Ordinanza n. 218 del 2008

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ORDINANZA N. 218

ANNO 2008

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Franco                      BILE                                       Presidente

- Giovanni Maria          FLICK                                                 Giudice     

- Francesco                 AMIRANTE                                  “

- Ugo                          DE SIERVO                                  “

- Paolo                        MADDALENA                             “

- Alfio                          FINOCCHIARO                           “

- Alfonso                     QUARANTA                                “

- Franco                      GALLO                                         “

- Luigi                          MAZZELLA                                  “

- Gaetano                    SILVESTRI                                   “

- Sabino                      CASSESE                                     “

- Maria Rita                 SAULLE                                        “

- Giuseppe                   TESAURO                                    “

- Paolo Maria              NAPOLITANO                             “

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 37 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (Revisione ed armonizzazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell’articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale), promosso con ordinanza del 23 agosto 2006 dalla Commissione tributaria regionale del Lazio sul ricorso proposto dalla Gestione Servizi Pubblici s.r.l. contro la A.P. Italia s.r.l. ed altro iscritta al n. 856 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell’anno 2008.

            Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

            udito nella camera di consiglio del 21 maggio 2008 il Giudice relatore Ugo De Siervo.

            Ritenuto che, con ordinanza del 23 agosto 2006, pervenuta a questa Corte l’1 febbraio 2007, la Commissione tributaria regionale per il Lazio ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 37 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 (Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell’articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale), in riferimento all’art. 23 della Costituzione;

            che la rimettente premette di essere investita dell’appello avverso la sentenza con cui il giudice tributario di primo grado ha annullato un avviso di accertamento, relativo all’imposta di pubblicità dovuta dalla società ricorrente per l’anno 2001;

            che tale accertamento avrebbe avuto ad oggetto l’«integrazione» dell’imposta base determinata ai sensi del decreto del Presidente Consiglio dei ministri 16 febbraio 2001, adottato in forza della norma censurata, con efficacia dal 1° marzo 2001;

            che, infatti, l’art. 37 del d.lgs. n. 507 del 1993 stabilisce che le tariffe in materia di imposta sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni possono essere adeguate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle finanze e previa deliberazione del Consiglio dei ministri;

            che la Commissione tributaria di primo grado, prosegue la rimettente, ha ritenuto che in tal modo si sia illegittimamente attribuita efficacia retroattiva ad un aumento del tributo, che avrebbe potuto viceversa produrre effetti solo per il periodo di imposta successivo al 2001;

            che nel frattempo, aggiunge il giudice a quo, il TAR per il Lazio ha respinto un ricorso proposto per l’annullamento del d.P.C.m. 16 febbraio 2001, muovendo dalla premessa interpretativa secondo cui, ai sensi dell’art. 3, comma 5, del d.lgs. n. 507 del 1993, è necessario, ai fini dell’entrata in vigore dell’adeguamento tariffario, che esso sia espressamente deliberato da ciascun Comune entro il 31 marzo di ogni anno;

            che il giudice a quo afferma che la linea interpretativa in tal modo tracciata dal Tar per il Lazio debba «essere verificata» nel giudizio principale, ove «l’atto impositivo impugnato è basato su un atto presupposto che, in tesi, non sarebbe stato completato nella sua efficacia»;

            che lo scioglimento di tale dubbio interpretativo, tuttavia, non sarebbe a parere del giudice a quo preliminare all’incidente di legittimità costituzionale, giacché sarebbe in ogni caso «rilevante accertare che (il d.P.C.M. 16 febbraio 2001) sia stato emanato in base ad una norma primaria non incostituzionale»;

            che, infatti, il rimettente dubita che la norma censurata, nell’affidare ad «una decisione politica» il compito di adeguare l’imposta, senza avere predeterminato nel contempo «i parametri della discrezionalità tecnica» cui attenersi a tal fine, violi la riserva di legge in materia di prestazioni patrimoniali imposte, enunciata dall’art. 23 della Costituzione;

