SENTENZA N. 42
ANNO 1958
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Prof. Tomaso PERASSI, Presidente
Avv. Giuseppe CAPPI
Prof. Gaspare AMBROSINI
Prof. Ernesto BATTAGLINI
Dott. Mario COSATTI
Prof. Francesco PANTALEO GABRIELI
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Mario BRACCI
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 4,
terzo comma, del R.D. 21 giugno 1942, n.
Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 14 maggio 1958 la relazione del Giudice Giuseppe Castelli Avolio;
uditi
l'avv. Rolando Quadri, per
Ritenuto in fatto
1. - In data 18 gennaio 1957
Con decreto dell'8 marzo 1957 la domanda veniva respinta in quanto presentata dopo la scadenza dei termini stabiliti dagli articoli 5 del R. D. 21 giugno 1942, n. 929, e 2 del D.L. 24 aprile 1948, n. 689.
Contro questo provvedimento
a) che le disposizioni dettate all'art. 5 del R.D. 21 giugno 1942, n. 929, sulla rinnovazione del marchio, non si estendevano, giusta l'art. 82 dello stesso decreto, ai marchi registrati all'Ufficio internazionale di Berna ancorché depositati in Italia;
b) che, comunque, il termine ventennale apposto alla durata del brevetto di marchio, nell'art. 4, comma terzo, del R.D. 21 giugno 1942, n. 929, e conseguentemente l'onere di rinnovazione stabilito ai primi due commi dell'art. 5, erano incostituzionali perché in contrasto col R.D.L. 24 febbraio 1939, n. 317, convertito nella legge 12 giugno 1939, n. 739, che delegava al Governo i poteri necessari per dare attuazione, in tempi diversi, mediante distinti provvedimenti, al R.D. 13 settembre 1934, n. 1602, che prevedeva una durata decennale del marchio.
2. - Con ordinanza 12 luglio 1957
Questa ordinanza é stata regolarmente notificata ai sensi di legge e, dopo le prescritte comunicazioni, é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 9 novembre 1957.
Nel termine di rito si é costituita in
giudizio
Ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei Ministri a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato.
3. -
- in via preliminare: che l'eccezione di illegittimità costituzionale sollevata dalla Società manifatture Falco é pregiudiziale alla decisione sul merito della impugnazione proposta avanti ad essa Commissione, poiché, ammessa l'incostituzionalità denunciata, sarebbe superata l'indagine sulla portata dell'art. 5 del decreto del 1942;
- sul merito dell'eccezione di illegittimità: che questa - sebbene non tenga conto del fatto che il secondo comma dell'art. 3 del citato R.D.L. n. 317 del 24 febbraio 1939 aveva autorizzato il Governo ad innovare, modificare e perfino a sopprimere le disposizioni del R.D. 13 settembre 1934, n. 1602, al fine di armonizzarle anche con le convenzioni internazionali, e non tenga conto neppure della circostanza che la durata ventennale del termine fu introdotta proprio per uniformare l'ordinamento interno e quello internazionale - non poteva tuttavia considerarsi manifestamente infondata.
4. - La difesa della Società manifatture Falco ribadisce in questa sede l'eccezione di illegittimità costituzionale sollevata avanti alla Commissione. Osserva inoltre che l'ordinanza della Commissione dei ricorsi in materia di brevetti ha colto solo un aspetto della questione di illegittimità costituzionale sollevata dalla Società manifatture Falco, in particolare non considerando che le disposizioni contenute agli articoli 5 e 82 del R.D. n. 929 del 1942 eccedono dai limiti della delegazione in quanto - in contrasto con l'art. 2 della legge di delegazione 24 febbraio 1939, n. 317 - innovano radicalmente rispetto alla disciplina anteriore della registrazione dei marchi.
Conclude chiedendo dichiararsi la illegittimità degli articoli 5 e 82 del R.D. 21 giugno 1942, n. 929.
