SENTENZA N. 113
ANNO 1957
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta
dai signori Giudici:
Dott.
GAETANO AZZARITI, Presidente
Avv.
GIUSEPPE CAPPI
Prof.
TOMASO PERASSI
Prof.
GASPARE AMBROSINI
Prof.
ERNESTO BATTAGLINI
Dott.
MARIO COSATTI
Prof.
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI
Prof.
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO
Prof.
ANTONINO PAPALDO
Prof.
MARIO BRACCI
Prof.
NICOLA JAEGER
Prof.
GIOVANNI CASSANDRO
Dott.
ANTONIO MANCA
Prof.
ALDO SANDULLI
ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
sul
ricorso proposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri e, per quanto possa
occorrere, dal Commissario dello Stato presso la Regione siciliana, notificato
il 22 gennaio 1957, depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il
30 gennaio 1957 ed iscritto al n. 2 del Registro ricorsi 1957, per la
dichiarazione di illegittimità costituzionale del disegno di legge approvato
dall'Assemblea regionale siciliana contenente: "Provvedimenti concernenti
il pagamento dei tributi sui terreni assegnati in applicazione della legge di
riforma agraria", in riferimento agli artt. 15 e 36 dello Statuto per la
Regione siciliana.
Udita
nella pubblica udienza del 29 maggio 1957 la relazione del Giudice Antonio
Manca;
uditi
il sost. Avv. gen. dello Stato Giuseppe Belli e, per la Regione siciliana,
l'Avv. Antonio Navarra.
Ritenuto in fatto
Con
ricorso notificato al Presidente della Giunta regionale siciliana il 22 gennaio
1957 il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa conforme deliberazione
del Consiglio stesso (in data 21 gennaio 1957), e, "per quanto possa
occorrere", il Commissario dello Stato, hanno impugnato per illegittimità
costituzionale il disegno di legge della Regione siciliana concernente
"provvedimenti per il pagamento dei tributi sui terreni assegnati in
applicazione della legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104, per la riforma
agraria"; disegno di legge comunicato al predetto Commissario, dopo
l'approvazione dell'Assemblea regionale, il 17 gennaio 1957.
L'Avvocatura
generale dello Stato il 30 gennaio 1957 ha depositato nella cancelleria della
Corte il ricorso con i prescritti documenti illustrativi.
Del
deposito é stata data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 9
febbraio 1957 n. 27 e nella Gazzetta Ufficiale della Regione del 27 febbraio
1957 n. 24.
L'Avvocatura,
dopo avere accennato alla questione circa la potestà normativa della Regione in
materia di tributi erariali, per quanto attiene alla illegittimità
costituzionale del disegno di legge oggetto dell'impugnazione, nel ricorso e
nella memoria depositata il 10 maggio 1957, deduce che l'art. 1 contiene, in
sostanza, una esenzione tributaria, perché pone temporaneamente a carico
dell'Ente per la riforma agraria in Sicilia (E.R.A.S.)
il pagamento delle imposte sui terreni e sui redditi agrari, le quali, ai sensi
dell'art. 11, 2 comma, della legge regionale 2 agosto 1954, n. 29, devono
essere corrisposte dagli assegnatari dei fondi; disponendo d'altra parte,
nell'art. 2, che la Regione rimborsa annualmente all'Ente le somme occorrenti
per far fronte all'onere anzidetto. Secondo l'Avvocatura tale esenzione non
troverebbe fondamento nella legislazione statale, cui deve uniformarsi quella
regionale, anche se si ammettesse la competenza della Regione a disporre
esenzioni per i tributi erariali. Si aggiunge che la disposizione contenuta
nell'art. 1 sarebbe pure in contrasto con i principi fondamentali della
legislazione tributaria, precisati anche nella sentenza di questa
Corte n. 9 del 26 gennaio 1957, in quanto introdurrebbe nel rapporto di
imposta un soggetto passivo, cioè l'Ente per la riforma, che non potrebbe
essere iscritto nei ruoli, né per l'imposta fondiaria, né per quella sul
reddito agrario, non verificandosi, nei suoi confronti, i presupposti per porre
a suo carico i detti tributi.
