ORDINANZA
N. 9
ANNO
1962
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
giudici:
Avv. Giuseppe CAPPI,
Presidente
Prof. Gaspare
AMBROSINI
Dott. Mario COSATTI
Prof. Francesco
Pantaleo GABRIELI
Prof. Giuseppe
CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino
PAPALDO
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni
CASSANDRO
Prof. Biagio
PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino
MORTATI
Prof. Giuseppe
CHIARELLI,
ha deliberato in
camera di consiglio la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di
legittimità costituzionale dell'art. 15 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570,
promossi con le seguenti deliberazioni:
1) deliberazione
emessa il 17 febbraio 1961 dal Consiglio comunale di Filadelfia su ricorso di
Maiolo Giuseppe, iscritta al n. 49 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 106 del 29 aprile 1961;
2) deliberazione
emessa il 16 febbraio 1961 dal Consiglio comunale di Giffoni Valle Piana su
ricorso di Di Feo Franco, iscritta al n. 56 del Registro ordinanze 1961 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 112 del 6 maggio 1961;
3) deliberazione
emessa il 4 febbraio 1961 dal Consiglio comunale di Serra San Bruno su ricorso
di Vavalà Erminio, iscritta al n. 71 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 148 del 17 giugno 1961.
Ritenuto che, con le
deliberazioni adottate dai Consigli comunali indicati in epigrafe, é stata
sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 del T.U. 16 maggio
1960, n. 570, per la composizione e l'elezione degli organi delle
amministrazioni comunali, con particolare riguardo alle disposizioni contenute
nei nn. 3 e 9 del detto articolo e in riferimento agli artt. 48 e 51 della
Costituzione;
che, in questa sede,
si é costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato
dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha depositato le deduzioni il 22
marzo 1961, l'8 aprile 1961 e il 20 aprile 1961, chiedendo che si dichiari non
fondata la questione di legittimità costituzionale
Considerato che, con
la sentenza n.
42 del 3 luglio 1961, questa Corte ha già esaminato la questione di
legittimità costituzionale dell'intero art. 15 del Testo unico sopra indicato,
dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale delle
disposizioni anzidette in riferimento agli artt. 3 e 51 della Costituzione;
che, per quanto
attiene ai casi di ineleggibilità, nella predetta sentenza n. 42 si é precisato
che essi non sono limitati alla capacità e all'indegnità, cui si riferisce il
secondo comma dell'art. 48 della Costituzione, ma comprendono anche quelli
stabiliti dalla legge ordinaria (T.U. del 16 maggio 1960, n. 570, art. 15);
che, nella successiva
sentenza n. 43 del 3 luglio 1961, questa Corte ha ritenuto che l'uguaglianza
del voto stabilita dall'art. 48 della Costituzione, non si estende al risultato
concreto della manifestazione di volontà dell'elettore: risultato che dipende
esclusivamente dal sistema adottato per le elezioni dal legislatore ordinario;
che non si ravvisa,
né é stato dedotto, alcun motivo che possa indurre a modificare la decisione
ora ricordata, anche in riferimento all'art. 48 della Costituzione;
Visti gli artt. 26,
secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, primo comma
delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
riunisce le cause
elencate in epigrafe e dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale sollevata con le deliberazioni sopra indicate.
Così deciso in Roma,
in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il 20 febbraio 1962.
Giuseppe CAPPI - Gaspare AMBROSINI - Mario COSATTI - Francesco Pantaleo
GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER -
Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI -
Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI
Depositata in
cancelleria il 27 febbraio 1962.