5. - All'opposto, l'Avvocatura generale dello Stato premette che nella motivazione dell'ordinanza della Commissione dei ricorsi sono poste in evidenza tutte le ragioni per le quali deve ritenersi la legittimità della norma; rileva che la questione per cui é causa presenta una stretta analogia con altra, in materia di brevettabilità dei processi per la produzione di medicamenti, già decisa da questa Corte con sentenza n. 37 del 24 gennaio 1957; sottolinea come la maggiore durata dei brevetti per marchi d'impresa fu introdotta per uniformare la legge interna alla convenzione internazionale del 13 aprile 1891 (Accordo di Madrid) alla quale anche l'Italia aveva aderito. Conclude chiedendo che sia dichiarata la legittimità costituzionale dell'art. 4, comma terzo, del R.D. 21 giugno 1942, n. 929.
6. - Sia la difesa delle Manifatture Falco che l'Avvocatura generale dello Stato hanno poi presentato, entrambe in data 30 aprile scorso, due memorie difensive nelle quali le mutue ragioni, già svolte nelle comparse rispettivamente di costituzione e di intervento, vengono ribadite e illustrate.
In particolare, la difesa delle Manifatture Falco sviluppa la tesi della illegittimità degli artt. 5 e 82 del R.D. 21 giugno 1942, rilevando che, per i marchi depositati vigente la legge 30 agosto 1868, n. 4577, il principio in essa fissato della durata indefinita della protezione del marchio di impresa era stato mantenuto fermo dall'art. 2 della legge di delegazione del 24 febbraio 1939, sia pure attraverso la formula della sospensione dell'altro principio, quello della durata decennale, contenuto nel R.D. del 13 settembre 1934. Conseguentemente - sempre secondo la difesa della Società Falco - il richiamo alla sentenza di questa Corte n. 37 del 24 gennaio 1957, contenuto nella comparsa di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri, si risolverebbe contro la tesi della stessa Avvocatura generale dello Stato, non essendosi tenuto conto della diversa portata pratica dell'art. 2 della legge di delegazione nelle diverse materie dei brevetti per processi medicinali e di quelli per marchi di fabbrica. Conclude insistendo nella richiesta di dichiarazione di illegittimità costituzionale degli artt. 4, terzo comma, 5 e 82 del R.D. 21 giugno 1942, n. 929.
Dal suo canto l'Avvocatura generale dello Stato, nella propria memoria, insiste nelle ragioni già esposte, in rapporto specialmente all'ampiezza dei poteri conferiti al Governo con la norma di cui all'art. 3 del R.D.L. 24 febbraio 1939, n. 317.
Considerato in diritto
1. - La difesa della Società manifatture Falco ha richiesto,
nella comparsa di costituzione dinanzi a questa Corte, la dichiarazione di illegittimità costituzionale degli artt.
5 e 82 del R.D. 21 giugno 1942. mentre
2. - Ciò posto, é da rilevare che, in base alla legge 30
agosto 1868, n. 4577, la durata della protezione del marchio di fabbrica
regolarmente depositato era indefinita, purché ne concorresse l'uso, il quale,
in certa guisa, implicava un atto di volontà che riconfermava e rinnovellava il
diritto, senza bisogno, quindi, di espressa rinnovazione
del deposito, che era istituto sconosciuto dalla legge del
In tal modo si presentava lo stato della legislazione, sul punto in controversia, quando, per regolare la complessa materia delle privative industriali, sopraggiunse la legge delega 24 febbraio 1939, n. 317, già esaminata in altra analoga occasione da questa Corte con la sentenza 24 gennaio 1957, n. 37. La legge delega richiamava il R.D. 13 settembre 1934 e, con l'art. 1, stabiliva che il medesimo avrebbe dovuto avere attuazione "in tempi diversi, mediante distinti provvedimenti, separatamente per la materia delle invenzioni, per quella dei modelli e per quella dei marchi". La legge stessa concedeva poi al Governo ampiezza di poteri circa la ripartizione delle disposizioni riguardanti le materie e il tempo della loro emanazione. L'ultimo comma, infatti, dell'art. 1 stabiliva: "A1 Governo del Re sono delegati i necessari poteri per stabilire la ripartizione delle disposizioni secondo le tre distinte materie anzidette, per regolare la gradualità dell'applicazione delle disposizioni stesse e per riunire in appositi testi le disposizioni da mettere in attuazione per prime, nonché quelle da attuare in tempi successivi". Circa, infine, l'ampiezza dei poteri che, con la delegazione, venivano conferiti e il metodo da seguire per il loro esercizio, il secondo e il terzo comma dell'art. 3 stabilivano: "Il Governo del Re, con i poteri anzidetti, provvederà altresì a coordinare... le disposizioni richiamate,... al fine di disciplinare organicamente le singole materie, integrando, modificando, sopprimendo le disposizioni stesse (le disposizioni del R.D. 13 settembre 1934, n. 1602), anche per armonizzarle con le convenzioni internazionali, esecutive nel Regno, e, in generale, con le altre leggi dello Stato. Gli stessi testi indicheranno anche le leggi e i decreti che resteranno abrogati con la loro entrata in vigore".
