SENTENZA N.
3
ANNO 2021
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori:
Presidente: Giancarlo CORAGGIO;
Giudici: Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS,
Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI,
Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo
BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale dell’art. 3 della legge
della Regione Toscana 3 gennaio 2020, n. 2 (Disposizioni sul circuito
automobilistico e motociclistico situato nel Comune di Scarperia e San Piero.
Modifiche alla l.r. 48/1994 e alla l.r. 89/1998), promosso dal Presidente del Consiglio
dei ministri con ricorso
notificato il 10-16 marzo 2020, depositato in cancelleria il 12 marzo 2020 ed
iscritto al n. 37 del registro ricorsi 2020 e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell’anno 2020.
Visti l’atto di
costituzione della Regione Toscana, nonché l’atto di intervento della società
Mugello Circuit spa;
udito nell’udienza
pubblica del 2 dicembre 2020 il Giudice relatore Francesco Viganò;
uditi l’avvocato Niccolò
Pecchioli per la società Mugello Circuit spa, l’avvocato dello Stato Fabrizio
Urbani Neri per il Presidente del Consiglio dei ministri, in collegamento da
remoto, ai sensi del punto 1) del decreto del Presidente della Corte del 30
ottobre 2020, e l’avvocato Marcello Cecchetti per la Regione Toscana;
deliberato nella camera
di consiglio del 2 dicembre 2020.
Ritenuto
in fatto
1.– Con ricorso
notificato il 10 marzo 2020 e depositato il 12 marzo 2020, il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello
Stato, ha impugnato l’art. 3 della legge della Regione Toscana 3 gennaio 2020,
n. 2 (Disposizioni sul circuito automobilistico e motociclistico situato nel
Comune di Scarperia e San Piero. Modifiche alla l.r.
48/1994 e alla l.r. 89/1998), che ha inserito l’art.
8-bis nella legge della Regione Toscana 27 giugno 1994, n. 48, (Norme in
materia di circolazione fuori strada dei veicoli a motore), per violazione
complessivamente degli artt.
2, 3, 9, 32 e 117, secondo comma, lettera
s), e terzo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione ai
principi fondamentali della materia «tutela della salute» stabiliti dalla legge
26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull’inquinamento acustico), nonché
dal d.P.R. 3 aprile 2001, n. 304 (Regolamento recante
disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività
motoristiche, a norma dell’articolo 11 della legge 26 novembre 1995, n. 447).
Il ricorrente impugna,
in particolare, i commi 2, 3 e 4 dell’art. 3 della legge reg. Toscana n. 2 del
2020 (recte: i commi 2, 3 e 4 dell’art. 8-bis della
legge reg. Toscana n. 48 del 1994).
1.1.– Quanto al comma
2, il ricorrente ritiene che tale disposizione – demandando la disciplina delle
attività dell’autodromo del Mugello a una convenzione, da stipularsi tra il
Comune di Scarperia e San Piero e il gestore dell’autodromo, in cui si
regolamenti tra l’altro l’implementazione del sistema di monitoraggio acustico
– ometterebbe di prevedere sia il parere obbligatorio dell’organo tecnico di
controllo ambientale competente (ARPA Toscana), come stabilito invece dall’art.
5, comma 1, del d.P.R. n. 304 del 2001, sia il necessario coinvolgimento dei
Comuni contigui. Ciò determinerebbe il contrasto di tale disposizione con
l’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., che riserva alla competenza
esclusiva statale la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, nonché con gli
artt. 32 e 117, terzo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 5, comma
1, del d.P.R. n. 304 del 2001, sotto il profilo della tutela della salute.
