- 22-03-2024

Nella sent. n. 46 del 2024, la Corte costituzionale, nell’accogliere, per violazione degli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost.,  le questioni di legittimità sollevate nei confronti dell’art. 646, comma 1, cod. pen., nella parte in cui punisce la condotta di appropriazione indebita con la reclusione da due a cinque anni, oltre alla multa, anziché con la reclusione da sei mesi a cinque anni, oltre alla multa, ritiene che la reductio ad legitimitatem della norma censurata esiga  la sola dichiarazione di illegittimità costituzionale della pena minima di due anni di reclusione in quanto suscettibile di produrre in singoli casi concreti pene manifestamente sproporzionate per eccesso. Tale soluzione, osserva, tra l’altro, la Corte non crea alcun insostenibile vuoto di tutela per il patrimonio, che continuerà ad essere efficacemente tutelato grazie alla pena prevista dall’art. 646 cod. pen., suscettibile di essere applicata dal giudice – nell’ipotesi delittuosa base – sino a un massimo di cinque anni di reclusione, e, al contempo, consentirà al legislatore di valutare se intervenire, nell’esercizio della sua discrezionalità.