In
ordine poi all'art. 3 del ricordato disegno di legge, l'Avvocatura sostiene
che, con l'autorizzare i comuni e gli enti provinciali a concedere agli
assegnatari dei fondi lo sgravio temporaneo, anche parziale, dalle sovrimposte
di rispettiva competenza (disposizione che non troverebbe neppure riscontro
nella legislazione statale) la Regione verrebbe ad interferire illegittimamente
nella finanza locale.
La
difesa dello Stato rileva infine che le norme impugnate non si riferiscono ad
una particolare esigenza della Regione siciliana, ma riguardano la situazione in
cui si trovano tutti gli assegnatari dei terreni in applicazione delle leggi di
riforma fondiaria e agraria; situazione quindi che si presenta uguale anche
negli altri territori della Repubblica in cui é stata attuata la riforma.
L'Avvocatura
chiede pertanto che si dichiari l'illegittimità costituzionale del disegno di
legge sopra accennato.
La
Regione siciliana, costituitasi in termine il 18 febbraio 1957 con deposito
delle deduzioni, in via preliminare eccepisce l'inammissibilità del ricorso,
perché proposto senza l'osservanza della procedura prescritta dall'art. 127
della Costituzione e dagli artt. 23, 31 e 34 della legge 11 marzo 1953, n. 87.
Quanto
alla competenza normativa della Regione nella materia tributaria, pur
richiamando la sentenza di questa Corte n. 9 del 17 gennaio 1957, pone in
rilievo il carattere autonomo di tale competenza, non suscettibile quindi di
altre limitazioni al di fuori di quelle espressamente prevedute
negli artt. 26 e 39 dello Statuto regionale.
Per
sostenere poi la legittimità delle disposizioni legislative impugnate col
ricorso, osserva, in ordine all'art. 1, che l'emanazione di norme di esonero
dai tributi é pure preveduta dalla legislazione
nazionale e che, in particolare per la Regione, é stata già ammessa dalla giurisprudenza
dell'Alta Corte; con la conseguenza quindi che, nel caso attuale, il
legislatore regionale si sarebbe uniformato ai principi già contenuti nelle
leggi statali, essendo irrilevante il mezzo tecnico adottato per raggiungere lo
scopo; e che le disposizioni del disegno di legge, oggetto del ricorso, non
soltanto non sono in contrasto con la legge concernente la riforma agraria, ma
che anzi tendono a realizzarne gli intendimenti favorendo l'opera di
miglioramento agrario nella Regione. Deduce d'altra parte che, per coerente
ragione, non é in contrasto con alcun principio costituzionale la disposizione
dell'art. 3, che attribuisce la facoltà di esonero anche agli enti locali.
Aggiunge
che il fatto che le disposizioni del disegno di legge riflettono interessi di
carattere generale, non sarebbe di ostacolo a che la Regione provveda a
tutelarli in modo particolare nell'ambito del suo territorio.
Nella
memoria depositata il 20 aprile 1957 la difesa della Regione illustra le
ragioni già esposte nelle deduzioni, insistendo per la dichiarazione di
legittimità delle disposizioni impugnate.
Considerato in diritto
Per
respingere l'eccezione di inammissibilità del ricorso, dedotta dalla difesa
della Regione nel senso che, presupposta la competenza della Corte costituzionale
a decidere sulla legittimità delle leggi emanate in Sicilia, si sarebbe dovuta
seguire, quanto ai termini ed alle formalità preliminari, la procedura
stabilita dall'art. 127 della Costituzione e dagli artt. 23, 31 e 34 della
legge n. 87 dell'11 marzo 1953, basta richiamare la sentenza di questa
Corte n. 38 del 27 febbraio 1957. Nella quale si é ritenuto che
l'osservanza delle norme ora ricordate non deriva come necessaria conseguenza
dell'affermazione della competenza della Corte costituzionale; onde, in
relazione alle forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'art. 116
della Costituzione, rimangono operanti le disposizioni degli artt. 28 e 29
dello Statuto regionale. Questo principio, per le ragioni esposte nella
predetta sentenza, deve essere confermato anche riguardo alla attuale
controversia.