1.2.– Quanto al comma
3, la disposizione – nello stabilire le modalità di eventuali deroghe ai limiti
di emissioni sonore concesse dal Comune territorialmente competente – si
porrebbe in contrasto con il principio di ragionevolezza di cui all’art. 3
Cost., nonché con gli artt. 32 e 117, terzo comma, Cost., quest’ultimo sotto il
profilo della tutela della salute, giacché:
– la norma regionale
impugnata non richiamerebbe «i valori massimi di inquinamento acustico
ammissibili in regime di deroga, desumibili dall’art. 2, comma 1, lettera g)
della legge n. 447/1995 che, in tema di inquinamento acustico, introduce il
concetto di valore di attenzione»;
– essa, inoltre non
disporrebbe espressamente che i valori derogabili sarebbero esclusivamente
quelli di cui al comma 3 dell’art. 3 del d.P.R. n. 304 del 2001;
– prevedendo un limite
massimo di giornate in deroga pari a duecentottanta giorni di «attività
continuativa», la disposizione regionale introdurrebbe poi un concetto
indeterminato, facendo sì che anche un solo giorno di interruzione
dell’attività dell’autodromo possa ritenersi sufficiente a far ripartire il
conteggio delle giornate in deroga ammissibili, a fronte della previsione, da
parte dell’art. 3, comma 5, del d.P.R. n. 304 del 2001, di un periodo massimo
di deroga di trenta giorni per le gare di Formula 1, Moto Gran Prix e
assimilabili, effettuate negli autodromi e nelle piste di prova già esistenti;
– nel prevedere la
concessione della deroga, la medesima disposizione ometterebbe infine di
prevedere il coinvolgimento dei Comuni contigui interessati dal superamento dei
valori limite, come invece imposto dall’art. 3, comma 8, del citato d.P.R. n.
304 del 2001.
1.3.– Quanto al comma
4, tale disposizione – vietando l’esercizio di attività motoristica tra le ore
ventidue e le ore sette del mattino – sottintenderebbe la possibilità di
svolgere attività motoristiche in tutto il restante arco temporale, e si porrebbe
così in contrasto con l’art. 3, comma 4, del citato d.P.R. n. 304 del 2001, il
quale consente lo svolgimento di attività motoristiche (diverse da
manifestazioni di Formula 1, Moto GP e assimilabili) «nelle fasce orarie
comprese tra le 9 e le 18,30, prevedendo di regola almeno un’ora di sospensione
nel periodo compreso tra le ore 12 e le ore 15,30».
La norma regionale
impugnata, contravvenendo ai limiti temporali citati, contrasterebbe con il
diritto ad un ambiente salubre, il quale si porrebbe in intima connessione con
il diritto alla salute, secondo l’interpretazione degli artt. 2, 9 e 32
effettuata da questa stessa Corte (sono citate le sentenze n. 641 del
1987 e n. 399
del 1996).
2.– Si è costituita in
giudizio la Regione Toscana, la quale ha chiesto che le questioni di
legittimità costituzionale dell’art. 8-bis, commi 2, 3 e 4, della legge reg.
Toscana n. 48 del 1994, come inserito dall’art. 3 della legge reg. Toscana n. 2
del 2020, siano dichiarate non fondate.
2.1.– La difesa
regionale contesta le censure relative al comma 2, alla luce del rinvio operato
espressamente da tale disposizione regionale al rispetto della normativa
statale in tema di sicurezza e di tutela dell’inquinamento acustico, ivi
compresa la norma che prevede il parere obbligatorio dell’ARPA Toscana. Per ciò
che riguarda il mancato coinvolgimento dei Comuni contigui lamentato in questa
parte del ricorso, la resistente sottolinea come esso sia previsto dall’art. 3,
comma 8, del d.P.R. n. 304 del 2001 per la concessione delle deroghe da parte
del comune territorialmente competente, aspetto questo estraneo alla
disposizione impugnata.
2.2.– Infondate
sarebbero anche le censure relative al comma 3 del citato art. 8-bis. La
fattispecie disciplinata da tale comma rinvia espressamente, nel disciplinare
le deroghe ai limiti di emissioni sonore, all’art. 3, comma 7, secondo periodo
del d.P.R. n. 304 del 2001, ove si prevede che «[p]er
gli autodromi esistenti anche se sede delle predette gare [di Formula 1,
Formula 3000, campionato di Moto Gran Prix e assimilabili], possono essere
consentite deroghe illimitate purché il gestore provveda a realizzare interventi
diretti sui ricettori tali da ridurre i valori di immissione all’interno delle
abitazioni a 45 dB (A) nel periodo diurno e 35 dB (A) nel periodo notturno».
