Legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1. - Modifiche degli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e norme in materia di procedimenti per i reati di cui all'art. 96 della Costituzione (G.U. n. 13 del 17 gennaio 1989).
1. - (Omissis) (1).
(1) Ha dettato il nuovo testo dell'art. 96 della Costituzione.
2.
- (Omissis) (1).
(1) Ha modificato gli artt. 134, terzo alinea, e 135, comma 7, della
Costituzione.
3.
- (Omissis) (1).
(1) Ha dettato il nuovo testo dell'art. 12
della l. cost. n. 1 del 1953.
4.
- 1. Per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni dal Presidente del
Consiglio dei Ministri o dai Ministri, la pena è aumentata fino ad un terzo in
presenza di circostanze che rivelino la eccezionale gravità del reato.
5.
-
6.
- 1. I rapporti, i referti e le denunzie concernenti i reati indicati dall'articolo 96 della Costituzione sono presentati o
inviati al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del
distretto di corte d'appello competente per territorio.
2. Il procuratore della Repubblica, omessa
ogni indagine, entro il termine di quindici giorni, trasmette con le sue
richieste gli atti relativi al collegio di cui al successivo articolo 7,
dandone immediata comunicazione ai soggetti interessati perché questi possano
presentare memorie al collegio o chiedere di essere ascoltati.
7.
- 1. Presso il tribunale del capoluogo del distretto di corte d'appello
competente per territorio è istituito un collegio composto di tre membri
effettivi e tre supplenti, estratti a sorte tra tutti i magistrati in servizio
nei tribunali del distretto che abbiano da almeno cinque anni la qualifica di
magistrato di tribunale o abbiano qualifica superiore. Il collegio è presieduto
dal magistrato con funzioni più elevate, o, in caso di parità di funzioni, da
quello più anziano d'età.
2. Il collegio si rinnova ogni due anni ed è
immediatamente integrato, con la procedura di cui al comma
8.
- 1. Il collegio di cui all'articolo 7, entro il termine di novanta giorni dal
ricevimento degli atti, compiute indagini preliminari e sentito il pubblico
ministero, se non ritiene che si debba disporre l'archiviazione, trasmette gli
atti con relazione motivata al procuratore della Repubblica per la loro
immediata rimessione al Presidente della Camera competente ai sensi
dell'articolo 5.
3. Prima del provvedimento di archiviazione,
il procuratore della Repubblica può chiedere al collegio, precisandone i
motivi, di svolgere ulteriori indagini; il collegio adotta le sue decisioni
entro il termine ulteriore di sessanta giorni.
4. Il procuratore della Repubblica dà
comunicazione dell'avvenuta archiviazione al Presidente della Camera
competente.
9.
- 1. Il Presidente della Camera competente ai sensi dell'articolo 5 invia
immediatamente alla giunta competente per le autorizzazioni a procedere in base
al regolamento della Camera stessa gli atti trasmessi a norma dell'articolo 8.
2. La giunta riferisce all'assemblea della
Camera competente con relazione scritta, dopo aver sentito i soggetti
interessati ove lo ritenga opportuno o se questi lo richiedano; i soggetti
interessati possono altresì ottenere di prendere visione degli atti.
10.
- 1. Nei procedimenti per i reati indicati dall'articolo
96 della Costituzione, il Presidente del Consiglio dei Ministri, i
Ministri, nonché gli altri inquisiti che siano membri del Senato della
Repubblica o della Camera dei deputati non possono essere sottoposti a misure
limitative della libertà personale, a intercettazioni telefoniche o sequestro o
violazione di corrispondenza ovvero a perquisizioni personali o domiciliari
senza l'autorizzazione della Camera competente ai sensi dell'articolo 5, salvo
che siano colti nell'atto di commettere un delitto per il quale è obbligatorio
il mandato o l'ordine di cattura (1).
2. Non si applica il secondo comma dell'articolo 68 della Costituzione.
3.
4. Nei confronti del Presidente del Consiglio
dei Ministri e dei Ministri non può essere disposta l'applicazione provvisoria
di pene accessorie che comportino la sospensione degli stessi dal loro ufficio.
(1) V. l'art. 1, comma 4, della l. 5 giugno 1989, n. 219.
11.
- 1. Per i reati commessi dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dai
Ministri nell'esercizio delle loro funzioni, e in concorso con gli stessi da
altre persone, la competenza appartiene in primo grado al tribunale del
capoluogo del distretto di corte di appello competente per territorio. Non
possono partecipare al procedimento i magistrati che hanno fatto parte del
collegio di cui all'articolo 7 nel tempo in cui questo ha svolto indagini sui
fatti oggetto dello stesso procedimento.
2. Si applicano per le impugnazioni e gli
ulteriori gradi di giudizio le norme del codice di procedura penale.
12.
- 1. Salvo quanto disposto dal precedente articolo 3, nella legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, è soppresso
ogni riferimento al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Ministri ed è
abrogata ogni disposizione relativa agli stessi.
2. _ altresì abrogata ogni disposizione
incompatibile con la presente legge costituzionale.
13.
- 1. Per i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente
legge costituzionale, la commissione parlamentare per i procedimenti di accusa
trasmette gli atti al procuratore della Repubblica, competente ai sensi
dell'articolo 6, comma 1, perché abbiano applicazione le norme stabilite dalle
legge costituzionale stessa.
14.
- 1. La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.