Sentenza n. 188 del 2020

CONSULTA ONLINE 

SENTENZA N. 188

ANNO 2020

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Marta CARTABIA;

Giudici: Aldo CAROSI, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 37, primo comma, numero 5), 44 e 55, secondo comma, dell’Allegato A al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 (Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione), promosso dalla Corte di cassazione, sezione lavoro, nel procedimento vertente tra M. P. e la A.T.B. Servizi spa, con ordinanza del 20 maggio 2019, iscritta al n. 187 del registro ordinanze 2019 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell’anno 2019.

Visto l’atto di costituzione della A.T.B. Servizi spa;

udito il Giudice relatore Franco Modugno, ai sensi del decreto della Presidente della Corte del 20 aprile 2020, punto 1), lettere a) e c), in collegamento da remoto, senza discussione orale, in data 20 maggio 2020;

deliberato nella camera di consiglio del 9 giugno 2020.

Ritenuto in fatto

1.– Con ordinanza del 20 maggio 2019, la Corte di cassazione, sezione lavoro, ha sollevato, in riferimento agli artt. l, 2, 3, 4, 35 e 36 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale degli artt. 37, primo comma, numero 5), limitatamente alla «punizione» della «retrocessione», 44 e 55, secondo comma, limitatamente all’ipotesi della retrocessione, dell’Allegato A al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 (Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione).

1.1.– La Corte rimettente riferisce, in punto di fatto, che un dipendente della A.T.B. Servizi spa, concessionaria di servizio pubblico di trasporto, aveva chiesto al Tribunale ordinario di Bergamo, in funzione di giudice del lavoro, di disporre la sua reintegrazione nel profilo professionale di addetto all’esercizio con parametro retributivo 193 e la cessazione di ogni effetto della proroga del termine previsto per gli aumenti contributivi contrattualmente previsti. Il tutto, a decorrere dal 23 luglio 2009, data nella quale l’azienda gli aveva inflitto la sanzione disciplinare della retrocessione di due gradi nella carriera, prevista dall’art. 37 dell’Allegato A al r.d. n. 148 del 1931, nonché quella correlata, di cui al successivo art. 44, ossia la proroga del termine normale per l’aumento della retribuzione, per la durata di sei mesi, «con riguardo a tutti gli aumenti retributivi spettanti dopo quello che sarà per primo ritardato a seguito dell’applicazione della retrocessione».

Il Tribunale adito – rilevato che l’attore aveva dedotto, come unico motivo a sostegno della domanda, l’illegittimità costituzionale delle citate disposizioni del r.d. n. 148 del 1931 in riferimento agli artt. 3 e 35 Cost. – respingeva il ricorso, ritenendo la prospettata questione di costituzionalità manifestamente infondata.

Contro la decisione il dipendente proponeva appello, al quale resisteva la A.T.B. Servizi spa, spiegando a sua volta appello incidentale, con il quale chiedeva la riforma della sentenza impugnata nella parte in cui aveva respinto l’eccezione di inammissibilità, connessa al fatto che l’unica censura mossa dal lavoratore alle sanzioni irrogategli era la denuncia di incostituzionalità.

La Corte d’appello di Brescia, con sentenza del 27 giugno 2014, confermava la pronuncia di primo grado, respingendo tanto l’appello principale, quanto l’appello incidentale.

Il giudice d’appello rilevava che il lavoratore non aveva contestato la sussistenza dell’illecito disciplinare, commesso il 6 novembre 2008 nell’esercizio delle funzioni di controllore – illecito per il quale era stato sottoposto a procedimento penale, conclusosi con l’applicazione della pena di undici mesi di reclusione ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale – ma aveva chiesto la rimozione degli effetti delle sanzioni inflittegli, sostenendone l’illegittimità in quanto adottate sulla base di norme incostituzionali. Di qui, dunque, l’ammissibilità della domanda, posto che l’accertamento dell’illegittimità costituzionale delle norme del r.d. n. 148 del 1931 non costituiva il petitum, ma solo lo strumento per conseguire il petitum, rappresentato dalla reintegrazione nel profilo professionale e dalla cessazione della proroga del termine per l’aumento stipendiale.

Quanto al merito del gravame, la Corte bresciana condivideva le argomentazioni del giudice di primo grado, riguardo alla specialità, sia pure residuale, del rapporto di lavoro degli addetti ai servizi pubblici di trasporto in regime di concessione, il quale – come affermato in più occasioni dalla Corte costituzionale – costituisce una forma intermedia tra l’impiego pubblico e quello privato: il che ne giustificava l’assoggettamento alla speciale disciplina dettata dal regio decreto in questione. La specialità del rapporto si connetteva all’interesse collettivo al buon funzionamento e all’efficienza del servizio pubblico di trasporto, avuto riguardo alle multiformi tipologie di gestione da parte di aziende autonome o di soggetti privati, dotati anche di poteri in ordine alla sicurezza e alla polizia dei trasporti.

Ciò rendeva non censurabile la scelta del legislatore di non intervenire, modificandola, sulla speciale regolamentazione delle sanzioni disciplinari per i dipendenti di tali aziende: regolamentazione che, in ragione dell’eterogeneità delle situazioni, non poteva essere utilmente comparata, al fine di dedurne una violazione del principio di eguaglianza, con quella prevista in rapporto ad altri lavoratori subordinati privati o ai lavoratori pubblici.

Manifestamente infondata doveva ritenersi, secondo la Corte d’appello, anche l’eccezione di incostituzionalità prospettata in riferimento all’art. 35, primo comma, Cost. Si trattava, infatti, di parametro non pertinente: tutelando il diritto alla formazione e all’elevazione professionale dei lavoratori, essa non poneva limiti al legislatore in materia di sanzioni disciplinari, particolarmente quanto alla possibilità di prevedere, in funzione punitiva, una retrocessione in carriera. La carriera non restava, ad ogni modo, bloccata, potendo sempre progredire; inoltre, ammesso pure che la sanzione comportasse una limitazione del diritto quesito alla qualifica, si trattava di una limitazione temporalmente limitata, posto che l’art. 44, ultimo comma, dell’Allegato A al r.d. n. 148 del 1931 prevedeva, per gli agenti ritenuti meritevoli, la possibilità di ottenere la reintegrazione, trascorso almeno un anno dalla retrocessione, con conseguente restituzione della qualifica in precedenza rivestita, fermi restando gli effetti della sanzione accessoria della proroga. Né assumeva rilievo che il giudizio sulla meritevolezza fosse affidato al datore di lavoro, dal momento che, nel caso di ingiustificata negazione della reintegrazione, il lavoratore poteva rivolgersi, comunque sia, al giudice per far valere le proprie ragioni.