            che, secondo il giudice a quo, tale rilievo sarebbe rinforzato dalla constatazione per cui, nel caso di specie, l’adeguamento sarebbe stato disposto al solo fine di elevare l’importo minimo delle tariffe, così da consentirne l’inscrizione a ruolo, ai sensi dell’art. 12-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito);

            che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata;

            che a parere dell’Avvocatura generale, il d.lgs. n. 507 del 1993 indicherebbe esaustivamente il presupposto dell’imposta e la base imponibile, in quanto «al d.P.C.m. è demandato soltanto il compito di operare l’adeguamento della tariffa»;

            che tale attività non avrebbe carattere «meramente discrezionale», in quanto determinata «dal mutamento degli indici di mercato collegati ai vari fattori economici»;

            che l’Avvocatura dello Stato ha successivamente depositato memoria, con cui ha eccepito l’inammissibilità della questione, per difetto di rilevanza;

            che infatti, secondo la difesa erariale, la rimettente non sarebbe chiamata ad applicare la norma denunciata.

            Considerato che la Commissione tributaria regionale per il Lazio ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 37 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 (Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell’articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale), in riferimento all’art. 23 della Costituzione;

            che, a parere della rimettente, la norma censurata, nello stabilire che le tariffe in materia di imposta sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni possono essere adeguate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle finanze e previa deliberazione del Consiglio dei ministri, non indicherebbe quali «parametri di discrezionalità tecnica» debbano orientare l’esercizio del potere;

            che sarebbe pertanto lesa la riserva di legge in materia di prestazioni patrimoniali imposte di cui all’evocato parametro costituzionale;

            che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza, ed altrimenti infondata;

            che l’eccezione di inammissibilità merita accoglimento;

            che, infatti, il giudizio a quo ha per oggetto l’impugnazione di un avviso di accertamento, relativo all’adeguamento della tariffa disposto, in attuazione della disposizione censurata, tramite il d.P.C.m. 16 febbraio 2001;

            che la rimettente si mostra a conoscenza dell’indirizzo assunto dalla giurisprudenza amministrativa, secondo cui tale decreto del Presidente Consiglio dei ministri può produrre effetti solo a séguito dell’adozione, da parte di ciascun Comune, di una apposita delibera di recepimento;

            che la rimettente, nonostante non ritenga di discostarsi espressamente da tale indirizzo, non dà conto della circostanza relativa alla data di adozione della predetta delibera da parte del Comune interessato, elemento che può incidere sulla legge da applicare, in considerazione della modificazione della disposizione originaria di cui all’art.3, comma 5, del d.lgs. n. 507 del 1993;

            che, anzi, il giudice a quo prosegue osservando che l’accoglimento o il rigetto di tale tesi giurisprudenziale non interferirebbe con la rilevanza della questione di costituzionalità, giacché sarebbe in ogni caso necessario esprimere «un giudizio sulla valenza del d.P.C.m.»;

            che, con tutta evidenza, è vero il contrario;

            che, infatti, qualora si ritenesse necessaria una delibera comunale di recepimento dell’adeguamento tariffario, affinché esso divenga efficace, diverrebbe decisivo acclarare se, nel caso di specie, la delibera sia intervenuta, oppure no;

            che, nel secondo caso, è evidente che il d.P.C.m. 16 febbraio 2001 non potrebbe produrre effetti nel giudizio a quo, rendendo in tal modo manifesta l’irrilevanza del dubbio di costituzionalità che investe la norma in base alla quale tale d.P.C.m. è stato adottato;

            che, pertanto, il rimettente offre una motivazione sulla rilevanza in parte carente, ed in parte intrinsecamente contraddittoria;

            che tale vizio comporta, per pacifica giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis, ordinanze n. 411 e n. 307 del 2007), la manifesta inammissibilità della sollevata questione.

            Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

            dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 37 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 (Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell’articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale), sollevata, in riferimento all’art. 23 della Costituzione, dalla Commissione tributaria regionale per il Lazio con l’ordinanza in epigrafe.

            Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 2008.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Ugo DE SIERVO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 18 giugno 2008.