Al riguardo, non
avrebbe fondamento la tesi del ricorrente, secondo cui l’art. 3, comma 7, del
d.P.R. n. 304 del 2001, nel prevedere le deroghe ai limiti acustici, farebbe
comunque sempre salvi i limiti previsti dalla zonizzazione acustica, come
previsti dall’art. 2, comma 1, lettera g), della legge n. 447 del 1995. Tale
interpretazione trascurerebbe di considerare che la disciplina speciale di cui
all’art. 3, comma 7, del citato d.P.R. si farebbe carico del fatto che gli
autodromi già esistenti, in quanto tali, «non potevano essere rispondenti alle
regole introdotte per i nuovi autodromi». Per gli autodromi già esistenti la
regola posta dalla norma nazionale sarebbe coerentemente quella di deroghe
illimitate, con il solo obbligo di realizzare interventi diretti sui ricettori.
Ciò sarebbe stato
chiarito, proprio in riferimento all’autodromo del Mugello oggetto della
disciplina regionale impugnata, anche dal Tribunale amministrativo regionale
per la Toscana, il quale avrebbe espressamente riconosciuto che
l’interpretazione secondo cui le deroghe di cui all’art. 3, comma 7, del d.P.R.
n. 304 del 2001 non possono estendersi ai limiti acustici previsti dalla
zonizzazione «contrasta con il dettato letterale della disposizione che
consente il rilascio di deroghe non limitate […] con riguardo agli autodromi
esistenti nell’anno 2001» (Tribunale amministrativo regionale per la Toscana,
sezione seconda, sentenza 22 marzo 2019, n. 418). La norma – richiamata dal
ricorrente – dell’art. 2, comma 1, lettera g), della legge n. 447 del 1995
sarebbe «norma generale», mentre nel caso particolare degli autodromi già
esistenti nel 2001 troverebbe «applicazione la norma speciale» dell’art. 3,
comma 7, del d.P.R. n. 304 del 2001, richiamato dalla stessa disposizione
regionale impugnata.
Quanto al limite
massimo delle deroghe fissato dalla disposizione regionale in 280 giornate all’anno,
non vi sarebbe alcun parametro interposto alla stregua del quale poter
giudicare tale disposizione regionale come «sproporzionat[a]
in relazione alla criticità connesse all’inquinamento acustico». Ciò perché la
norma statale applicabile di cui al già citato art. 3, comma 7, del d.P.R. n.
304 del 2001, non stabilisce alcun limite massimo di giornate in deroga. La
norma regionale, anzi, fissando un limite definito di giornate in deroga si
porrebbe «come limitativa rispetto all’indeterminatezza della disposizione
statale».
Né sarebbe violato
l’art. 3 Cost., sotto il profilo della ragionevolezza. Come rilevato nella
citata sentenza del TAR Toscana n. 418 del 2019, la norma speciale statale
tenderebbe a salvaguardare i soli autodromi esistenti al momento dell’entrata
in vigore del d.P.R. n. 304 del 2001, i quali siano sede di gare
particolarmente importanti. Si tratterebbe di una norma che opera una
ponderazione tra diritti costituzionalmente rilevanti (quelli alla salute e
alla libertà di impresa) non manifestamente irragionevole e rientrante nella
discrezionalità del legislatore. Lo stesso discorso, a maggior ragione,
dovrebbe poter valere per la norma regionale impugnata, che, diversamente da
quella statale, contempla un limite massimo di deroghe.
2.3.– Infondata
sarebbe, infine, la censura relativa al comma 4 dell’art. 8-bis della legge
reg. Toscana n. 48 del 1994.