Parimenti,
per quanto attiene alla potestà normativa della Regione in materia di tributi
erariali, alla quale accennano le parti, si devono tenere presenti i principi
enunciati nella sentenza
n. 9 del 17 gennaio 1957 circa l'ambito e i limiti in cui può svolgersi
l'attività legislativa regionale; limiti cui occorre pure riferirsi per la
decisione delle attuali questioni. Queste, nel merito, vertono sulla
legittimità costituzionale degli artt. 1 e 3 del disegno di legge approvato
dall'Assemblea della Regione, il quale contiene provvedimenti concernenti il pagamento
dei tributi sui terreni assegnati in applicazione della legge 27 dicembre 1950,
n. 104, per la riforma agraria.
Con
l'art. 1 si pone temporaneamente a carico dell'Ente per la riforma agraria in
Sicilia (E.R.A.S.) l'onere del pagamento dell'imposta
sui terreni e sui redditi agrari gravante, ai sensi dell'art. 11 della legge
regionale 2 agosto 1954, n. 29, sugli assegnatari dei terreni a norma dell'art.
40 della citata legge n. 104 del dicembre 1950. Con l'art. 3 si stabilisce che
le amministrazioni dei comuni e degli enti provinciali, pure temporaneamente,
possono concedere lo sgravio, anche parziale, dalle sovrimposte di rispettiva
competenza, mediante deliberazione da adottarsi annualmente in relazione ai
criteri di massima, determinati dall'Ispettorato regionale dell'agricoltura.
Nel
ricorso si deduce la incostituzionalità delle anzidette disposizioni. Dell'art.
1, perché in esso é contenuta una esenzione da tributi erariali; esenzione che,
anche ammesso, in ipotesi, il potere della Regione di emanare norme al
riguardo, non troverebbe alcun riscontro nelle leggi dello Stato, alle quali
quelle regionali (in applicazione dei principi affermati nella sentenza n. 9 di
questa Corte) devono uniformarsi; e perché inoltre, con questi principi,
sarebbe altresì in contrasto il sistema adottato nell'art. 1 per pervenire
all'esenzione, dato che, ponendo l'onere del pagamento dei tributi a carico
dell'E.R.A.S., si viene ad introdurre nel rapporto di
imposta un nuovo soggetto passivo estraneo al rapporto stesso. Dell'art. 3, in
quanto la facoltà concessa ai comuni e agli enti provinciali della Regione di
procedere temporaneamente allo sgravio, anche parziale, dei tributi di loro
spettanza, oltre a non trovare riscontro nella legislazione nazionale,
comporterebbe comunque un'interferenza, non consentita, nella autonomia della
finanza locale.
Così
delineato l'ambito della controversia, la Corte é d'avviso che le deduzioni
dell'Avvocatura siano fondate. Da queste e dalle controdeduzioni prospettate
dalla difesa della Regione, si desume che le tesi sostenute rispettivamente
dalle parti muovono dal presupposto (che la Corte ritiene esatto) che le
disposizioni del disegno di legge, ora impugnate, riguardano materia
tributaria. Lo dimostra l'art. 1, dove si prevede un sistema particolare per il
pagamento dei tributi ivi indicati, vale a dire per l'estinzione dell'obbligo
di imposta; e lo dimostra, con maggiore chiarezza, l'art. 3, che riguarda i
poteri tributari dei comuni e degli enti provinciali, in ordine allo sgravio
(come si esprime il testo legislativo) temporaneo o anche parziale dalle
sovrimposte di loro rispettiva spettanza.
Ciò
premesso per decidere della legittimità costituzionale dell'art. 1, occorre
accertare:
1)
se, nella fattispecie ivi preveduta, ricorra
un'ipotesi di esenzione tributaria;
2)
se e in quali limiti possa ritenersi consentito alla Regione di emanare norme
al riguardo.
