SENTENZA N.
76
ANNO 1961
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Avv. Giuseppe CAPPI, Presidente
Prof. Gaspare AMBROSINI
Dott. Mario COSATTI
Prof. Francesco Pantaleo GABRIELI
Prof. Giuseppe Castelli AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art.
7 della legge 4 agosto 1948, n. 1094, promosso con ordinanza emessa il 7
febbraio 1961 dal Tribunale di Sassari nel procedimento civile vertente tra
Demartini Peppino, Pes Maddalena e Santoru Giuliano, iscritta al n. 43 del
Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 106 del 29 aprile 1961.
Vista la dichiarazione di intervento del
Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 22 novembre
1961 la relazione del Giudice Costantino Mortati;
uditi gli avvocati Alberto Maria Saba e
Nicola Romualdi, per Santoru Giuliano, ed il sostituto avvocato generale dello
Stato Luciano Tracanna, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ritenuto in
fatto
La Sezione specializzata per le controversie
agrarie presso il Tribunale di Sassari, con una ordinanza in data 7 febbraio
196l, ha rimesso a questa Corte gli atti del giudizio promosso avanti ad essa
dai coniugi Demartini, affittuari di un fondo di proprietà di Santoru Giuliano,
sospendendo l'ulteriore corso del giudizio stesso, e ciò per aver ritenuto
rilevante per la propria decisione, é non manifestamente infondata, una delle
questioni di incostituzionalità sollevate dal convenuto Santoru nei confronti
dell'art. 7 della legge 4 agosto 1948, n. 1094 (istitutiva della Sezione
specializzata di Tribunale per la decisione delle controversie in materia di
proroga dei contratti di afflitto dei fondi rustici), in relazione agli artt.
102 e 108 Cost., in quanto la prevalenza numerica dei componenti estranei alla
Magistratura, disposta dalla citata legge, può far pensare che sia stata
sottratta ai magistrati ordinari la funzione giurisdizionale, voluta loro
assicurare dalla Costituzione.
Tale ordinanza regolarmente notificata e
comunicata, é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 1961.
Si é costituito in giudizio, con deposito
di deduzioni, in data. 18 marzo 1961, il Santoru Giuliano rappresentato dagli
avvocati Alberto Mario Saba e Nicola Romualdi, ed é intervenuto il Presidente
del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, che ha
depositato le sue deduzioni in data 22 marzo 1961.
La difesa del Santoru si richiama alle
ragioni dedotte a sostegno dell'eccezione in sede di giudizio di merito. Con
esse si fa in sostanza rilevare come il principio sancito dall'art. 102 Cost.
esclude nel modo più assoluto che la funzione giurisdizionale possa essere
esercitata da organi diversi da quelli che compongono la Magistratura
ordinaria, con le sole eccezioni tassativamente stabilite dalla Costituzione
stessa, sia nello stesso art. 102, riguardante la partecipazione del popolo
all'amministrazione della giustizia, sia nel successivo art. 103 che ha
mantenuto le competenze giudiziarie del Consiglio di Stato, della Corte dei
conti e del Tribunale militare.
Le Sezioni specializzate, consentite dal
secondo comma dell'art. 102, non rientrano fra tali eccezioni al principio
della unità della giurisdizione, costituendo, se mai, una attenuazione del
medesimo, come si evince dalla prescrizione che le vuole istituite
"presso" gli organi della giurisdizione ordinaria. Dal che segue che
la loro disciplina non può condurre ad alcuna alterazione della funzionalità di
quest'ultima, quale risulta dal suo ordinamento generale. Pertanto, "i
cittadini idonei estranei alla Magistratura" chiamati ad integrare il
collegio ordinario non possono costituirlo in modo che la loro volontà prevalga
su quella dei giudici togati. Tale conseguenza si verifica, invece, quando le
Sezioni in parola siano costituite, secondo é disposto dalla norma denunciata,
da tre giudici e da quattro esperti estranei all'ordine giudiziario, riuscendo
evidente che il voto di questi ultimi, esprimenti l'opinione della maggioranza,
possa riuscire a sopraffare quello espresso dai primi, ponendosi così come sola
effettiva fonte della decisione del collegio. Con il risultato di dare vita,
sotto falsa apparenza, a vere e proprie giurisdizioni speciali, e di eludere
così il divieto costituzionale. Conclude chiedendo che sia dichiarata la incostituzionalità
della norma di legge denunciata.
