SENTENZA N. 259
ANNO
2010
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
composta dai signori:
-
-
-
-
-
-
- Luigi MAZZELLA "
-
-
- Maria
-
-
- Giuseppe FRIGO "
- Alessandro CRISCUOLO "
- Paolo GROSSI "
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nei giudizi per conflitti
di attribuzione tra enti sorti a seguito dell’ordinanza del Commissario del
Governo per
Udito nell’udienza pubblica
del 25 maggio 2010 il Giudice relatore
uditi gli avvocati
Ritenuto in fatto
1.– Con ricorso, iscritto al reg. ric. n. 19 del 2008, notificato il 13 novembre 2008, depositato
il successivo 21 novembre,
Tale provvedimento – secondo la
ricorrente – opererebbe un’illegittima invasione delle competenze in materia di esercizi pubblici e di spettacoli pubblici per quanto
attiene alla pubblica sicurezza, attribuite alla Provincia dagli artt. 9, primo comma, nn. 6 e 7, e 16
del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670
(Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige), oltre che delle attribuzioni già
spettanti all’autorità di pubblica sicurezza, assegnate al Presidente della
Provincia, nelle materie di competenza provinciale, dall’art. 20 del medesimo
statuto speciale e dalle relative norme di attuazione,
in specie dall’art. 3, primo comma, e 4, primo comma, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 686 (Norme
di attuazione dello statuto speciale per
Esso sarebbe, quindi, gravemente lesivo
delle prerogative costituzionali assegnate alla Provincia, oltre che dalle
predette norme statutarie e di attuazione, anche dagli artt. 105 e 107 dello statuto
medesimo e dall’art. 117 della Costituzione in relazione all’art.
10 della legge costituzionale 18 ottobre
2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione).
L’attribuzione alla Provincia delle
competenze inerenti anche alla funzione di garanzia della sicurezza pubblica, in relazione a determinate materie di spettanza provinciale,
risponderebbe ad esigenze di contemperamento tra un adeguato collegamento con
il territorio ed un sufficiente grado di accentramento della medesima funzione,
in ossequio a quanto stabilito dall’art. 97 Cost., oltre che, nel quadro dei
principi delineati dalle norme dello statuto e dalle norme di attuazione dello
stesso, alla salvaguardia dell’autonomia speciale della Provincia autonoma di
Bolzano che trova il suo fondamento nell’art. 6 della Costituzione.
Pertanto, la ricorrente chiede che
2.– Con i ricorsi iscritti al reg.
conflitti del 2008 ai numeri 20, 21, 25, 26 e 27,
In particolare, il ricorso iscritto al
n. 20 del reg. conflitti del 2008 concerne il provvedimento del Questore della
Provincia di Bolzano del 18 settembre 2008 (n. 11-A/2008/P.A.S.I., del 17 settembre 2008, comunicato alla Provincia di
Bolzano il 18 settembre 2008) e la relativa lettera di comunicazione. Con tale
provvedimento è stata disposta la chiusura per dieci giorni, ai sensi dell’art.
100 del regio decreto 16 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza), dell’esercizio
pubblico “Caffè Agadir”, sito in Bolzano, in quanto,
nel corso di controlli di polizia, è stata accertata la presenza abituale di
persone pregiudicate ed il verificarsi di liti ed aggressioni che hanno
comportato la necessità dell’intervento delle forze dell’ordine, con
l’individuazione di una persona non in regola con le norme sul soggiorno.
Con il ricorso iscritto al n. 21 del
reg. conflitti del 2008 sono stati impugnati il provvedimento del Questore della
Provincia di Bolzano del 16 settembre 2008 (n. 11-A/2008/P.A.S.I.,
del 16 settembre 2008, comunicato alla Provincia di Bolzano il 16 settembre
2008), con cui è stata disposta la chiusura per dieci giorni, ai sensi
dell’art. 100 T.U.L.P.S., dell’esercizio pubblico
“Bar Casablanca”, sito in Bolzano, e la relativa lettera di comunicazione,
nonché il successivo provvedimento del medesimo Questore del 21 ottobre 2008
(n. 11-A/2008/P.A.S.I., del 21 ottobre 2008,
comunicato alla Provincia di Bolzano il 22 ottobre 2008), con cui è stata
disposta nuovamente la chiusura per 15 giorni, ai sensi dell’art. 100 T.U.L.P.S., del medesimo esercizio, e la relativa lettera
di comunicazione. Tali provvedimenti sono stati adottati dal Questore in
quanto, nel corso di controlli di polizia, era stata accertata la presenza
abituale di persone pregiudicate e la violazione delle disposizioni in materia di orario di chiusura dei locali pubblici e,
successivamente, si era reso necessario l’intervento delle forze di polizia per
sedare una rissa in corso tra persone di nazionalità straniera, intervento in
esito al quale era stato altresì
disposto il sequestro di
Il ricorso iscritto al n. 25 del reg.
