Corte
costituzionale
Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale
(ult. modif.- Delibera 12 marzo 2026, in
G.U. 23 aprile 2026, n. 94)
CAPO PRIMO - Questioni
di legittimita' costituzionale nel
corso di un giudizio
Art. 1. (Trasmissione dell'ordinanza
notificata). - 1. L'ordinanza, con cui il giudice davanti al quale
pende la causa solleva la questione di legittimita' costituzionale, e'
trasmessa, con modalita' telematica, alla Corte costituzionale, insieme con gli
atti e con la prova delle eseguite notificazioni e comunicazioni prescritte
nell'art. 23 della
legge 11 marzo 1953, n. 87.
Art. 2. (Pubblicazione e registrazione dell'ordinanza).
- 1. Il Presidente della Corte, accertata, sulla base delle verifiche
effettuate dal cancelliere ai sensi del regolamento di cancelleria, la
regolarita' dell'ordinanza, delle notificazioni e delle comunicazioni previste
dall'art. 23 della legge 11
marzo 1953, n. 87, dispone che l'ordinanza stessa sia pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale e, quando occorra, nel Bollettino Ufficiale delle regioni.
2. Le ordinanze di cui all'art. 23 della legge predetta,
pervenute alla Corte, sono iscritte dal cancelliere nel registro generale
informatico con l'indicazione delle date delle notificazioni e della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e nel Bollettino Ufficiale delle
regioni interessate.
Art. 3. (Costituzione delle parti). - 1.
La costituzione delle parti in giudizio ha luogo nel termine perentorio di
venti giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza nella Gazzetta Ufficiale,
mediante deposito con modalita' telematica della procura speciale al difensore
e delle deduzioni, comprensive delle conclusioni. Nello stesso termine possono
essere prodotti nuovi documenti relativi al giudizio di legittimita'
costituzionale.
Art. 4. (Interventi in giudizio). - 1. L'intervento in giudizio del
Presidente del Consiglio dei ministri ha luogo nel termine perentorio di venti
giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza nella Gazzetta Ufficiale,
mediante deposito con modalita' telematica delle deduzioni, comprensive delle
conclusioni, sottoscritte dall'Avvocato generale dello������� Stato o da un suo sostituto.
2. L'intervento in giudizio del Presidente della Giunta
regionale ha luogo nel termine perentorio di venti giorni dalla pubblicazione
dell'ordinanza nella Gazzetta Ufficiale, mediante deposito con modalita'
telematica delle deduzioni, comprensive delle conclusioni e della procura
speciale al difensore.
3. Gli interventi di altri soggetti hanno luogo con le
modalita' e nel termine di cui al comma precedente. Possono intervenire i
titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al
rapporto dedotto in giudizio. La Corte decide sull'ammissibilita' degli
interventi.
4. La
Corte puo' inoltre autorizzare l'intervento delle parti di altri giudizi,
pendenti innanzi a un giudice di cui all'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n.
87, alla data di pubblicazione dell'ordinanza di rimessione nella Gazzetta
Ufficiale, nei quali debba essere applicata la disposizione censurata e una
delle parti abbia gia' formulato entro tale termine una eccezione di
illegittimita' costituzionale concernente la medesima disposizione (1).
(1) Comma
aggiunto dall'art. 1 delle Modificazioni alle "Norme integrative per
i giudizi davanti alla Corte costituzionale" approvate con delibera 12
marzo 2026 della Corte costituzionale.
Art. 5. (Ammissione
degli interventi). (1) - 1. La Corte si pronuncia in Camera di consiglio
sull'ammissibilita' degli interventi di cui all'art. 4, commi 3 e 4.
2. Il cancelliere da' immediata comunicazione del decreto di
fissazione della Camera di consiglio di cui al comma 1 all'interveniente, alle
parti costituite, nonche' agli intervenienti di cui all'art. 4, commi 1 e 2.
