ANNO 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai
signori:
- Giorgio LATTANZI
Presidente
- Aldo CAROSI Giudice
- Marta CARTABIA ”
- Mario Rosario MORELLI ”
- Giancarlo CORAGGIO ”
- Giuliano AMATO ”
- Silvana SCIARRA ”
- Nicolò ZANON ”
- Franco MODUGNO ”
-
Augusto Antonio BARBERA ”
- Giulio PROSPERETTI ”
-
Giovanni AMOROSO ”
-
Francesco VIGANÒ ”
- Luca ANTONINI ”
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità
costituzionale dell’art. 8-quater, ultimo comma (recte:
comma 4), della legge
della Regione Toscana 22 settembre 2003, n. 49 (Norme in materia di tasse
automobilistiche regionali), introdotto dall’art. 33 della legge della Regione
Toscana 14 luglio 2012, n. 35, recante «Modifiche alla legge regionale 29
dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2011) e alla legge regionale
27 dicembre 2011, n. 66 (Legge finanziaria per l’anno 2012) e ulteriori
disposizioni collegate. Modifiche alle l.r. 59/1996,
42/1998, 49/1999, 39/2001, 49/2003, 1/2005, 4/2005, 30/2005, 32/2009, 21/2010,
68/2011», promosso dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli,
sezione seconda, nel procedimento vertente tra Antonio Errichiello e la Regione
Toscana, nonché Equitalia servizi di riscossione spa,
con ordinanza
del 2 maggio 2017, iscritta al n. 10 del registro ordinanze 2018 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell’anno
2018.
Visto l’atto di
costituzione della Regione Toscana;
udito nella camera di
consiglio del 10 ottobre 2018 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli.
Ritenuto
che, nel corso di un giudizio promosso contro la Regione Toscana ed Equitalia servizi di riscossione spa − Agenzia
Riscossione Napoli, per l’annullamento di una cartella esattoriale emessa per
mancato pagamento della tassa automobilistica, che il ricorrente assumeva non
dovuta, in quanto relativa a periodo in cui l’autovettura di sua proprietà era
gravata da fermo amministrativo, l’adita Commissione tributaria provinciale di
Napoli, sezione seconda, premessane la rilevanza, ha sollevato, con l’ordinanza
in epigrafe, questione di legittimità costituzionale dell’art. 8-quater, ultimo
comma (recte: comma 4), della legge della Regione
Toscana 22 settembre 2003, n. 49 (Norme in materia di tasse automobilistiche
regionali), aggiunto all’originario testo normativo dall’art. 33 della legge
della Regione Toscana 14 luglio 2012, n. 35, recante «Modifiche alla legge
regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2011) e alla
legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66 (Legge finanziaria per l’anno 2012) e
ulteriori disposizioni collegate. Modifiche alle l.r.
59/1996, 42/1998, 49/1999, 39/2001, 49/2003, 1/2005, 4/2005, 30/2005, 32/2009,
21/2010, 68/2011», e per il quale, con riferimento ai titoli per la sospensione
dell’obbligo di pagamento della tassa automobilistica regionale, «la
trascrizione presso il PRA del provvedimento di fermo derivante dalla procedura
di riscossione coattiva di crediti di natura pubblicistica non esplica effetti
ai fini della interruzione e sospensione dell’obbligo tributario»;
che, secondo la rimettente, la
disposizione denunciata contrasterebbe con l’art. 117, secondo comma,
lettera e), della Costituzione – in relazione all’art. 5, comma 37, del decreto-legge
30 dicembre 1982, n. 953 (Misure in materia tributaria), convertito, con
modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n. 53 – e con l’art. 119, secondo comma,
Cost. E ciò per le medesime ragioni per le quali
la sentenza di
questa Corte n. 288 del 2012 (le cui motivazioni il giudice a quo fa
proprie) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di altra norma regionale,
ritenuta di analogo contenuto (art. 10 della legge della Regione Marche 28
dicembre 2011, n. 28, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale 2012 e pluriennale 2012/2014 della Regione (Legge finanziaria 2012)»;
che, in questo giudizio incidentale, si
è costituita la Regione Toscana, eccependo l’inammissibilità o la non
fondatezza dell’odierna questione, in quanto identica a quella dichiarata non
fondata con sentenza
n. 47 del 2017.