conflitti del
Con i ricorsi iscritti ai nn. 26 e 27 del reg. conflitti del 2008, sono stati,
infine, impugnati, rispettivamente, il provvedimento del Questore della
Provincia di Bolzano dell’11 ottobre 2008 (n. 11-A/2008/P.A.S.I., dell’11 ottobre 2008, comunicato alla Provincia di
Bolzano il 14 ottobre 2008), con cui è stata disposta la chiusura per dieci
giorni dell’esercizio pubblico “Bar Muuh”, sito in Merano, e la relativa lettera di
comunicazione datata 11 ottobre 2008, comunicata alla Provincia di Bolzano in
data 14 ottobre 2008, nonché il provvedimento del Questore dell’11 ottobre 2008
(n. 11-A/2008/P.A.S.I., dell’11 ottobre 2008,
comunicato alla Provincia di Bolzano il 14 ottobre 2008), con cui è stata
disposta la chiusura per dieci giorni
dell’esercizio pubblico “Bar Romana”, sito in Merano, e la relativa
lettera di comunicazione. Anche tali provvedimenti
sono stati adottati in quanto, nel corso di controlli di polizia, era stata
accertata, in detti esercizi pubblici, la presenza abituale di persone
pregiudicate.
Secondo la ricorrente, i provvedimenti
avrebbero illegittimamente invaso le competenze in tema di “turismo ed
industria alberghiera”, “esercizi pubblici” e “spettacoli pubblici
per quanto attiene alla pubblica sicurezza”, attribuite alla Provincia dagli
artt. 8, primo comma, n. 20, 9, primo comma, nn. 6 e 7, e 16 dello statuto speciale, nonché
le attribuzioni già spettanti all’autorità di pubblica sicurezza, assegnate al
Presidente della Provincia, nelle rispettive materie, dall’art. 20 del medesimo
statuto speciale e dalle relative norme di attuazione (in specie dall’art. 3,
primo comma, del d.P.R. n. 686 del 1973, nonché dall’art. 4, comma 1, d.lgs. n. 266 del 1992 e dall’art. 3, comma 3, del d.P.R.
n. 526 del 1987).
Tali provvedimenti sarebbero, quindi,
gravemente lesivi delle prerogative costituzionali attribuite alla medesima
Provincia, oltre che dalle predette norme statutarie e di attuazione
statutaria, anche dall’art. 107 dello statuto e dall’art. 117 della
Costituzione in relazione all’art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001.
In tutti i citati ricorsi, la ricorrente
sostiene, inoltre, che l’attribuzione alla Provincia delle competenze inerenti
anche alla funzione di garanzia della sicurezza pubblica, in
relazione a determinate materie di spettanza provinciale, risponderebbe
ad esigenze di contemperamento tra un adeguato collegamento con il territorio
ed un sufficiente grado di accentramento della medesima funzione, in ossequio a
quanto stabilito dall’art. 97 Cost., oltre che, nel quadro dei principi
delineati dalle norme dello statuto e dalle norme di attuazione, alla
salvaguardia dell’autonomia speciale della Provincia autonoma di Bolzano che
trova il suo fondamento nell’art. 6 della Costituzione.
Pertanto, la ricorrente chiede che
3.– All’udienza pubblica del 22
settembre 2009
4.–
In ordine ai conflitti iscritti ai numeri 20, 21,
25, 26 e 27 del registro conflitti del2008, questa Corte, con ordinanza
istruttoria, in esito all’udienza del 22 settembre
5.–
Nell’imminenza della successiva udienza pubblica del 25 maggio 2010, alla
quale il giudizio era stato nel frattempo rinviato, la ricorrente ha depositato
ulteriori memorie, insistendo per l’accoglimento dei
ricorsi.