Questi ultimi e le parti costituite, entro dieci giorni dall'avvenuta
comunicazione, hanno facolta' di depositare con modalita' telematica sintetiche
memorie concernenti esclusivamente la questione dell'ammissibilita'
dell'intervento.
3. La Corte decide con ordinanza, cui si applica il regime di
pubblicita' di cui all'art. 35 (1).
(1) Articolo
cos� sostituito dall'art. 2 delle Modificazioni alle "Norme integrative
per i giudizi davanti alla Corte costituzionale" approvate con delibera 12
marzo 2026 della Corte costituzionale.
Art. 6. (Amici
curiae). - 1. Entro il termine perentorio di venti giorni dalla
pubblicazione dell'ordinanza di rimessione nella Gazzetta Ufficiale, le
formazioni sociali senza scopo di lucro e i soggetti istituzionali, portatori
di interessi collettivi o diffusi attinenti alla questione di
costituzionalita', possono depositare con modalita' telematica un'opinione
scritta.
2. L'opinione non puo' superare la lunghezza di 25.000
caratteri, spazi inclusi, ed e' inviata per posta elettronica alla cancelleria
della Corte, che ne comunica l'avvenuta ricezione con posta elettronica.
3. Con decreto del Presidente, sentito il giudice relatore,
sono ammesse le opinioni che offrono elementi utili alla conoscenza e alla
valutazione del caso, anche in ragione della sua complessita'.
4. Il
decreto che si pronuncia sull'ammissione e le opinioni ammesse sono resi
disponibili, a cura della cancelleria, alle parti costituite e agli intervenuti
almeno trenta giorni liberi prima dell'udienza o della Camera di consiglio. Il
decreto e' pubblicato sul sito della Corte costituzionale (1).
5. Le formazioni sociali e i soggetti istituzionali le cui
opinioni sono state ammesse con il decreto di cui al comma 3 non assumono
qualita' di parte nel giudizio costituzionale, non possono ottenere copia degli
atti e non partecipano all'udienza.
(1) Comma
sostituito dall'art. 3 delle Modificazioni alle "Norme integrative
per i giudizi davanti alla Corte costituzionale" approvate con delibera 12
marzo 2026 della Corte costituzionale.
Art. 7. (Deposito in cancelleria di atti,
documenti e memorie). - 1. Gli atti e i documenti delle parti e dei
soggetti di cui all'art. 4 sono depositati in cancelleria con modalita'
telematica. Il deposito si intende perfezionato, in ogni caso, secondo quanto
previsto dal decreto
di cui all'art. 39.
2. Eventuali memorie illustrative sono depositate, con la
medesima modalita', fino al ventesimo giorno libero prima dell'udienza o della
camera di consiglio.
Art. 8. (Notificazioni e comunicazioni).
- 1. Le notificazioni e le comunicazioni sono eseguite, a cura del
cancelliere, con modalita' telematica e si intendono perfezionate, in ogni
caso, secondo quanto previsto dal decreto di cui
all'art. 39.
Art. 9. (Nomina del giudice per l'istruzione
e per la relazione). - 1. Decorso il termine indicato nell'art. 3,
il Presidente nomina uno o piu' giudici per l'istruzione e per la relazione,
cui il cancelliere rende immediatamente disponibili gli atti del giudizio.
2. Il giudice relatore puo' chiedere al Presidente di
disporre, con apposito provvedimento, l'acquisizione al giudizio, con modalita'
telematica, di altra documentazione.
3. Il cancelliere da' comunicazione del deposito alle parti
costituite e ai soggetti di cui all'art. 4, entro il termine previsto all'art.
10, comma 2.
Art. 10. (Convocazione della Corte in udienza
pubblica). - 1. Il Presidente fissa, con decreto, la data
dell'udienza pubblica e convoca la Corte.
