ORDINANZA N. 53
ANNO 2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta
dai signori:
- Gaetano SILVESTRI Presidente
- Luigi MAZZELLA Giudice
- Sabino CASSESE ”
- Giuseppe TESAURO ”
-
- Giuseppe FRIGO ”
- Alessandro CRISCUOLO ”
- Paolo GROSSI ”
- Giorgio LATTANZI ”
- Aldo CAROSI ”
- Marta CARTABIA ”
- Sergio MATTARELLA ”
- Mario
Rosario MORELLI ”
- Giancarlo CORAGGIO ”
- Giuliano AMATO ”
ha
pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio per conflitto di
attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione
del Senato della Repubblica del 21 dicembre 2012 (doc. IV-ter, n. 29), che ha
dichiarato l’insindacabilità delle opinioni espresse da Raffaele (detto Lino) Iannuzzi, senatore all’epoca dei fatti, nei confronti del
magistrato Luca Tescaroli, promosso dal Tribunale
ordinario di Monza, sezione penale, con ricorso depositato in cancelleria il 6
dicembre 2013 ed iscritto al n. 11 del registro conflitti tra poteri dello
Stato 2013, fase di ammissibilità.
Udito nella camera di consiglio del 26 febbraio 2014 il
Giudice relatore Aldo Carosi.
Ritenuto che, con ricorso del 4 novembre 2013, depositato
nella cancelleria di questa Corte il 6 dicembre 2013, il Tribunale ordinario di
Monza, sezione penale, ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello
Stato in riferimento alla deliberazione del 21 dicembre 2012 (doc. IV-ter, n. 29),
con la quale il Senato della Repubblica ha affermato che le dichiarazioni rese
da Raffaele (detto Lino) Iannuzzi, senatore all’epoca
dei fatti, nei confronti del dott. Luca Tescaroli –
per le quali pende procedimento penale – concernono opinioni espresse da un
membro del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni e ricadono, pertanto,
nella garanzia di insindacabilità di cui all’art. 68, primo comma,
della Costituzione;
che, secondo quanto riportato dal
ricorrente, nel procedimento penale innanzi a esso pendente, Raffaele Iannuzzi è imputato del reato di cui agli artt. 595, terzo
comma, del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni
sulla stampa), perché, «quale autore dell’articolo dal titolo “Quell’esperto
gestito come un pentito – Ma i pubblici ministeri non si scusano”, apparso sul
quotidiano Il Giornale il 29.7.2007, offendeva la reputazione del dr. Luca Tescaroli, all’epoca dei fatti Sostituto Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta […]»;
che, in data 29 giugno 2012, il Tribunale
ordinario di Monza ha sospeso il processo, in attesa della decisione del Senato
della Repubblica in merito alla sindacabilità delle
opinioni espresse dal senatore Iannuzzi nell’articolo
indicato;
che, riferisce ancora il ricorrente, con
la richiamata deliberazione il Senato della Repubblica – recependo le
conclusioni contenute nella relazione della Giunta delle elezioni e delle
immunità parlamentari – ha dichiarato l’insindacabilità, ai sensi dell’art. 68,
primo comma, Cost., di quelle opinioni;
che, secondo il medesimo giudice, non
sussisterebbero nella specie i presupposti della prerogativa di insindacabilità
deliberata dal Senato della Repubblica, in quanto dalla deliberazione in
questione non risulterebbe alcun atto parlamentare riferibile al senatore Raffaele
Iannuzzi che possa far ritenere esistente tra esso e
le opinioni espresse nell’articolo di stampa il «nesso funzionale» – richiesto
dalla giurisprudenza costituzionale, di legittimità e della Corte EDU – per
l’applicabilità dell’art. 68, primo comma, Cost.;
che il giudice ricorrente asserisce
l’ammissibilità del conflitto sia sotto il profilo soggettivo – in quanto il
Tribunale ordinario di Monza, sezione penale, «è l’organo competente a
decidere, nell’ambito delle funzioni giurisdizionali, in merito alla lamentata
illiceità penale della condotta addebitata all’imputato e quindi “a dichiarare
la volontà del potere cui appartiene, in posizione di piena indipendenza
garantita dalla Costituzione”» – sia sotto il profilo oggettivo, perché il
conflitto riguarda i presupposti per l’applicazione dell’art. 68, primo comma,
Cost. e la lesione della sfera di attribuzioni giurisdizionali,
costituzionalmente garantite, del ricorrente;
che il ricorrente medesimo chiede a
questa Corte di dichiarare che non spettava al Senato della Repubblica
deliberare che quelle manifestate dall’allora senatore Iannuzzi
nell’articolo di stampa menzionato costituissero opinioni espresse dal
parlamentare nell’esercizio delle sue funzioni ai sensi dell’art. 68, primo
comma, Cost., e, conseguentemente, di annullare la deliberazione di
insindacabilità.
Considerato che in questa fase del giudizio, a norma dell’art.
37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione
e sul funzionamento della Corte costituzionale), la Corte è chiamata a
deliberare, senza contraddittorio, se il ricorso sia ammissibile in quanto vi
sia «materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza»,
sussistendone i requisiti soggettivo ed oggettivo e restando impregiudicata
ogni ulteriore questione, anche in punto di ammissibilità;
che, sotto il profilo del requisito
soggettivo, va riconosciuta la legittimazione del Tribunale ordinario di Monza,
sezione penale, a promuovere conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato,
in quanto organo giurisdizionale, in posizione di indipendenza
costituzionalmente garantita, competente a dichiarare definitivamente,
nell’esercizio delle funzioni attribuitegli, la volontà del potere cui
appartiene;
che, parimenti, deve essere riconosciuta
la legittimazione del Senato della Repubblica ad essere parte del presente
conflitto, quale organo competente a dichiarare in modo definitivo la propria
volontà in ordine all’applicazione dell’art. 68, primo comma, Cost.;
che, per quanto attiene al profilo
oggettivo, il ricorrente lamenta la lesione della propria sfera di
attribuzione, costituzionalmente garantita, in conseguenza di un esercizio
ritenuto illegittimo, per inesistenza dei relativi presupposti, del potere
spettante al Senato della Repubblica di dichiarare l’insindacabilità delle
opinioni espresse da un membro di quel ramo del Parlamento ai sensi dell’art.
68, primo comma, Cost.;
che, dunque, esiste la materia di un
conflitto la cui risoluzione spetta alla competenza di questa Corte.
per questi motivi
1) dichiara
ammissibile, ai sensi dell’art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme
sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), il ricorso
per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato indicato in epigrafe,
proposto dal Tribunale ordinario di Monza, sezione penale, nei confronti del
Senato della Repubblica;
2) dispone:
a) che la cancelleria di questa Corte
dia immediata comunicazione della presente ordinanza al predetto giudice, che
ha proposto il conflitto di attribuzione;
b) che il ricorso e la presente
ordinanza siano, a cura del ricorrente, notificati al Senato della Repubblica,
in persona del suo Presidente, entro il termine di sessanta giorni dalla
comunicazione di cui al punto a), per essere successivamente depositati, con la
prova dell’avvenuta notifica, nella cancelleria di questa Corte entro il
termine di trenta giorni previsto dall’art. 24, comma 3, delle norme integrative
per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 marzo
2014.
F.to:
Aldo CAROSI, Redattore
Depositata in