La Corte d’appello rilevava, infine, come la retrocessione fosse, in ogni caso, meno afflittiva del licenziamento o, con riferimento agli autoferrotranvieri, della destituzione: sanzione la cui legittimità era fuori discussione.

1.2.– La sentenza era impugnata dal dipendente con ricorso per cassazione.

Secondo il ricorrente, a torto i giudici di merito avrebbero ritenuto manifestamente infondate le questioni di costituzionalità prospettate.

La tutela del lavoro, prevista dall’art. 35, primo comma, Cost., dovrebbe ritenersi, infatti, estesa anche alla professionalità maturata dal lavoratore, stante l’essenziale rilievo che la qualifica riveste nel rapporto di lavoro e la sua connessione con la personalità del prestatore. In quest’ottica, la qualifica potrebbe rimanere soggetta a variazioni in relazione alla modificazione della capacità lavorativa del prestatore, ma non per motivi puramente disciplinari.

La previsione, ad opera delle norme censurate, della possibilità che il datore di lavoro, con provvedimento disciplinare, privi il lavoratore della capacità lavorativa raggiunta, retrocedendolo a una qualifica inferiore, si porrebbe, d’altra parte, in contrasto con la disciplina stabilita dalla stessa legislazione ordinaria più recente in rapporto alla generalità dei lavoratori.

L’art. 2103 del codice civile – nel testo vigente alla data di applicazione della sanzione di cui discute nel giudizio a quo – affermava, infatti, il diritto del lavoratore a vedere sempre rispettate le mansioni e la qualifica per le quali è stato assunto, o successivamente acquisite, sottraendole, così, indirettamente alla sfera di efficacia dei provvedimenti disciplinari.

L’art. 7, comma quarto, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento) stabilisce, a sua volta, che, fermo restando quanto previsto dalla legge 15 luglio 1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali), non possono essere disposte sanzioni disciplinari che comportino mutamenti definitivi del rapporto di lavoro. Costituirebbe, pertanto, principio generale dell’ordinamento in materia di lavoro che l’unica modificazione definitiva consentita come sanzione disciplinare consista nel licenziamento, quando ne ricorrano gli estremi.

Le norme censurate violerebbero, di conseguenza – secondo il ricorrente – anche l’art. 3 Cost., prevedendo una disciplina differenziata e peggiorativa per i soli dipendenti delle aziende ferrotranviarie.

Tale disparità di trattamento non potrebbe essere giustificata – come sostenuto dai giudici di merito – con l’asserita specialità del rapporto di lavoro dei dipendenti delle aziende di trasporto pubblico in regime di concessione, non avendo alcun collegamento con le peculiarità di tale rapporto. Anche ad ammettere che si tratti di una forma di rapporto di lavoro intermedia tra l’impiego pubblico e quello privato, non vi sarebbe alcuna plausibile ragione per mantenere una sanzione disciplinare definitiva, quale la retrocessione, che non è prevista neppure per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

Nello stesso settore del trasporto pubblico e privato, la sanzione in parola costituirebbe, in effetti, un unicum, non essendo contemplata dai contratti di lavoro collettivi né in rapporto ai ferrovieri e agli autoferrotranvieri internavigatori delle autolinee private, né per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato, né, ancora, per i dipendenti delle aziende di trasporto merci.

La sanzione contestata era stata tratta, in realtà, dall’armamentario sanzionatorio previsto per i militari: il che la renderebbe ormai priva di senso, non sussistendo più alcuna ragione di equiparazione tra gli appartenenti alle forze armate e i dipendenti del settore autoferrotranviario.

La Corte d’appello avrebbe, inoltre, completamente omesso di prendere in esame l’eccezione di illegittimità costituzionale formulata dal ricorrente in riferimento agli artt. 2 e 4 Cost.

Le disposizioni considerate si porrebbero, in effetti, in contrasto anche con l’art. 2 Cost. Il diritto al lavoro – e, di conseguenza, alla qualifica e alla mansione corrispondente – andrebbe, infatti, incluso tra i diritti inviolabili dell’uomo, essendo il lavoro non soltanto una fonte di sostentamento, ma anche una manifestazione della personalità del lavoratore. Il diritto in questione dovrebbe essere rispettato, pertanto, non solo dal legislatore, ma anche da qualsiasi ordinamento privato che intenda prevedere sanzioni a carico dei suoi aderenti.

Sarebbe pure vulnerato l’art. 4 Cost., che riprende e sviluppa l’affermazione dell’art. 1 Cost., riguardo al riconoscimento del lavoro come principio fondante della Repubblica. La norma costituzionale assegna, infatti, al lavoro il duplice ruolo di diritto e di dovere, esaltandone la funzione non solo come mezzo di produzione di ricchezza, ma anche come strumento di realizzazione dell’individuo e delle sue aspirazioni.

Con riguardo, infine, alla limitazione temporale della sanzione di cui si discute, cui aveva fatto riferimento la Corte d’appello, connessa al fatto che, a mente dell’art. 44, ultimo comma, dell’Allegato A al r.d. n. 148 del 1931, il prestatore può ottenere la restituzione nella qualifica rivestita prima della retrocessione, decorso un anno dal provvedimento, si trattava di mera eventualità rimessa a un giudizio discrezionale di meritevolezza da parte dell’azienda. In fatto, il ricorrente si era visto ripetutamente respingere le istanze di reintegrazione nella qualifica rivolte alla società resistente, ed era dubbio che potesse di ciò dolersi davanti al giudice, essendo la relativa scelta rimessa alle insindacabili determinazioni del datore di lavoro.

1.3.– Ad avviso della Corte rimettente, le doglianze del ricorrente nel giudizio principale, ora ricordate, risulterebbero «in larga parte giustificate» e rilevanti ai fini della definizione della controversia.