Ora,
sul primo punto, dall'art. 1 del disegno di legge si desume che non si tratta
di un'esenzione propriamente detta, quale é disciplinata nel sistema
tributario, poiché quando la legge accorda l'esenzione nei confronti di
determinati soggetti, o in riferimento a determinati beni, non sorge
l'obbligazione tributaria e, in conseguenza, resta inoperante tutto il
meccanismo di accertamento e di riscossione del tributo.
Nel
sistema invece adottato dal disegno di legge, é palese che non soltanto
sussiste l'accertamento dell'imposta sui terreni e sui redditi agrari, ma
altresì che l'accertamento é fatto nei confronti degli assegnatari dei terreni,
sui quali dette imposte gravano in base all'art. 11 della legge regionale n. 29
del 2 agosto 1954. Ciò é confermato anche dalle disposizioni dell'art. 3 del
disegno di legge, che vanno collegate con l'art. 1, poiché, mentre questo
dispone, come si é veduto, che l'onere del pagamento delle predette imposte
erariali si trasferisce dagli assegnatari all'ente per la riforma agraria,
l'art. 3, proprio in relazione a tali tributi, lascia integro a carico degli stessi
l'obbligo del pagamento delle sovrimposte. Di guisa che per queste non é
previsto alcun esonero o trasferimento di obbligazione, ma soltanto la facoltà
per gli enti locali di procedere direttamente allo sgravio, come é detto
nell'art. 3.
Se
si considera d'altra parte che, in base al potere di istituire addizionali
sulle imposte erariali, sorge un rapporto tributario diretto fra l'ente
impositore e il soggetto passivo, che tale rapporto é però collegato con nesso
di accessorietà a quello istituito fra il soggetto passivo e lo Stato, e che
l'accertamento dell'imposta da parte dello Stato costituisce il presupposto
necessario per quello della sovrimposta, si ha la conferma che, nella specie,
lo accertamento fiscale é effettuato nei confronti degli assegnatari. Ma
sebbene la situazione si presenti in tali termini da un punto di vista
strettamente formale, tuttavia se si tiene conto dei risultati pratici cui
tende la disposizione dell'art. 1 del disegno di legge, collegato con l'art. 2,
non si può fondatamente disconoscere che si tratta, in sostanza, di un esonero
temporaneo dall'onere derivante dalle imposte. Difatti é bensì vero che, ai
termini del predetto art. 1, l'onere del pagamento dei tributi erariali ivi
indicati si trasferisce dagli assegnatari dei terreni all'Ente per la riforma
agraria in Sicilia, ma poiché per l'art. 2 la Regione rimborsa annualmente
all'Ente l'importo dei tributi, e poiché d'altra parte, ai sensi dell'art. 3
della legge regionale 1 luglio 1947, n. 2, e degli artt. 2 e 3 del decreto
legislativo statale 12 aprile 1948, n. 507, spettano alla Regione i tributi e
le altre entrate già di spettanza dello Stato, salve le eccezioni espressamente
indicate, ne deriva che, secondo la disposizione impugnata, da un lato i
soggetti passivi dei tributi non sono tenuti a corrisponderli, e dall'altro che
la Regione, titolare del credito tributario, non ne incassa l'ammontare; il che
importa un'esenzione tributaria, come del resto é pacificamente riconosciuto
dalle parti.
Onde
la necessità di esaminare l'altro aspetto dell'impugnazione proposta dal
Commissario dello Stato, al fine di stabilire se, ed entro quali limiti, la
Regione possa emanare norme concernenti l'esenzione dai tributi erariali. É da
ricordare in proposito che questa Corte, con la sentenza n. 58 del
13 aprile 1957, dopo avere richiamato i principi già affermati nella sentenza n. 9 del
17 gennaio dello stesso anno sulla potestà normativa della Regione
siciliana in materia di tributi erariali, ha ritenuto che, ammesso nel sistema
tributario generale e nella legge sulla finanza locale, il principio delle
esenzioni fiscali, non può disconoscersi alla Sicilia il potere di emanare
leggi del genere. Purché però, si aggiunge nella sentenza, trovino riscontro
"in un tipo di esenzione delle leggi statali e rispondano ad un interesse
regionale". Coerentemente, in relazione al caso allora sottoposto
all'esame della Corte (esenzione dalle imposte di consumo per i materiali
adibiti a costruzione di sepolcri), si ritenne l'illegittimità della
disposizione legislativa regionale, perché, sebbene nel testo unico per la
finanza locale, che la sentenza menziona, siano contemplate esenzioni anche riferentisi ai materiali da costruzione, mancava tuttavia
"nel quadro della legislazione statale, il tipo di esenzione cui fare
riferimento per attenuare o eliminare il tributo", oltre un interesse
particolare della Regione.