Sennonché, con l'art. 2 della legge delega veniva differita a tempi successivi l'attuazione di vari articoli del richiamato R.D. 13 settembre 1934. Precisamente, per quanto riguarda la materia dei marchi di fabbrica: lettera a) artt. 28 e 90, e connesse disposizioni, per la parte riguardante l'esame preventivo della novità in materia sia di invenzioni, sia di marchi; lettera b) art. 33, eccettuato il n. 2 del comma secondo, art. 91 e art. 92, e connesse disposizioni, per la parte riguardante l'opposizione preventiva in materia sia di invenzioni sia di marchi; lettera d) art. 120 e seguenti, nonché artt. 123 e seguenti, e connesse disposizioni, riguardanti, rispettivamente, l'istituzione del Consiglio delle privative e dei marchi e l'istituzione dell'Albo dei rappresentanti per le privative e per i marchi. Aggiungeva, il secondo comma del detto art. 2, che, "analogamente", veniva "differita l'attuazione:... dell'art. 95, comma secondo, riguardante la durata degli effetti della registrazione dei marchi", durata che, come innanzi si é veduto, era stata limitata a dieci anni.
3. - Per quanto riguarda i marchi, la delega fu attuata con la emanazione del R.D. 21 giugno 1942, n. 929, recante il "testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per marchi d'impresa". Pur dichiarandosi, nell'epigrafe del decreto, che si era tenuta presente la necessità di provvedere alla emanazione delle disposizioni legislative "da mettere in attuazione per prime" - il che val quanto dire che, in concordanza col disposto dell'art. 1 della legge delegante, erano state rinviate a tempi successivi le disposizioni riservate con l'art. 2 pur tuttavia col detto decreto veniva emanato un testo organico sulla materia dei brevetti per marchi d'impresa, e ciò in adempimento del disposto degli artt. 1 e 3 della legge delegante e utilizzando quegli ampi poteri di coordinamento, integrazione, modificazioni ecc. conferiti con l'art. 3 della legge stessa.
Sorge, quindi, il problema dibattuto nel presente giudizio se, essendo stata rinviata dal legislatore delegante l'applicazione del principio del termine decennale stabilito col comma secondo dell'art. 95 del R.D. 13 settembre 1934, poteva il legislatore stesso, in sede di emanazione della legge delegata, stabilire un diverso principio, fissando un altro termine per la durata degli effetti della registrazione dei marchi.