A quest’ultimo riguardo, il giudice a quo osserva come, nel caso di specie, debba ritenersi pacificamente operante la giurisdizione ordinaria, non essendo state le pronunce di merito impugnate sul punto, con conseguente formazione del giudicato. Ciò, peraltro, in linea con la giurisprudenza della stessa Corte di cassazione, costante – a partire dalla sentenza delle sezioni unite civili 13 gennaio 2005, n. 460 – nel ritenere che le controversie in materia di sanzioni disciplinari per gli addetti al servizio pubblico di trasporto in concessione appartengono alla cognizione del giudice ordinario, stante l’implicita abrogazione per incompatibilità, sin dall’operatività della disposizione originaria dell’art. 68 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione della organizzazione delle Amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell’articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), della giurisdizione del giudice amministrativo prefigurata dall’art. 58 dell’Allegato A al r.d. n. 148 del 1931.

L’ordinanza di rimessione richiama diffusamente, in proposito, la sentenza delle sezioni unite civili 13 giugno 2008, n. 15917, ove si conclude che, a fronte della chiara e univoca evoluzione della disciplina del rapporto di pubblico impiego, nel segno dell’attrazione nell’area generale del diritto privato, diviene difficile «sostenere ancora la specialità del rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri», che dovrebbe giustificare la giurisdizione del giudice amministrativo.

Risulterebbero, pertanto, superate le pronunce con le quali la Corte costituzionale aveva dichiarato manifestamente inammissibili, per difetto di giurisdizione del giudice a quo, precedenti questioni intese a censurare la previsione della sanzione disciplinare di cui si discute (ordinanze n. 60 del 1994 e n. 458 del 1992).

Neppure, per altro verso, sarebbe possibile una interpretazione costituzionalmente orientata della normativa sottoposta a scrutinio, stante il suo univoco tenore letterale. Il legislatore avrebbe, d’altra parte, recentemente mostrato – sia pure «con eccentrica tecnica normativa» – di voler ripristinare indistintamente il vetusto regio decreto in questione. L’art. 27, comma 12-quinquies, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 2017, n. 96, aveva infatti disposto l’abrogazione del r.d. n. 148 del 1931, salva la sua applicazione fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro e, comunque sia, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge. Tale disposizione è stata, però, a sua volta abrogata dall’art. 9-quinquies, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 (Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno), convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2017, n. 123.

Il r.d. n. 148 del 1931 dovrebbe essere ritenuto, pertanto, ancora in vigore e quindi applicabile nella fattispecie oggetto del giudizio a quo. Esso, nell’Allegato A, all’art. 37, include tra le «punizioni che si possono infliggere agli agenti» la «retrocessione» (numero 5), precisando, al successivo art. 44, secondo comma, che «[p]er effetto della retrocessione gli agenti vengono trasferiti al grado immediatamente inferiore», ma che quando il provvedimento viene applicato, ai sensi dell’art. 55, in sostituzione della destituzione, «può farsi luogo eccezionalmente alla retrocessione di due gradi», e che, in ogni caso, «[a]lla retrocessione va sempre aggiunta la proroga del termine normale per l’aumento dello stipendio o paga, per la durata di tre o di sei mesi» (quarto comma). Lo stesso art. 44 aggiunge, al quinto comma, che, «[d]opo trascorso almeno un anno dalla retrocessione, gli agenti che ne siano ritenuti meritevoli possono ottenere la reintegrazione, per effetto della quale è restituita a ciascuno la qualifica che prima rivestiva, fermi restando gli effetti della pena accessoria della proroga, e salva la facoltà nell’azienda di farne cessare la ripercussione, ai sensi del terzo e quarto comma dell’art. 43». L’art. 55 stabilisce, infine, che «[l]e autorità competenti a giudicare delle singole mancanze possono, a seconda delle circostanze e nel loro prudente criterio, applicare una punizione di grado inferiore a quella stabilita per le mancanze stesse» (primo coma), soggiungendo che, quando «in luogo della destituzione si infligge la retrocessione, la proroga del termine normale per l’aumento dello stipendio o della paga o la sospensione dal servizio, a tali provvedimenti può essere aggiunto, come punizione accessoria e con le norme dell’art. 37, il trasloco punitivo» (secondo comma).

1.4.– La sanzione disciplinare considerata apparirebbe, peraltro, non solo «inattuale», ma anche irragionevole «per effetto delle novità politico-sociali e normative intervenute nelle more del lungo tempo trascorso, caratterizzate essenzialmente dal mutato regime costituzionale».

Come emerge dallo stesso lessico normativo, si tratterebbe, infatti, di una sanzione a carattere «punitivo e militaresco», che si ripercuote di regola a tempo indeterminato sulla qualifica professionale conseguita dal lavoratore, salvo diverso apprezzamento del datore di lavoro riguardo alla «meritevolezza» di un ripristino della qualifica precedente: valutazione che, per la vaghezza del parametro, implicherebbe una mera facoltà per l’azienda, difficilmente censurabile dal dipendente in sede giudiziale. La misura assumerebbe, quindi, i connotati di una vera e propria pena dal contenuto «afflittivo, umiliante e degradante», piuttosto che di una mera sanzione disciplinare, rimanendo priva, come tale, di riscontro nei trattamenti disciplinari riservati ad altri dipendenti civili, anche di categorie similari (quali i ferrovieri, e il personale viaggiante e di terra del gruppo Ferrovie dello Stato).

Per il suo «retrivo aspetto etico-sociale», la sanzione della retrocessione si porrebbe, altresì, in contrasto con l’art. 2 Cost., che garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità; nonché con l’art. 35 Cost., particolarmente laddove, al secondo comma, stabilisce che la Repubblica cura la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori: indicazione con la quale risulterebbe incompatibile il carattere afflittivo e tendenzialmente a tempo indeterminato della sanzione in questione.

Stante la rilevata indeterminatezza temporale, essa finirebbe per incidere negativamente anche sul diritto alla retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto, e in ogni caso sufficiente ad assicurare un’esistenza libera e dignitosa, garantito dall’art. 36 Cost.