L'Avvocatura dello Stato ha sostenuto
l'infondatezza della questione sollevata, in base alla considerazione che
l'art. 102, nella sua generica formulazione (quale risulta dopo l'eliminazione
da parte del Costituente dell'inciso "secondo le norme dell'ordinamento
giudiziario" che era stato inserito nel progetto di Costituzione) lascia
una piena discrezionalità al legislatore in ordine alla formazione delle
Sezioni specializzate. Sicché nessun elemento può desumersi idoneo a far
ritenere che la partecipazione a dette Sezioni di cittadini estranei debba
essere intesa in funzione minoritaria.
Né può dirsi che altrimenti opinando si
giunga a trasformare la Sezione specializzata in giurisdizione speciale, perché
questa ultima si ha quando si crei un organo nuovo ed estraneo
all'organizzazione giudiziaria per determinate materie e determinate categorie
di persone, mentre la Sezione specializzata, come ha sempre ritenuto la
Cassazione, é inserita nel complesso unitario che forma la giurisdizione
ordinaria, senza che intervenga alcuna alterazione degli elementi del processo
rispetto a quelli propri del giudizio ordinario (come, per es., in ordine alla
impugnabilità delle sentenze), dato che tale unitarietà della giurisdizione
risulta non già dalle persone che assumono la funzione di giudice, bensì dalla
posizione dell'ufficio. Conclude chiedendo il rigetto dell'eccezione di
incostituzionalità. Con memoria depositata il 9 novembre 1961 la stessa
Avvocatura ha svolto le argomentazioni già riferite, e le ha confermate nella
discussione orale, così come hanno fatto i patroni di parte.
Considerato
in diritto
L'esame della questione sulla
costituzionalità dell'art. 7 della legge 4 agosto 1948, n. 1094, istitutiva
delle Sezioni specializzate per la soluzione delle controversie relative a
proroga dei contratti agrari parziari, dev'essere contenuto nei precisi termini
in cui é stata proposta dall'ordinanza di rinvio (la quale, pur avendo nel
dispositivo fatta menzione dell'art. 108 Cost., ha tuttavia escluso nella
motivazione la fondatezza della richiesta di parte che denunciava
l'incostituzionalità della norma predetta anche a causa della mancata
determinazione dei requisiti di idoneità e di indipendenza dei cittadini chiamati
a comporre le Sezioni predette), e, pertanto, dev'essere rivolta esclusivamente
ad accertare se la prevalenza ivi disposta del numero degli estranei rispetto a
quello dei magistrati componenti il collegio, sia tale da alterare il carattere
di Sezione specializzata attribuito a tale organo, facendola così rientrare fra
le giurisdizioni speciali, oggetto di esplicito divieto da parte dell'art. 102
della Costituzione.
Dovendosi per tale indagine accertare il
criterio discretivo fra i due tipi ora menzionati é da ricordare come esso, che
già si presentava in passato d'ardua determinazione, é divenuto in seguito
all'entrata in vigore della Costituzione repubblicana ancora più incerto,
avendo questa esteso alle giurisdizioni speciali preesistenti (diverse dalle due,
cui i primi commi dell'art. 103 accordano una posizione speciale, e
comprendenti quelle suscettibili d'essere mantenute in vita sulla base della VI
disp. trans.) alcuni dei caratteri che si consideravano propri di quella
ordinaria. Infatti, essa ha curato di conferire portata generale e rilievo
costituzionale, oltre che ai principi della precostituzione del giudice (art.
25), e del conferimento ad ogni cittadino del potere di azione e di assistenza
legale per la tutela dei propri diritti o interessi legittimi (art. 24), anche
agli altri rivolti o a garantire la retta formazione la compiuta espressione
del convincimento del giudice, con l'imposizione degli obblighi del
contraddittorio e della motivazione di tutte le decisioni oppure ad assicurare
l'esatta ed uniforme interpretazione ed applicazione del diritto obiettivo
quale si ottiene ammettendo il ricorso in Cassazione contro le pronunce di
tutti i giudici, per qualsiasi specie di violazione di legge (art. 111). É,
altresì, da osservare come non possa giovare alla distinzione che si ricerca il
fare riferimento alla specialità delle materie poste ad oggetto delle Sezioni
specializzate, ed alla correlativa mancanza di generalità delle persone le
quali possono assumere la veste di parti innanzi ad esse, e ciò perché é
appunto la materia, (quale risulta dall'insieme degli elementi obiettivi che
caratterizzano il rapporto controverso) che é presa in considerazione anche per
la determinazione della sfera affidata alla conoscenza del giudice speciale.
