SENTENZA
N. 71
ANNO
1960
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Dott. GAETANO
AZZARITI, Presidente
Avv. GIUSEPPE CAPPI
Prof. GASPARE
AMBROSINI
Dott. MARIO COSATTI
Prof. FRANCESCO
PANTALEO GABRIELI
Prof. ANTONINO
PAPALDO
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI
CASSANDRO
Prof. BIAGIO
PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
Prof. MICHELE FRAGALI
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale dell'art. 83 del R.D. 29 giugno 1939, n. 1127,
promosso con ordinanza emessa il 25 settembre 1959 dal Tribunale di Milano nel procedimento
civile vertente tra Sgaramella Gaetano e la ditta Zazzetta Biagio, iscritta al
n. 127 del Registro ordinanze 1959 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 307 del 19 dicembre 1959.
Vista la
dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza
pubblica del 23 novembre 1960 la relazione del Giudice Giuseppe Branca;
udito il sostituto
avvocato generale dello Stato Luciano Tracanna, per il Presidente del Consiglio
dei Ministri.
Ritenuto
in fatto
1. - Nel corso d'una
lite sorta fra il sig. Gaetano Sgaramella e la ditta Biagio Zazzetta, il primo
invocava contro la seconda l'articolo 83 del R. D. 29 giugno 1939, n. 1127. Io
Sgaramella, titolare d'un brevetto per modello industriale relativo a un certo
tipo di tappo travasatore di liquido, sosteneva che i tappi travasatori
prodotti e messi in commercio dalla ditta Zazzetta, costituendo imitazione
pedissequa, ledevano il proprio diritto di privativa; chiedeva perciò che il
Tribunale di Milano, a norma del ricordato art. 83, estensibile ai modelli
industriali (art. 1 R.D. 25 agosto 1940, n. 1411), inibisse alla ditta Zazzetta
la fabbricazione e l'uso di quei tappi.
Il convenuto si
difendeva eccependo, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale della
disposizione citata, per eccesso rispetto alla delega contenuta nel R. D. L. 24
febbraio 1939, n. 317, convertito in legge 2 giugno 1939, n. 739.
Il Tribunale di
Milano accoglieva l'eccezione e rimetteva gli atti a questa Corte con
un'ordinanza del 25 settembre 1959 regolarmente notificata e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale il 19 dicembre 1959.
2. - L'ordinanza del
Tribunale di Milano ricorda come il R.D. 24 febbraio 1939, n. 317, avesse
delegato al Governo l'esercizio di potestà legislativa affinché si desse
attuazione, in testi separati per le invenzioni, per i modelli e per i marchi,
al R.D. 13 settembre 1934, n. 1602, che aveva disciplinato tutta insieme la
materia, ma non era mai entrato in vigore.
Secondo il Tribunale,
i poteri dati al Governo non andavano più in là delle facoltà di riunire e
dividere in tre leggi le norme contenute nell'unico testo del R.D. 13 settembre
1934, n. 1602, di coordinare queste disposizioni per una disciplina organica
delle singole materie, infine, di integrare, modificare o sopprimere le norme
stesse allo scopo di coordinarle e armonizzarle con le convenzioni
internazionali e con le altre leggi dello Stato. Ne deriverebbe che il Governo
non avrebbe potuto emanare norme nuove o integrare le vecchie se non in funzione
delle ricordate esigenze di coordinamento e di armonizzazione. Perciò, siccome
l'art. 83 R.D. 1939, n. 1127, ha introdotto un istituto completamente nuovo
(inibitoria in corso di causa) senza che lo imponessero o suggerissero quelle
esigenze, esso sarebbe costituzionalmente illegittimo per evidente eccesso di
delega.
3. - La Presidenza
del Consiglio é intervenuta, per mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato,
con deduzioni presentate il 17 novembre 1959 e ha depositato una memoria il 10
novembre 1960.
Essa, innanzi tutto,
contesta che la legge di delegazione avesse conferito al Governo poteri
meramente formali di adattamento delle disposizioni preesistenti: da alcune
sentenze di questa Corte (n. 37 del 26 gennaio 1957 e n. 42 del 27 giugno 1958) risulterebbe, al contrario, come il Governo
potesse anche emanare norme nuove nella materia che era stata oggetto di delega.