Il giudice a quo ricorda, ancora, come nella recente sentenza n. 194 del 2018 la Corte costituzionale, nel ritenere inadeguato il ristoro economico previsto dall’art. 3, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 (Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183) a favore del lavoratore illegittimamente licenziato, abbia posto in risalto il «particolare valore che la Costituzione attribuisce al lavoro (articoli 1, primo comma, 4 e 35 della Costituzione) per realizzare un pieno sviluppo della personalità umana», sottolineando, altresì, come il «diritto al lavoro» (art. 4, primo comma, Cost.) e la «tutela» del lavoro «in tutte le sue forme e applicazioni» (art. 35, primo comma, Cost.) comportino la «garanzia dell’esercizio nei luoghi di lavoro di altri diritti fondamentali costituzionalmente garantiti».

2.– Si è costituita la A.T.B. Servizi spa, resistente nel giudizio a quo, chiedendo il rigetto delle questioni.

2.1.– Per quel che attiene alla denunciata violazione dell’art. 3 Cost., risulterebbe del tutto condivisibile – secondo la parte costituita – l’affermazione della Corte d’appello di Brescia, riguardo all’impossibilità di comparare la disciplina in esame con quella riguardante altri lavoratori subordinati privati o i dipendenti pubblici: e ciò in ragione delle peculiarità del rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, che lo distinguono dall’ordinario rapporto di lavoro pubblico o privato.

Il giudice a quo non avrebbe, peraltro, indicato in modo chiaro quale sia, a suo avviso, il tertium comparationis rispetto al quale andrebbe valutata la differenza di trattamento.

Dal tenore complessivo dell’ordinanza e, in particolare, dal richiamo all’art. 7 della legge n. 300 del 1970, parrebbe che la Corte rimettente intenda istituire una comparazione con la generalità dei lavoratori non soggetti all’applicazione della disciplina speciale relativa gli autoferrotranvieri. Se così fosse, tuttavia, l’individuazione del tertium comparationis risulterebbe errata, non essendo state correttamente interpretate le disposizioni del r.d. n. 148 del 1931 applicabili nella fattispecie concreta.

Nella specie, infatti, la retrocessione era stata applicata ai sensi del secondo comma dell’art. 55 dell’Allegato A, il quale consente al datore di lavoro di disporre la retrocessione «in luogo della destituzione». La sanzione in questione costituisce, dunque, per gli autoferrotranvieri, un’alternativa al licenziamento disciplinare: licenziamento che – come è incontroverso – avrebbe potuto essere inflitto, nel caso di specie, al lavoratore per il grave comportamento in servizio di cui si era reso responsabile. Per effetto del combinato disposto dei censurati artt. 44 e 55, il lavoratore si è visto, dunque, infliggere una sanzione che, per quanto afflittiva, gli ha permesso di conservare il posto di lavoro.

Sarebbe, di conseguenza, evidente che il tertium comparationis non deve essere individuato nell’art. 7 della legge n. 300 del 1970, nella parte in cui disciplina le sanzioni conservative, ma nell’art. 2119 cod. civ. e nell’art. 3 della legge n. 604 del 1966, ossia, rispettivamente, nella disciplina del recesso per giusta causa e del giustificato motivo oggettivo di licenziamento.

In tale prospettiva, il quesito che occorrerebbe porsi è se sia ragionevole e compatibile con l’art. 3 Cost. una norma speciale che consenta, quale alternativa al licenziamento, la retrocessione: e la risposta non potrebbe che essere positiva. Nel nostro ordinamento, il licenziamento deve essere, infatti, considerato come un’extrema ratio, con la conseguenza che qualsiasi soluzione alternativa che lo eviti va valutata positivamente.

La possibilità di adibire il lavoratore a mansioni inferiori quale alternativa al licenziamento sarebbe oggi di generale applicazione, a seguito della modifica apportata nel 2015 all’art. 2103 cod. civ.: ma già prima di tale modifica era generalmente accettato il principio per cui era non solo possibile, ma anche doveroso, per il datore di lavoro, «ai fini dell’assolvimento dell’onere di repechage», prospettare al lavoratore la possibilità di essere adibito a mansioni inferiori quale alternativa al licenziamento.

Disposizioni speciali, d’altra parte, prevedono espressamente tale possibilità in particolari casi (quali, ad esempio, quelli delle lavoratrici in stato di gravidanza e dei lavoratori disabili).

2.2.– Insussistente sarebbe anche la violazione dell’art. 2 Cost., prospettata dalla Corte rimettente sulla base del mero rilievo che la retrocessione presenterebbe un «retrivo aspetto etico-sociale»: rilievo privo di consistenza, una volta che si consideri che tale sanzione, per come disciplinata dalla normativa sugli autoferrotranvieri, rappresenta una alternativa al licenziamento.

In ogni caso, poi, la qualifica – sulla quale incide la retrocessione – non potrebbe essere considerata oggetto di un «diritto inviolabile dell’uomo», trattandosi semplicemente dello strumento con il quale la contrattazione collettiva attribuisce allo svolgimento di determinate mansioni un certo livello retributivo. Essa non avrebbe alcun legame diretto con la professionalità del lavoratore, la quale discende dalla mansione, a nulla rilevando le capacità soggettive possedute dal lavoratore stesso: le parti possono, infatti, attribuire al lavoratore una qualifica superiore a quella riconducibile alle mansioni effettivamente svolte, e ciò perché la qualifica è disponibile.

2.3.– Egualmente infondata sarebbe la censura di violazione dell’art. 35 Cost.

Nel caso in cui il lavoratore svolga mansioni superiori a quelle inerenti alla qualifica riconosciutagli, avrà diritto a conseguire la qualifica superiore: ma ciò per effetto dell’art. 2103 cod. civ., e non già della tutela costituzionale del lavoro prevista dall’art. 35 Cost., tanto è vero che il meccanismo di promozione automatica non vale per tutti i lavoratori subordinati.

Esso non vale, in particolare, per i dipendenti pubblici e per gli stessi autoferrotranvieri. Per costante orientamento giurisprudenziale, infatti, l’art. 2103 cod. civ. non è applicabile al rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, rispetto ai quali opera invece la speciale previsione dell’art. 18 dell’Allegato A al r.d. n. 148 del 1931: disposizione della quale la stessa Corte di cassazione ha ripetutamente escluso il contrasto con gli artt. 3 e 35 Cost.

