Sentenza n. 33 del 2017

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SENTENZA N. 33

ANNO 2017

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-           Paolo                          GROSSI                                 Presidente

-           Giorgio                       LATTANZI                           Giudice

-           Aldo                           CAROSI                                         ”

-           Marta                          CARTABIA                                  ”

-           Giancarlo                    CORAGGIO                                 ”

-           Giuliano                      AMATO                                        ”

-           Silvana                        SCIARRA                                     ”

-           Daria                           de PRETIS                                     ”

-           Nicolò                         ZANON                                         ”

-           Augusto Antonio        BARBERA                                    ”

-           Giulio                         PROSPERETTI                             ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 42, comma 2, della legge della Regione Piemonte 3 agosto 2015, n. 19, recante «Riordino del sistema di gestione delle aree protette regionali e nuove norme in materia di Sacri Monti. Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità)», promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso spedito per la notifica il 2 ottobre 2015, depositato in cancelleria il 9 ottobre 2015 ed iscritto al n. 90 del registro ricorsi 2015.

Visto l’atto di costituzione della Regione Piemonte;

udito nell’udienza pubblica del 6 dicembre 2016 il Giudice relatore Giuliano Amato;

uditi l’avvocato dello Stato Pio Giovanni Marrone per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Giovanna Scollo per la Regione Piemonte.

Ritenuto in fatto

1.– Con ricorso notificato il 2 ottobre 2015 e depositato il 9 ottobre 2015 (reg. ric. n. 90 del 2015), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato l’art. 42, comma 2, della legge della Regione Piemonte 3 agosto 2015, n. 19, recante «Riordino del sistema di gestione delle aree protette regionali e nuove norme in materia di Sacri Monti. Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità)», per violazione dell’art. 81, terzo comma, della Costituzione.

L’art. 42 stabilisce che «1. Agli oneri per la gestione delle riserve speciali dei Sacri Monti, stimati per l’esercizio finanziario 2015 in euro 2.350.000,00, in termini di competenza e di cassa, ripartiti in euro 2.000.000,00 per la spesa del personale e in euro 350.000,00 per le spese di gestione corrente nell’ambito dell’unione previsionale di base (UPB) A16191 si fa fronte con risorse della medesima UPB. 2. Per ciascun anno del biennio 2016-2017, agli oneri di cui al comma 1 e per le spese di investimento per memoria, in termini di competenza, si provvede con le risorse finanziarie dell’UPB A20021 e dell’UPB A20022 del bilancio regionale».

2.– La difesa statale osserva come dalla lettura del bilancio regionale sia possibile individuare, tra le voci di uscita distinte per UPB, quelle relative al governo e alla tutela del territorio e dell’ambiente, riconducibili alla “grande voce” A16.

In particolare, la UPB richiamata nel comma 1 dell’art. 42 (A16191), indicherebbe le spese per il governo del territorio e la tutela del territorio e dell’ambiente specificamente relative alle aree naturali protette; sotto questa voce, dunque, ricadrebbero correttamente gli oneri di gestione delle riserve speciali per l’esercizio finanziario 2015, come precisato dal medesimo comma 1 dell’art. 42.

2.1.– Nell’impugnato comma 2, invece, con riguardo all’indicazione delle risorse finanziarie che costituiscono la provvista per i medesimi oneri relativamente agli anni 2016 e 2017, il legislatore regionale, ad avviso dell’Avvocatura generale dello Stato, non avrebbe precisato alcun importo, disponendo genericamente che a tali oneri si faccia fronte «con le risorse finanziarie dell’UPB A20021 e dell’UPB A20022 del bilancio regionale».

Tali voci riguarderebbero la diversa fattispecie della «promozione della cultura del turismo e dello sport; musei e patrimonio culturale; spese correnti» (A20021), nonché «spese in conto capitale» (A20022).

2.2.– Secondo la difesa statale, l’assenza di quantificazione degli oneri relativi agli anni 2016 e 2017 e la “inesatta” collocazione degli stessi, sarebbero imputabili alla incapienza della “corretta” UPB (A16191).

Pertanto, il legislatore regionale avrebbe previsto, nel settore della tutela del territorio e dell’ambiente, spese non individuate e in ogni caso inevitabilmente prive della necessaria copertura finanziaria. Di qui, la violazione dell’art. 81, terzo comma, Cost.

Ad avviso dell’Avvocatura generale dello Stato, infatti, la generica indicazione di una UPB non congruente, senza la quantificazione degli oneri che sulla stessa dovrebbero gravare, non sarebbe sufficiente a soddisfare il requisito della “provvista” dei mezzi previsto dalla Costituzione.

Peraltro, osserva la difesa statale, anche laddove quegli oneri non siano destinati ad esaurire o superare la capienza della indicata UPB, qualunque altra previsione di spesa imputata alla medesima UPB creerebbe incertezza sulla capienza del bilancio e sul “riparto” delle varie spese, rendendo incerti gli importi effettivamente destinati a fronteggiarli.

3.– Con atto depositato il 12 novembre 2015, si è costituita in giudizio la Regione Piemonte, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile e comunque infondato.

3.1.– La difesa regionale eccepisce, in primo luogo, l’inammissibilità della censura relativa alla inesatta individuazione della UPB. A suo avviso, infatti, non sarebbe stata violata alcuna norma costituzionale, né alcuna norma interposta, ben potendo la Regione ritenere che un bene prezioso e del tutto peculiare come la Riserva speciale dei Sacri Monti possa rientrare nelle competenze del turismo e della cultura.

