SENTENZA N. 16
ANNO 1957
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Avv. Enrico DE NICOLA,
Presidente
Dott. Gaetano AZZARITI
Avv. Giuseppe CAPPI
Prof. Tomaso PERASSI
Prof. Gaspare AMBROSINI
Prof. Ernesto BATTAGLINI
Dott. Mario COSATTI
Prof. Francesco PANTALEO
GABRIELI
Prof. Giuseppe CASTELLI
AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Mario BRACCI
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità
costituzionale dell'art. 5 del D.P.R. 8 agosto 1955, n. 666, promosso con
l'ordinanza 3 aprile 1956 della Corte suprema di cassazione, Sezione 3 penale,
nel procedimento penale a carico di Cecchini Luigi, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 123 del 19 maggio 1956 ed iscritta al n. 151 del
Reg. ord. 1956.
Udita nell'udienza pubblica del 7
novembre 1956 la relazione del Giudice Ernesto Battaglini;
uditi
gli
avvocati Pietro Lombardo e Giuseppe Schirò.
Ritenuto in fatto
Con
ordinanza 23 settembre 1955, la Sezione istruttoria della Corte di appello di
Ancona respingeva l'appello proposto da Cecchini Luigi, imputato di bancarotta
fraudolenta, contro la ordinanza 13 agosto 1955 del Giudice istruttore presso
il Tribunale di Pesaro, che a sua volta aveva respinto l'istanza proposta dallo
stesso Cecchini per ottenere la revoca del mandato di cattura.
Avverso
l'ordinanza della Sezione istruttoria di Ancona proponeva ricorso per
cassazione, nell'interesse dell'imputato, il difensore dello stesso, avv.
Pietro Lombardo, il quale, valendosi della facoltà concessa dall'art. 5 della
legge 18 giugno 1955, n. 517, che modifica l'art. 198 Cod. proc. pen., trasmise
la dichiarazione di impugnazione col mezzo di raccomandata alla cancelleria
della Corte di cassazione, senza che però la sottoscrizione della dichiarazione
stessa fosse autenticata. Data la mancanza di autenticazione, il Procuratore
generale presso la Cassazione chiedeva che venisse dichiarata la
inammissibilità del ricorso.
Ma
la difesa dell'imputato, nel contrastare la richiesta di inammissibilità,
sosteneva che la disposizione contenuta nell'art. 5 del D.P.R. 8 agosto 1955,
n. 666 (norme di attuazione, transitorie e di coordinamento della citata legge
18 giugno 1955, n. 517), a cui faceva riferimento il P. M. nella sua
requisitoria, é costituzionalmente illegittima; chiedeva pertanto che il
giudizio venisse sospeso e che gli atti venissero rinviati a questa Corte.
La
Corte di cassazione, Sezione 3 penale, in camera di consiglio, con ordinanza 3
aprile 1956, riteneva pertinente e non manifestamente infondata la questione
sollevata, sospendeva il giudizio ed ordinava la immediata trasmissione degli
atti a questa Corte per la decisione della questione.
Nella
ordinanza di rinvio la Corte di cassazione osserva che, a prescindere da quanto
fu rilevato nei lavori preparatori della Novella sopra ricordata del Codice di
procedura penale, non può disconoscersi che, con l'autenticazione della firma,
l'art. 5 D.P.R. 8 agosto 1955, n. 666, richieda, in aggiunta a quanto disposto
nel cpv. 1 dell'art. 198 Cod. proc. pen., un quid pluris nel caso di impugnazione
della parte privata o del difensore, mentre la delegazione al Governo, fatta
con l'art. 20 della legge 18 giugno 1955, n. 517, di emanare le norme di
attuazione, transitorie e di coordinamento, non é attributiva anche della
facoltà di estendere precetti della legge medesima a casi non considerati, anzi
da ritenere esclusi per argomentum a contrario.
La
ordinanza di rinvio é stata regolarmente notificata il 17 aprile 1956,
comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Dinanzi
a questa Corte si é avuta la costituzione del solo imputato Cecchini Luigi, il
quale ha presentato, per mezzo dei suoi difensori, una memoria illustrativa a
sostegno delle conclusioni, con cui si chiede che venga dichiarata la
illegittimità costituzionale dell'art. 5 del D.P.R. 8 agosto 1955, n. 666,
nella parte contestata, vale a dire nella parte in cui é richiesta la
autenticazione della sottoscrizione della dichiarazione di impugnazione della
parte privata che sia stata trasmessa a mezzo della posta.