2. Almeno trenta giorni prima della data fissata per
l'udienza, il cancelliere ne da' comunicazione alle parti costituite e ai
soggetti di cui all'art. 4.
3. Il
giudice relatore, d'intesa con il Presidente, puo' formulare specifici quesiti
alle parti costituite e ai soggetti di cui all'art. 4. I quesiti sono
comunicati, a cura del cancelliere, a tutti difensori e agli altri giudici
almeno dieci giorni prima della data fissata per l'udienza. I difensori
rispondono oralmente all'udienza pubblica. Le parti possono anche depositare
documenti strettamente pertinenti al quesito e meramente illustrativi delle
risposte orali almeno cinque giorni prima della data fissata per l'udienza
(1).
(1) Comma
sostituito dall'art. 4 delle Modificazioni alle "Norme integrative
per i giudizi davanti alla Corte costituzionale" approvate con delibera 12
marzo 2026 della Corte costituzionale.
Art. 11. (Convocazione della Corte in camera
di consiglio). - 1. Se nessuna delle parti si e' costituita in
giudizio, il Presidente puo' convocare con decreto la Corte in camera di
consiglio.
2. Il Presidente, sentito il giudice relatore, puo' convocare
ugualmente la Corte in camera di consiglio, qualora ravvisi che la questione
possa essere dichiarata manifestamente inammissibile o manifestamente infondata
o che gli atti possano essere restituiti al giudice rimettente.
3. Almeno trenta giorni prima della data fissata per la
camera di consiglio, il cancelliere ne da' comunicazione alle parti costituite
e ai soggetti di cui all'art. 4.
4. Le parti e soggetti di cui all'art. 4 possono illustrare,
nella memoria di cui all'art. 7, comma 2, le ragioni per le quali ritengono che
la questione debba essere discussa in udienza pubblica.
5. La Corte, se ritiene che la questione non possa essere
decisa in camera di consiglio, dispone che sia discussa in udienza pubblica.
Art. 12. (Provvedimenti straordinari in ordine
a preclusioni o decadenze). - 1. La Corte provvede in ordine a
preclusioni o a decadenze intervenute per cause non imputabili alle parti o ai
soggetti di cui all'art. 4.
2. Il Presidente puo', previo accordo delle parti costituite
e dei soggetti di cui all'art. 4, autorizzare il deposito di documenti in
udienza pubblica.
Art. 13. (Trasmissione degli atti ai giudici).
- 1. Almeno dieci giorni prima dell'udienza pubblica o della camera di
consiglio, il cancelliere rende disponibili ai giudici l'atto introduttivo del
giudizio davanti alla Corte e tutti i successivi atti del giudizio, secondo le
modalita' previste nel decreto di cui
all'art. 39.
Art. 14. (Mezzi di prova). - 1. La
Corte dispone con ordinanza i mezzi di prova che ritenga opportuni e stabilisce
i termini e i modi da osservarsi per la loro assunzione.
Art. 15. (Assunzione dei mezzi di prova).
- 1. L'assunzione dei mezzi di prova ha luogo davanti alla Corte riunita in
camera di consiglio, con la partecipazione delle parti e con l'assistenza del
cancelliere, che ne redige il verbale.
2. Almeno dieci giorni della data fissata per l'assunzione,
il cancelliere ne da' comunicazione alle parti costituite e ai soggetti di cui
all'art. 4.
3. Le spese per l'assunzione sono a carico del bilancio della
Corte.
Art. 16. (Chiusura dell'istruttoria e
riconvocazione della Corte). - 1. Espletate le procedure per
l'assunzione dei mezzi di prova, i relativi atti sono depositati con modalita'
telematica in cancelleria.
2. Almeno trenta giorni prima, il cancelliere da'
comunicazione della data fissata per la nuova udienza pubblica o camera di
consiglio alle parti costituite e ai soggetti di cui all'art. 4.