6.–
Il Presidente del Consiglio dei ministri non ha svolto attività difensiva.
Considerato in diritto
1.–
Con sei distinti ricorsi,
Secondo la ricorrente, tali norme
attribuirebbero al Presidente della Provincia i poteri di pubblica sicurezza
inerenti alle materie di competenza provinciale, configurando come meramente residuali
i poteri di pubblica sicurezza spettanti agli organi statali. Nella Provincia
di Bolzano, la linea di demarcazione fra le proprie competenze e le competenze
statali non correrebbe, pertanto, «fra le funzioni di
polizia amministrativa e l’area delle funzioni di polizia di pubblica
sicurezza», ma si delineerebbe all’interno di quest’ultima, come risulterebbe
confermato dalle pertinenti norme di attuazione dello statuto speciale ed in
specie dagli artt. 3, primo comma, e 4, primo comma, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 686 (Norme
di attuazione dello statuto speciale per
I provvedimenti impugnati sarebbero
lesivi delle prerogative provinciali, in quanto gli interessi tutelati
dall’autorità statale di pubblica sicurezza con i predetti non avrebbero
rilevanza esterna alle materie di competenza provinciale ed alle connesse
attribuzioni provinciali di cui all’art. 20 dello statuto speciale, non
attenendo in modo diretto all’ordine pubblico strettamente inteso, e
rientrando, invece, nell’ampia competenza provinciale delimitata dalle citate
norme statutarie e di attuazione statutaria.
2.– I ricorsi proposti, avendo ad oggetto provvedimenti di contenuto analogo,
corrispondenti alla sospensione della licenza di esercizio pubblico, e
impugnati con censure di identico contenuto, vanno riuniti e decisi con
un’unica pronuncia.
3.– I ricorsi non sono fondati.
3.1.–
Cinque dei sei ricorsi proposti (quelli iscritti ai numeri 20, 21, 25, 26 e 27
del 2008) impugnano alcuni decreti di sospensione temporanea della licenza di esercizi pubblici, adottati dal Questore della Provincia
di Bolzano ai sensi dell’art. 100 del regio decreto 16 giugno 1931, n. 773
(Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), allo scopo di
scongiurare il verificarsi di
situazioni atte a turbare l’ordine pubblico e
Tali atti rientrano fra quelli, adottati
ai sensi dell’art. 100 T.U.L.P.S.,
di sospensione della licenza di pubblico esercizio, la cui finalità, come
questa Corte ha già espressamente affermato, «non è quella di sanzionare la
condotta del gestore di un pubblico esercizio per avere consentito la presenza,
nel proprio locale, di persone potenzialmente pericolose per l’ordine pubblico
e la sicurezza dei cittadini, bensì quella di impedire, attraverso la chiusura
del locale, il protrarsi di una situazione di pericolosità sociale; ragion per
cui si ha riguardo esclusivamente alla esigenza obiettiva di tutelare l’ordine
e la sicurezza dei cittadini, indipendentemente da ogni responsabilità
dell’esercente» (sentenza
n. 129 del 2009).
I provvedimenti impugnati, in quanto
strumentali esclusivamente alla tutela della sicurezza dei cittadini, non determinano,
quindi, alcuna lesione delle prerogative della Provincia e non sono
riconducibili ai poteri di polizia assegnati al suo Presidente in materia di esercizi pubblici, costituendo legittimo svolgimento dei
compiti di ordine pubblico, riservati allo Stato.
3.2.– Analoghe considerazioni devono svolgersi con riguardo al ricorso
iscritto al n. 19 del 2008, avente ad oggetto un’ordinanza del Commissario del
Governo per
Anche in tal
caso, infatti, il provvedimento in esame è stato posto in
essere in vista della prevalente necessità di tutelare la pubblica
sicurezza, in attuazione di quanto, a tale scopo, prescritto dal citato art. 6
del d.l. n. 117 del 2007. Questa Corte ha già riconosciuto, a tal proposito,
che la predetta disposizione si inserisce in un
contesto normativo volto a favorire una «presa di coscienza dei pericoli, per l’incolumità degli utenti della
strada, derivanti dall’abuso di bevande alcoliche» (sentenza n. 152 del
2010), cosicché risulta evidente che i provvedimenti adottati in attuazione
della stessa sono volti esclusivamente ad evitare che si possano verificare episodi di guida in stato di
ubriachezza potenzialmente lesivi dell’ordine pubblico.
