ORDINANZA N. 26
ANNO 2021
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente: Giancarlo
CORAGGIO;
Giudici: Giuliano
AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto
Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca
ANTONINI, Stefano PETITTI, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO,
ha pronunciato la
seguente
ORDINANZA
nei giudizi di
legittimità costituzionale degli artt. 2, 8, comma 1, lettera c), e 16 della legge della
Regione Calabria 29 novembre 2019, n. 48 (Disposizioni in materia funeraria e
polizia mortuaria), e dell’art. 1, comma 1, della legge della
Regione Calabria 5 dicembre 2019, n. 53, recante «Interpretazione autentica
dell’articolo 8, comma 2 della legge regionale 29 novembre 2019, n. 48
(Disposizioni in materia funeraria e di polizia mortuaria)», promossi dal
Presidente del Consiglio dei ministri con ricorsi notificati il 28-31 gennaio e
il 3-7 febbraio 2020, depositati in cancelleria il 30 gennaio e l’11 febbraio
2020, iscritti, rispettivamente, ai numeri 7 e 15
del registro ricorsi 2020 e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica numeri 9 e 11, prima serie speciale, dell’anno 2020.
Udito nella camera di
consiglio del 27 gennaio 2021 il Giudice relatore Luca Antonini;
deliberato nella camera
di consiglio del 28 gennaio 2021.
Ritenuto che, con
ricorso notificato il 28-31 gennaio 2020, depositato il 30 gennaio 2020 e
iscritto al reg. ric. n. 7 del 2020, il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso
questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, 8, comma 1, lettera c),
e 16 della legge della Regione Calabria 29 novembre 2019, n. 48 (Disposizioni
in materia funeraria e polizia mortuaria), in riferimento, nel complesso, all’art. 117, secondo comma,
lettere e), in relazione alla materia «tutela della concorrenza», l), in
relazione alla materia «ordinamento civile», e m), della Costituzione;
che, con successivo
ricorso notificato il 3-7 febbraio 2020, depositato l’11 febbraio 2020 e
iscritto al reg. ric. n. 15 del 2020, il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso
questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge della
Regione Calabria 5 dicembre 2019, n. 53, recante «Interpretazione autentica
dell’articolo 8, comma 2 della legge regionale 29 novembre 2019, n. 48
(Disposizioni in materia funeraria e di polizia mortuaria)», in riferimento
agli artt. 41 e 117, secondo comma,
lettera e), Cost., in relazione alla materia «tutela
della concorrenza»;
che la Regione Calabria
non si è costituita in nessuno dei due giudizi;
che, nel corso dei
giudizi, la legge della Regione Calabria 2 luglio 2020, n. 14 (Materia
funeraria e di Polizia mortuaria. Modifiche alla legge regionale 48/2019 e
abrogazione della legge regionale 53/2019), da un lato, con l’art. 1, ha
abrogato gli artt. 2 e 16 e modificato l’art. 8, comma 1, lettera c), della
legge reg. Calabria n. 48 del 2019; dall’altro, con l’art. 2, ha abrogato la
legge reg. Calabria n. 53 del 2019;
che il 13 ottobre 2020
il Presidente del Consiglio dei ministri, ritenendo satisfattivo il suddetto ius superveniens e rilevando che
alle disposizioni impugnate non è stata data medio tempore applicazione, ha
depositato atti di rinuncia ai ricorsi, previa delibera assunta dal Consiglio
dei ministri nella seduta del 30 settembre 2020.
Considerato che i
ricorsi promuovono questioni in parte analoghe e che, pertanto, i relativi
giudizi vanno riuniti per essere decisi con un’unica pronuncia;
che, in relazione a
entrambi i ricorsi, vi è stata rinuncia da parte del Presidente del Consiglio
dei ministri, previa delibera del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020;
che, ai sensi dell’art.
23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la
rinuncia al ricorso, in mancanza della costituzione della resistente, comporta
l’estinzione del processo (ex plurimis, ordinanze n. 226 del 2020
e n. 193 del
2019).
Visti gli artt. 26,
secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, 9, comma 2, e 23 delle Norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Per Questi
Motivi
LA CORTE
COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara estinti i
processi.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio
2021.
F.to:
Giancarlo CORAGGIO,
Presidente
Luca ANTONINI,
Redattore
Roberto MILANA,
Direttore della Cancelleria
Depositata in
Cancelleria il 22 febbraio 2021.