- 25-03-2024

Nella sent. n. 48 del 2024, viene in rilievo l'interessante caso della cd. pena naturale, ossia del patimento sofferto dall'autore del reato in conseguenza del reato stesso (nella specie l'uccisione colposa di un prossimo congiunto). Per il giudice a quo, infatti, la disposizione censurata violerebbe gli artt. 3, 13 e 27, terzo comma, Cost., sotto i profili della necessità, proporzionalità e umanità della pena, in quanto, omettendo di considerare la predetta ipotesi, costringerebbe il giudice a infliggere una sanzione che, atteso il dolore già patito dal reo per la perdita del familiare, risulterebbe in concreto inutile, eccessiva e crudele.

La Corte rigetta la questione in quanto il suo petitum risulta talmente ampio da risultare incompatibile con la tesi della sussistenza di un corrispondente vincolo costituzionale, trovando questa valutazione conferma nelle caratteristiche peculiari della fattispecie oggetto del giudizio principale. D'altro canto, secondo il suggerimento della Corte, non vi sarebbero ragioni costituzionali per cui la pena naturale da omicidio colposo del prossimo congiunto debba integrare una causa di non procedibilità, anziché, in thesi, un’esimente di carattere sostanziale, ovvero ancora una circostanza attenuante soggettiva.