Secondo la difesa
regionale, sarebbe lo stesso art. 3, comma 4, del citato d.P.R. n. 304 del 2001
a prevedere espressamente che «[i] comuni interessati possono, per particolari
esigenze, disporre deroghe alle predette fasce orarie». Da ciò deriverebbe che
la norma regionale impugnata si sarebbe limitata a delimitare il campo di
applicazione di tali deroghe a «una fascia oraria compatibile con le migliori
esigenze di tutela della salute della popolazione del territorio coinvolto».
3.– È intervenuta nel
giudizio, ad opponendum, la società Mugello Circuit
spa, la quale ha, altresì, depositato una memoria illustrativa in prossimità
dell’udienza.
4.– Con provvedimento
presidenziale del 30 ottobre 2020 sono state ammesse, ai sensi dell’art. 4-ter
delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, le
opinioni redatte, in qualità di amici curiae, dalle società sportive dilettantistiche
a responsabilità limitata “Ufficiali di gara di Firenze” e “Ufficiali di
percorso di Firenze”, dall’associazione “Impresa Mugello” e dalla “Federazione
motociclistica italiana”, trattandosi in tutti i casi di associazioni senza
scopo di lucro portatrici – come risulta dai rispettivi statuti depositati
unitamente alle rispettive opinioni – di interessi collettivi attinenti alla
questione di costituzionalità.
Le predette opinioni
hanno tutte svolto argomenti, di identico tenore, a sostegno della non fondatezza
delle questioni di legittimità costituzionale prospettate.
Non è invece stata
ammessa l’opinione presentata dal Comune di Scarperia e San Piero, il quale non
può essere considerato soggetto portatore di interessi omogenei – collettivi o
diffusi – attinenti alla questione di costituzionalità qui all’esame.
5.– Con memoria
illustrativa depositata in prossimità dell’udienza, la Regione Toscana ha
chiesto che questa Corte dichiari la cessazione della materia del contendere o
l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, alla
stregua dello ius superveniens
di cui alla legge della Regione Toscana 22 giugno 2020, n. 42 (Disposizioni sul
circuito automobilistico e motociclistico situato nel Comune di Scarperia e San
Piero. Precisazioni normative. Modifiche alla l.r.
48/1994).
6.– Con atto depositato
il 25 novembre 2020, l’Avvocatura generale dello Stato ha rinunciato al
ricorso, in via integrale con riferimento alle impugnative relative ai commi 2
e 4, e in via parziale con riferimento all’impugnativa relativa al comma 3,
dell’art. 8-bis della legge reg. Toscana n. 48 del 1994, inserito
dall’impugnato art. 3 della legge reg. Toscana n. 2 del 2020, persistendo però
l’interesse al ricorso «limitatamente alla parte in cui non prevede espressamente
che i valori limite derogabili dalle autorizzazioni di durata quinquennale sono
esclusivamente quelli di cui al comma 3 dell’art. 3 DPR n. 304/2001».
Non è pervenuta
accettazione di tale rinuncia da parte della Regione.
Considerato
in diritto
1.– Con il ricorso
indicato in epigrafe, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato l’art. 3 della legge
della Regione Toscana 3 gennaio 2020, n. 2 (Disposizioni sul circuito
automobilistico e motociclistico situato nel Comune di Scarperia e San Piero.
Modifiche alla l.r. 48/1994 e alla l.r. 89/1998), che ha inserito l’art. 8-bis nella legge
della Regione Toscana 27 giugno 1994, n. 48, (Norme in materia di circolazione
fuori strada dei veicoli a motore), per violazione complessivamente degli artt.
2, 3, 9, 32 e 117, secondo comma, lettera s), e terzo comma, della
Costituzione, quest’ultimo in relazione ai principi fondamentali della materia
«tutela della salute» stabiliti dalla legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge
quadro sull’inquinamento acustico), nonché dal d.P.R. 3 aprile 2001, n. 304
(Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello
svolgimento delle attività motoristiche, a norma dell’articolo 11 della legge
26 novembre 1995, n. 447).