2.4.– Quanto, poi, alla questione prospettata con riferimento all’art. 36 Cost., il parametro della retribuzione proporzionata e sufficiente non avrebbe alcuna attinenza con il giudizio nel quale è stato sollevato l’incidente di costituzionalità, posto che il lavoratore ricorrente non ha mai lamentato di aver percepito, per effetto della retrocessione impugnata, un trattamento retributivo inferiore al minimo costituzionale. Si tratterebbe, dunque, di censura meramente ipotetica e, perciò, inammissibile.

In ogni caso, la violazione ipotizzata non sarebbe configurabile.

Il lavoratore retrocesso percepisce, infatti, la retribuzione contrattualmente dovuta per le mansioni di destinazione: la retribuzione è, quindi, certamente proporzionale alla quantità e qualità del lavoro svolto, perché è quella percepita da tutti i lavoratori che svolgono tali mansioni.

2.5.– Per quel che attiene, infine, alla questione posta in riferimento agli artt. 1 e 4 Cost., la censura sarebbe anche in questo caso inammissibile, mancando nell’ordinanza di rimessione qualsiasi indicazione in ordine ai motivi del supposto conflitto con i parametri evocati. La Corte rimettente si sarebbe, infatti, limitata a riportare uno stralcio della sentenza n. 194 del 2018 della Corte costituzionale, nel quale si fa riferimento anche agli artt. 1 e 4 Cost. per porre in evidenza il «particolare valore che la Costituzione attribuisce al lavoro»: affermazione indiscutibile, ma che non varrebbe affatto a spiegare le ragioni per le quali la retrocessione dell’autoferrotranviere vulnererebbe tali parametri.

Peraltro, se si considera che la retrocessione, consistendo in un’alternativa al licenziamento, determina una riduzione delle ipotesi nelle quali il datore di lavoro ha la facoltà di licenziare, si dovrebbe necessariamente concludere che la previsione di tale sanzione è pienamente conforme alla garanzia di promozione e valorizzazione del diritto al lavoro, desumibile dall’art. 4, primo comma, Cost., valendo a preservare l’interesse del lavoratore al mantenimento dell’occupazione, pur in presenza di un grave inadempimento.

3.– Il Presidente del Consiglio dei ministri non è intervenuto in giudizio.

Considerato in diritto

1.– La Corte di cassazione, sezione lavoro, dubita della legittimità costituzionale degli artt. 37, primo comma, numero 5), limitatamente alla «punizione» della retrocessione, 44 e 55, secondo comma, limitatamente all’ipotesi della retrocessione, dell’Allegato A al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 (Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione).

Ad avviso della Corte rimettente, le norme censurate si porrebbero in contrasto con l’art. 3 della Costituzione. La sanzione disciplinare – di stampo «militaresco» – della retrocessione, da esse prevista nei confronti degli addetti al servizio pubblico di trasporto in regime di concessione, apparirebbe, infatti, «inattuale» e irragionevole: ripercuotendosi a tempo tendenzialmente indeterminato sulla qualifica professionale conseguita dal lavoratore, essa assumerebbe i tratti di una vera e propria pena dal contenuto «mortificante», priva di riscontro nei trattamenti disciplinari riservati alla generalità degli altri dipendenti civili, anche di categorie similari.

Le medesime disposizioni violerebbero, altresì, l’art. 2 Cost., che garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, stante il «retrivo aspetto etico-sociale» della sanzione considerata; l’art. 35 Cost., in quanto il carattere afflittivo e la durata tendenzialmente indeterminata della retrocessione risulterebbero incompatibili con l’imperativo costituzionale di promuovere la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori; l’art. 36 Cost., per la negativa incidenza della sanzione sul diritto del lavoratore a una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro, e in ogni caso sufficiente ad assicurare un’esistenza libera e dignitosa; infine, gli artt. 1 e 4 Cost., dai quali emerge il particolare valore che la Costituzione attribuisce al lavoro quale strumento per realizzare un pieno sviluppo della personalità umana.

2.– In via preliminare, va escluso che le questioni di legittimità costituzionale sollevate debbano essere dichiarate inammissibili per difetto di incidentalità, in ragione del fatto che l’unico motivo addotto dal ricorrente nel giudizio a quo a sostegno della propria domanda è rappresentato dalla denunciata incostituzionalità di due delle tre disposizioni oggi sottoposte a scrutinio (gli artt. 37 e 44 dell’Allegato A al r.d. n. 148 del 1931), sulla cui base gli sono state inflitte le sanzioni disciplinari di cui chiede di rimuovere gli effetti (eccezione formulata dalla parte costituita nel secondo grado del giudizio principale, ma non riproposta nel presente giudizio).

Non vi è, infatti, coincidenza tra petitum del giudizio incidentale e petitum del giudizio principale: l’accoglimento delle questioni rappresenta solo la pregiudiziale logico-giuridica per l’ottenimento del risultato cui mira la domanda, costituito dalla reintegrazione del lavoratore nella qualifica e dalla cessazione della proroga del termine normale per gli aumenti delle retribuzioni (sull’ammissibilità della questione in consimili ipotesi, ex plurimis, sentenze n. 119 del 2020 e n. 16 del 2017; ordinanza n. 138 del 2017).

3.– Neppure ricorre la ragione che indusse questa Corte a dichiarare manifestamente inammissibili precedenti questioni di legittimità costituzionale, intese a censurare la sanzione disciplinare di cui si discute (ordinanze n. 60 del 1994 e n. 458 del 1992).

In entrambe le occasioni, questa Corte rilevò che le questioni erano state sollevate da un giudice ordinario (il Pretore di Napoli, sezione distaccata di Pozzuoli), da ritenere ictu oculi carente di giurisdizione, a fronte di quanto disposto dall’art. 58 dell’Allegato A al r.d. n. 148 del 1931, che devolveva la giurisdizione in tema di sanzioni disciplinari a carico del personale addetto ai servizi pubblici di trasporto in concessione al giudice amministrativo.