Appare
chiaro perciò che, secondo i criteri direttivi segnati dalla predetta sentenza
applicabili anche al caso di esenzione da tributi erariali, la legittimità
della norma regionale é condizionata, non soltanto all'accertamento che nella
legislazione statale si riscontrino casi di esenzione da un determinato tributo
per sé considerato, ma anche che le disposizioni che li prevedono, nella loro
concreta obiettività, contengono elementi cui possa riferirsi la norma emanata
dalla Regione. E ciò per il necessario coordinamento fra la finanza regionale e
quella statale, che la ricordata sentenza di questa
Corte n. 9 ha ritenuto costituisca uno dei limiti entro i quali é
consentito alla Regione di legiferare nella materia dei tributi erariali. Ora,
nella specie, se é dato riscontrare, nelle leggi statali, casi di esenzione
(numerosi per l'imposta fondiaria, meno frequenti per quella sui redditi
agrari), si tratta tuttavia di disposizioni che, per l'oggetto cui si
riferiscono e per le finalità specifiche che le hanno determinate, non
presentano possibilità di collegamento con le esenzioni contenute nell'art. 1
del disegno di legge. Né disposizioni del genere sono indicate dalla difesa
della Regione e neppure nella relazione al detto disegno di legge. Prescindendo
infatti dalle esenzioni subiettive permanenti da ogni
tributo erariale e locale stabilite dalla legge 16 gennaio 1919, n. 55, a
favore dell'Opera Nazionale Combattenti, ed estese da successive leggi ad
istituti affini (esenzioni che anche nella ricordata relazione si riconoscono
estranee ai casi preveduti nell'art. 1), la situazione non si presenta
diversamente non soltanto in relazione alle varie disposizioni che riflettono
obiettivamente detti tributi, ma altresì se si ha riguardo a quelle che più si
avvicinano all'attuazione della riforma fondiaria, cui si riferisce l'art. 1
del disegno di legge. Infatti, tanto l'ultimo comma della legge 12 maggio 1950,
n. 230 (cosiddetta legge Sila), quanto la legge 8 gennaio 1952, n. 32, riguardo
alla legge 21 ottobre 1950, n. 841 (così detta legge stralcio), richiamano, per
la classificazione dei terreni compresi in dette leggi, il decreto legislativo
13 febbraio 1933, n. 215, contenente norme per la bonifica integrale. Nell'art.
86 di questo decreto si dispone che, ferme restando le esenzioni dalla imposta
fondiaria consentite dalle vigenti leggi per le colture forestali, nonché per
l'impianto, il miglioramento e il ringiovanimento di colture fruttifere, é
accordata l'esenzione dall'imposta fondiaria (non da quella sui redditi agrari)
per la durata di anni venti, sugli aumenti di reddito dei terreni bonificati in
applicazione del decreto medesimo.
Ora,
a parte il rilievo che l'esenzione non riguarda i redditi agrari, pure
contemplati nell'art. 1 del disegno di legge, é da notare che le due
disposizioni operano in un campo sostanzialmente diverso, che non consente quel
collegamento che si ritiene necessario per legittimare l'esenzione contenuta
nella norma regionale. Ciò risulta palese dal raffronto delle norme stesse.