In particolare, poi, dal preambolo e specialmente dall'art. 3 della legge di
delegazione si ricaverebbe espressamente che il Governo aveva, anzi, poteri di
integrazione, modificazione e soppressione connessi con lo scopo di predisporre
una disciplina organica in fatto di invenzioni, di modelli e di marchi: senza
contare che nella stessa funzione di coordinamento, inteso quale spinta a
conseguire un armonico sviluppo dell'ordine giuridico, rientrerebbe, in
generale, come ha dichiarato una sentenza della Corte (n. 16 del 26 gennaio 1957), anche il compito di colmare le lacune
delle leggi preesistenti.
Del resto, a parere
dell'Avvocatura dello Stato, la norma impugnata non costituirebbe nemmeno una
modificazione sostanziale della disciplina predisposta dal R.D. n. 1602 del
1934: il Governo, introducendo l'inibitoria con l'art. 83 del R.D. n. 1127 del
1939, non avrebbe fatto altro che "integrare e rendere più efficace e
generale" una tutela preventiva già in vigore ma limitata al sequestro e
perciò insufficiente.
A parte ciò, conclude
l'Avvocatura dello Stato, l'inibizione é una misura cautelare che, a rigore, si
sarebbe potuta chiedere al giudice indipendentemente dalla norma impugnata: esisteva,
infatti, nel nostro ordinamento, quel potere cautelare generale che ebbe poi
consacrazione nell'art. 700 Cod. proc. civ. relativo ai provvedimenti
d'urgenza. Insomma, la legge delegata, con l'articolo 83, non sarebbe andata
più in là dell'applicazione, nel campo dei brevetti, di un istituto già
vigente. Di qui, l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale
promossa con l'ordinanza 25 settembre 1959 del Tribunale di Milano.
Considerato
in diritto
1. - L'art. 83 del
R.D. 29 giugno 1939, n. 1127, contiene una norma che non era nel R.D. 13
settembre 1934, n. 1602 (cioè nel decreto da attuare in tre testi separati), né
nelle leggi anteriori che disciplinavano la stessa materia delle privative
industriali: infatti, queste leggi e quel decreto non conoscevano se non la
descrizione e il sequestro degli oggetti fabbricati dal presunto violatore del
diritto di brevetto, mentre la norma impugnata consente che ne sia inibita
anche la fabbricazione in corso di causa.
Secondo l'Avvocatura
dello Stato, l'art. 83 del R.D. 29 giugno 1939, n. 1127, non avrebbe fatto
altro che adattare per il caso una azione generale cautelate già esistente
nell'ordinamento e poi consacrata nell'art. 700 del Cod. proc. civ., relativo
ai provvedimenti d'urgenza. Ma questa tesi non può essere accolta, essendo
certo che l'esistenza d'un potere generale cautelare, all'epoca dell'emanazione
del R.D. n. 1127 del 1939, era recisamente negata anche dalla quasi totalità
della dottrina. Tale potere, del resto, non fu riconosciuto nemmeno dal
progetto del Cod. proc. civ., che, proprio nel tempo in cui veniva emanato il
R.D. n. 1127 del 1939, era sottoposto all'esame delle Assemblee legislative:
quello che é ora l'art. 700 Cod. proc. civ. fu introdotto solo più tardi, dopo
il gennaio del 1940.
2. - Dato ciò e
poiché si tratta di poteri esercitati quando l'attuale Costituzione non era in
vigore, resta solo da accertare, attraverso l'esame della legge di delegazione,
se il Governo avesse avuto la potestà di introdurre norme nuove rispetto a
quelle del R.D. n. 1602 del 1934 e delle leggi anteriori.
A tal proposito
l'attenzione della Corte, come in occasione delle sentenze n. 37 del 1957 e n. 42 del 1958, si é fermata specialmente sul secondo comma
dell'art. 3 R.D. 24 febbraio 1939, n. 317, nel quale é detto: "Il Governo
del Re... provvederà altresì a coordinare... le disposizioni richiamate dal
precedente comma, al fine di disciplinare organicamente le singole materie,
integrando, modificando, sopprimendo le disposizioni stesse, anche per
armonizzarle con le convenzioni internazionali, esecutive nel Regno, e, in
generale, con le altre leggi dello Stato".
Al Governo era stato
demandato di raccogliere e coordinare in tre testi separati, a cominciare da
quello relativo ai brevetti per invenzioni industriali, le disposizioni
contenute nel R.D. n. 1602 del 1934, mai andato in vigore; ma poteva e doveva modificare
e sopprimere alcune di esse, che la legge di delegazione non indicava quali
fossero, e utilizzare, invece, altre norme contenute nelle leggi anteriori al
1934. Ciò é chiarito anche dal preambolo, quinto comma, del decreto di
delegazione e sembra incontroverso.