Non rimane, quindi, che assumere come
esclusivi elementi di giudizio quelli offerti dall'art. 102, secondo comma
Cost., il quale consente quelle sole Sezioni specializzate che siano istituite
"presso" gli organi giudiziari ordinari: termine questo con il quale
si é voluto significare l'esistenza di un nesso organico di una compenetrazione
istituzionale tra le une e gli altri. Tale precisazione, però, non é
sufficiente a dileguare le incertezze, trattandosi di determinare quali siano
gli indizi sufficienti a far ritenere la presenza di tale nesso,
É chiaro che essi non possono desumersi da
elementi meramente formali o esteriori (come sarebbe la denominazione
attribuito all'organo, o la sua localizzazione nella stessa sede degli altri
uffici giudiziari - ordinari, o tanto meno menzione che di esso e dei suoi
componenti si faccia negli annuari o calendari giudiziari) poiché, se così
fosse, sarebbe facile al legislatore operare una praus constitutionis
dando vita, sotto false apparenze, quelle giurisdizioni speciali che non hanno
più diritto di cittadinanza nel nostro ordinamento.
Non potrebbe, però, a tale scopo
richiedersi che la disciplina delle Sezioni specializzate sia contenuta nella
legge sull'ordinamento giudiziario, avendo la Costituente eliminata la
statuizione in questo senso che era stata inserita nel progetto, e così
consentito al legislatore di effettuarla con norme particolari a ciascuna di
esse.
Se la Sezione specializzata deve essere
considerata, come si desume dall'art. 102, non già un tertium genus fra
la giurisdizione speciale e quella ordinaria, bensì una specie di quest'ultima,
bisogna fare riferimento ai caratteri funzionali e strutturali che appaiono
meglio indicati ad accostarla ad essa. Per quanto attiene ai primi si deve
ritenere che, nel silenzio della legge in ordine al procedimento da seguire
avanti le Sezioni specializzate, siano da adottare le norme del Codice di rito
civile, mentre le deroghe che apparisse necessario apportare alle medesime onde
renderle più rapide o meno costose, oltre non poter com'é ovvio, contraddire ai
principi fondamentali, dovrebbero essere formulate in modo esplicito, rimanendo
poi affidata alle norme stesse, senza uopo di alcun richiamo, la
regolamentazione delle parti non derogate.
Dal punto di vista della struttura poi, le
Sezioni non possono essere sottratte alla sorveglianza dei capi degli uffici
giudiziari ai quali sono collegate. Quanto alla loro composizione deve
considerasi elemento distintivo la presenza nel collegio di magistrati
ordinari. Se anche é vero che tale presenza può riscontrarsi pure in
giurisdizioni speciali (come avviene, per es., nel Tribunale superiore delle
acque pubbliche allorché decide come unica istanza), essa, tuttavia, rimane
quale circostanza del tutto accidentale, mentre nelle Sezioni specializzate non
può mai mancare. Inoltre, l'autonomia che caratterizza la giurisdizione
ordinaria nei confronti di poteri diversi dall'ordine della Magistratura deve
trovare espressione, per quanto riguarda i cittadini idonei, nel farne
dipendere la preposizione alla carica da un atto proveniente da organi della
medesima (secondo dispone l'art. 10, n. 1, della legge sul Consiglio Superiore
della Magistratura, che l'affida, per delega da parte del Consiglio stesso, ai
presidenti delle Corti di appello).
Da quanto si é detto risulta la sussistenza
di una serie di caratteri sufficientemente precisi, idonei ad operare la
discriminazione che si ricerca, sicché non sarebbe esatto ritenere che questa
sia condizionata solo alla prevalenza numerica nel collegio dei giudici togati
rispetto ai cittadini, così da stare o cadere con questa.