Pertanto il
provvedimento in esame non lede alcuna competenza provinciale, in quanto
adottato nell’esercizio della competenza statale esclusiva in materia di ordine pubblico e pubblica sicurezza.
PER QUESTI MOTIVI
riuniti i giudizi,
dichiara che spettava allo Stato adottare:
- l’ordinanza del Commissario del
Governo per
- il decreto del Questore della
Provincia di Bolzano del 18 settembre 2008 (n. 11-A/2008/P.A.S.I., del 17 settembre 2008, comunicato alla Provincia di
Bolzano il 18 settembre 2008), con cui è stata disposta la chiusura per dieci
giorni, dell’esercizio pubblico bar “Caffè Agadir”,
sito in Bolzano, e la relativa lettera di comunicazione, datata 17 settembre
2008, giunta al protocollo provinciale in data 18 settembre 2008 (reg.
conflitti n. 20 del 2008);
- il decreto del Questore della
Provincia di Bolzano del 16 settembre 2008 (n. 11-A/2008/P.A.S.I., del 16 settembre 2008, comunicato alla Provincia di
Bolzano il 16 settembre 2008), con cui è stata disposta la chiusura per dieci
giorni, dell’esercizio pubblico bar caffè “Bar Casablanca”, sito in Bolzano, e
la relativa lettera di comunicazione, datata 16 settembre 2008, giunta al
protocollo provinciale in data 16 settembre 2008, nonché il decreto del
Questore della Provincia di Bolzano del 21 ottobre 2008 (n. 11-A/2008/P.A.S.I., del 21 ottobre 2008, comunicato alla Provincia di
Bolzano il 22 ottobre 2008), con cui è stata disposta la chiusura per quindici
giorni del medesimo bar caffè “Bar Casablanca”, e la relativa lettera di
comunicazione, datata 21 ottobre 2008, giunta al protocollo provinciale in data
22 ottobre 2008 (reg. conflitti n. 21 del 2008);
- il decreto del Questore della
Provincia di Bolzano (n. 11-A/2008/P.A.S.I., del 22 ottobre 2008, comunicato alla Provincia di Bolzano
il 22 ottobre 2008), con cui è stata disposta la chiusura per sette giorni
dell’esercizio pubblico “New Bar”, sito in Bolzano, e la relativa lettera di
comunicazione, datata 22 ottobre 2008, nonché la lettera del Questore prot. n. 11-A/2008/P.A.S.I. del 21 ottobre 2008, comunicata alla Provincia di
Bolzano in data 21 ottobre 2008, con cui quest’ultimo formulava richiesta di
parere ai sensi dell’art. 21 dello
statuto speciale (reg. conflitti n. 25 del 2008);
- il decreto del Questore della
Provincia di Bolzano (n. 11-A/2008/P.A.S.I., dell’11 ottobre 2008, comunicato alla Provincia di
Bolzano il 14 ottobre 2008), con cui è stata disposta la chiusura per dieci
giorni dell’esercizio pubblico “Bar Muuh”, sito in Merano, e la relativa lettera di
comunicazione, datata 11 ottobre 2008,
comunicata alla Provincia di Bolzano in data 14 ottobre 2008 (reg. conflitti n.
26 del 2008);
- il decreto del Questore della
Provincia di Bolzano (n. 11-A/2008/P.A.S.I., dell’11 ottobre 2008, comunicato alla Provincia di
Bolzano il 14 ottobre 2008), con cui è stata disposta la chiusura per dieci
giorni dell’esercizio pubblico “Bar Romana”, sito in Merano, e la relativa
lettera di comunicazione, datata 11 ottobre 2008, comunicata alla Provincia di
Bolzano in data 14 ottobre 2008 (reg. conflitti n. 27 del 2008).
Così deciso in Roma, nella sede
della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il
7 luglio 2010.
F.to:
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in