Il ricorrente impugna,
in particolare, i commi 2, 3 e 4 dell’art. 3 della legge reg. Toscana n. 2 del
2020 (recte, come si evince inequivocabilmente
dal ricorso, i commi 2, 3 e 4 dell’art. 8-bis della legge reg. Toscana n. 48
del 1994).
2.– In via preliminare,
deve essere confermata l’ordinanza dibattimentale, allegata a questa sentenza,
con la quale è stato dichiarato inammissibile l’intervento in giudizio spiegato
dalla società Mugello Circuit spa.
3.– L’Avvocatura
generale dello Stato ha depositato atto di rinuncia al ricorso in via integrale
rispetto ai commi 2 e 4, e in via parziale rispetto al comma 3 dell’art. 8-bis
della legge reg. Toscana n. 48 del 1994, inserito dall’impugnato art. 3 della
legge reg. Toscana n. 2 del 2020.
Non essendo pervenuta,
sino al momento dell’udienza, la relativa accettazione da parte della Regione,
il ricorso deve essere esaminato nel merito.
4.– Per quanto concerne
i commi 2 e 4 – i quali, rispettivamente, demandano la disciplina delle
attività dell’autodromo del Mugello a una futura convenzione tra il Comune di
Scarperia e San Piero e il gestore dell’autodromo, in cui si regolamenti tra
l’altro l’implementazione del sistema di monitoraggio acustico, e vietano
l’esercizio di attività motoristica tra le ore ventidue e le ore sette del
mattino –, occorre peraltro dichiarare la cessazione della materia del
contendere, in ragione delle modifiche apportate a tali disposizioni dall’art.
1 della legge della Regione Toscana 22 giugno 2020, n. 42 (Disposizioni sul circuito
automobilistico e motociclistico situato nel Comune di Scarperia e San Piero.
Precisazioni normative. Modifiche alla l.r. 48/1994).
Anzitutto, nel nuovo
comma 2 dell’art. 8-bis della legge reg. Toscana n. 48 del 1994 è ora
espressamente sancito l’obbligo di sentire i Comuni interessati, nonché il
coinvolgimento dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della
Toscana (ARPAT), nel procedimento che conduce alla convenzione tra il Comune di
Scarperia e San Piero e il gestore dell’autodromo del Mugello sulle «misure
finalizzate ad implementare la sicurezza degli impianti, a garantire le cautele
tecniche necessarie al rispetto delle limitazioni imposte dalla normativa
nazionale e regionale vigente, nonché a implementare il sistema di monitoraggio
acustico».
Il comma 4, impugnato
dal Presidente del Consiglio dei ministri è stato, invece, integralmente
abrogato.
Tali modifiche appaiono
– come risulta del resto dall’atto di rinuncia al ricorso poc’anzi menzionato,
e come sostenuto dalla stessa difesa regionale nella memoria illustrativa –
integralmente satisfattive rispetto alle doglianze del ricorrente, il quale dà
anche espressamente atto, nel medesimo atto di rinuncia, che le disposizioni
regionali impugnate non hanno trovato medio tempore applicazione.
5.– Quanto al comma 3
dell’art. 8-bis della legge reg. Toscana n. 48 del 1994, che stabilisce le
modalità di eventuali deroghe ai limiti di emissioni sonore concesse dal Comune
territorialmente competente, l’art. 1 della legge reg. Toscana n. 42 del 2020
ha eliminato il riferimento al periodo temporale massimo di duecentottanta
giorni annui di attività continuativa in cui è possibile la concessione delle
deroghe, che costituiva oggetto di uno dei profili di censura del secondo
motivo di ricorso.
A seguito della
segnalata modifica, il testo del comma 3 è attualmente il seguente: «[l]e
eventuali deroghe ai limiti di emissioni sonore concesse dal comune
territorialmente competente ai sensi dell’articolo 3, comma 7, secondo periodo,
del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile
2001, n. 304 (Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte
nello svolgimento delle attività motoristiche, a norma dell’articolo 11 della
Legge 26 ottobre 1995, n. 447), hanno durata quinquennale».
