Sentenza n. 3 del 2021

CONSULTA ONLINE 

SENTENZA N. 3

ANNO 2021

 

Commento alla decisione di

 

Giuseppe Laneve

Il suono degli autodromi, il riparto di competenze Stato-Regioni e una prospettiva processuale per il giudizio in via principale. Alcune osservazioni (molto) a margine di Corte cost., sent. n. 3 del 2021

 

per g.c. dell’Osservatorio costituzionale

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Giancarlo CORAGGIO;

Giudici: Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 3 della legge della Regione Toscana 3 gennaio 2020, n. 2 (Disposizioni sul circuito automobilistico e motociclistico situato nel Comune di Scarperia e San Piero. Modifiche alla l.r. 48/1994 e alla l.r. 89/1998), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 10-16 marzo 2020, depositato in cancelleria il 12 marzo 2020 ed iscritto al n. 37 del registro ricorsi 2020 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell’anno 2020.

Visti l’atto di costituzione della Regione Toscana, nonché l’atto di intervento della società Mugello Circuit spa;

udito nell’udienza pubblica del 2 dicembre 2020 il Giudice relatore Francesco Viganò;

uditi l’avvocato Niccolò Pecchioli per la società Mugello Circuit spa, l’avvocato dello Stato Fabrizio Urbani Neri per il Presidente del Consiglio dei ministri, in collegamento da remoto, ai sensi del punto 1) del decreto del Presidente della Corte del 30 ottobre 2020, e l’avvocato Marcello Cecchetti per la Regione Toscana;

deliberato nella camera di consiglio del 2 dicembre 2020.

Ritenuto in fatto

1.– Con ricorso notificato il 10 marzo 2020 e depositato il 12 marzo 2020, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato l’art. 3 della legge della Regione Toscana 3 gennaio 2020, n. 2 (Disposizioni sul circuito automobilistico e motociclistico situato nel Comune di Scarperia e San Piero. Modifiche alla l.r. 48/1994 e alla l.r. 89/1998), che ha inserito l’art. 8-bis nella legge della Regione Toscana 27 giugno 1994, n. 48, (Norme in materia di circolazione fuori strada dei veicoli a motore), per violazione complessivamente degli artt. 2, 3, 9, 32 e 117, secondo comma, lettera s), e terzo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione ai principi fondamentali della materia «tutela della salute» stabiliti dalla legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull’inquinamento acustico), nonché dal d.P.R. 3 aprile 2001, n. 304 (Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche, a norma dell’articolo 11 della legge 26 novembre 1995, n. 447).

Il ricorrente impugna, in particolare, i commi 2, 3 e 4 dell’art. 3 della legge reg. Toscana n. 2 del 2020 (recte: i commi 2, 3 e 4 dell’art. 8-bis della legge reg. Toscana n. 48 del 1994).

1.1.– Quanto al comma 2, il ricorrente ritiene che tale disposizione – demandando la disciplina delle attività dell’autodromo del Mugello a una convenzione, da stipularsi tra il Comune di Scarperia e San Piero e il gestore dell’autodromo, in cui si regolamenti tra l’altro l’implementazione del sistema di monitoraggio acustico – ometterebbe di prevedere sia il parere obbligatorio dell’organo tecnico di controllo ambientale competente (ARPA Toscana), come stabilito invece dall’art. 5, comma 1, del d.P.R. n. 304 del 2001, sia il necessario coinvolgimento dei Comuni contigui. Ciò determinerebbe il contrasto di tale disposizione con l’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., che riserva alla competenza esclusiva statale la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, nonché con gli artt. 32 e 117, terzo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 5, comma 1, del d.P.R. n. 304 del 2001, sotto il profilo della tutela della salute.

1.2.– Quanto al comma 3, la disposizione – nello stabilire le modalità di eventuali deroghe ai limiti di emissioni sonore concesse dal Comune territorialmente competente – si porrebbe in contrasto con il principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost., nonché con gli artt. 32 e 117, terzo comma, Cost., quest’ultimo sotto il profilo della tutela della salute, giacché:

– la norma regionale impugnata non richiamerebbe «i valori massimi di inquinamento acustico ammissibili in regime di deroga, desumibili dall’art. 2, comma 1, lettera g) della legge n. 447/1995 che, in tema di inquinamento acustico, introduce il concetto di valore di attenzione»;

