Ordinanza n. 104 del 1962
 CONSULTA ONLINE 

ORDINANZA N. 104

ANNO 1962

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE 

composta dai signori giudici:

Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente

Dott. Mario COSATTI

Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO

Prof. Antonino PAPALDO

Prof. Nicola JAEGER

Prof. Giovanni CASSANDRO

Prof. Biagio PETROCELLI

Dott. Antonio MANCA

Prof. Aldo SANDULLI

Prof. Giuseppe BRANCA

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI,

Dott. Giuseppe VERZÌ

ha pronunciato la seguente  

ORDINANZA 

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 145, comma terzo, e 149 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269, per le tasse di registro, e dell'art. 285, comma secondo, del R.D. 14 settembre 1931, n. 1175, per la finanza locale, promossi con le seguenti ordinanze:

1) 22 dicembre 1961 del Tribunale di Siracusa nel procedimento civile tra Terrizzi Antonino e l'Ufficio delle imposte di consumo del Comune di Noto, iscritta al n. 46 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 85 del 31 marzo 1962;

2) lo dicembre 1961 della Corte di appello di Roma nel procedimento civile promosso da Bernardelli Antonio e Colaluca Rosaria contro la S.A.P.R. I.C, appaltatrice del servizio di riscossione delle imposte di consumo del Comune di Settefrati, iscritta al n. 74 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 134 del 26 maggio 1962.

Udita nella camera di consiglio del 30 ottobre 1962 la relazione del Giudice Michele Fragali;

Ritenuto che nessuna delle parti si é costituita in giudizio;

Considerato che con le ordinanze suddette é stata proposta questione di legittimità costituzionale degli artt. 145, comma terzo, e 149 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269, e dell'art. 285, comma secondo, del R. D. 14 settembre 1931, n. 1175, in relazione agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione;

che questa Corte, con sentenza n. 79 del 30 dicembre 1961, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 149 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269, per le tasse di registro; e che, con l'altra sentenza n. 86 del 3 luglio 1962, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 285, comma secondo, del R.D. 14 settembre 1931, n. 1175, per la finanza locale;

che, per effetto di tali sentenze, le indicate disposizioni hanno cessato di avere efficacia (art. 136 Cost.) e non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza (art. 30, comma terzo, legge 11 marzo 1953, n. 87);

che questa Corte ancora, con la citata sentenza n. 86 del 3 luglio 1962 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 145 del R.D. 14 dicembre 1923, n. 3269;

che non sono stati presentati nuovi motivi riguardo a questa ultima questione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marza 1953, n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;  

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE 

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate come in epigrafe.  

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 novembre 1962.

Gaspare AMBROSINI - Mario COSATTI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ

 

Depositata in cancelleria il 22 novembre 1962.