5.1.– Il Presidente del
Consiglio dei ministri ha dichiarato di rinunciare al ricorso formulato anche
rispetto all’originario comma 3, fatto salvo però il profilo relativo alla
mancata espressa previsione «che i valori limite derogabili dalle
autorizzazioni di durata quinquennale sono esclusivamente quelli di cui al
comma 3 dell’art. 3 DPR n. 304/2001».
La mancata accettazione
della rinuncia da parte della Regione impone tuttavia a questa Corte di
esaminare nel merito tutte le originarie censure del Presidente del Consiglio,
così come sopra sintetizzate (Ritenuto in fatto, punto 1.2.).
5.2.– Rispetto peraltro
alla originaria previsione che vietava deroghe ai limiti di emissioni sonore
«per più di duecentottanta giorni annui di attività continuativa», l’avvenuta
abrogazione dell’inciso nella nuova formulazione del comma 3 dell’art. 8-bis
della legge reg. Toscana n. 48 del 1994, in seguito alle modifiche apportate
dall’art. 1 della legge reg. Toscana n. 42 del 2020, determina la cessazione
della materia del contendere in parte qua, come dichiarato dalla stessa
Avvocatura generale dello Stato nel proprio atto di rinuncia e a fronte dell’espresso
riconoscimento che la disposizione regionale non ha trovato medio tempore
applicazione.
5.3.– Residuano così da
esaminare i profili relativi: a) alla mancata previsione dei valori massimi di
inquinamento acustico ammissibili in regime di deroga desumibili dall’art. 2,
comma 1, lettera g), della legge n. 447 del 1995 (disposizione peraltro non più
richiamata nell’atto di rinuncia); b) alla mancata previsione che i valori
limite derogabili sono unicamente quelli di cui all’art. 3, comma 3, del d.P.R.
n. 304 del 2001; c) al mancato coinvolgimento dei Comuni contigui interessati
nel procedimento di concessione delle deroghe, ai sensi dell’art. 3, comma 8,
dello stesso d.P.R. n. 304 del 2001 (profilo, anch’esso, non più richiamato
nell’atto di rinuncia).
Al riguardo, non può
non rilevarsi immediatamente che il ricorso statale imputa alla disposizione
regionale impugnata mere omissioni: più precisamente, di avere introdotto una
disposizione il cui tenore precettivo appare esaurirsi nella previsione di un termine
quinquennale per i provvedimenti di deroga ai limiti di emissioni sonore
concessi ai sensi dell’art. 3, comma 7, del d.P.R. n. 304 del 2001, omettendo
però di precisare quali valori siano derogabili e quali siano inderogabili,
nonché di prevedere il coinvolgimento, nel procedimento di concessione delle
deroghe, dei Comuni contigui interessati dal superamento dei valori limite.
Tuttavia, dal dato
letterale della disposizione impugnata non è possibile evincere l’intenzione
del legislatore regionale di sottrarsi alla normativa statale di riferimento,
rappresentata tanto dalla legge quadro sull’inquinamento acustico (la legge n.
447 del 1995), quanto dal complesso della disciplina contenuta nel regolamento
d’esecuzione per le attività motoristiche costituito per l’appunto dal d.P.R.
n. 304 del 2001.
L’art. 8-bis della
legge reg. Toscana n. 48 del 1994, come introdotto dalla legge reg. Toscana n.
2 del 2020, le cui disposizioni sono state in questa sede impugnate, chiarisce
anzi espressamente – al comma 2 – che la futura convenzione da stipularsi tra
il Comune di Scarperia e San Piero e il gestore dell’autodromo debba essere
concordata «[n]el rispetto della normativa statale in
tema di sicurezza e di tutela dall’inquinamento acustico».
Dal canto suo, lo stesso
comma 3 dell’art. 8-bis rinvia espressamente all’art. 3, comma 7, del d.P.R. n.
304 del 2001, che disciplina le possibili deroghe accordabili agli autodromi
esistenti alla data di entrata in vigore dello stesso d.P.R.