– essa, inoltre non disporrebbe espressamente che i valori derogabili sarebbero esclusivamente quelli di cui al comma 3 dell’art. 3 del d.P.R. n. 304 del 2001;

– prevedendo un limite massimo di giornate in deroga pari a duecentottanta giorni di «attività continuativa», la disposizione regionale introdurrebbe poi un concetto indeterminato, facendo sì che anche un solo giorno di interruzione dell’attività dell’autodromo possa ritenersi sufficiente a far ripartire il conteggio delle giornate in deroga ammissibili, a fronte della previsione, da parte dell’art. 3, comma 5, del d.P.R. n. 304 del 2001, di un periodo massimo di deroga di trenta giorni per le gare di Formula 1, Moto Gran Prix e assimilabili, effettuate negli autodromi e nelle piste di prova già esistenti;

– nel prevedere la concessione della deroga, la medesima disposizione ometterebbe infine di prevedere il coinvolgimento dei Comuni contigui interessati dal superamento dei valori limite, come invece imposto dall’art. 3, comma 8, del citato d.P.R. n. 304 del 2001.

1.3.– Quanto al comma 4, tale disposizione – vietando l’esercizio di attività motoristica tra le ore ventidue e le ore sette del mattino – sottintenderebbe la possibilità di svolgere attività motoristiche in tutto il restante arco temporale, e si porrebbe così in contrasto con l’art. 3, comma 4, del citato d.P.R. n. 304 del 2001, il quale consente lo svolgimento di attività motoristiche (diverse da manifestazioni di Formula 1, Moto GP e assimilabili) «nelle fasce orarie comprese tra le 9 e le 18,30, prevedendo di regola almeno un’ora di sospensione nel periodo compreso tra le ore 12 e le ore 15,30».

La norma regionale impugnata, contravvenendo ai limiti temporali citati, contrasterebbe con il diritto ad un ambiente salubre, il quale si porrebbe in intima connessione con il diritto alla salute, secondo l’interpretazione degli artt. 2, 9 e 32 effettuata da questa stessa Corte (sono citate le sentenze n. 641 del 1987 e n. 399 del 1996).

2.– Si è costituita in giudizio la Regione Toscana, la quale ha chiesto che le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 8-bis, commi 2, 3 e 4, della legge reg. Toscana n. 48 del 1994, come inserito dall’art. 3 della legge reg. Toscana n. 2 del 2020, siano dichiarate non fondate.

2.1.– La difesa regionale contesta le censure relative al comma 2, alla luce del rinvio operato espressamente da tale disposizione regionale al rispetto della normativa statale in tema di sicurezza e di tutela dell’inquinamento acustico, ivi compresa la norma che prevede il parere obbligatorio dell’ARPA Toscana. Per ciò che riguarda il mancato coinvolgimento dei Comuni contigui lamentato in questa parte del ricorso, la resistente sottolinea come esso sia previsto dall’art. 3, comma 8, del d.P.R. n. 304 del 2001 per la concessione delle deroghe da parte del comune territorialmente competente, aspetto questo estraneo alla disposizione impugnata.

2.2.– Infondate sarebbero anche le censure relative al comma 3 del citato art. 8-bis. La fattispecie disciplinata da tale comma rinvia espressamente, nel disciplinare le deroghe ai limiti di emissioni sonore, all’art. 3, comma 7, secondo periodo del d.P.R. n. 304 del 2001, ove si prevede che «[p]er gli autodromi esistenti anche se sede delle predette gare [di Formula 1, Formula 3000, campionato di Moto Gran Prix e assimilabili], possono essere consentite deroghe illimitate purché il gestore provveda a realizzare interventi diretti sui ricettori tali da ridurre i valori di immissione all’interno delle abitazioni a 45 dB (A) nel periodo diurno e 35 dB (A) nel periodo notturno».

Al riguardo, non avrebbe fondamento la tesi del ricorrente, secondo cui l’art. 3, comma 7, del d.P.R. n. 304 del 2001, nel prevedere le deroghe ai limiti acustici, farebbe comunque sempre salvi i limiti previsti dalla zonizzazione acustica, come previsti dall’art. 2, comma 1, lettera g), della legge n. 447 del 1995. Tale interpretazione trascurerebbe di considerare che la disciplina speciale di cui all’art. 3, comma 7, del citato d.P.R. si farebbe carico del fatto che gli autodromi già esistenti, in quanto tali, «non potevano essere rispondenti alle regole introdotte per i nuovi autodromi». Per gli autodromi già esistenti la regola posta dalla norma nazionale sarebbe coerentemente quella di deroghe illimitate, con il solo obbligo di realizzare interventi diretti sui ricettori.

