76 della Costituzione stabilisce che il potere di formare la
legge può essere delegato al Governo soltanto nei limiti rigorosi dei principi
e criteri direttivi determinati nella legge che conferisce al Governo stesso il
potere normativo.
Nella specie, l'art.
3 della legge di delega (20 dicembre 1952, n. 2385) indica come oggetto della
delega la riunione in T. U. delle disposizioni "concernenti la disciplina
fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli oli da essi ottenuti" e
determina i limiti del contenuto di tale testo unico nello scopo "del
coordinamento e della migliore formulazione delle disposizioni e del
perfezionamento tecnico delle misure di vigilanza e di controllo".
Invece, il terzo
comma dell'art. 29 del suddetto testo unico prevede come forma di contrabbando,
e cioè come delitto (punibile anche con la multa ai sensi degli artt. 107 e 145
della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424), la violazione delle norme
contenute nel suddetto art. 28, che l'art. 2 della legge consentiva di
configurare soltanto come contravvenzione.
Sorge così evidente
il contrasto fra le disposizioni della legge di delega e la disposizione
contenuta nel terzo comma dell'art. 29 del testo unico che fa riferimento al
contrabbando e alla relativa sanzione.
Ne consegue la
necessità di dichiarare la illegittimità costituzionale di tale ultima norma.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara:
a) improponibile la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 48 del T. U. delle
disposizioni concernenti la disciplina fiscale della lavorazione dei semi
oleosi e degli oli da essi ottenuti, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1954, n.
1217, già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza 5 marzo
1959, n. 20;
b) non fondata la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 28 del medesimo testo unico;
c) l'illegittimità
costituzionale della norma contenuta nel terzo comma dell'art. 29 del suddetto
testo unico.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 maggio
1960.
Gaetano AZZARITI -
Giuseppe CAPPI - Tomaso PERASSI - Gaspare AMBROSINI - Ernesto BATTAGLINI -
Mario COSATTI - Francesco PANTALEO GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO -
Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI -
Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA.
Depositata in
Cancelleria il 31 maggio 1960.