3.2.– Secondo la difesa regionale, la legge regionale n. 19 del 2015 ha dettato una particolare disciplina in materia di Sacri Monti, siti UNESCO riconosciuti quali riserve speciali, al fine di sottolinearne le peculiarità e rilanciarne il ruolo di luoghi dedicati soprattutto al turismo devozionale e storico-artistico.

In ragione di ciò, a seguito della riorganizzazione degli uffici regionali di cui alla deliberazione n. 11-1409 dell’11 maggio 2015, è stata affidata all’Assessorato alla cultura e al turismo l’azione di indirizzo, coordinamento e finanziamento dell’ente strumentale che provvede alla gestione di tali riserve.

Osserva la Regione come la disciplina in oggetto sia intervenuta in corso d’anno e, dunque, il comma 1 dell’art. 42 farebbe correttamente riferimento a una quantificazione degli oneri per la gestione dei Sacri Monti nell’esercizio finanziario 2015 pari a 2.350.000,00 euro (ripartiti in 2 milioni per la spesa del personale e in 350.000,00 euro per le spese di gestione corrente), individuando ancora quale unità previsionale di base l’UPB A16191, relativa all’Assessorato all’ambiente ed in particolare alla Direzione regionale ambiente, governo e tutela del territorio, settore aree naturali protette.

Il comma 2 dell’art. 42, invece, non sarebbe affatto privo di quantificazione degli oneri, poiché esso richiama specificamente gli importi già previsti al comma 1. Esso prevederebbe che, a partire dal biennio 2016-2017, a seguito della richiamata riorganizzazione degli uffici regionali, alle ricadute economiche dell’intervento legislativo si faccia fronte con le risorse finanziarie previste nelle UPB di competenza delle nuove strutture regionali incaricate delle attività relative ai Sacri Monti.

Secondo la Regione, pertanto, con decorrenza 1° gennaio 2016 e per il biennio 2016-2017, le risorse trasferite all’Ente di gestione dei Sacri Monti a valere sul bilancio regionale, già puntualmente quantificate al comma 1 dell’art. 42, verrebbero allocate nelle UPB di competenza dell’Assessorato alla cultura e al turismo.

Per questo motivo, la copertura finanziaria della spesa viene riferita alle UPB di nuova istituzione A2002A1 e A2002A2, poste in capo alla Direzione regionale promozione della cultura e del turismo e dello sport ed in particolare al settore valorizzazione del patrimonio culturale musei e siti UNESCO, sia per la spesa corrente, sia per la spesa in conto capitale, quest’ultima “per memoria”.

3.3.– Quanto, invece, alla lamentata incapienza delle richiamate UPB per gli anni 2016-2017, la difesa regionale osserva come la nuova disciplina in materia di Sacri Monti e la conseguente riorganizzazione delle competenze degli uffici regionali siano intervenute in corso d’anno, quando la legge di bilancio era già stata approvata.

La Regione, pertanto, è tenuta ad aggiornare i documenti contabili al fine di renderli rispondenti alla nuova organizzazione; a tal proposito, la difesa regionale richiama gli artt. 7, comma 2, e 24 della legge della Regione Piemonte 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte), che consentirebbero alla Giunta regionale di reperire fondi anche mediante riduzione di altri capitoli di spesa.

Considerato in diritto

1.– Con il ricorso notificato il 2 ottobre 2015 e depositato il successivo 9 ottobre (reg. ric. n. 90 del 2015), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato l’art. 42, comma 2, della legge della Regione Piemonte 3 agosto 2015, n. 19, recante «Riordino del sistema di gestione delle aree protette regionali e nuove norme in materia di Sacri Monti. Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità)», per violazione dell’art. 81, terzo comma, della Costituzione.

Secondo la difesa statale, la copertura finanziaria degli oneri relativi alla gestione delle riserve dei Sacri Monti, per gli anni 2016 e 2017, sarebbe rimessa ad una UPB «non corretta»; le relative spese, inoltre, non sarebbero state quantificate e non sarebbero indicati i mezzi per farvi fronte.

2.– In via preliminare, deve essere esaminata l’eccezione di inammissibilità della censura relativa all’inesatta individuazione della UPB, sollevata dalla difesa della Regione.

L’eccezione non è fondata, poiché la corretta individuazione della UPB è profilo che attiene al merito e non all’ammissibilità della questione.

3.– Quanto alla stessa questione, successivamente alla proposizione del ricorso è intervenuta la legge regionale 29 dicembre 2015, n. 28 (Assestamento al bilancio di previsione per l’anno finanziario 2015 e disposizioni finanziarie), che ha autorizzato aggiornamenti e variazioni nel bilancio pluriennale per la parte relativa agli anni finanziari 2016 e 2017.

In particolare, come risulta dalla documentazione depositata dalla difesa regionale in prossimità dell’udienza, per le due UPB A2002A1e A2002A2, inizialmente prive di copertura finanziaria, è stato previsto, per gli anni in questione, uno stanziamento di 2 milioni e 350 mila euro, pari esattamente all’onere stimato dall’art. 41, comma 1, poi richiamato dal comma impugnato.

La normativa sopravvenuta appare, dunque, satisfattiva della pretesa avanzata con il ricorso; né, d’altra parte, la disposizione impugnata ha ricevuto medio tempore applicazione. Sussistono, pertanto, entrambe le condizioni enucleate dalla giurisprudenza di questa Corte per pervenire alla declaratoria di cessazione della materia del contendere.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell’art. 42, comma 2, della legge della Regione Piemonte 3 agosto 2015, n. 19, recante «Riordino del sistema di gestione delle aree protette regionali e nuove norme in materia di Sacri Monti. Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità)», promossa, in riferimento all’art. 81, terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 2016.

F.to:

Paolo GROSSI, Presidente

Giuliano AMATO, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 9 febbraio 2017.