Ciò sarebbe stato chiarito, proprio in riferimento all’autodromo del Mugello oggetto della disciplina regionale impugnata, anche dal Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, il quale avrebbe espressamente riconosciuto che l’interpretazione secondo cui le deroghe di cui all’art. 3, comma 7, del d.P.R. n. 304 del 2001 non possono estendersi ai limiti acustici previsti dalla zonizzazione «contrasta con il dettato letterale della disposizione che consente il rilascio di deroghe non limitate […] con riguardo agli autodromi esistenti nell’anno 2001» (Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, sezione seconda, sentenza 22 marzo 2019, n. 418). La norma – richiamata dal ricorrente – dell’art. 2, comma 1, lettera g), della legge n. 447 del 1995 sarebbe «norma generale», mentre nel caso particolare degli autodromi già esistenti nel 2001 troverebbe «applicazione la norma speciale» dell’art. 3, comma 7, del d.P.R. n. 304 del 2001, richiamato dalla stessa disposizione regionale impugnata.

Quanto al limite massimo delle deroghe fissato dalla disposizione regionale in 280 giornate all’anno, non vi sarebbe alcun parametro interposto alla stregua del quale poter giudicare tale disposizione regionale come «sproporzionat[a] in relazione alla criticità connesse all’inquinamento acustico». Ciò perché la norma statale applicabile di cui al già citato art. 3, comma 7, del d.P.R. n. 304 del 2001, non stabilisce alcun limite massimo di giornate in deroga. La norma regionale, anzi, fissando un limite definito di giornate in deroga si porrebbe «come limitativa rispetto all’indeterminatezza della disposizione statale».

Né sarebbe violato l’art. 3 Cost., sotto il profilo della ragionevolezza. Come rilevato nella citata sentenza del TAR Toscana n. 418 del 2019, la norma speciale statale tenderebbe a salvaguardare i soli autodromi esistenti al momento dell’entrata in vigore del d.P.R. n. 304 del 2001, i quali siano sede di gare particolarmente importanti. Si tratterebbe di una norma che opera una ponderazione tra diritti costituzionalmente rilevanti (quelli alla salute e alla libertà di impresa) non manifestamente irragionevole e rientrante nella discrezionalità del legislatore. Lo stesso discorso, a maggior ragione, dovrebbe poter valere per la norma regionale impugnata, che, diversamente da quella statale, contempla un limite massimo di deroghe.

2.3.– Infondata sarebbe, infine, la censura relativa al comma 4 dell’art. 8-bis della legge reg. Toscana n. 48 del 1994.

Secondo la difesa regionale, sarebbe lo stesso art. 3, comma 4, del citato d.P.R. n. 304 del 2001 a prevedere espressamente che «[i] comuni interessati possono, per particolari esigenze, disporre deroghe alle predette fasce orarie». Da ciò deriverebbe che la norma regionale impugnata si sarebbe limitata a delimitare il campo di applicazione di tali deroghe a «una fascia oraria compatibile con le migliori esigenze di tutela della salute della popolazione del territorio coinvolto».

3.– È intervenuta nel giudizio, ad opponendum, la società Mugello Circuit spa, la quale ha, altresì, depositato una memoria illustrativa in prossimità dell’udienza.

4.– Con provvedimento presidenziale del 30 ottobre 2020 sono state ammesse, ai sensi dell’art. 4-ter delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, le opinioni redatte, in qualità di amici curiae, dalle società sportive dilettantistiche a responsabilità limitata “Ufficiali di gara di Firenze” e “Ufficiali di percorso di Firenze”, dall’associazione “Impresa Mugello” e dalla “Federazione motociclistica italiana”, trattandosi in tutti i casi di associazioni senza scopo di lucro portatrici – come risulta dai rispettivi statuti depositati unitamente alle rispettive opinioni – di interessi collettivi attinenti alla questione di costituzionalità.

Le predette opinioni hanno tutte svolto argomenti, di identico tenore, a sostegno della non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale prospettate.

Non è invece stata ammessa l’opinione presentata dal Comune di Scarperia e San Piero, il quale non può essere considerato soggetto portatore di interessi omogenei – collettivi o diffusi – attinenti alla questione di costituzionalità qui all’esame.