Infatti la legge sulla bonifica concede l'agevolazione fiscale se e in quanto si
verifichino gli aumenti di reddito dei terreni bonificati. La legge regionale
riguarda invece un periodo precedente, cioè decorrente dalla data di immissione
nel possesso del terreno fino a quella di inizio dell'ammortamento della quota
di spese di trasformazione, dovuta dall'assegnatario ai sensi dell'art. 17
della legge 12 maggio 1950, n. 230. Del resto che l'art. 1 del disegno di legge
intenda riferirsi a situazioni diverse da quelle tenute presenti dal decreto
sulla bonifica, risulta anche dal fatto che tale decreto é stato già
richiamato, a tutti gli effetti, dal penultimo comma dell'art. 5 della legge
regionale 27 dicembre 1950, n. 104, sulla riforma agraria in Sicilia. Posto
tutto ciò, l'esenzione contenuta nell'art. 1 del disegno di legge, considerata
sotto l'aspetto finora esaminato, non può ritenersi legittima. Ed é pure da
notare al riguardo, in relazione ad un rilievo della difesa della Regione, che
l'interesse economico e sociale alla migliore realizzazione della riforma
fondiaria e agraria non si manifesta con particolare carattere per la Regione
siciliana, ma, per parità di situazioni e di intenti, non può non considerarsi
comune a tutte le zone del territorio nazionale, cui si riferiscono, sia la
legge Sila, n. 230, del 1950, sia la legge stralcio, n. 841, pure del 1950.
Sennonché,
ad avviso della Corte, l'art. 1 della legge impugnata é da ritenersi
illegittimo anche sotto l'altro profilo dedotto nel ricorso. In quanto cioè,
dato che, come si é in precedenza accennato, detta legge riguarda materia
tributaria, col porre a carico dell'Ente regionale per la riforma agraria (E.R.A.S.) l'onere del pagamento dei tributi da altri
dovuti, si viene ad estendere l'obbligo dell'imposta a un soggetto estraneo al
rapporto tributario. Ciò é bensì ammesso nella legislazione statale, ma nelle
ipotesi espressamente prevedute dalla legge. Così in
base alle leggi sulla imposta di ricchezza mobile e sull'imposta complementare
nel caso di sostituto d'imposta, quando sussista un collegamento fra il
soggetto estraneo e quello originariamente gravato dal tributo, nel qual caso
l'obbligo della imposta é a carico di altro soggetto, in quanto si trova in
possesso del reddito spettante al vero soggetto passivo. E così parimenti per
le leggi sull'imposta di registro e sull'imposta doganale, nel caso di
responsabile dell'imposta, allorché il collegamento anzidetto si riscontra con
l'oggetto che é a base dell'accertamento tributario, per l'attività che, in
ordine all'oggetto stesso, spiegano coloro ai quali la legge ritiene opportuno
estendere l'obbligo di imposta. Ma, com'é agevole vedere, la situazione in cui
la legge regionale pone l'Ente non può riportarsi ad alcuna di quelle prevedute nelle leggi statali, non essendo certo
sufficienti a stabilire e a giustificare un collegamento ai fini e per gli
effetti fiscali, gli scopi di assistenza alle nuove aziende costituite in base
alla legge regionale di riforma agraria, eventualmente affidati all'E.R.A.S. Deriva dalle predette osservazioni che l'art. 1 in
esame é in contrasto coi principi generali e di carattere fondamentale per il
sistema tributario nazionale; principi ai quali le leggi della Sicilia devono
pure uniformarsi ai sensi dell'art. 17 dello Statuto regionale, poiché
l'attività normativa della Regione, secondo quanto questa Corte ha ritenuto
nella sentenza
n. 9 del 17 gennaio 1957, ha carattere concorrente e sussidiario, e si
svolge quindi nell'ambito del citato art. 17.
Dall'illegittimità
costituzionale dell'art. 1 deriva come conseguenza anche l'illegittimità
dell'art. 2, secondo il disposto dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
e deriva altresì per logica connessione anche la incostituzionalità dell'art. 3
della legge impugnata.
Se
infatti, come si é detto, uno dei motivi per cui non può ritenersi legittima l'esenzione
tributaria contenuta nell'art. 1, dipende dalla mancanza di una norma statale,
cui possa coordinarsi quella regionale, tale situazione si riflette
necessariamente anche sulla disposizione dell'art. 3, poiché, venuta meno la
base giuridica per l'esenzione dalla imposta, viene meno anche il fondamento
per l'esonero dalle addizionali, dato il carattere accessorio di queste ultime.
