SENTENZA N. 32
ANNO 1962
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Avv. Giuseppe CAPPI, Presidente
Prof. Gaspare AMBROSINI
Dott. Mario COSATTI
Prof. Francesco Pantaleo GABRIELI
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità
costituzionale della legge 29 ottobre 1954, n. 1073, e del D.P.R. 22 dicembre
1954, n. 1217, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 28 ottobre 1960 dal
Tribunale di Belluno nel procedimento penale a carico di Passuello Alessandro
ed altri, iscritta al n. 94 del Registro ordinanze 1960 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6 del 7 gennaio 1961;
2) ordinanza emessa 11 novembre 1960 dal
Tribunale di Roma nel procedimento penale a carico di Contadini Elio, iscritta
al n. 95 del Registro ordinanze 1960 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 6 del 7 gennaio 1961;
3) ordinanza emessa il 23 dicembre 1960
dalla Corte di appello di Roma nel procedimento penale a carico di Iannilli
Pompeo, iscritta al n. 2 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 31 del 4 febbraio 1961.
Vista la dichiarazione di intervento del
Presidente del Consiglio dei Ministri:
udita nell'udienza pubblica del 6 dicembre
1961 la relazione del Giudice Gaspare Ambrosini;
uditi l'avv. Fulvio Tecca Martini, per
Contadini Elio, l'avv. Mario Martignetti, per Iannilli Pompeo, e il sostituto
avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti, per il Presidente del Consiglio
dei Ministri.
Ritenuto in
fatto
Con ordinanza emessa il 28 ottobre 1960 nel
procedimento penale a carico di Passuello Alessandro ed altri, il Tribunale di
Belluno ha proposto, su istanza della difesa degli imputati, la questione di
legittimità costituzionale degli artt. 30, terzo comma, e 47 del T.U. delle
disposizioni concernenti la disciplina fiscale dei semi oleosi e degli oli da
essi ottenuti, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1954, n. 1217, in quanto, dice
testualmente l'ordinanza: "l'art. 30, terzo comma, del T.U. citato, che
riproduce l'art. 24 del D.P.R. 11 luglio 1953, n. 495, estende l'ipotesi del
delitto previsto dall'art. 47 del T.U. derivante dall'art. 16 del D.L. 30 ottobre
1952, n. 1323, oltre i limiti posti dall'art. 2 della legge delega 20 dicembre
1952, n. 2385, con conseguente violazione dell'art. 76 della
Costituzione".
L'ordinanza é stata ritualmente notificata
al Presidente del Consiglio dei Ministri il 3 dicembre 1960 e comunicata ai
Presidenti della Camera e del Senato; ed é stata pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 7 gennaio 1961, n. 6.
Non si é avuto intervento in giudizio del
Presidente del Consiglio dei Ministri, né costituzione nell'interesse delle
parti.
Avanti al Tribunale di Roma, nel
procedimento penale a carico di Contadini Elio, la difesa dell'imputato aveva
sollevata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 46 e 47 del T.
U. 22 dicembre 1954, n. 1217, adducendo che, mentre l'art. 2 della legge 20
dicembre 1952, n. 2385, che delega il Governo a coordinare e disciplinare la
materia, dà facoltà di punire le violazioni con l'ammenda, i suddetti artt. 46
e 47 prevedono la multa.
Con ordinanza emessa l'11 novembre 1960 il
Tribunale ha accolto l'istanza della difesa del Contadini ed ha proposto la
questione di legittimità costituzionale limitatamente all'art. 46 suddetto,
rilevando di non proporre la questione anche per l'art. 47, in quanto,
relativamente a questo, pendeva già procedimento avanti la Corte
costituzionale.
L'ordinanza é stata regolarmente notificata
al Presidente del Consiglio dei Ministri il 24 novembre 1960, comunicata ai
Presidenti della Camera e del Senato e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 6
del 1961.
Non ha avuto luogo intervento del
Presidente del Consiglio; si é costituita in giudizio la parte privata.
Nelle deduzioni a stampa depositate in
cancelleria il 10 gennaio 1961, la difesa del Contadini, premessa la differenza
che intercorre tra la multa e l'ammenda, mette in rilievo che il D.L. 30
ottobre 1952, n. 1323, concernente norme per nuovo accertamento dell'imposta di
fabbricazione di oli di seme, puniva le infrazioni con la pena della multa, ma
che la legge 20 dicembre 1952, n. 2385, mentre con l'art. 1 convertì il D.L. in
legge, con l'art. 2 delegò il Governo ad emanare norme integrative e
complementari, per la violazione delle quali previde la pena soltanto
dell'ammenda, e con l'art. 3 fece al Governo un'altra ampia delega per emanare
un testo unico di tutte le disposizioni in materia. Ma nell'emanare il testo
unico il legislatore delegato non avrebbe potuto, assume la difesa del
Contadini, dettare per le violazioni delle norme complementari ed integrative
della disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi la pena della multa
in luogo di quella dell'ammenda, che era la sola prevista dall'art. 2 della
stessa legge, cosicché l'art. 46 del T.U. avrebbe sorpassato i limiti della
delega previsti dall'art. 2 suddetto e sarebbe per ciò costituzionalmente illegittimo
in relazione all'art. 76 della Costituzione. Si richiama in proposito la sentenza
del 5 marzo 1959, n. 20, di questa
Corte.