5.– Con memoria illustrativa depositata in prossimità dell’udienza, la Regione Toscana ha chiesto che questa Corte dichiari la cessazione della materia del contendere o l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, alla stregua dello ius superveniens di cui alla legge della Regione Toscana 22 giugno 2020, n. 42 (Disposizioni sul circuito automobilistico e motociclistico situato nel Comune di Scarperia e San Piero. Precisazioni normative. Modifiche alla l.r. 48/1994).

6.– Con atto depositato il 25 novembre 2020, l’Avvocatura generale dello Stato ha rinunciato al ricorso, in via integrale con riferimento alle impugnative relative ai commi 2 e 4, e in via parziale con riferimento all’impugnativa relativa al comma 3, dell’art. 8-bis della legge reg. Toscana n. 48 del 1994, inserito dall’impugnato art. 3 della legge reg. Toscana n. 2 del 2020, persistendo però l’interesse al ricorso «limitatamente alla parte in cui non prevede espressamente che i valori limite derogabili dalle autorizzazioni di durata quinquennale sono esclusivamente quelli di cui al comma 3 dell’art. 3 DPR n. 304/2001».

Non è pervenuta accettazione di tale rinuncia da parte della Regione.

Considerato in diritto

1.– Con il ricorso indicato in epigrafe, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato l’art. 3 della legge della Regione Toscana 3 gennaio 2020, n. 2 (Disposizioni sul circuito automobilistico e motociclistico situato nel Comune di Scarperia e San Piero. Modifiche alla l.r. 48/1994 e alla l.r. 89/1998), che ha inserito l’art. 8-bis nella legge della Regione Toscana 27 giugno 1994, n. 48, (Norme in materia di circolazione fuori strada dei veicoli a motore), per violazione complessivamente degli artt. 2, 3, 9, 32 e 117, secondo comma, lettera s), e terzo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione ai principi fondamentali della materia «tutela della salute» stabiliti dalla legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull’inquinamento acustico), nonché dal d.P.R. 3 aprile 2001, n. 304 (Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche, a norma dell’articolo 11 della legge 26 novembre 1995, n. 447).

Il ricorrente impugna, in particolare, i commi 2, 3 e 4 dell’art. 3 della legge reg. Toscana n. 2 del 2020 (recte, come si evince inequivocabilmente dal ricorso, i commi 2, 3 e 4 dell’art. 8-bis della legge reg. Toscana n. 48 del 1994).

2.– In via preliminare, deve essere confermata l’ordinanza dibattimentale, allegata a questa sentenza, con la quale è stato dichiarato inammissibile l’intervento in giudizio spiegato dalla società Mugello Circuit spa.

3.– L’Avvocatura generale dello Stato ha depositato atto di rinuncia al ricorso in via integrale rispetto ai commi 2 e 4, e in via parziale rispetto al comma 3 dell’art. 8-bis della legge reg. Toscana n. 48 del 1994, inserito dall’impugnato art. 3 della legge reg. Toscana n. 2 del 2020.

Non essendo pervenuta, sino al momento dell’udienza, la relativa accettazione da parte della Regione, il ricorso deve essere esaminato nel merito.

4.– Per quanto concerne i commi 2 e 4 – i quali, rispettivamente, demandano la disciplina delle attività dell’autodromo del Mugello a una futura convenzione tra il Comune di Scarperia e San Piero e il gestore dell’autodromo, in cui si regolamenti tra l’altro l’implementazione del sistema di monitoraggio acustico, e vietano l’esercizio di attività motoristica tra le ore ventidue e le ore sette del mattino –, occorre peraltro dichiarare la cessazione della materia del contendere, in ragione delle modifiche apportate a tali disposizioni dall’art. 1 della legge della Regione Toscana 22 giugno 2020, n. 42 (Disposizioni sul circuito automobilistico e motociclistico situato nel Comune di Scarperia e San Piero. Precisazioni normative. Modifiche alla l.r. 48/1994).

Anzitutto, nel nuovo comma 2 dell’art. 8-bis della legge reg. Toscana n. 48 del 1994 è ora espressamente sancito l’obbligo di sentire i Comuni interessati, nonché il coinvolgimento dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT), nel procedimento che conduce alla convenzione tra il Comune di Scarperia e San Piero e il gestore dell’autodromo del Mugello sulle «misure finalizzate ad implementare la sicurezza degli impianti, a garantire le cautele tecniche necessarie al rispetto delle limitazioni imposte dalla normativa nazionale e regionale vigente, nonché a implementare il sistema di monitoraggio acustico».

