SENTENZA N.
77
ANNO 1961
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Avv. Giuseppe CAPPI, Presidente
Prof. Gaspare AMBROSINI
Dott. Mario COSATTI
Prof. Francesco Pantaleo GABRIELI
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
del D.P.R. 18 dicembre 1951, n. 1413, promosso con ordinanza emessa il 23
febbraio 1960 dalla Corte di appello di Catanzaro nel procedimento civile
vertente tra Montemurri Diego e l'Opera per la valorizzazione della Sila,
iscritta al n. 90 del Registro ordinanze 1960 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 297 del 3 dicembre 1960.
Udita nell'udienza pubblica del 6 dicembre
1961 la relazione del Giudice Antonio Manca;
uditi l'avv. Antonio Sorrentino, per
Montemurri Diego, e il sostituto avvocato generale dello Stato Francesco Agrò,
per l'Opera per la valorizzazione della Sila.
Ritenuto in
fatto
Con ordinanza del 23 febbraio 1960 la Corte
di appello di Catanzaro ha sollevato la questione di legittimità costituzionale
del D.P.R. 18 dicembre 1951, n. 1413, con il quale al nome di Montemurri
Alfredo, furono espropriati, ai sensi dell'art. 2 della legge 12 maggio 1950,
n. 230 (così detta legge Sila), ettari 202,06,50 in territorio del Comune di
Aprigliano.
Terreni che, com'é pacifico, per divisione
ereditaria del 26 aprile 1947, trascritta il 10 maggio 1947, erano stati
trasferiti a Montemurri Diego, uno dei tre figli di Montemurri Alfredo,
deceduto il 15 gennaio 1946.
La Corte di appello ha ritenuto che la
questione é rilevante ai fini della decisione della causa intentata da Diego
Montemurri per ottenere la restituzione dei terreni espropriati. Ed ha
ritenuto, altresì, la questione non manifestamente infondata, osservando:
1) che la procedura di esproprio si era
svolta e conclusa nei confronti di un soggetto non più esistente al 15 novembre
1949, invece che nei confronti di colui che, a quella data, era il vero
proprietario;
2) che l'ente espropriante riconosceva di
aver tenuto presenti i dati del nuovo catasto, che non era stato ancora
aggiornato ed attivato nel territorio del Comune di Aprigliano, invece di
quelli del vecchio catasto intestato a Diego Montemurri, che, nella zona, era
ancora in vigore il 12 giugno 1953, come risulta dal certificato dell'Ufficio
distrettuale delle imposte dirette;
3) che, essendo intervenuta la divisione
ereditaria il 26 aprile 1947, la proprietà di Montemurri Alfredo era stata
trasferita ai tre eredi; e che, per conseguenza, il soggetto passivo cioè
Alfredo Montemurri, preso in considerazione nella procedura di scorporo
(Alfredo Montemurri), era diverso, anche per quanto attiene all'entità del patrimonio,
da quello che, al 15 novembre 1949, era titolare del patrimonio espropriato
(Diego Montemurri).
Ha rilevato, altresì, che sarebbe da
escludere un errore materiale nell'intestazione del provvedimento, perché non
potrebbe ritenersi che il soggetto passivo dell'esproprio sia stato esattamente
individuato, se pure con generalità errate.
Il giudice del merito ha espresso, quindi,
il dubbio che il decreto presidenziale sopra indicato, sia in contrasto con le
disposizioni contenute negli artt. 2 e 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, in
riferimento agli articoli 76 e 77 della Costituzione.
Ha ritenuto, invece, manifestamente
infondata l'altra questione di legittimità costituzionale, pure sollevata
dall'appellante, in quanto, nell'espropriazione, sarebbero compresi boschi e
incolti produttivi non suscettibili di scorporo.
L'ordinanza, dopo le prescritte
notificazioni e comunicazioni, é stata Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del
3 dicembre 1960, n. 297.
In questa sede si sono costituiti il sig.
Diego Montemurri, rappresentato dall'avv. Antonio Sorrentino, e l'Opera per la
valorizzazione della Sila, rappresentata dall'Avvocatura generale dello Stato.
La difesa del sig. Montemurri, nelle
deduzioni depositate il 23 aprile 1960, dopo avere ricordato la giurisprudenza
di questa Corte relativa alla necessità, che, anche in contrasto con le
risultanze dei dati catastali, l'espropriazione deve svolgersi nei confronti
dell'effettivo titolare dei beni alla data del 15 novembre 1949, sostiene che
la legge delegante sarebbe stata violata, sia perché l'espropriazione si era
svolta nei confronti di Montemurri Alfredo, che, al 15 novembre 1949, non era
più proprietario dei beni espropriati, sia perché, nella procedura di scorporo,
in base ai dati del nuovo catasto, non ancora attivato nel territorio di
Aprigliano, si sarebbe preso in considerazione il complesso terriero di Alfredo
Montemurri e non già quello di Diego, che in effetti subì lo esproprio.