Considerato in diritto
Destituito
di ogni fondamento é l'assunto della illegittimità costituzionale della
disposizione contenuta nell'art. 5 del D.P.R. 8 agosto 1955, n. 666, relativo
alle norme di attuazione, transitorie e di coordinamento della legge 18 giugno
1955, n. 517, in relazione a quanto dispongono gli artt. 76 e 77 della
Costituzione sui limiti e le condizioni di validità dei decreti legislativi
delegati.
Per
dare una esauriente dimostrazione della infondatezza dell’assunto di
illegittimità costituzionale sopra enunciato é necessario tener presente come
l'assunto stesso sia stato posto e con quali argomenti sia stato sostenuto.
A
tal fine fa d'uopo ricordare che il Codice di procedura penale del 1930 nei
riguardi della presentazione della dichiarazione di impugnazione, mentre
manteneva fermo il principio che di regola la dichiarazione di impugnazione é
ricevuta dal cancelliere del giudice che ha emesso il provvedimento, apportava
la notevole innovazione per cui al solo pubblico ministero era consentito
proporre la impugnazione con dichiarazione scritta da trasmettersi anche col
mezzo del telegrafo al cancelliere suddetto, il quale, dopo avervi apposto
l'indicazione del giorno in cui la riceveva e la propria sottoscrizione, la
univa agli atti del procedimento.
Questa
facoltà, eccezionalmente riconosciuta al pubblico ministero, venne
giustificata, per quanto riflette l'autenticità del documento contenente la
dichiarazione, col rilievo che la certezza della dichiarazione é inerente alla
stessa pubblicità dell'ufficio da cui la dichiarazione promana e alla natura
della sua attività, talché la dichiarazione di impugnazione fatta per
telegramma ha il valore di un atto pubblico.
Nella
prassi giudiziaria fu riconosciuta anche, senza contrasti, la validità della
dichiarazione d'impugnazione e dell'atto contenente la enunciazione dei motivi
da parte del pubblico ministero anche se trasmessi per mezzo di raccomandata o
per mezzo di nuntius.
La
questione si é ripresentata nella elaborazione della Novella del 18 giugno 1955
e fu, da più parti, richiesto che non solo fosse riconosciuta espressamente al
pubblico ministero la facoltà di trasmettere col mezzo di raccomandata la
dichiarazione di impugnazione o l'atto contenente la enunciazione dei motivi,
ma che tale facoltà venisse ammessa anche per le parti private. La proposta fu
accolta e la relativa disposizione fu trasfusa negli artt. 5 e 7 della legge 18
giugno 1955, n. 517.
Nei
riguardi della garanzia di autenticità dei suddetti atti trasmessi dalle parti
private o dai loro difensori, la legge del 1955 nessuna disposizione contiene
in ordine alla dichiarazione di impugnazione, mentre per l'atto in cui sono
enunciati i motivi dispone che "se si tratta di parti private o del
difensore la sottoscrizione deve essere autenticata dal notaio o da altro
pubblico ufficiale a ciò autorizzato". É evidente che in questo modo viene
consacrata nella legge del 1955 una disparità di trattamento (non facilmente
spiegabile) fra i requisiti formali della dichiarazione di impugnazione e i
requisiti formali della enunciazione dei motivi, nei riflessi della
autenticazione della firma di chi ha sottoscritto la dichiarazione e di chi ha
sottoscritto i motivi da trasmettere per posta, mentre nulla é detto circa
l'autenticazione stessa nei riguardi del telegramma eventualmente usato per la
trasmissione della dichiarazione di impugnazione.
Alla
eliminazione di siffatta incongruenza, che si risolve in una vera e propria
lacuna, ha provveduto la norma contenuta nell'art. 5 del D.P.R. 8 agosto 1955,
n. 666 (che viene ora denunciata per illegittimità costituzionale), la quale
dispone che "la sottoscrizione della dichiarazione di impugnazione, fatta
a termini del primo cpv. dell'art. 198 del Cod. proc. pen. e la sottoscrizione
della enunciazione dei motivi di impugnazione, fatta ai termini del terzo cpv.
dell'art. 201 del Codice predetto, devono essere autenticate da un notaio
ovvero dal sindaco o dal giudice conciliatore del luogo".