Art. 17. (Esperti). - 1. La Corte,
ove ritenga necessario acquisire informazioni attinenti a specifiche
discipline, dispone con ordinanza che siano ascoltati esperti di chiara fama in
apposita adunanza in camera di consiglio alla quale possono assistere le parti
costituite. Con l'autorizzazione del Presidente, le parti possono formulare
domande agli esperti.
2. Il cancelliere avverte le parti costituite con modalita'
telematica almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza in camera
di consiglio.
3. La Corte puo' altresi' disporre l'acquisizione da parte
degli esperti ascoltati di documenti o di una relazione scritta, del cui
deposito con modalita' telematica viene data comunicazione alle parti
costituite.
Art. 18. (Discussione congiunta di questioni e
riunione di giudizi). - 1. Il Presidente puo' disporre, d'ufficio o
ad istanza di parte, che due o piu' cause siano congiuntamente discusse in una
medesima udienza o camera di consiglio.
2. Dopo la discussione in udienza pubblica o in camera di
consiglio, la Corte delibera se e quali giudizi riunire per un'unica pronuncia.
3. Ove ne ravvisi l'opportunita', il Presidente puo' rinviare
una causa ad una nuova udienza pubblica o ad una nuova riunione in camera di
consiglio, al fine della trattazione congiunta con altra causa connessa o che
implichi la soluzione di analoghe questioni.
Art. 19. (Udienza pubblica). (1)
- 1.
L'udienza si apre con una sintetica introduzione del giudice relatore, di
regola non superiore a cinque minuti, nella quale sono esposti i termini
essenziali delle questioni e i quesiti eventualmente formulati alle parti ai
sensi dell'art. 10, comma 3.
�2. A ciascuna parte sono assegnati, di regola,
quindici minuti complessivi per lo svolgimento delle difese orali e la risposta
alle domande formulate per iscritto dal giudice relatore ai sensi dell'art. 10,
comma 3. Il Presidente, sentito il giudice relatore, puo' tuttavia assegnare a
ciascuna parte o interveniente un tempo diverso, tenuto conto della natura e
del grado di complessita' della causa.
�3. Il tempo a disposizione di ciascuna parte,
di cui al comma 2, resta invariato anche qualora piu' difensori di una stessa
parte intendano prendere la parola.
�4. Se piu' parti sostengono la medesima
posizione processuale, il Presidente assegna ai loro difensori un unico tempo
complessivo per lo svolgimento delle difese orali e la risposta alle domande
scritte del giudice relatore.
�5. La cancelleria comunica alle parti le
determinazioni del Presidente non oltre il giorno precedente l'udienza.
�6. Concluse le difese orali o nel corso di
esse ciascun giudice puo' rivolgere brevi domande ai difensori presenti.
�7. Il Presidente dirige la discussione.
�8. Si osservano, oltre agli articoli 15, 16 e 17 della
legge 11 marzo 1953, n. 87, gli
articoli 128, comma secondo, e 129 del codice di procedura civile.
(1) Articolo
cosi� sostituito dall'art. 5 delle
Modificazioni alle "Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale" approvate con delibera 12 marzo 2026 della Corte
costituzionale.
Art. 20. (Deliberazione delle sentenze e delle
ordinanze). (1) - 1. Le sentenze e le ordinanze sono deliberate
in Camera di consiglio con voti espressi in forma palese. Alla deliberazione
partecipano i giudici presenti all'udienza pubblica o alla Camera di consiglio
di trattazione.
�2. Il Presidente, dopo la relazione, dirige la
discussione e pone in votazione le questioni.
�3. Il relatore vota per primo; votano poi gli
altri giudici, cominciando dal meno anziano per nomina; per ultimo vota il
Presidente. In caso di parita' di voti, il voto del Presidente prevale. In
Camera di consiglio la deliberazione assunta puo' essere modificata prima
dell'approvazione del testo della sentenza o dell'ordinanza di cui al comma 5
solo con il consenso unanime degli stessi giudici di cui al comma 1.