Ritiene
Bisogna infatti rilevare un punto
essenziale, e cioè che il legislatore nell'emanare le norme delegate non violò
l'art. 2 del decreto delegante. Egli infatti non
provvide sulle disposizioni che erano state riservate col detto articolo e ne
rinviò il regolamento a tempi successivi. Per quanto riguarda il termine di
durata degli effetti della registrazione dei marchi, non
introdusse affatto, nella legge delegata, il termine di durata decennale
che, corrispondendo ad un certo tipo di legislazione, era stato stabilito nel
decreto del 13 settembre 1934. Ciò gli era vietato dal disposto dell'art. 2
della legge delegante che, rinviando l'applicazione del termine decennale,
aveva tenute presenti alcune esigenze amministrative, forse non tutte ancora
soddisfatte; ma questo non poteva impedire al legislatore di introdurre un
termine diverso e più lungo, corrispondente a diverso tipo legislativo, e, come
più innanzi si ricorderà, anche ad accordi
internazionali. Cade in acconcio, in proposito, la osservazione
già fatta dalla Corte in occasione della ricordata sentenza 24 gennaio 1957,
che pur riguardava una materia ben più circoscritta che non l'attuale, quale
quella della brevettazione dei processi per la
fabbricazione dei medicamenti. Rilevò allora
4. - Ha ritenuto peraltro la difesa della Società Falco che
il legislatore, in sede di attuazione della delega,
non aveva alcun potere di stabilire un termine di durata per gli effetti della
registrazione dei marchi; giacché, essendo stata rinviata l'applicazione
dell'art. 95' secondo comma, del decreto 13 settembre 1934, e quindi,
l'attuazione del principio in esso contenuto della durata decennale degli
effetti della registrazione dei marchi, o non doveva occuparsi per nulla di tal
punto, nella legge delegata, continuando così ad aver vigore il principio della
durata indefinita della registrazione, col concorso dell'uso, derivante dalla
legge del 1868, che in questa parte doveva essere considerata non abrogata;
oppure doveva espressamente sancire, nella legge delegata, siffatto principio
della durata indefinita. Ed aggiunge, a favore di
questa seconda soluzione, che é appunto questa che deve essere ritenuta la
soluzione legittima, se si tiene conto del criterio seguito dalla Corte
costituzionale nella ricordata sentenza emessa sulla questione della brevettabilità dei procedimenti per la produzione dei
medicamenti. Infatti
A siffatto rilievo é da opporre che l'analogia col caso della brevettabilità dei procedimenti per la produzione dei medicamenti non sussiste, perché nel caso dei medicamenti non si poteva che o affermare o negare la brevettabilità. Sospesa la possibilità della brevettazione, ed essendo opportuno che il legislatore si occupasse espressamente anche di tal punto nel testo che andava ad emanare, non poteva non essere stabilito, nel detto testo, il divieto. Ma nel caso invece ora in controversia, nel caso cioé della durata della registrazione dei marchi d'impresa, non si presentavano soltanto quelle due soluzioni, l'una negativa e l'altra positiva, sibbene diverse soluzioni, con un solo divieto: il divieto di introdurre il principio della durata decennale. Determinarsi in uno o altro senso, abbracciare una o altra soluzione, rientrava indubbiamente nelle facoltà del legislatore, e all'opera di lui largamente soccorreva il disposto della stessa legge delega, la quale, come innanzi si é visto, conferiva, con l'art. 3, i più ampi poteri di coordinamento, integrazione, modificazione, soppressione, anche per armonizzare le emanane disposizioni con le convenzioni internazionali esecutive nel Regno e con le altre leggi dello Stato. Sul terreno del controllo della legittimità costituzionale, non é certamente da imputarsi al legislatore di aver fatto uso di siffatti larghi poteri, e, nel caso, di avere introdotto il termine ventennale di durata della registrazione dei marchi di impresa, che poi corrisponde ad un sistema largamente accolto anche da altri Stati, e che é stato adottato con l'art. 6 dell'accordo di Madrid, allegato al R.D.L. 10 gennaio 1926, n. 169. Ogni critica che sia fatta alla scelta operata dal legislatore nell'adottare questo sistema del termine ventennale, pur restando nei limiti delle facoltà a lui delegate, certamente esula dal campo del controllo della legittimità costituzionale per rientrare invece in quello della politica legislativa.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara non fondata la questione proposta con la ordinanza 12 luglio 1957 della Commissione dei ricorsi in materia di brevetti per invenzioni, modelli e marchi, sulla legittimità costituzionale dell'art. 4, terzo comma, del R.D. 21 giugno 1942, n. 929, circa la durata ventennale dei brevetti per marchi d'impresa, in relazione all'art. 2, secondo comma, e all'art. 3 del R.D.L. 24 febbraio 1939, n. 317, e in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 giugno 1958.
Tomaso PERASSI - Giuseppe CAPPI - Gaspare AMBROSINI - Ernesto BATTAGLINI - Mario COSATTI - Francesco PANTALEO GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Mario BRACCI - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI
Depositata in cancelleria il 27 giugno 1958.