Tale motivo di inammissibilità non è riscontrabile nell’odierno frangente.

Di là dal fatto che – come rilevato dalla Corte rimettente – le pronunce di merito emesse nel giudizio principale non sono state impugnate sullo specifico punto della giurisdizione, con conseguente formazione del giudicato, la giurisprudenza di legittimità è attualmente costante – di seguito al revirement operato dalle sezioni unite civili della Corte di cassazione con la sentenza 13 gennaio 2005, n. 460 – nel ritenere che il citato art. 58 debba ritenersi implicitamente abrogato, per incompatibilità, sin dall’operatività della disposizione originaria dell’art. 68 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione della organizzazione delle Amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell’articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421): con la conseguenza che le controversie considerate rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario.

4.– Non sono fondate neanche le eccezioni di inammissibilità formulate dalla parte costituita con riguardo a specifiche censure.

4.1.– In particolare, la questione intesa a denunciare la violazione dell’art. 36 Cost. non può essere considerata «ipotetica», e dunque priva di rilevanza attuale, per il solo fatto che, nel giudizio a quo, il lavoratore ricorrente non ha lamentato di aver percepito, per effetto della retrocessione, un trattamento retributivo inferiore al minimo costituzionale.

La questione non mira, infatti, a modificare il trattamento retributivo del lavoratore retrocesso, ma – al pari delle altre – ad eliminare la sanzione della retrocessione, con ogni conseguenza. Ancorché, nel giudizio principale, il ricorrente non abbia posto un problema di sufficienza della retribuzione attualmente percepita, la questione risulta indubbiamente rilevante: se fosse ritenuta fondata, il dipendente otterrebbe, infatti, il risultato che si è prefisso (rimozione degli effetti della sanzione), altrimenti preclusogli.

4.2.– Non è riscontrabile, del pari, l’eccepito difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza della questione sollevata in riferimento agli artt. 1 e 4 Cost.

La Corte rimettente richiama, a tal riguardo, alcuni passaggi della sentenza n. 194 del 2018 di questa Corte, nei quali si fa riferimento ai citati parametri costituzionali, per porre in evidenza il «particolare valore che la Costituzione attribuisce al lavoro», quale mezzo «per realizzare il pieno sviluppo della persona umana»: affermazioni che il giudice a quo reputa riferibili anche allo specifico aspetto della qualificazione professionale del lavoratore, sul quale incide la retrocessione. Il che è sufficiente a far comprendere il nucleo della censura.

5.– Del tutto condivisibile risulta, per altro verso, l’affermazione della Corte rimettente riguardo alla perdurante vigenza del r.d. n. 148 del 1931, recante la disciplina del rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri: espressione, questa, di sintesi con la quale si designa comunemente la categoria degli addetti ai servizi pubblici di trasporto in regime di concessione.

Il provvedimento in questione riordina disposizioni introdotte, sotto la spinta delle agitazioni sindacali di categoria, a partire dai primi anni del ‘900, volte a garantire l’«equo trattamento» (come fu poi definito) dei dipendenti del settore, e, al tempo stesso, il regolare funzionamento di un servizio che appariva di rilevanza strategica: disposizioni che assumevano come modello di riferimento la disciplina concernente i dipendenti delle ferrovie gestite direttamente dallo Stato.

Il regime, così delineato, conferiva al rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri connotati di specialità, configurandolo come una sorta di tertium genus, intermedio tra l’impiego pubblico e l’impiego privato (sentenze n. 500 del 1988, n. 300 del 1985 e n. 257 del 1984). Soluzione che questa Corte reputò giustificata, in rapporto a varie sue espressioni, alla luce dell’intento di tutelare «l’interesse collettivo – ritenuto preminente – al buon funzionamento ed efficienza del servizio pubblico del trasporto […], avuto riguardo alle variegate e multiformi tipologie di gestione da parte di aziende autonome o da parte di soggetti privati, tutti in regime di concessione e con poteri derivanti dal rapporto di concessione in ordine anche alla sicurezza e alla polizia dei trasporti» (ordinanze n. 439 e n. 161 del 2002; in senso analogo, sentenza n. 62 del 1996).

Le profonde modifiche del panorama normativo di riferimento intervenute nel corso del tempo – prime fra tutte, quelle che hanno portato alla progressiva privatizzazione dell’azienda delle Ferrovie dello Stato e, amplius, del settore dei trasporti pubblici, e al progressivo, generale assoggettamento del rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni alla disciplina del rapporto di lavoro privato – hanno generato dubbi sulla perdurante attualità delle ragioni che sorreggevano la speciale disciplina del 1931.

Nondimeno, il legislatore ha univocamente inteso mantenere in vita il testo normativo considerato.

Il provvedimento è stato, infatti, incluso tra quelli anteriori al 1° gennaio 1970, di cui l’art. 1, comma 1, del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 179 (Disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970, di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, a norma dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246), in combinato disposto con l’Allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore.

Successivamente, l’art. 27, comma 12-quinquies, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 2017, n. 96, ha disposto l’abrogazione del r.d. n. 148 del 1931, salva la sua applicazione fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di settore e, comunque sia, non oltre un anno dall’entrata in vigore del medesimo decreto-legge. Ma prima che tale termine spirasse, il legislatore è tornato sui suoi passi. La disposizione abrogatrice è stata, infatti, a sua volta abrogata dall’art. 9-quinquies, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 (Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno), convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2017, n. 123. Ciò a testimonianza del fatto che il legislatore continua ad annettere una valenza significativa alla presenza nel sistema di una regolamentazione speciale di settore.

6.– Il r.d. n. 148 del 1931 dedica ampio spazio alla tematica delle sanzioni disciplinari (ivi qualificate come «punizioni») nel Titolo VI dell’Allegato A: allegato che, malgrado la denominazione di «[r]egolamento contenente disposizioni sullo stato giuridico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione», ha natura di fonte primaria (sentenza n. 500 del 1988; nella giurisprudenza di legittimità, ex plurimis, Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenze 12 settembre 2019, n. 22809 e 31 maggio 2017, n. 13804).