�4. Dopo la votazione, la redazione della
sentenza o dell'ordinanza e' affidata al relatore, salvo che, per
indisponibilita' o per altro motivo, sia assegnata dal Presidente ad altro o a
piu' giudici.
�5. Il testo delle sentenze e delle ordinanze
e' approvato dal collegio ed e' sottoscritto dal Presidente e dal giudice
redattore.
�6. La data della decisione e' quella
dell'approvazione di cui al comma 3.
(1) Articolo
cos� sostituito dall'art. 6 delle Modificazioni alle "Norme integrative
per i giudizi davanti alla Corte costituzionale" approvate con delibera 12
marzo 2026 della Corte costituzionale.
Art. 21. (Sospensione, interruzione ed
estinzione del processo principale). - 1. La sospensione,
l'interruzione e l'estinzione del processo principale non producono effetti sul
giudizio davanti alla Corte costituzionale.
CAPO SECONDO - Questioni
di legittimita' costituzionale in via principale
Art. 22. (Ricorso che promuove questione di
legittimita' costituzionale). - 1. Nei casi previsti negli
articoli 31, 32 e 33 della
legge 11 marzo 1953, n. 87, il ricorso che promuove
questione di legittimita' costituzionale contiene l'indicazione delle norme
costituzionali che si assumono violate e l'illustrazione delle relative
censure.
2. Il ricorso e' depositato con modalita' telematica in
cancelleria insieme con gli atti, i documenti e la prova delle eseguite
notificazioni. Le regioni depositano, altresi', la procura speciale al
difensore.
3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano
anche ai ricorsi previsti dagli articoli
56, 97 e 98 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670,
nonche' al ricorso che promuove la questione di legittimita' costituzionale
sulle leggi regionali che approvano gli statuti delle regioni, a norma dell'art. 123, secondo comma,
della Costituzione, e sulle leggi statutarie delle regioni a
statuto speciale, a norma dei rispettivi statuti.
4. La parte resistente si costituisce in giudizio con
modalita' telematica entro e non oltre i trenta giorni dalla scadenza del
termine stabilito per il deposito del ricorso, con atto contenente le
controdeduzioni e le conclusioni nonche' l'indicazione dell'indirizzo di posta
elettronica valido ai sensi del decreto di cui
all'art. 39.
Art. 23. (Istanza di sospensione). - 1.
Ove, instaurato il giudizio, sia proposta istanza di sospensione ai sensi dell'art. 35 della legge 11 marzo
1953, n. 87, il Presidente, ravvisata l'urgenza di provvedere e sentito il
giudice relatore, convoca la Corte in camera di consiglio. Con il medesimo
provvedimento il Presidente puo' autorizzare l'audizione delle parti e disporre
lo svolgimento delle indagini ritenute opportune.
2. Il cancelliere comunica immediatamente alle parti
costituite la data della camera di consiglio e l'eventuale autorizzazione
all'audizione.
Art. 24. (Convocazione della Corte in camera di
consiglio. Discussione separata o congiunta di questioni e riunione di giudizi).
- 1. Qualora ravvisi che possa essere dichiarata l'improcedibilita' del
ricorso o l'estinzione del processo o la cessazione della materia del
contendere, il Presidente, sentito il giudice relatore, puo' fissare, con
decreto, la data della camera di consiglio e convocare la Corte.
2. Per la discussione separata di questioni promosse con un
unico ricorso o congiunta di questioni connesse, promosse con ricorsi diversi,
e per la riunione di giudizi, si osservano, in quanto applicabili, le
disposizioni di cui all'art. 18.
Art. 25. (Rinuncia al ricorso). - 1.
La rinuncia al ricorso, qualora sia accettata da tutte le parti costituite,
estingue il processo.