Questa
norma é in parte di attuazione, per quanto riguarda la designazione dei
pubblici ufficiali autorizzati insieme ai notai a procedere alla autenticazione
delle sottoscrizioni per le quali l'autenticazione é richiesta, in parte é di
coordinamento, per quanto riguarda gli atti della cui sottoscrizione si
richiede l'autenticazione; ed é stata emanata in virtù della delega legislativa
contenuta nell'art. 20 della legge 18 giugno 1955, n. 517.
Nella
proposta eccezione di illegittimità costituzionale, e nella stessa ordinanza di
rinvio, si sostiene che con la disposizione su ricordata il Governo ha ecceduto
i limiti della delega legislativa ed anzi ha inserito una norma contra legem,
in quanto ha esteso alla dichiarazione d'impugnazione, trasmessa per posta o
per telegrafo dalle parti private o dai loro difensori, il requisito
dell'autenticazione della firma, che nella legge era richiesto soltanto per
l'atto contenente la enunciazione dei motivi di impugnazione.
Ma
l'argomentazione procede da una inesatta interpretazione della delega
legislativa, la quale, nell'indicare come oggetto del provvedimento delegato le
norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, spiega anche che il
coordinamento deve essere attuato non solo nei confronti del Codice di
procedura penale, ma anche nei confronti delle altre leggi; esprimendo così
chiaramente la volontà che, in sede di coordinamento, vengano eliminate tutte
le incongruenze, tutte le contraddizioni, tutte le lacune a cui la legge del
1955 abbia potuto dar luogo; e la estensione di questa attività di
coordinamento enunciata nella delega é tanto più significativa in quanto la
legge del 1955 ebbe una faticosa elaborazione attraverso la presentazione e la
discussione di vari progetti e disegni, in parte d'iniziativa governativa ed in
parte d'iniziativa parlamentare.
Ne
consegue che il coordinamento enunciato nella delega rientra anzitutto in quel
concetto più ampio di coordinamento che é meta e direttiva di ogni attività
giurisdizionale e di ogni attività legislativa, vale a dire la spinta a
conseguire un armonico sviluppo dell'ordinamento giuridico, in modo che le
singole norme non siano considerate isolate e chiuse in se stesse, ma siano
invece sempre interpretate nei loro riflessi e nelle loro ripercussioni con le
altre e come parti di un sistema organico in continuo divenire in cui bisogna
fare ogni sforzo per eliminare le discordanze, le disarmonie, le discrepanze,
le lacune. Quando poi il coordinamento forma oggetto specifico di una delega
legislativa esso va inteso nel senso più ampio e più profondo che comprende
anche la possibilità di correggere tutti quei contrasti e quelle circostanze
che si riscontrino nello speciale settore del sistema giuridico a cui la delega
si riferisce.
Or
nella specie va tenuto presente che, nell'estendere alle parti private e ai
difensori la facoltà di servirsi della posta o del telegrafo per trasmettere
all'ufficio di cancelleria competente le dichiarazioni di impugnazione e la
enunciazione dei motivi - facoltà già riconosciuta al pubblico ministero - il
legislatore non mancò di preoccuparsi della diversa natura di quegli atti
secondo la qualità delle persone che concorrono a formarli, in relazione alla
speciale funzione documentatrice spettante al cancelliere nella ricezione degli
atti stessi.
Infatti
le dichiarazioni provenienti dal pubblico ministero e contenute in un
telegramma o in un atto spedito per raccomandata hanno, anche nei segni esterni
dell'ufficio da cui provengono e nella sottoscrizione da parte di un pubblico
ufficiale, l'impronta della pubblicità e della efficacia probatoria circa la
loro provenienza, di guisa che il cancelliere che riceve quegli atti limita la
sua attività documentatrice ad attestare la data in cui essi sono pervenuti,
senza bisogno di procedere alla identificazione della persona che della
sottoscrizione appare l'autore e senza bisogno di avere conferma della
dichiarazione di volontà manifestata nel contenuto dell'atto.