Si tratta ora di vedere se tale prevalenza,
pur non costituendo elemento esclusivo ai fini della differenziazione tra i due
tipi di giurisdizione in discorso, sia da ritenere imposta dalle disposizioni
dell'art. 102 o dal sistema costituzionale. E, anzitutto, da precisare al
riguardo che elementi di giudizio per la soluzione della questione non possono
trarsi dall'ultimo comma di tale articolo, poiché, secondo risulta dal confronto
con il comma precedente ed é confermato dai lavori preparatori, si é inteso
assicurare con esso la partecipazione diretta del popolo all'amministrazione
della giustizia che può anche richiedere, affinché il suo carattere popolare
non riesca alterato, la prevalenza numerica dei componenti non togati. Si può
aggiungere che, ove si prescindesse dalla diversa funzione voluta assegnare nei
due casi all'intervento nei collegi giudicanti di personale estraneo alla
Magistratura, si verrebbe a privare l'ultimo comma di ogni significato,
risolvendosi in una pura e semplice ripetizione del precedente. La finalità
che, invece, giustifica la "partecipazione" di cittadini alle Sezioni
specializzate non é quella di farvi risuonare la voce di una generica "coscienza
sociale", bensì l'altra di acquisire l'apporto di conoscenze tecniche o di
particolari esperienze di vita, quando ciò sia riconosciuto utile ad una
migliore applicazione della legge ai rapporti concreti. Che siffatta
partecipazione sia stata prevista come meramente eventuale (sicché può anche
mancare senza che ne riesca alterato il carattere proprio della Sezione in
parola), e che in ogni caso essa é meramente integrativa e complementare
rispetto a quella dei magistrati si può argomentare dalla congiunzione "anche"
che precede il riferimento alla medesima.
Non ritiene però la Corte che da tale
ammissione debba farsi derivare come conseguenza che, nello stabilire la
proporzione fra i due gruppi di componenti, sia in ogni caso e necessariamente
da dare maggior peso numerico a quello costituito dai giudici togati. É vero
che la funzione della interpretazione ed applicazione della legge richiede il
possesso della tecnica giuridica, qual'é patrimonio, appunto, di questi ultimi,
ma é vero altresì che, in confronto a determinati tipi di controversie, possa
risultare opportuno dare una qualche limitata prevalenza all'elemento non
togato (sempre che ne siano, come si é detto, assicurati i requisiti di
capacità e di indipendenza, e non risulti, altresì, snaturata l'indole che il
collegio deve sempre conservare di organo della giurisdizione ordinaria). Tale
esigenza potrebbe verificarsi allorché il giudizio demandato al collegio non
sia vincolato a rigidi schemi normativi, o assuma caratteri che lo accostino al
giudizio di equità, oppure quando la natura dei rapporti sottoposti al giudice
richieda in modo speciale apprezzamenti e valutazioni che presuppongano, per
potere riuscire esatti, non solo il possesso di certe conoscenze, bensì anche
l'acquisizione di una esperienza concreta e, per così dire, vissuta dei
rapporti medesimi, dell'ambiente in cui si svolgono, degli interessi alla cui
soddisfazione sono rivolti. Invece, in altre ipotesi, allorché il contributo
che si richiede ai cittadini esperti rivesta indole prevalentemente tecnica,
pari a quello che potrebbe essere fornito all'organo giudicante da un qualsiasi
perito, allora sembra più conforme a Costituzione che il voto di costoro di
norma non prevalga su quello del magistrato.
Facendo ora applicazione dei criteri esposti
alla questione in esame, ritiene la Corte che la lieve prevalenza stabilita,
limitatamente ai giudizi di primo grado, a favore degli esperti della vita
agraria (a prescindere da ogni rilievo in ordine alle modalità della loro
scelta, e del procedimento di nomina, dato che esse attengono ai requisiti di
indipendenza, esulanti, come si é detto, dal presente esame) trovi
giustificazione nella materia della proroga dei contratti agrari parziari che
ne é oggetto, perché rispetto ad essi la determinazione di un assetto
equilibrato dei rapporti fra le parti si giova della particolare conoscenza di
usi, di pratiche, di situazioni locali, quale può essere posseduta da chi
rivesta la qualità richiesta per gli esperti dall'art. 7 della legge impugnata.
La più larga partecipazione di costoro
nella prima fase del procedimento, suggerita dall'esigenza che si é
prospettata, trova poi un temperamento nella sede di gravame, nella quale la
ricostituzione della preminenza numerica del Giudice togato può contribuire
alla eliminazione di qualche eventuale eccesso delle valutazioni compiute dal
primo giudice, senza che, tuttavia, venga meno il contributo delle conoscenze
proprie degli esperti.
PER QUESTI
MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione proposta
con l'ordinanza del Tribunale di Sassari, in data 7 febbraio 196l sulla
legittimità costituzionale dell'art. 70 della legge 4 agosto 1948, n. 1094, in
riferimento all'art. 102 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 dicembre 1961.
Giuseppe CAPPI - Gaspare AMBROSINI - Mario COSATTI - Francesco Pantaleo
GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER -
Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI -
Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI
Depositata in cancelleria il 30 dicembre
1961.