Osserva, altresì, che non si tratterebbe di
questione meramente formale; in quanto l'errore riguardante il soggetto
espropriato importerebbe la possibilità di colpire il proprietario di beni che,
se non fosse intervenuto l'errore sarebbero rimasti immuni dallo scorporo, o,
quanto meno, sarebbero stati espropriati in misura minore.
L'Avvocatura dello Stato, nelle deduzioni
depositate il 19 maggio 1900, sostiene in sostanza che il decreto di
espropriazione, pur contenendo elementi esatti per quanto riguarda la
descrizione dei terreni, la ubicazione e l'estensione, risulta, invece, erronea
nell'indicazione del nome (e non anche del cognome) dell'espropriato, perché,
invece, di essere intestato a Diego Montemurri é intestato ad Alfredo. E
sarebbe un errore materiale, determinato, dalla erronea intestazione del
catasto in formazione, perché, prosegue l'Avvocatura, anche se nel corso del
procedimento l'Ente avesse avuto conoscenza della esatta identità del soggetto
passivo, avrebbe ugualmente proceduto all'espropriazione, dato che questa si
riferiva ed era commisurata all'identico complesso di terreni, di cui prima era
titolare Alfredo Montemurri e poi Diego, essendosi rispettato il limite di 300
ettari stabilito dalla legge a garanzia del proprietario.
Questa tesi é ribadita dalla difesa
dell'Ente anche nella memoria depositata il 23 novembre 1961.
La difesa del sig. Diego Montemurri, con la
memoria depositata il 22 novembre dello stesso anno, insiste ed illustra i
rilievi già accennati nelle deduzioni per contestare l'assunto dell'Avvocatura
dello Stato, ponendo in rilievo, tra l'altro, che non si tratterebbe di errore
materiale, rettificabile ai sensi dell'art. 4 della legge Sila, bensì di un
errore che ha investito la sostanza del procedimento svoltosi nei confronti di
un soggetto che, al 15 novembre 1949, non era più titolare dei beni
espropriati.
All'osservazione della difesa dell'Ente che
l'errore sarebbe stato comunque irrilevante, in quanto, se lo avesse
conosciuto, l'Ente avrebbe ugualmente proceduto nei confronti di Diego
Montemurri, dato che si tratterebbe dello stesso complesso patrimoniale, la
difesa della parte privata obietta, anzitutto, che l'esatta indicazione del
soggetto passivo avrebbe carattere essenziale nelle espropriazioni per la
riforma fondiaria. Aggiunge, inoltre, che sarebbe inesatto ritenere che il patrimonio
terriero di Alfredo Montemurri sia passato integralmente al figlio Diego,
perché era intervenuta la divisione fra i tre eredi. Di guisa che il complesso
fondiario preso in considerazione dall'Ente espropriante sarebbe notevolmente
maggiore di quello trasferito per eredità a Diego Montemurri.
Considerato
in diritto
É pacifico fra le parti che, con il D.P.R.
del 18 dicembre 1951, n. 1413, l'Opera valorizzazione Sila ha espropriato al
signor Diego Montemurri ettari 202,06,50, nel territorio del Comune di
Aprigliano; e che questi terreni erano pervenuti al signor Diego Montemurri in
base all'atto di divisione del 26 aprile 1947 (debitamente trascritto il 10
maggio successivo) del compendio ereditario già appartenente al signor Alfredo
Montemurri, deceduto il 17 gennaio 1946.
Rileva, altresì, l'ordinanza, che risulta
dall'intestazione e dall'articolo primo del decreto dl scorporo, e non é
contestato, che il trasferimento all'Ente di riforma fu disposto in relazione
al patrimonio di Alfredo Montemurri; e che, pure nei confronti di costui, era
stato compilato il piano particolareggiato di espropriazione. É pure pacifico
che, per la procedura anzidetta, l'Ente non si avvalse dei dati del vecchio
catasto ancora in funzione nella zona, intestato a Diego Montemurri, bensì dei
dati del nuovo catasto, non avente ancora efficacia giuridica, intestati al
defunto Alfredo Montemurri.
In tale situazione l'illegittimità del
decreto di scorporo non può essere fondatamente disconosciuta.
L'art. 2 della legge 12 maggio 1950, n. 230
(legge Sila), applicabile nella specie, dispone che sono soggetti ad
espropriazione i terreni di proprietà privata, suscettibili di trasformazione,
appartenenti a soggetti, che, al 15 novembre 1949, erano titolari di più di 300
ettari. Esige perciò che l'entità del terreno espropriabile, oltre il limite
anzidetto, che deve essere sempre rispettato a favore del proprietario, sia
stabilita in seguito ad una valutazione quantitativa e qualitativa di un
determinato complesso patrimoniale terriero e nei confronti di un determinato
soggetto passivo (singole persone o società). Tale concetto é stato già
enunciato da questa Corte nella sentenza n. 57 del
1959, nella quale si é appunto rilevato, anche in riferimento alla legge 12
maggio 1950, che la espropriazione prevista dalle leggi di riforma fondiaria
non mira a trasferire da uno ad un altro soggetto un bene per sé obiettivamente
considerato, ma, invece, a sottrarre parte del patrimonio ad un soggetto,
quando si verifichino le condizioni previste dalla legge.