Invece
i detti atti, quando provengono da parti private o dai loro difensori, sono
scritture private la cui efficacia probatoria circa la provenienza delle
dichiarazioni contenute nell'atto da chi le ha sottoscritte, é subordinata al
riconoscimento della scrittura stessa (art. 2702 Cod. civ. ) anche se si tratti
di telegrammi (art. 2705 Cod. civ.), cosicché il cancelliere dovrebbe procedere
alla identificazione del dichiarante e alla conferma delle sue dichiarazioni,
come nel caso di presentazione diretta, annullandosi così i vantaggi della
agevolazione concessa.
Per
evitare questo inconveniente non vi é altro mezzo che l'intervento di un altro
pubblico ufficiale, senza rendere necessario lo spostamento da un luogo ad un
altro dell'interessato; ciò si può ottenere soltanto con l'autenticazione della
firma del sottoscrittore (artt. 2703, 2705 Cod. civ., che vanno posti in
relazione alle disposizioni della legge notarile e a quelle della legge 2
aprile 1943, n. 226, sull'intervento di testimoni negli atti di
autenticazione).
Va
tenuto presente che anche gli atti pubblici hanno bisogno di una speciale
attestazione da parte di pubblici ufficiali diversi da quelli che li hanno
formati, che confermi la qualità di atti pubblici, quando si tratti di atti da
usare nel territorio dello Stato o all'estero, fuori dei luoghi in cui la sottoscrizione
del pubblico ufficiale é conosciuta (si veda la legge 3 dicembre 1942, n. 1700,
sulla legalizzazione di firme).
A
questi principi che informano tutto il nostro sistema legislativo sulla
efficacia probatoria delle sottoscrizioni degli atti nella dicotomia
fondamentale di atti pubblici e di scritture private, si ispirò il legislatore
del 1955 quando, per la trasmissione a mezzo di raccomandata dell'atto
contenente la enunciazione dei motivi di impugnazione, richiese, per le parti
private o per i difensori, che la sottoscrizione fosse autenticata dal notaio o
da altro pubblico ufficiale autorizzato.
Nulla
invece fu richiesto per la dichiarazione di impugnazione benché identica fosse
la ratio legis delle due situazioni giuridiche.
La
lacuna dovuta a tale incongruenza determinò una vera e propria contraddizione
che é compito del coordinamento eliminare, per far rientrare disposizioni
relative a identiche situazioni giuridiche in una identica disciplina conforme
all'intiero sistema legislativo di questa materia. Cosicché la norma introdotta
nel decreto legislativo delegato, che estende l'obbligo della autenticazione
alla dichiarazione d'impugnazione trasmessa per posta o per telegrafo, non solo
rientra nei limiti del coordinamento formante oggetto della delegazione, ma
costituisce anzi una attività di coordinamento doverosa, perché diretta ad
eliminare una disarmonia e una lacuna ingiustificata.
Sono
state invocate in contrario alcune dichiarazioni contenute nella discussione
che ebbe luogo dinanzi al Comitato ristretto della Commissione parlamentare,
ma, a prescindere dal grado di importanza che può essere riconosciuto ai lavori
preparatori nella interpretazione della legge, si tratta nella specie di
dichiarazioni che, mentre riconfermano il principio sopra illustrato sulla
efficacia probatoria dei documenti, muovono da una considerazione inesatta in
linea di fatto sul legame che sempre sussisterebbe tra la dichiarazione di
impugnazione e la enunciazione dei motivi, ai fini della prova della provenienza
di tali atti processuali quando la loro presentazione avvenga separatamente.
Deve
pertanto concludersi che é infondata la questione di illegittimità
costituzionale sollevata e sopra enunciata.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara
non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 del D.P.R. 8
agosto 1955, n. 666, per delegazione contenuta nell'art. 20 della legge 18
giugno 1955, n. 517, proposta con ordinanza 3 aprile 1956 della Corte di
cassazione, Sezione terza penale.
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 19 gennaio 1957.
Enrico
DE NICOLA - Gaetano AZZARITI - Giuseppe CAPPI - Tomaso PERASSI - Gaspare
AMBROSINI - Ernesto BATTAGLINI - Mario COSATTI - Francesco PANTALEO GABRIELI -
Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Mario BRACCI - Nicola JAEGER -
Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA
Depositata
in cancelleria il 26 gennaio 1957.