La disposizione
regionale impugnata si limita dunque a richiamare la normativa statale
pertinente, ribadendo espressamente l’obbligo della sua osservanza, senza
derogare in alcun modo ad essa, ma limitandosi a stabilire la durata
quinquennale delle deroghe previste dall’art. 3, comma 7, del d.P.R. n. 304 del
2001 – previsione, quest’ultima, rispetto alla quale peraltro il ricorrente non
solleva obiezioni di sorta.
Eventuali divergenze
interpretative – come quelle che traspaiono dalla lettura degli atti difensivi
delle parti e dalle opinioni degli amici curiae – circa l’effettiva portata
precettiva della normativa statale di riferimento, in particolare relativamente
alle condizioni di legittimità delle «deroghe illimitate» previste dall’art. 3,
comma 7, del d.P.R. n. 304 del 2001, potranno certo essere affrontate e risolte
nelle sedi giurisdizionali opportune, nell’ipotesi in cui dovessero essere
impugnati i singoli provvedimenti di deroga ai limiti di emissioni sonore in
favore del circuito in questione. Simili questioni esegetiche esorbitano,
tuttavia, dal thema decidendum
devoluto ora a questa Corte, la quale non può che prendere atto – in presenza
dell’integrale richiamo alla normativa statale in materia di emissioni sonore
operato dall’art. 8-bis della legge reg. Toscana n. 48 del 1994 – dell’assenza
di qualsiasi profilo di contrasto tra la disposizione impugnata e i principi
generali posti dalla legislazione statale in materia di tutela della salute, ai
sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost.
Parimenti, resta del
tutto indimostrato l’allegato contrasto della disposizione regionale impugnata
con i principi di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost. e di tutela della
salute di cui all’art. 32 Cost.
5.4.– Da ciò consegue
la non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 3
della legge reg. Toscana n. 2 del 2020, che ha introdotto l’art. 8-bis, comma
3, della legge Reg. Toscana n. 58 del 1994, nella parte che residua alla
dichiarazione di cessazione della materia del contendere, con riferimento a
tutti i parametri evocati.
Per Questi
Motivi
LA CORTE
COSTITUZIONALE
1) dichiara la
cessazione della materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità
costituzionale dell’art. 3 della legge della Regione Toscana 3 gennaio 2020, n.
2 (Disposizioni sul circuito automobilistico e motociclistico situato nel
Comune di Scarperia e San Piero. Modifiche alla l.r.
48/1994 e alla l.r. 89/1998), nella parte in cui
introduce i commi 2 e 4 dell’art. 8-bis della legge della Regione Toscana 27
giugno 1994, n. 48 (Norme in materia di circolazione fuori strada dei veicoli a
motore), promosse – in riferimento complessivamente agli artt. 2, 9, 32 e 117,
commi secondo, lettera s), e terzo, della Costituzione – dal Presidente del
Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;
2) dichiara la
cessazione della materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità
costituzionale dell’art. 3 della legge reg. Toscana n. 2 del 2020, nella parte
in cui introduce il comma 3 dell’art. 8-bis della legge reg. Toscana n. 48 del
1994, limitatamente all’inciso «e non possono essere previste per più di
duecentottanta giorni annui di attività continuativa», promosse, in riferimento
agli artt. 3, 32 e 117, terzo comma, Cost., dal Presidente del Consiglio dei
ministri con il ricorso indicato in epigrafe;
3) dichiara non fondate
le residue questioni di legittimità costituzionale dell’art. 3 della legge reg.
Toscana n. 2 del 2020, nella parte in cui introduce il comma 3 dell’art. 8-bis
della legge reg. Toscana n. 48 del 1994, promosse, in riferimento agli artt. 3,
32 e 117, terzo comma, Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il
ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 dicembre
2020.
F.to:
Giancarlo CORAGGIO,
Presidente
Francesco VIGANÒ,
Redattore
Filomena PERRONE,
Cancelliere
Depositata in
Cancelleria il 13 gennaio 2021.
Allegato:
ordinanza letta all'udienza del 2
dicembre 2020