Nella specie, pertanto, anche se, come
deduce la difesa dell'Ente, a favore del signor Diego Montemurri (che di fatto ha
subito l'esproprio), si é rispettato il limite dei 300 ettari, ciò non é
sufficiente per ritenere legittimo il decreto impugnato, poiché non é
soddisfatta l'altra condizione pure richiesta e che si ricollega alla
determinazione quantitativa del terreno da espropriare. La quale, nel caso
concreto, é stata commisurata, non già, come sarebbe stato necessario per
l'osservanza della legge, con riferimento al complesso terriero di Diego
Montemurri al 15 novembre 1949, bensì a quello di Alfredo Montemurri, già deceduto
fin dal 1946. Si é preso cioè in considerazione un diverso compendio
patrimoniale, come pure rileva l'ordinanza della Corte di appello.
Da quanto si é osservato emerge anche
l'infondatezza dell'obiezione mossa dalla difesa dell'Ente, che, nella specie,
l'intestazione del piano particolareggiato e del decreto di scorporo ad Alfredo
Montemurri, sarebbe irrilevante, in quanto l'esproprio sarebbe stato
commisurato all'identico patrimonio che era di proprietà di Alfredo Montemurri,
poi passato in eredità al figlio Diego. Se é vero, infatti, che i beni dei
quali Diego Montemurri é stato spossessato facevano parte del patrimonio di
Alfredo Montemurri, non é altrettanto esatto che questo patrimonio sia stato
trasferito per eredità interamente al figlio Diego.
Dall'ordinanza si desume che la proprietà
del defunto Alfredo Montemurri esistente nel territorio di Aprigliano,
Rogliano, S. Stefano e Mangone venne divisa fra i tre figli Diego, Bianca e
Maria. Risulta, inoltre, dall'atto di trascrizione della Conservatoria dei
registri immobiliari di Cosenza, in data 10 maggio 1947, che a Diego Montemurri
fu assegnata una parte dei terreni già di proprietà del padre, che un'altra
parte, a tacitazione della legittima, fu assegnata alla sorella Maria, mentre i
diritti dell'altra sorella Bianca furono soddisfatti con i beni già da questa
ricevuti in donazione in occasione delle nozze.
Da ciò si trae conferma che la errata
intestazione degli atti inerenti all'esproprio non può fondatamente
considerarsi come un errore materiale rettificabile con la procedura indicata
nel secondo comma dell'art. 4 della legge n. 230 del 1950; bensì di un errore
(che aveva formato oggetto del reclamo notificato il 12 dicembre 1950
dall'interessato) che investe la sostanza del procedimento, e che si riflette,
quindi, necessariamente sul decreto di scorporo e ne produce l'illegittimità.
Non vale neppure richiamarsi alla sentenza n. 41 del
1959, nella quale fu ritenuto legittimo il procedimento espropriativo che,
sebbene intestato a persona defunta, fu in concreto attuato nei confronti
dell'erede. Nel caso allora esaminato il decesso del titolare era avvenuto dopo
il 15 novembre 1949, ma prima dell'emanazione del decreto di scorporo; di guisa
che, alla data anzidetta, la titolarità del patrimonio da prendere in
considerazione spettava ancora alla persona successivamente defunta. Caso del
tutto diverso perciò da quello attuale, nel quale come si é premesso, Alfredo
Montemurri era deceduto nel 1946 ed il suo patrimonio era stato diviso nel
1947.
Senonché la illegittimità del decreto ora
impugnato deve essere dichiarata anche sotto altro aspetto. Come si é in
precedenza accennato, é pacifico, che, nel procedimento di scorporo, l'Ente
espropriante, anziché tener conto dei dati risultanti dal vecchio catasto, ha
preso, invece, in considerazione quelli del nuovo catasto, che al 15 n6vembre
1949, non era ancora in funzione nel territorio del Comune di Aprigliano. Il
che risulta dall'ordinanza ed anche dal certificato rilasciato dall'Ufficio
distrettuale delle imposte di Cosenza, nel quale si attesta che, nella predetta
zona, alla data del 12 giugno 1953, era in vigore il vecchio catasto.
Ora questa Corte ha già ripetutamente
affermato il principio, che vale tanto per le espropriazioni effettuate in base
alla legge 21 ottobre 1950, n. 841 (legge stralcio), quanto per quelle
effettuate ai sensi della legge n. 230 del 1950; secondo il quale per
determinare la quota di scorporo, occorre riferirai alle risultanze catastali
in atto al 15 novembre 1949.
PER QUESTI
MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale
del D.P.R. 18 dicembre 1951, n. 1413, in relazione agli artt. 2 e 5 della legge
12 maggio 1950, n. 230, e in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 dicembre 1961.
Giuseppe CAPPI - Gaspare AMBROSINI - Mario COSATTI - Francesco Pantaleo
GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO -
Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino
MORTATI - Giuseppe CHIARELLI
Depositata in cancelleria il 30 dicembre
1961.