Il comma 4, impugnato dal Presidente del Consiglio dei ministri è stato, invece, integralmente abrogato.

Tali modifiche appaiono – come risulta del resto dall’atto di rinuncia al ricorso poc’anzi menzionato, e come sostenuto dalla stessa difesa regionale nella memoria illustrativa – integralmente satisfattive rispetto alle doglianze del ricorrente, il quale dà anche espressamente atto, nel medesimo atto di rinuncia, che le disposizioni regionali impugnate non hanno trovato medio tempore applicazione.

5.– Quanto al comma 3 dell’art. 8-bis della legge reg. Toscana n. 48 del 1994, che stabilisce le modalità di eventuali deroghe ai limiti di emissioni sonore concesse dal Comune territorialmente competente, l’art. 1 della legge reg. Toscana n. 42 del 2020 ha eliminato il riferimento al periodo temporale massimo di duecentottanta giorni annui di attività continuativa in cui è possibile la concessione delle deroghe, che costituiva oggetto di uno dei profili di censura del secondo motivo di ricorso.

A seguito della segnalata modifica, il testo del comma 3 è attualmente il seguente: «[l]e eventuali deroghe ai limiti di emissioni sonore concesse dal comune territorialmente competente ai sensi dell’articolo 3, comma 7, secondo periodo, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2001, n. 304 (Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche, a norma dell’articolo 11 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447), hanno durata quinquennale».

5.1.– Il Presidente del Consiglio dei ministri ha dichiarato di rinunciare al ricorso formulato anche rispetto all’originario comma 3, fatto salvo però il profilo relativo alla mancata espressa previsione «che i valori limite derogabili dalle autorizzazioni di durata quinquennale sono esclusivamente quelli di cui al comma 3 dell’art. 3 DPR n. 304/2001».

La mancata accettazione della rinuncia da parte della Regione impone tuttavia a questa Corte di esaminare nel merito tutte le originarie censure del Presidente del Consiglio, così come sopra sintetizzate (Ritenuto in fatto, punto 1.2.).

5.2.– Rispetto peraltro alla originaria previsione che vietava deroghe ai limiti di emissioni sonore «per più di duecentottanta giorni annui di attività continuativa», l’avvenuta abrogazione dell’inciso nella nuova formulazione del comma 3 dell’art. 8-bis della legge reg. Toscana n. 48 del 1994, in seguito alle modifiche apportate dall’art. 1 della legge reg. Toscana n. 42 del 2020, determina la cessazione della materia del contendere in parte qua, come dichiarato dalla stessa Avvocatura generale dello Stato nel proprio atto di rinuncia e a fronte dell’espresso riconoscimento che la disposizione regionale non ha trovato medio tempore applicazione.

5.3.– Residuano così da esaminare i profili relativi: a) alla mancata previsione dei valori massimi di inquinamento acustico ammissibili in regime di deroga desumibili dall’art. 2, comma 1, lettera g), della legge n. 447 del 1995 (disposizione peraltro non più richiamata nell’atto di rinuncia); b) alla mancata previsione che i valori limite derogabili sono unicamente quelli di cui all’art. 3, comma 3, del d.P.R. n. 304 del 2001; c) al mancato coinvolgimento dei Comuni contigui interessati nel procedimento di concessione delle deroghe, ai sensi dell’art. 3, comma 8, dello stesso d.P.R. n. 304 del 2001 (profilo, anch’esso, non più richiamato nell’atto di rinuncia).

Al riguardo, non può non rilevarsi immediatamente che il ricorso statale imputa alla disposizione regionale impugnata mere omissioni: più precisamente, di avere introdotto una disposizione il cui tenore precettivo appare esaurirsi nella previsione di un termine quinquennale per i provvedimenti di deroga ai limiti di emissioni sonore concessi ai sensi dell’art. 3, comma 7, del d.P.R. n. 304 del 2001, omettendo però di precisare quali valori siano derogabili e quali siano inderogabili, nonché di prevedere il coinvolgimento, nel procedimento di concessione delle deroghe, dei Comuni contigui interessati dal superamento dei valori limite.

Tuttavia, dal dato letterale della disposizione impugnata non è possibile evincere l’intenzione del legislatore regionale di sottrarsi alla normativa statale di riferimento, rappresentata tanto dalla legge quadro sull’inquinamento acustico (la legge n. 447 del 1995), quanto dal complesso della disciplina contenuta nel regolamento d’esecuzione per le attività motoristiche costituito per l’appunto dal d.P.R. n. 304 del 2001.