Nella memoria a stampa la difesa del
Contadini prospetta un altro motivo di incostituzionalità, rilevando che il
Testo unico in questione fu emanato in base alla legge 29 ottobre 1954, n.
1073, la quale fu approvata dalla Commissione finanze e tesoro della Camera dei
Deputati in sede deliberante e non con la procedura normale di esame e di
approvazione diretta da parte della Camera per i disegni di legge in materia di
delegazione legislativa, secondo prescrive l'art. 72, ultimo comma, della
Costituzione.
La Corte di appello di Roma, nel
procedimento penale a carico di Iannilli Pompeo, accogliendo l'istanza della
difesa dell'imputato, ha proposto con ordinanza del 23 dicembre 1960 la
questione di legittimità costituzionale del D.P.R. 22 dicembre 1954, n. 1217, e
della legge delega 29 ottobre 1954, n. 1073, per due motivi: 1) perché
l'avvenuta proroga della delega legislativa di cui alla legge 20 dicembre 1952,
n. 2385, successivamente alla scadenza del termine previsto dalla legge stessa,
importerebbe la violazione dell'art. 76 della Costituzione; 2) perché sarebbe
stato violato anche l'art. 72, ultimo comma, della Costituzione, in quanto
l'approvazione della nuova legge delega del 29 ottobre 1954, n. 1073, fu
disposta dalla Commissione finanze e tesoro della Camera dei Deputati in sede
deliberante, anziché dall' Assemblea in seduta plenaria.
L'ordinanza é stata ritualmente notificata
al Presidente del Consiglio dei Ministri il 29 dicembre 1960, comunicata ai
Presidenti della Camera e del Senato e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del
4 febbraio 1961, n. 31.
Con atto del 17 gennaio 1961 é intervenuto
il Presidente del Consiglio dei Ministri rappresentato e difeso dall'Avvocatura
dello Stato. Preliminarmente é stato dedotto che la questione di legittimità
costituzionale proposta dalla Corte di appello di Roma é irrilevante ai fini
della definizione del processo penale a carico dell'imputato, in quanto, anche
ammessa l'illegittimità costituzionale della legge delegante e di quella
delegata, non per ciò verrebbero meno né le norme originarie, da cui traggono fonte
gli artt. 30 e 47 del T.U., e cioè gli artt. 15, comma primo, e 16, comma
terzo, del D.L. 30 ottobre 1952, n. 1323, né le norme sopravvenute al Testo
unico, e cioè le norme del D.P.R. 20 dicembre 1956, n. 1380, convertito in
legge 13 febbraio 1957, n. 12, che conterrebbero un rinvio ricettizio idoneo ad
attribuire efficacia formale alla norma dell'art. 30 del citato Testo unico.
Nel merito l'Avvocatura dello Stato rileva
che non vi é violazione dell'art. 76 della Costituzione per il fatto che si
proroghi con altra legge il termine posto da una legge delegante, né vi é
violazione dell'art. 72, ultimo comma, della Costituzione, in quanto esso
riguarda la legge di delegazione in senso stretto, non anche la legge che si
limiti a prorogare il termine indicato nella legge delegante.
La difesa della parte privata, costituitasi
in giudizio, ha insistito per la dichiarazione di illegittimità costituzionale
delle norme impugnate, rilevando che il termine previsto nella legge delega 20
dicembre 1952, n. 2385, non poteva essere prorogato dopo la sua scadenza, e che
tale proroga poteva essere data solo attraverso una proposta di legge di
delegazione legislativa per la quale fosse adottata la procedura normale
d'esame e di approvazione diretta da parte della Camera, prescritta dall'art.
12, ultimo comma, della Costituzione.
Nella discussione orale l'Avvocato dello
Stato ha ribadito le tesi esposte nelle deduzioni e nella memoria ed ha
sollevato l'eccezione di inammissibilità della questione adducendo che il Testo
unico in esame non ha valore di legge.
Considerato
in diritto
Le tre cause, trattate congiuntamente
all'udienza, possono essere decise, data l'identità dell'oggetto, con unica
sentenza.
Comprensiva ed assorbente, di fronte alle
questioni di legittimità costituzionale proposte con l'ordinanza del Tribunale
di Belluno e con quella del Tribunale di Roma, é la questione proposta dalla
Corte d'appello di Roma, che, a differenza delle precedenti, non riguarda
articoli specifici del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli oli da essi ottenuti emanato
col decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1954, n. 1217, ma
investe tutto il Testo unico con la legge del 29 ottobre 1954, n. 1073, in base
alla quale esso Testo unico venne emanato.
Sull'eccezione pregiudiziale, sollevata
dall'Avvocatura dello Stato, di irrilevanza, ai fini della definizione del
processo penale a carico dell'imputato, della questione di legittimità
costituzionale proposta dalla Corte d'appello di Roma, va ricordato che é
massima costante di questa Corte, confermata da ultimo nella sentenza
n. 78 del 22 dicembre 1961, che
il giudizio sulla rilevanza spetta esclusivamente al giudice a quo, e che,
quindi, non compete alla Corte se non controllare che il giudizio sia stato
formulato e motivato.
