ORDINANZA N. 12
ANNO 2021
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente: Giancarlo
CORAGGIO;
Giudici: Giuliano AMATO,
Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio
BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI,
Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN
GIORGIO,
ha pronunciato la
seguente
ORDINANZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale della legge
della Regione Lazio 25 novembre 2019, n. 25 (Diposizioni in materia di tutela
della salute sessuale e della fertilità maschile), promosso dal Presidente
del Consiglio dei ministri con ricorso
notificato il 23-27 gennaio 2020, depositato in cancelleria il 28 gennaio 2020,
iscritto al n. 5 del registro ricorsi 2020 e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 8, prima serie speciale, dell’anno 2020.
Udito nella camera di
consiglio del 13 gennaio 2021 il Giudice relatore Franco Modugno;
deliberato nella camera
di consiglio del 14 gennaio 2021.
Ritenuto che, con
ricorso notificato il 23-27 gennaio 2020 e depositato il 28 gennaio 2020, il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura
generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimità costituzionale
dell’intera legge della Regione Lazio 25 novembre 2019, n. 25 (Diposizioni in
materia di tutela della salute sessuale e della fertilità maschile), per
contrasto con gli artt.
120, secondo comma, e 117, terzo comma, della
Costituzione;
che, secondo il
Presidente del Consiglio dei ministri, l’impugnata legge regionale avrebbe
introdotto e disciplinato specifiche iniziative in materia di prevenzione,
diagnosi e cura delle patologie uro-andrologiche, che non sarebbero previste
nel programma operativo 2015-2018, il quale è prosecuzione del piano di rientro
dal disavanzo sanitario cui è assoggettata la Regione Lazio;
che il legislatore
regionale, al fine di perseguire tali finalità, avrebbe, di conseguenza,
introdotto con l’impugnata legge reg. Lazio n. 25 del 2019 una nuova voce di
spesa in ambito sanitario, per gli anni 2020 e 2021, pari a cinquanta mila euro
annui;
che, così disponendo,
il legislatore regionale avrebbe interferito con le competenze del commissario
ad acta per l’attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario, posto
che, in forza della giurisprudenza di questa Corte, le funzioni del suddetto
commissario dovrebbero restare al riparo da ogni interferenza degli organi
regionali, anche qualora questi agiscano per via legislativa (si richiamano le sentenze n. 14 del
2017, n. 266
del 2016 e n.
227 del 2015);
che da ciò deriverebbe,
pertanto, la denunciata violazione dell’art. 120, secondo comma, Cost.;
che la legge reg. Lazio
n. 25 del 2019 violerebbe anche l’art. 117, terzo comma, Cost.,
in quanto avrebbe introdotto interventi non previsti dal menzionato programma
operativo, così ponendosi in contrasto con i principi fondamentali della
materia di coordinamento della finanza pubblica di cui all’art. 2, commi 80 e
95, della legge
23 dicembre 2009, n. 191, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)»;
che, in forza dei
principi ricavabili da tali disposizioni, in costanza di piano di rientro,
sarebbe preclusa alla Regione, infatti, l’adozione di nuovi provvedimenti che
siano di ostacolo alla piena attuazione del piano stesso, in quanto le
previsioni contenute in quest’ultimo sarebbero vincolanti per la stessa
Regione;
che la difesa statale
rileva, inoltre, che non sarebbe sufficiente «la clausola di salvaguardia»,
espressa dall’art. 5 dell’impugnata legge regionale, a norma del quale «[l]e
disposizioni della presente legge si applicano in quanto compatibili con le
previsioni del piano di rientro adottato ai sensi dell’articolo 2, comma 88,
secondo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria
2010) e con le funzioni attribuite al Commissario ad acta»;
che, infatti, per
evitare il rischio di interferenza con il mandato commissariale, le norme
contenute nella legge reg. Lazio n. 25 del 2019 avrebbero dovuto essere inserite
nella versione del programma operativo 2019-2021;
che, in data 18
novembre 2020, il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato atto di
rinuncia al ricorso;
che, infatti, secondo
la difesa statale, la Regione Lazio, che non si è costituita in giudizio, con
l’art. 22, comma 56, della legge
regionale 27 febbraio 2020, n. 1 (Misure per lo sviluppo economico,
l’attrattività degli investimenti e la semplificazione) avrebbe modificato,
in particolare, la disposizione di cui all’art. 5, comma 1, dell’impugnata
legge reg. Lazio n. 25 del 2019;
che la citata
disposizione, nella nuova formulazione, prevede che «[l]e disposizioni di cui
al comma 1 dell’articolo 6 si applicano solo qualora previste dal piano di
rientro di cui all’articolo 2, comma 88, secondo periodo, della legge 23
dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2010) e successive modifiche»;
che, secondo il
Presidente del Consiglio dei ministri, tale modifica avrebbe di fatto reso
inapplicabili le disposizioni finanziarie dell’impugnata legge regionale, in
quanto gli interventi dalle stesse disciplinati potranno trovare applicazione
solo ove previsti dal piano di rientro;
che detto intervento
del legislatore regionale, unitamente alla comunicazione della Regione Lazio
sulla mancata applicazione delle disposizioni censurate, avrebbe, pertanto,
fatto venir meno le ragioni dell’impugnazione.
Considerato che il
Presidente del Consiglio dei ministri, previa conforme deliberazione del
Consiglio dei ministri del 13 novembre 2020, ha rinunciato al ricorso con atto
spedito per la notificazione il 18 novembre 2020 e depositato il 24 novembre
2020;
che, infatti, per il
Presidente del Consiglio dei ministri, a seguito della comunicazione della
Regione Lazio – non costituitasi in giudizio – sulla mancata applicazione delle
disposizioni censurate, sono venute meno le ragioni dell’impugnazione, in
quanto le modifiche apportate alla legge reg. Lazio 25 novembre 2019, n. 25
(Diposizioni in materia di tutela della salute sessuale e della fertilità
maschile) hanno reso inapplicabili le disposizioni finanziarie dell’impugnata
legge regionale;
che, pertanto, ai sensi
dell’art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale,
la rinuncia al ricorso, in mancanza della costituzione della resistente,
comporta l’estinzione del processo (ex plurimis, ordinanze n. 226
del 2020, n.
244, n. 60
e n. 55 del 2018,
n. 223, n. 146, n. 112 e n. 100 del 2017).
Visti l’art. 26, secondo
comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e gli artt. 9, comma 2, e 23 delle
Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara estinto il
processo.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio
2021.
F.to:
Giancarlo CORAGGIO,
Presidente
Franco MODUGNO,
Redattore
Roberto MILANA,
Direttore della Cancelleria
Depositata in
Cancelleria il 3 febbraio 2021.