Considerato
che, effettivamente, con la sentenza n. 47 del
2017 (di cui non tiene conto la rimettente), questa Corte ha già dichiarato
«non fondata [identica] questione di legittimità costituzionale dell’art.
8-quater, comma 4, della legge della Regione Toscana 22 settembre 2003, n. 49
(Norme in materia di tasse automobilistiche regionali), aggiunto dall’art. 33
della legge della medesima Regione 14 luglio 2012, n. 35, recante «Modifiche
alla legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno
2011) e alla legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66 (Legge finanziaria per
l’anno 2012) e ulteriori disposizioni collegate. Modifiche alle l.r. 59/1996, 42/1998, 49/1999, 39/2001, 49/2003, 1/2005,
4/2005, 30/2005, 32/2009, 21/2010, 68/2011», sollevata, in riferimento agli
artt. 117, secondo comma, lettera e), e 119, secondo comma, della Costituzione»;
che, in detta decisione, questa Corte
ha, infatti, chiarito come il “fermo amministrativo” – al quale è correlata
l’esenzione dal pagamento del tributo prevista dall’art. 5, comma 37, del
decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 (Misure in materia tributaria), come
convertito, nella legge 28 febbraio 1982, n. 53, e cui identicamente si
riferiva, escludendo l’esenzione stessa, la disposizione della Regione Marche
caducata dalla sentenza
n. 288 del 2012 – sia diverso dal cosiddetto “fermo fiscale”. Atteso anche
che a quest’ultimo «non poteva evidentemente riferirsi la norma di esenzione
del 1982, in quanto solo successivamente il decreto-legge 31 dicembre 1996, n.
669 (Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a
completamento della manovra di finanza pubblica per l’anno 1997), convertito,
con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1997, n. 30, ha introdotto detta
diversa ipotesi di fermo, all’interno dell’art. (91-bis, poi rifluito
nell’art.) 86, del d.P.R. n. 602 del 1973, come misura
di garanzia del credito di enti pubblici e non come sanzione conseguente a
violazione di norme del codice della strada»;
che l’esclusione della sospensione
dell’obbligo di pagamento della tassa automobilistica nel periodo di fermo
della vettura disposto dall’agente della riscossione – quale propriamente
prevista dal censurato art. 8-quater della legge reg. Toscana n. 49 del 2003 –
«non si pone, dunque, in contrasto con la esenzione dal tributo (nella diversa
ipotesi di fermo disposto dall’autorità amministrativa o da quella giudiziaria)
prevista, in via di eccezione, dal d.l. n. 953 del
1982, e rientra, invece, nella regola – innovativamente
introdotta dallo stesso – che vuole quel tributo correlato non più alla
circolazione, ma alla proprietà del mezzo» (sentenza n. 47 del
2017) ovvero, comunque, alla ricorrenza di un titolo equipollente, idoneo a
legittimare il possesso del veicolo (usufrutto, leasing, acquisto con patto di
riservato dominio);
che, rispetto a tali motivazioni,
alcuna replica né alcun argomento di segno contrario si rinviene nella
ordinanza in esame;
che la questione sollevata dalla
rimettente è, pertanto, manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26,
secondo comma della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, commi 1 e 2, delle norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara
la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale
dell’art. 8-quater, comma 4, della legge della Regione Toscana 22 settembre
2003, n. 49 (Norme in materia di tasse automobilistiche regionali), introdotto
dall’art. 33 della legge della Regione Toscana 14 luglio 2012, n. 35, recante
«Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per
l’anno 2011) e alla legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66 (Legge finanziaria
per l’anno 2012) e ulteriori disposizioni collegate. Modifiche alle l.r. 59/1996, 42/1998, 49/1999, 39/2001, 49/2003, 1/2005,
4/2005, 30/2005, 32/2009, 21/2010, 68/2011», sollevata, in riferimento agli
artt. 117, secondo comma, lettera e), e 119, secondo comma, della Costituzione,
dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli, sezione seconda, con
l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 ottobre 2018.
F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente
Mario Rosario MORELLI, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 5 novembre
2018.