- 28-03-2024

Nella sent. n. 52 del 2024, il disposto, ritenuto illegittimo in riferimento all’art. 3, comma 1, Cost, recato dall’art. 214, comma 8, cod. strada, per cui, in caso di in caso di violazione degli obblighi del custode del veicolo sottoposto a fermo amministrativo, «Si applicano le sanzioni amministrative accessorie della revoca della patente e della confisca del veicolo», è sostituito dalla Corte dal disposto «Può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente e si applica la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo. Il vizio della norma è rinvenuto nella rigidità del meccanismo di revoca della patente che impedirebbe di valutare, da un lato, la gravità della violazione dei doveri di custodia nel caso specifico e, dall’altro lato, le ripercussioni che la revoca della patente avrebbe sulla vita del custode.