L’art. 37 prevede, in specie, sei tipi di sanzioni (censura, multa, sospensione dal servizio, proroga del termine per l’aumento dello stipendio, retrocessione e destituzione), graduate in base alla gravità dell’infrazione, anche in relazione al danno provocato all’azienda (articoli da 38 a 45).

La retrocessione (art. 37, primo comma, numero 5) – alla quale specificamente attengono le odierne questioni – è la sanzione più grave dopo il licenziamento (qualificato come «destituzione», con chiara eco pubblicistica). Essa è irrogata al dipendente che si sia reso colpevole dei fatti indicati nell’art. 44, primo comma.

La retrocessione comporta, di norma, il trasferimento dell’agente al «grado» – ossia alla qualifica – immediatamente inferiore a quella posseduta (art. 44, secondo comma). Ad essa è «sempre» aggiunta la sanzione della proroga del termine normale per l’aumento della retribuzione, per la durata di tre o di sei mesi (art. 44, quarto comma). Quest’ultima sanzione colpisce, dunque, gli avanzamenti nel trattamento economico garantito all’agente, per disposizione di legge o del contratto collettivo, ripercuotendosi su tutti gli aumenti dovuti dopo quello che, per effetto della sanzione stessa, resta per primo ritardato (art. 43, secondo comma).

Decorso un anno, gli effetti della retrocessione possono essere fatti cessare, ove l’agente ne venga ritenuto «meritevole», con conseguente sua reintegrazione nella qualifica in precedenza rivestita, fermi restando gli effetti prodotti dalla sanzione accessoria della proroga. L’azienda può, peraltro, rimuovere anche questi ultimi, ai sensi dell’art. 43, commi terzo e quarto (art. 44, quinto comma).

L’art. 55 prevede, inoltre, in termini generali, che le «autorità competenti» possano, «a seconda delle circostanze e nel loro prudente criterio», applicare una sanzione di grado inferiore a quella stabilita per le singole mancanze (art. 55, primo comma). Ove, peraltro, nell’esercizio di tale facoltà, in luogo della destituzione sia inflitta la retrocessione, l’agente può essere eccezionalmente retrocesso – anziché di un grado, come di norma – di due gradi (art. 44, secondo comma), e al provvedimento può essere aggiunto, come «punizione accessoria», il «trasloco punitivo» (art. 55, secondo comma).

7.– Con le questioni sollevate, la sezione lavoro della Corte di cassazione censura l’istituto della retrocessione nella sua globalità. Presupposto fondante delle doglianze è che la previsione di tale sanzione – di stampo «militaresco» e dal contenuto «afflittivo, umiliante e degradante», nella misura in cui incide a tempo indeterminato sulla qualifica professionale del lavoratore, salva la possibilità di una reintegrazione lasciata sostanzialmente al ben volere dell’azienda – penalizzi irragionevolmente l’autoferrotranviere nel confronto con la generalità degli altri dipendenti «civili», anche di categorie affini (ferrovieri in primis), vulnerando, con ciò, un complesso di diritti costituzionalmente garantiti che ruotano attorno al rapporto di lavoro.

In proposito, occorre tuttavia osservare che – alla luce di quanto in precedenza indicato – la retrocessione può essere inflitta in due diverse ipotesi: da un lato, cioè, quale sanzione "diretta”, nei confronti dell’autoferrotranviere resosi responsabile degli illeciti disciplinari previsti dall’art. 44, primo comma, dell’Allegato A al r.d. n. 148 del 1931; dall’altro lato, come sanzione "sostitutiva” della destituzione, nei confronti dell’autoferrotranviere macchiatosi di illeciti (in specie, quelli indicati dal successivo art. 45) che pure giustificherebbero la sanzione espulsiva.

Si tratta di ipotesi che assumono connotazioni distinte, in rapporto ai problemi di ordine costituzionale prospettati nell’ordinanza di rimessione, e che vanno tenute, quindi, necessariamente separate ai fini del presente scrutinio.

Tra di esse, quella che viene in rilievo nel giudizio a quo è la seconda. Nella specie, infatti, la retrocessione è stata inflitta al dipendente, ai sensi del censurato art. 55, secondo comma, dell’Allegato A al r.d. n. 148 del 1931, in luogo di quella della destituzione, cui sarebbe stato esposto in ragione della gravità dell’infrazione disciplinare commessa (per la quale è stato anche sottoposto a procedimento penale, conclusosi con l’applicazione, su richiesta, di una pena di undici mesi di reclusione).

Tale circostanza, sulla quale insiste la difesa della parte costituita – ossia la natura "sostitutiva” della misura – non è riferita, in verità, in modo esplicito nell’ordinanza di rimessione. La si desume, tuttavia, con certezza dal fatto – ivi indicato – che il ricorrente nel giudizio a quo è stato retrocesso di due gradi, anzi che di uno solo: il che è possibile, ai sensi dell’art. 44, secondo comma, dell’Allegato A al r.d. n. 148 del 1931, unicamente quando la retrocessione surroghi la destituzione.

Ne consegue che le questioni risultano irrilevanti nel giudizio principale – e perciò stesso inammissibili – nella parte in cui, censurando indistintamente l’istituto, coinvolgono nello scrutinio anche la retrocessione applicata in via "diretta” per gli illeciti di cui all’art. 44, primo comma, dell’Allegato A al r.d. n. 148 del 1931.

8.– Quanto, invece, alle questioni che investono le norme censurate nella parte in cui consentono di applicare la retrocessione in luogo della destituzione, esse, pur risultando rilevanti, non sono nel merito fondate nei termini che seguono.

Appare evidente, infatti, che, nell’ipotesi considerata, il previsto trasferimento a una qualifica inferiore non si risolve – come assume la Corte rimettente – in un trattamento disciplinare deteriore e penalizzante. Rispetto all’autoferrotranviere passibile di licenziamento in ragione della gravità dell’infrazione disciplinare commessa, la possibilità di veder sostituita la sanzione espulsiva con una sanzione pur severa, ma comunque sia conservativa, rappresenta, al contrario, un vantaggio, perché la perdita della professionalità acquisita è un quid minus rispetto alla perdita tout court del posto di lavoro.

