- 28-03-2024

Nella sent. n. 51 del 2024, la Corte, chiamata a valutare, in riferimento agli artt. 3, 97, 105 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 8 CEDU,  l’art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 109 del 2006, , «nella parte in cui dispone che si applica la sanzione della rimozione al magistrato che incorre in una condanna a pena detentiva per delitto non colposo non inferiore a un anno la cui esecuzione non sia stata sospesa, ai sensi degli articoli 163 e 164 del codice penale o per la quale sia intervenuto provvedimento di revoca della sospensione ai sensi dell’articolo 168 dello stesso codice, senza prevedere che sia comunque rimessa all’Organo di governo autonomo la valutazione concreta della offensività della condotta al fine di una eventuale graduazione della misura sanzionatoria, ne dichiara l’illegittimità costituzionale, in riferimento all’art. 3 Cost., limitatamente alle parole «o che incorre in una condanna a pena detentiva per delitto non colposo non inferiore a un anno la cui esecuzione non sia stata sospesa, ai sensi degli articoli 163 e 164 del Codice penale o per la quale sia intervenuto provvedimento di revoca della sospensione ai sensi dell’articolo 168 dello stesso Codice».

Tale dispositivo è motivato, da un lato, sotto il profilo della necessaria proporzionalità della sanzione, e, dall’altro, corrispondentemente, dall’impossibilità per il giudice disciplinare di valutare tale proporzionalità rispetto al reato da questi commesso, dal peculiare angolo visuale della eventuale inidoneità del magistrato a continuare a svolgere le proprie funzioni, sicchè, conclusivamente, l’automatismo stabilito dalla disciplina censurata è suscettibile di produrre, in concreto, risultati sanzionatori sproporzionati rispetto alle specifiche finalità della responsabilità disciplinare, in conseguenza dell’eterogeneità delle condotte suscettibili di essere sanzionate e della irragionevole sottrazione alla Sezione disciplinare di ogni potere di apprezzamento sulla inidoneità del magistrato condannato a continuare a svolgere le proprie funzioni