CAPO TERZO - Conflitti
di attribuzione
Art. 26. (Ricorso per conflitto di
attribuzione tra poteri dello Stato). - 1. Il ricorso previsto nell'art. 37 della legge 11 marzo
1953, n. 87, contiene l'esposizione delle ragioni di
conflitto e l'indicazione delle norme costituzionali che si assumono violate.
2. Il Presidente, avvenuto il deposito con modalita'
telematica, convoca la Corte in camera di consiglio ai fini dell'art. 37, comma 3, della legge
sopracitata.
3. Se il ricorso e' dichiarato ammissibile, il ricorrente
deposita in cancelleria con modalita' telematica la prova delle notificazioni
eseguite a norma dell'art. 37, comma 4,
della predetta legge, entro il termine perentorio di trenta giorni dall'ultima
notificazione. Il ricorso e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, con
l'indicazione della data e del numero di quella in cui e' stata pubblicata
l'ordinanza che ne ha dichiarato l'ammissibilita'.
4. La parte resistente si costituisce in giudizio, entro e
non oltre venti giorni dalla scadenza del termine di cui al comma precedente,
con il deposito con modalita' telematica di un atto contenente le
controdeduzioni e le conclusioni.
5. Il ricorso, l'atto di costituzione e l'atto d'intervento
indicano l'indirizzo di posta elettronica valido ai sensi del decreto di cui
all'art. 39.
6. Per la rappresentanza e per la difesa in giudizio si
applica la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 37 della legge 11 marzo
1953, n. 87.
7. Qualora il ricorrente alleghi di subire un pregiudizio
grave e irreparabile nel tempo necessario alla definizione del giudizio, la
Corte, con l'ordinanza che dichiara ammissibile il conflitto, adotta le misure
idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso.
L'ordinanza e' immediatamente notificata a cura della cancelleria agli organi
interessati. Questi possono chiedere la revoca o la modifica della misura
cautelare. La Corte si pronuncia sulla relativa istanza nella prima Camera di
consiglio successiva al suo deposito (1).
(1) Comma
aggiunto dall'art. 7 delle
Modificazioni alle "Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale" approvate con delibera 12 marzo 2026 della Corte
costituzionale.
Art. 27. (Ricorso per conflitto di
attribuzione tra Stato e regioni e tra regioni). - 1. Il ricorso
previsto negli articoli 39 e
42 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e' notificato al Presidente del
Consiglio dei ministri o al Presidente della Giunta regionale.
2. Il ricorso deve essere notificato altresi' all'organo che
ha emanato l'atto, quando si tratti di autorita' diverse da quelle di Governo e
da quelle dipendenti dal Governo.
3. Il ricorso e' depositato in cancelleria entro il termine
perentorio di venti giorni dall'ultima notificazione, insieme con la procura
speciale, quando occorra.
4. La parte resistente si costituisce in giudizio a norma
dell'art. 26, comma 4.
Art. 28. (Sospensione dell'esecuzione
degli atti). - 1. La sospensione esecuzione degli atti, di cui all'art. 40 della legge 11 marzo
1953, n. 87, puo' essere richiesta in qualsiasi momento.
2. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di
cui all'art. 23.
Art. 29. (Pubblicazioni). - 1. I
ricorsi di cui al presente capo sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale nonche',
ove si faccia questione di un atto della regione o di una provincia autonoma,
nel rispettivo Bollettino Ufficiale.
2. Il ricorso previsto nell'articolo 26 e' pubblicato con
l'indicazione in calce degli estremi dell'ordinanza che decide
sull'ammissibilita' dello stesso.
CAPO QUARTO - Ammissibilita'
delle richieste di referendum
Art. 30. (Giudizi di cui all'art. 2
della legge costituzionale 11
marzo 1953, n. 1). - 1. Nei giudizi di cui all'art. 2 della legge costituzionale 11 marzo
1953, n. 1, si osservano, per come applicabili, le disposizioni di cui alle
presenti Norme integrative.
2.
