SENTENZA N. 20
ANNO 1959
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori
Giudici:
Dott. Gaetano AZZARITI,
Presidente
Avv. Giuseppe CAPPI
Prof. Tomaso PERASSI
Prof. Gaspare AMBROSINI
Dott. Mario COSATTI
Prof. Francesco PANTALEO
GABRIELI
Prof. Giuseppe CASTELLI
AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
ha deliberato in camera di
consiglio la seguente
SENTENZA
nei giudizi
di legittimità costituzionale dell'art. 31 del D.P.R. 11 luglio 1953, n. 495
promossi con due ordinanze del 28 febbraio 1958 del Tribunale di Roma, emesse
nei procedimenti penali a carico di Colombari Enzo e De Sanctis Vincenzo,
pubblicate nella (Gazzetta Ufficiale del 12 aprile 1958, n. 89 ed iscritte ai
nn. 14 e 15 del Registro ordinanze 1958.
Udita la
relazione del Giudice Biagio Petrocelli in camera di consiglio.
Ritenuto
in fatto
Dinanzi al Tribunale
di Roma pendeva procedimento penale a carico di Colombari Enzo e De Sanctis
Vincenzo, imputati del delitto di cui agli artt. 25 e 31 del D.P.R. 11 luglio
1953, n. 495, e 107 della legge 25 settembre 1940, n. 1424, per essere stati
trovati, quali rivenditori al minuto, in possesso di olio di lino cotto
contenuto in recipienti che non recavano all'esterno la indicazione del peso,
e, inoltre, - quelli del De Sanctis - sprovvisti di chiusura stabile.
All'udienza
del 28 febbraio 1958 il Tribunale emise, per ciascuno dei due procedimenti,
ordinanza di rimessione degli atti alla Corte costituzionale (nn. 14 e 15 Reg.
ord.), ritenendo non manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 31 del D.P.R. 11 luglio 1953, n. 495, sollevata dalla
difesa in riferimento agli artt. 70 e 76 della Costituzione, in quanto l'art.
31 del citato decreto, col qualificare contrabbando la detenzione di olio di
lino cotto in recipienti con caratteristiche diverse da quelle prescritte
dall'art. 25, avrebbe superato i limiti di cui all'art. 2 della legge 20
dicembre 1952, n. 2385, con la quale il Governo era delegato ad emanare norme
complementari e integrative della disciplina degli oli di semi.
Non
essendovi stata costituzione di parti, le due cause, ai sensi dell'art. 26,
comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e dell'art. 9 delle Norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, sono state
trattate nella camera di consiglio del 17 febbraio 1959.
Considerato
in diritto
Data la
identità di oggetto, la Corte ritiene di provvedere con unica sentenza.
L'art. 2
della legge di delega stabilisce, per le violazioni delle norme complementari
ed integrative della disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi e
degli oli da essi ottenuti, soltanto la pena dell'ammenda, conferendo così al
reato il carattere di contravvenzione, ai sensi degli artt. 17 e 39 Codice
penale. Dall'art. 31 del D.P.R. 11 luglio 1953, n. 495, al contrario, la
detenzione di olio di lino cotto in recipienti aventi caratteristiche non
conformi a quelle stabilite dall'art. 25, é qualificata come
"contrabbando", reato che, anche nella ipotesi generica dell'art. 107
della legge doganale, é punito con la multa ed assume pertanto il carattere di delitto.
Ciò importa indubbiamente una violazione dei limiti della delega, per la natura
del reato in sé, per la diversa pena che vi corrisponde, per gli effetti,
notevolmente diversi, che l'ordinamento giuridico riconnette rispettivamente al
delitto e alla contravvenzione. Si deve pertanto dichiarare la illegittimità
costituzionale della norma dell'art. 31 del D.P.R. 11 luglio 1953, n. 495.
Tenuto
presente, inoltre, l'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la Corte deve
pervenire a identica pronuncia anche in ordine all'art. 48 del D.P.R. 22
dicembre 1954, n. 1217, che approva il T.U. delle disposizioni concernenti la
disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli oli da essi
ottenuti, emanato ai sensi della delega contenuta nell'art. 3 della legge 20
dicembre 1952, n.
PER
QUESTI MOTIVI
visto l'art.
26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87;
visto l'art.
9 delle Norme integrative per i giudizi avanti alla Corte costituzionale;
pronunciando
con unica sentenza sui due giudizi riuniti indicati in epigrafe:
dichiara la
illegittimità costituzionale dell'art. 31 del D.P.R. 11 luglio 1953, n. 495, e,
conseguentemente, dell'art. 48 del D.P.R. 22 dicembre 1954, n.
Così deciso
in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 5 marzo 1959.
Gaetano AZZARITI - Giuseppe CAPPI - Tomaso PERASSI - Gaspare
AMBROSINI - Mario COSATTI - Francesco PANTALEO GABRIELI - Giuseppe CASTELLI
AVOLIO - Antonino PAPALDO - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio
MANCA.
Depositata
in cancelleria il 18 marzo 1959.