ORDINANZA N. 51
ANNO 2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente: Giancarlo CORAGGIO
Giudici: Silvana SCIARRA,
Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI,
Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo
BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO,
ha
pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel
giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge della Regione
Puglia 5 luglio 2019, n. 33, recante «Modifiche e integrazioni alla legge
regionale 20 dicembre 2017, n. 59 (Norme per la protezione della fauna
selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse
faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio) e alla legge regionale 23
marzo 2015, n. 8 (Disciplina della coltivazione, ricerca, raccolta,
conservazione e commercializzazione dei tartufi freschi o conservati nel
territorio della Regione Puglia. Applicazione della legge 16 dicembre 1985, n.
752, come modificata dalla legge 17 maggio 1991, n. 162 e della legge 30
dicembre 2004, n. 311, articolo 1, comma 109)», promosso dal Presidente del
Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 27 agosto-2 settembre 2019,
depositato in cancelleria il 3 settembre 2019, iscritto
al n. 96 del registro ricorsi 2019 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell’anno 2019.
Udito
nella camera di consiglio del 10 marzo 2021 il Giudice relatore Giulio
Prosperetti;
deliberato
nella camera di consiglio del 10 marzo 2021.
Ritenuto
che, con ricorso notificato il 27 agosto-2 settembre 2019 e depositato in
cancelleria il successivo 3 settembre 2019 (reg. ric. n. 96 del 2019), il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura
generale dello Stato, ha promosso questione di legittimità costituzionale
dell’art. 1 della legge della Regione Puglia 5 luglio 2019, n. 33, recante
«Modifiche e integrazioni alla legge regionale 20 dicembre 2017, n. 59 (Norme
per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la
programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio)
e alla legge regionale 23 marzo 2015, n. 8 (Disciplina della coltivazione,
ricerca, raccolta, conservazione e commercializzazione dei tartufi freschi o
conservati nel territorio della Regione Puglia. Applicazione della legge 16
dicembre 1985, n. 752, come modificata dalla legge 17 maggio 1991, n. 162 e
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, articolo 1, comma 109)», in riferimento
all’art. 117, secondo
comma, lettera s), della Costituzione in materia di tutela dell’ambiente e
dell’ecosistema;
che,
secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, la disposizione regionale
impugnata, inserendo all’art. 11 della legge della Regione Puglia 20 dicembre
2017, n. 59 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la
tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il
prelievo venatorio) il comma 6-bis, a tenore del quale «[p]er
i cacciatori residenti nella Regione Puglia è consentita la mobilità venatoria
gratuita per il solo prelievo di fauna migratoria per numero venti giornate per
annata, in ATC diversi da quello di residenza, nei termini e modalità previste
dal relativo regolamento di attuazione e/o dal programma e calendario venatorio
annuale» avrebbe violato l’art. 14, comma 5, della legge 11 febbraio 1992, n.
157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo
venatorio) secondo cui «ogni cacciatore, previa domanda all’amministrazione
competente, ha diritto all’accesso in un ambito territoriale di caccia o in un
comprensorio alpino compreso nella regione in cui risiede e può avere accesso
ad altri ambiti o ad altri comprensori anche compresi in una diversa regione,
previo consenso dei relativi organi di gestione»;
che,
così disponendo, il legislatore regionale avrebbe consentito senz’altro la
caccia nei confronti della fauna migratoria in Ambiti territoriali di caccia
(ATC) diversi da quelli in cui i cacciatori risultano iscritti, prescindendo
dalla preventiva domanda all’amministrazione competente e dal conseguente
consenso degli organi di gestione richiesti dall’art. 14, comma 5, della legge
n. 157 del 1992;
che da
ciò deriverebbe, pertanto, la denunciata violazione dell’art. 117, secondo
comma, lettera s), Cost.;
che,
in prossimità dell’udienza pubblica del 6 ottobre 2020, il Presidente del
Consiglio dei ministri ha depositato istanza di rinvio della trattazione della
questione, al fine di valutare, alla luce delle modifiche apportate alla
disposizione impugnata dall’art. 24, comma 1, lettera c), della legge della
Regione Puglia 1° agosto 2020, n. 26 (Disposizioni varie urgenti), l’esistenza
dei presupposti per la rinuncia al ricorso;
che,
dopo il rinvio a nuovo ruolo del ricorso disposto dal Presidente della Corte
costituzionale con decreto del 25 settembre 2020, il Presidente del Consiglio
dei ministri, previa conforme deliberazione del Consiglio dei ministri del 29
gennaio 2021, ha rinunciato al ricorso con atto depositato il 12 febbraio 2021.
Considerato
che, dopo il rinvio a nuovo ruolo del ricorso disposto dal Presidente della
Corte costituzionale con decreto del 25 settembre 2020, il Presidente del
Consiglio dei ministri, previa conforme deliberazione del Consiglio dei
ministri del 29 gennaio 2021, ha rinunciato al ricorso con atto depositato il
12 febbraio 2021, sul presupposto che in conseguenza dello ius superveniens «sono, dunque, venute meno le motivazioni che
avevano condotto all’impugnazione»;
che,
pertanto, ai sensi dell’art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso, in mancanza della
costituzione della resistente, comporta l’estinzione del processo (ex plurimis, ordinanze n. 226
del 2020, n.
244, n. 60
e n. 55 del
2018, n.
223, n. 146,
n. 112 e n. 100 del 2017).
Visti
gli art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, 9, comma 2, e 23
delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara estinto il
processo.
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 10 marzo 2021.
F.to:
Giancarlo CORAGGIO,
Presidente
Giulio PROSPERETTI,
Redattore
Roberto MILANA, Direttore
della Cancelleria
Depositata in Cancelleria
il 30 marzo 2021.