Ordinanza n. 12 del 2021

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ORDINANZA N. 12

ANNO 2021

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Giancarlo CORAGGIO;

Giudici: Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Lazio 25 novembre 2019, n. 25 (Diposizioni in materia di tutela della salute sessuale e della fertilità maschile), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 23-27 gennaio 2020, depositato in cancelleria il 28 gennaio 2020, iscritto al n. 5 del registro ricorsi 2020 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, prima serie speciale, dell’anno 2020.

Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 2021 il Giudice relatore Franco Modugno;

deliberato nella camera di consiglio del 14 gennaio 2021.

Ritenuto che, con ricorso notificato il 23-27 gennaio 2020 e depositato il 28 gennaio 2020, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimità costituzionale dell’intera legge della Regione Lazio 25 novembre 2019, n. 25 (Diposizioni in materia di tutela della salute sessuale e della fertilità maschile), per contrasto con gli artt. 120, secondo comma, e 117, terzo comma, della Costituzione;

che, secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, l’impugnata legge regionale avrebbe introdotto e disciplinato specifiche iniziative in materia di prevenzione, diagnosi e cura delle patologie uro-andrologiche, che non sarebbero previste nel programma operativo 2015-2018, il quale è prosecuzione del piano di rientro dal disavanzo sanitario cui è assoggettata la Regione Lazio;

che il legislatore regionale, al fine di perseguire tali finalità, avrebbe, di conseguenza, introdotto con l’impugnata legge reg. Lazio n. 25 del 2019 una nuova voce di spesa in ambito sanitario, per gli anni 2020 e 2021, pari a cinquanta mila euro annui;

che, così disponendo, il legislatore regionale avrebbe interferito con le competenze del commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario, posto che, in forza della giurisprudenza di questa Corte, le funzioni del suddetto commissario dovrebbero restare al riparo da ogni interferenza degli organi regionali, anche qualora questi agiscano per via legislativa (si richiamano le sentenze n. 14 del 2017, n. 266 del 2016 e n. 227 del 2015);

che da ciò deriverebbe, pertanto, la denunciata violazione dell’art. 120, secondo comma, Cost.;

che la legge reg. Lazio n. 25 del 2019 violerebbe anche l’art. 117, terzo comma, Cost., in quanto avrebbe introdotto interventi non previsti dal menzionato programma operativo, così ponendosi in contrasto con i principi fondamentali della materia di coordinamento della finanza pubblica di cui all’art. 2, commi 80 e 95, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)»;

che, in forza dei principi ricavabili da tali disposizioni, in costanza di piano di rientro, sarebbe preclusa alla Regione, infatti, l’adozione di nuovi provvedimenti che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano stesso, in quanto le previsioni contenute in quest’ultimo sarebbero vincolanti per la stessa Regione;

che la difesa statale rileva, inoltre, che non sarebbe sufficiente «la clausola di salvaguardia», espressa dall’art. 5 dell’impugnata legge regionale, a norma del quale «[l]e disposizioni della presente legge si applicano in quanto compatibili con le previsioni del piano di rientro adottato ai sensi dell’articolo 2, comma 88, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2010) e con le funzioni attribuite al Commissario ad acta»;

che, infatti, per evitare il rischio di interferenza con il mandato commissariale, le norme contenute nella legge reg. Lazio n. 25 del 2019 avrebbero dovuto essere inserite nella versione del programma operativo 2019-2021;

che, in data 18 novembre 2020, il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato atto di rinuncia al ricorso;

che, infatti, secondo la difesa statale, la Regione Lazio, che non si è costituita in giudizio, con l’art. 22, comma 56, della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1 (Misure per lo sviluppo economico, l’attrattività degli investimenti e la semplificazione) avrebbe modificato, in particolare, la disposizione di cui all’art. 5, comma 1, dell’impugnata legge reg. Lazio n. 25 del 2019;

che la citata disposizione, nella nuova formulazione, prevede che «[l]e disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo 6 si applicano solo qualora previste dal piano di rientro di cui all’articolo 2, comma 88, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2010) e successive modifiche»;

che, secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, tale modifica avrebbe di fatto reso inapplicabili le disposizioni finanziarie dell’impugnata legge regionale, in quanto gli interventi dalle stesse disciplinati potranno trovare applicazione solo ove previsti dal piano di rientro;

che detto intervento del legislatore regionale, unitamente alla comunicazione della Regione Lazio sulla mancata applicazione delle disposizioni censurate, avrebbe, pertanto, fatto venir meno le ragioni dell’impugnazione.

Considerato che il Presidente del Consiglio dei ministri, previa conforme deliberazione del Consiglio dei ministri del 13 novembre 2020, ha rinunciato al ricorso con atto spedito per la notificazione il 18 novembre 2020 e depositato il 24 novembre 2020;

che, infatti, per il Presidente del Consiglio dei ministri, a seguito della comunicazione della Regione Lazio – non costituitasi in giudizio – sulla mancata applicazione delle disposizioni censurate, sono venute meno le ragioni dell’impugnazione, in quanto le modifiche apportate alla legge reg. Lazio 25 novembre 2019, n. 25 (Diposizioni in materia di tutela della salute sessuale e della fertilità maschile) hanno reso inapplicabili le disposizioni finanziarie dell’impugnata legge regionale;

che, pertanto, ai sensi dell’art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso, in mancanza della costituzione della resistente, comporta l’estinzione del processo (ex plurimis, ordinanze n. 226 del 2020, n. 244, n. 60 e n. 55 del 2018, n. 223, n. 146, n. 112 e n. 100 del 2017).

Visti l’art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e gli artt. 9, comma 2, e 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Per Questi Motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 2021.

F.to:

Giancarlo CORAGGIO, Presidente

Franco MODUGNO, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 3 febbraio 2021.