L’art. 8-bis della legge reg. Toscana n. 48 del 1994, come introdotto dalla legge reg. Toscana n. 2 del 2020, le cui disposizioni sono state in questa sede impugnate, chiarisce anzi espressamente – al comma 2 – che la futura convenzione da stipularsi tra il Comune di Scarperia e San Piero e il gestore dell’autodromo debba essere concordata «[n]el rispetto della normativa statale in tema di sicurezza e di tutela dall’inquinamento acustico».

Dal canto suo, lo stesso comma 3 dell’art. 8-bis rinvia espressamente all’art. 3, comma 7, del d.P.R. n. 304 del 2001, che disciplina le possibili deroghe accordabili agli autodromi esistenti alla data di entrata in vigore dello stesso d.P.R.

La disposizione regionale impugnata si limita dunque a richiamare la normativa statale pertinente, ribadendo espressamente l’obbligo della sua osservanza, senza derogare in alcun modo ad essa, ma limitandosi a stabilire la durata quinquennale delle deroghe previste dall’art. 3, comma 7, del d.P.R. n. 304 del 2001 – previsione, quest’ultima, rispetto alla quale peraltro il ricorrente non solleva obiezioni di sorta.

Eventuali divergenze interpretative – come quelle che traspaiono dalla lettura degli atti difensivi delle parti e dalle opinioni degli amici curiae – circa l’effettiva portata precettiva della normativa statale di riferimento, in particolare relativamente alle condizioni di legittimità delle «deroghe illimitate» previste dall’art. 3, comma 7, del d.P.R. n. 304 del 2001, potranno certo essere affrontate e risolte nelle sedi giurisdizionali opportune, nell’ipotesi in cui dovessero essere impugnati i singoli provvedimenti di deroga ai limiti di emissioni sonore in favore del circuito in questione. Simili questioni esegetiche esorbitano, tuttavia, dal thema decidendum devoluto ora a questa Corte, la quale non può che prendere atto – in presenza dell’integrale richiamo alla normativa statale in materia di emissioni sonore operato dall’art. 8-bis della legge reg. Toscana n. 48 del 1994 – dell’assenza di qualsiasi profilo di contrasto tra la disposizione impugnata e i principi generali posti dalla legislazione statale in materia di tutela della salute, ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost.

Parimenti, resta del tutto indimostrato l’allegato contrasto della disposizione regionale impugnata con i principi di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost. e di tutela della salute di cui all’art. 32 Cost.

5.4.– Da ciò consegue la non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 3 della legge reg. Toscana n. 2 del 2020, che ha introdotto l’art. 8-bis, comma 3, della legge Reg. Toscana n. 58 del 1994, nella parte che residua alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere, con riferimento a tutti i parametri evocati.

Per Questi Motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 3 della legge della Regione Toscana 3 gennaio 2020, n. 2 (Disposizioni sul circuito automobilistico e motociclistico situato nel Comune di Scarperia e San Piero. Modifiche alla l.r. 48/1994 e alla l.r. 89/1998), nella parte in cui introduce i commi 2 e 4 dell’art. 8-bis della legge della Regione Toscana 27 giugno 1994, n. 48 (Norme in materia di circolazione fuori strada dei veicoli a motore), promosse – in riferimento complessivamente agli artt. 2, 9, 32 e 117, commi secondo, lettera s), e terzo, della Costituzione – dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;

2) dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 3 della legge reg. Toscana n. 2 del 2020, nella parte in cui introduce il comma 3 dell’art. 8-bis della legge reg. Toscana n. 48 del 1994, limitatamente all’inciso «e non possono essere previste per più di duecentottanta giorni annui di attività continuativa», promosse, in riferimento agli artt. 3, 32 e 117, terzo comma, Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;

3) dichiara non fondate le residue questioni di legittimità costituzionale dell’art. 3 della legge reg. Toscana n. 2 del 2020, nella parte in cui introduce il comma 3 dell’art. 8-bis della legge reg. Toscana n. 48 del 1994, promosse, in riferimento agli artt. 3, 32 e 117, terzo comma, Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 dicembre 2020.

F.to:

Giancarlo CORAGGIO, Presidente

Francesco VIGANÒ, Redattore

Filomena PERRONE, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 13 gennaio 2021.

 

Allegato:

ordinanza letta all'udienza del 2 dicembre 2020