Questi poteri, il cui
esercizio implicava, dunque, una scelta fra disposizioni del R.D. n. 1602 del
1934 e precetti contenuti in leggi più antiche, mostrano già di per sé, come la
potestà conferita al Governo andasse oltre lo scopo del mero coordinamento
formale di norme preesistenti e sostanzialmente intangibili. La relazione, che
accompagna il disegno di conversione in legge del decreto di delegazione,
precisa come alcune vecchie disposizioni si sarebbero dovute riprodurre per
sostituirle "fra l'altro a quelle dell'anzidetto decreto del 1934 che non
possono essere messe in attuazione".
3. - Di più, da tutto
il contenuto del R.D.L. n. 317 del 1939 si desume che al Governo si chiedeva
una disciplina completa di tutta la materia delle privative industriali, come
dei modelli e dei marchi (va ricordata anche la sentenza n. 42 del
1958 di questa Corte): disciplina che, pertanto, dovendosi tenere conto di
necessità sopraggiunte dopo il 1934 e di nuove esperienze, non era attuabile
con le sole disposizioni del R.D. n. 1602 del 1934 e delle leggi precedenti.
Occorrevano più ampi poteri che non fossero quelli di semplice coordinamento e
adattamento delle norme già scritte. Questi poteri furono appunto conferiti con
l'ultima parte del citato art. 3, secondo comma, della legge di delegazione,
per il quale il Governo poteva integrare, oltre che modificare e sopprimere, i
precetti contenuti nel R.D. n. 1602 del 1934.
La relazione, richiamata
poco fa, non mancava di osservare in proposito che il Governo aveva avuto
"i necessari poteri non solo per coordinare, ma anche per integrare le
disposizioni da mandare in attuazione": con il che essa, distinguendo,
contrapponeva la funzione integrativa alla funzione coordinatrice di quelle
disposizioni, mentre il R.D. n. 317 del 1939, sempre nell'art. 3, secondo
comma, lasciava intendere che l'integrazione si dovesse fare, oltreché per lo
scopo di armonizzare il R.D. n. 1602 del 1934 con gli accordi internazionali e
con le vecchie leggi, anche per un altro fine.
Infatti,
l'osservazione del Tribunale di Milano, secondo cui il Governo poteva
integrare, modificare e sopprimere le norme del R.D. n. 1602 del 1934 (a parte
le esigenze del coordinamento) "solo" per adattarle alle convenzioni
internazionali e alle leggi dello Stato, non può essere accolta; vi si oppone,
fra l'altro, il testo stesso dell'art. 3, secondo comma: "integrando,
modificando, sopprimendo, "anche" per armonizzarle ecc.":
l'armonizzazione rispetto agli accordi internazionali e alle leggi interne era
soltanto uno degli scopi per cui le disposizioni del R.D. n. 1602 del 1934
dovevano essere integrate, modificate e soppresse dal Governo.
Ma l'altro scopo, in
vista del quale si era data al Governo una così ampia potestà di integrazione,
non identificandosi nel coordinamento, come risulta anche dalla relazione, non
poteva essere se non quello di completare e aggiornare con norme nuove la
disciplina preesistente.
4. - Se ne conclude
che il Governo, emettendo con l'art. 83 del R.D. n. 1127 del 1939 un precetto
che integrava la tutela preventiva già contenuta nelle disposizioni precedenti,
non é andato oltre i limiti dei poteri attribuitigli dalla legge di
delegazione. Tanto più in quanto con ciò introduceva una norma che si poteva
dire vigente presso altri paesi aderenti alle convenzioni internazionali
relative ai brevetti.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata
la questione, proposta con l'ordinanza del 25 settembre 1959 del Tribunale di
Milano, sulla legittimità costituzionale dell'art. 83 del R.D. 29 giugno 1939,
n. 1127, in relazione alla legge di delegazione R.D.L. 24 febbraio 1939, n.
317.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 dicembre
1960.
Gaetano AZZARITI -
Giuseppe CAPPI - Gaspare AMBROSINI - Mario COSATTI - Francesco PANTALEO
GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO -
Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele
FRAGALI.
Depositata in
Cancelleria il 16 dicembre 1960.