Ma,
a parte ciò, l'illegittimità dell'art. 3 discende anche da un altro ordine di
considerazioni. Nella relazione al disegno di legge ora menzionato si riconosce
che, nell'art. 15 dello Statuto, si afferma chiaramente l'autonomia finanziaria
dei comuni dell'Isola, e si ricorda altresì la sentenza
dell'Alta Corte siciliana (21 luglio - 4 ottobre 1955) nella quale, in
relazione appunto a tale autonomia, fu dichiarata illegittima una disposizione
contenuta nella legge regionale di delega per l'ordinamento degli enti locali.
Si riconosce altresì che, nella legislazione statale, non é dato riscontrare
alcun principio direttivo, cui possa richiamarsi la Regione per esonerare dalle
sovrimposte. Si é tuttavia ritenuto di poter superare la difficoltà lasciando
agli enti locali la possibilità di estendere l'esenzione temporanea, totale o
parziale, alle addizionali.
Ad
avviso della Corte peraltro non si é considerato che, anche in tal maniera, non
si può evitare una interferenza nella finanza locale. Secondo l'art. 15 dello
Statuto regionale i comuni e i liberi consorzi comunali della Sicilia sono
dotati della più ampia autonomia amministrativa e finanziaria. E, precisa
l'ultimo comma del detto articolo, nel quadro di tali principi spetta alla
Regione la legislazione esclusiva e l'esecuzione diretta in materia di
circoscrizioni, ordinamento e controllo degli enti locali. Dato il tenore di
tale disposizione é ben difficile ritenere che l'autorizzazione ai comuni e
agli enti provinciali, sostanzialmente contenuta nell'art. 3 del disegno di
legge, non interferisca, sia pure indirettamente, nella finanza locale,
incidendo, in contrasto con l'art. 15, in quell'ampia autonomia che questa
disposizione espressamente riconosce. Ciò in quanto si verrebbe ad alterare
l'equilibrio che domina l'organizzazione della finanza locale, poiché gli enti
che provvedessero eventualmente all'esonero, sarebbero costretti, dati gli
oneri che gravano sulle loro finanze, a ricercare altre fonti di entrata o
aggravando la situazione tributaria nei riguardi dei cittadini, o ricorrendo ai
mutui che hanno carattere eccezionale, non soltanto ai sensi dell'art. 260 del
T.U. sulla finanza locale (ricordato anche nella relazione al disegno di
legge), ma anche ai sensi degli artt. 103 e 104 del decreto legislativo del
Presidente della Regione 29 ottobre 1955, n. 6, sull'ordinamento amministrativo
degli enti locali. E potrebbe inoltre portare una sperequazione nella finanza
dei detti enti, qualora non tutti gli enti, nel cui territorio si attua la
riforma agraria, si avvalessero di tale autorizzazione. A parte il considerare
che costituisce altresì una interferenza nell'autonomia finanziaria degli enti
indicati nello art. 3, il dover adottare, nell'ipotesi di provvedimenti di
esonero, i criteri di massima determinati dall'Ispettorato regionale
dell'agricoltura, in relazione alle particolari situazioni ed esigenze delle
aziende regionali costituite nei terreni assegnati in attuazione della riforma
agraria.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
respinta
l'eccezione pregiudiziale dedotta dalla difesa della Regione;
dichiara
l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 del disegno di legge,
approvato dall'Assemblea della Regione siciliana, relativo a
"Provvedimenti concernenti il pagamento dei tributi sui terreni assegnati
in applicazione della legge di riforma agraria", in riferimento agli artt.
15 e 36 dello Statuto per la Regione siciliana.
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 28 giugno 1957.
Gaetano
AZZARITI – Giuseppe CAPPI - Tomaso PERASSI - Gaspare AMBROSINI - Ernesto
BATTAGLINI - Mario COSATTI - Francesco PANTALEO GABRIELI - Giuseppe CASTELLI
AVOLIO - Antonino PAPALDO - Mario BRACCI - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO -
Antonio MANCA – Aldo SANDULLI.
Depositata
in Cancelleria il 8 luglio 1957.