A fronte di ciò, l’interrogativo che occorre porsi – per quanto attiene alla denunciata violazione dell’art. 3 Cost. – non è se sia ragionevole prevedere, per gli autoferrotranvieri, una sanzione disciplinare che, incidendo in via (potenzialmente) definitiva sulla qualifica professionale, non è ammessa, in base all’art. 7, quarto comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), per la generalità degli altri lavoratori subordinati. Ci si deve chiedere invece, più specificamente, se possa ritenersi rispettosa del principio di ragionevolezza una normativa speciale che consenta, quale alternativa al licenziamento per motivi disciplinari, di destinare il dipendente a mansioni inferiori.

Al quesito va data risposta affermativa, dovendo il licenziamento essere considerato come un’extrema ratio.

A seguito della riscrittura, operata dall’art. 3, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), l’art. 2103 del codice civile consente attualmente, in via generale, a determinate condizioni, il demansionamento, anche "unilaterale”, del dipendente per ragioni connesse alle mutevoli esigenze dell’organizzazione dell’impresa.

Ma già prima della novella – allor quando la norma, nel testo introdotto dall’art. 13 della legge n. 300 del 1970 e vigente alla data di applicazione della sanzione di cui si discute nel giudizio a quo, stabiliva in modo perentorio che «[i]l prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte», dichiarando nullo ogni patto contrario – la giurisprudenza di legittimità aveva ammesso la possibilità di adibire il lavoratore, con il suo consenso, a mansioni inferiori quale alternativa al licenziamento per giustificato motivo oggettivo (ex plurimis, Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenze 1° luglio 2014, n. 14944, 22 agosto 2006, n. 18269 e 7 febbraio 2005, n. 2375). Ciò, in ossequio alla logica del "male minore”: la tutela della professionalità del lavoratore cede di fronte all’esigenza di salvaguardia di un bene più prezioso, quale il mantenimento dell’occupazione (Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenze 8 marzo 2016, n. 4509 e 23 ottobre 2013, n. 24037).

In quest’ottica, si è ritenuto che in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo a causa della soppressione del posto cui era addetto il lavoratore, il datore di lavoro abbia l’onere di provare, non solo che al momento del licenziamento non sussistesse alcuna posizione di lavoro analoga a quella soppressa, ma anche di aver prospettato al dipendente la possibilità di un reimpiego in mansioni inferiori rientranti nel suo bagaglio professionale (ex plurimis, Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenze 19 novembre 2015, n. 23698, 23 ottobre 2013, n. 24037 e 13 agosto 2008, n. 21579).

Alla medesima logica rispondono, d’altro canto, anche alcune disposizioni speciali, che prevedono espressamente, in particolari casi, l’assegnazione, anche unilaterale, del lavoratore a mansioni inferiori nell’ottica di evitarne il licenziamento: ad esempio, quanto ai lavoratori divenuti inabili allo svolgimento delle proprie mansioni in conseguenza di infortunio o di malattia, i quali non possono essere licenziati ove sia possibile adibirli ad altre mansioni, anche inferiori (art. 4, comma 4, legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili»), ovvero ai lavoratori esuberanti nelle procedure di licenziamento collettivo, il cui licenziamento può essere evitato attraverso un accordo collettivo che permetta loro di essere adibiti a mansioni anche inferiori alle precedenti (art. 4, comma 11, della legge 23 luglio 1991, n. 223, recante «Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro»).

Ciò posto, non vi è ragione per la quale la logica che vale in rapporto al licenziamento per giustificato motivo oggettivo non possa valere anche per il licenziamento per motivi disciplinari.

Non coglierebbe nel segno l’obiezione, per cui la prevista possibilità di sostituire la sanzione disciplinare espulsiva con la retrocessione implicherebbe, comunque sia, una disparità di trattamento degli autoferrotranvieri rispetto al complesso degli altri lavoratori subordinati: disparità di trattamento che andrebbe pur sempre giustificata. Vale, infatti, in proposito il rilievo che si tratterebbe, per quanto detto, di una disparità di trattamento in melius, anziché in peius, come si opina nell’ordinanza di rimessione

9.– Nelle considerazioni che precedono è insita anche l’infondatezza delle questioni sollevate in riferimento agli artt. 1, 2, 4 e 35 Cost. Le norme censurate non possono ritenersi contrarie, in parte qua, ai parametri evocati, proprio perché permettono al dipendente di conservare, comunque sia, il posto di lavoro, nonostante la grave mancanza disciplinare.

Per quanto attiene, invece, alla denunciata violazione dell’art. 36 Cost., l’infondatezza della censura si connette al più radicale rilievo che il diritto a una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto non è, in ogni caso, compromesso dalla sanzione della retrocessione. L’autoferrotranviere retrocesso fruisce, infatti, della retribuzione contrattualmente prevista per la qualifica di destinazione e garantita a tutti gli appartenenti ad essa: retribuzione la cui adeguatezza non è in discussione.

10.– Alla luce dei rilievi svolti, le questioni vanno dichiarate, dunque, inammissibili per difetto di rilevanza nella parte in cui censurano la previsione della retrocessione quale sanzione "diretta” per determinati illeciti disciplinari (art. 37, primo comma, numero 5, in relazione all’art. 44, primo comma, dell’Allegato A al r.d. n. 148 del 1931), e non fondate nella parte in cui censurano la prevista possibilità di applicare la retrocessione quale sanzione "sostitutiva” della destituzione (art. 37, primo comma, numero 5, in relazione agli artt. 44, commi secondo, terzo, quarto e quinto, e 55, comma secondo, del medesimo Allegato).

Per Questi Motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 37, primo comma, numero 5), in relazione all’art. 44, primo comma, dell’Allegato A al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 (Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione), sollevate, in riferimento agli artt. l, 2, 3, 4, 35 e 36 della Costituzione, dalla Corte di cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza indicata in epigrafe;

2) dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 37, primo comma, numero 5), in relazione agli artt. 44, commi secondo, terzo, quarto e quinto, e 55, comma secondo, dell’Allegato A al r.d. n. 148 del 1931, sollevate, in riferimento agli artt. l, 2, 3, 4, 35 e 36 Cost., dalla Corte di cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 2020.

F.to:

Marta CARTABIA, Presidente

Franco MODUGNO, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 31 luglio 2020.