Nella Camera di consiglio fissata per la deliberazione sulla richiesta di
referendum il Governo, i delegati e i presentatori di cui all'art. 33, terzo
comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352 (Norme sui referendum previsti dalla
Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo), sono ammessi a
illustrare oralmente le memorie depositate (1).
�3. Enti e soggetti esponenziali di interessi
collettivi o diffusi, interessati alla decisione sull'ammissibilita' della
richiesta di referendum, possono essere autorizzati, con decreto del
Presidente, a presentare memorie e ad illustrarle oralmente (1).
(1) Comma
aggiunto dall'art. 8 delle
Modificazioni alle "Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale" approvate con delibera 12 marzo 2026 della Corte
costituzionale.
CAPO QUINTO - Disposizioni
finali
Art. 31 (Norme di rinvio). - 1. Nei
giudizi regolati ai capi secondo e terzo si osservano, in quanto applicabili,
gli articoli da 2 a 20.
2. Nei giudizi regolati al capo terzo si osservano, in quanto
applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 24 e 25.
Art. 32 (Astensione e ricusazione dei giudici).
- 1. Nei giudizi di cui alle presenti Norme integrative non si
applicano le disposizioni relative alle cause di astensione e di ricusazione
dei giudici.
Art. 33. (Condanna alle spese). - 1.
Nei giudizi davanti alla Corte costituzionale non si pronunzia condanna alle
spese.
Art. 34. (Protezione dei dati personali).
- 1. Al fine di assicurare il rispetto della normativa in materia di
protezione di dati personali, il Presidente stabilisce, con proprio decreto,
previa deliberazione della Corte, i criteri e le modalita' di pubblicazione e
diffusione degli atti di promovimento e delle decisioni della Corte.
Art. 35. (Pubblicazione delle sentenze e delle
ordinanze). - 1. Le decisioni della Corte costituzionale sono
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale e, quando, abbiano ad oggetto una
legge regionale o provinciale, anche nel relativo Bollettino Ufficiale.
Art. 36. (Correzione di omissioni o errori materiali
nelle sentenze e nelle ordinanze). - 1. La Corte provvede, in camera
di consiglio, con ordinanza, anche d'ufficio, alla correzione di omissioni o di
errori materiali contenuti nelle sentenze e nelle ordinanze, previo avviso alle
parti costituite e ai soggetti intervenuti.
2. L'ordinanza di correzione e' annotata sull'originale della
sentenza o dell'ordinanza corretta.
3. Qualora si tratti di sentenza che abbia dichiarato
l'illegittimita' costituzionale di una legge o di un atto avente forza di
legge, all'ordinanza di correzione si applica l'art.
30, commi primo e secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87.
Art. 37. (Raccolta delle sentenze e delle
ordinanze della Corte costituzionale). - 1. Le sentenze e le
ordinanze della Corte hanno una numerazione progressiva annuale e sono
pubblicate, sotto la vigilanza d'un giudice designato dalla Corte, nella
Raccolta delle sentenze e delle ordinanze della Corte costituzionale.
Art. 38. (Acquisizione di atti, notificazioni
e comunicazioni con modalita' alternative). - 1. Il
Presidente puo' autorizzare l'acquisizione di atti trasmessi con modalita' alternative
a quelle disciplinate dal decreto di cui
all'art. 39 e puo', allo stesso modo, disporre per le notificazioni e le
comunicazioni di cui all'art. 8.
Art. 39. (Regole tecniche del processo
costituzionale telematico). - 1. La modalita' telematica di
cui alle presenti Norme integrative e' disciplinata con decreto del
Presidente, previa deliberazione della Corte. Il decreto e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 40. (Entrata in vigore). - 1.
Le presenti Norme integrative entrano in vigore trenta giorni dopo la loro
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e si applicano ai giudizi il cui
atto introduttivo sia stato depositato nella cancelleria della Corte a partire
da tale data.