Ora, nell'ordinanza in esame, la rilevanza
della proposta questione di legittimità costituzionale appare adeguatamente
valutata, non solo perché la Corte d'appello ne ha indicato chiaramente i
motivi, ma anche perché a tale conclusione é arrivata accogliendo, malgrado
l'opposizione del Pubblico Ministero, l'istanza del difensore dell'imputato,
che, nel sollevare la questione, aveva messo espressamente in rilievo "che
il giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della
questione di legittimità costituzionale sollevata".
Priva di fondamento é, quindi, l'eccezione
pregiudiziale dell'Avvocatura dello Stato.
Ugualmente infondata é l'eccezione di
inammissibilità che la Avvocatura dello Stato ha prospettato nella difesa
orale, adducendo che il Testo unico impugnato deve ritenersi di carattere
compilatorio e di perfezionamento tecnico, e che perciò non ha il valore di
atto avente forza di legge e conseguentemente non può formare oggetto di
giudizio di legittimità costituzionale.
Ma é da osservare in contrario che, a parte
ogni questione sul valore in genere dei vari tipi di testi unici, non vi ha
dubbio che il Testo unico impugnato ha carattere legislativo, sia per la forma,
perché emanato nella forma di decreto legislativo in base alla delega disposta
dall'art. 3 della legge 29 ottobre 1954, n. 1073, sia per la sostanza, data
l'ampiezza della delega in virtù della quale il Governo fu facultato ad emanare
il Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina fiscale della
lavorazione dei semi oleosi e degli oli da essi ottenuti, "apportando alle
disposizioni stesse le modificazioni necessarie per il loro coordinamento e la
loro migliore formulazione, nonché per il perfezionamento tecnico delle misure
di vigilanza e di controllo".
Nel merito, dei due motivi addotti dalla
Corte d'appello di Roma per proporre la questione di legittimità costituzionale
del Testo unico approvato con D.P.R. del 22 dicembre 1954, n. 1217, e della
legge del 29 ottobre 1954, n. 1073, in base alla quale tale Testo unico fu
emanato, é d'uopo esaminare in precedenza il motivo che investe all'origine la
legittimità di questa legge in riguardo al procedimento della sua formazione.
La legge del 1954, n. 1073, che, dopo la
scadenza del termine prefissato per l'emanazione del Testo unico previsto
nell'art. 3 della legge delega del 20 dicembre 1952, n. 2385, fissa un nuovo
termine entro il quale il Governo può esercitare la potestà delegatagli, deve
considerarsi anch'essa avente il carattere di legge delega. Come tale, il
relativo disegno di legge doveva essere sottoposto alla procedura prescritta
dall'ultimo comma dell'art. 72 della Costituzione, che per taluni disegni di
legge di particolare importanza, tra i quali quelli di "delegazione
legislativa", prescrive che deve sempre essere adottata "la procedura
normale di esame e di approvazione diretta della Camera".
Orbene, nel caso in esame, questa procedura
non fu seguita. Infatti, come risulta dal Bollettino sommario e Bollettino
delle Commissioni della Camera dei Deputati del 13 ottobre 1954, n. 203 (pag.
1, col. 1), il suddetto disegno di legge fu approvato dalla IV Commissione
permanente (Finanze e Tesoro) della Camera "in sede legislativa", cioè
con la procedura abbreviata prevista dal terzo comma dello stesso art. 72; e
ciò in contrasto con la norma dell'ultimo comma suindicato.
Né varrebbe, al fine di limitare in qualche
modo l'applicazione di questa norma, configurare vari tipi di delegazione
legislativa, giacché qualsiasi tipo rientra nella materia della delegazione,
che senza alcuna eccezione é attribuita dall'ultimo comma dell'art. 72 della
Costituzione "all'esame ed all'approvazione diretta della Camera".
La legge del 29 ottobre 1954, n. 1073, é,
pertanto, costituzionalmente illegittima; e conseguentemente illegittimo é il
Testo unico del 22 dicembre 1954, n. 1217, che fu in base a questa legge
emanato.
Data la conclusione cui é pervenuta la
Corte, non occorre prendere in esame l'altro motivo di illegittimità
costituzionale addotto nell'ordinanza della Corte d'appello di Roma.
PER QUESTI
MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
pronunziando con unica sentenza sui tre
procedimenti riuniti indicati in epigrafe:
respinge le eccezioni pregiudiziali
sollevate dall'Avvocatura generale dello Stato;
dichiara l'illegittimità costituzionale
della legge del 29 ottobre 1954, n. 1073, e del Testo unico delle disposizioni concernenti
la disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli oli da essi
ottenuti approvato con D.P.R. del 22 dicembre 1954, n. 1217, in riferimento
all'art. 72, ultimo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1962.
Giuseppe CAPPI - Gaspare AMBROSINI - Mario COSATTI - Francesco Pantaleo GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI
Depositata in cancelleria il 10 aprile
1962.