Ordinanza n. 446 del 2007

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ORDINANZA N. 446

ANNO 2007

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai Signori:

-      Franco                                 BILE                             Presidente

-      Giovanni Maria                    FLICK                           Giudice

-      Francesco                             AMIRANTE                      "

-      Ugo                                     DE SIERVO                        "

-      Paolo                                   MADDALENA                    "

-      Alfio                                   FINOCCHIARO                  "

-      Alfonso                               QUARANTA                       "

-      Franco                                 GALLO                              "

-      Luigi                                   MAZZELLA                       "

-      Gaetano                               SILVESTRI                        "

-      Sabino                                 CASSESE                           "

-      Maria Rita                            SAULLE                             "

-      Giuseppe                              TESAURO                          "

-      Paolo Maria                          NAPOLITANO                   "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia-Testo A), promosso con ordinanza del 18 gennaio 2007 dal Tribunale di Potenza sul ricorso proposto dalla S.E.M. s.p.a. Società Esattorie Meridionali, iscritta al n. 450 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell’anno 2007.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 7 novembre 2007 il Giudice relatore Alfio Finocchiaro.

Ritenuto che, con ordinanza del 18 gennaio 2007, il Tribunale ordinario di Potenza, in composizione monocratica, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 8, comma 1, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia-Testo A), nella parte in cui prevede che – per la procedura di eredità giacente di cui sia dichiarata la cessazione per carenza (originaria o sopravvenuta) di attività, iniziata su istanza della persona interessata – sia quest’ultima, anziché l’Erario, a provvedere alle spese ed agli onorari del curatore;

che il rimettente riferisce che, con ricorso del 15 febbraio 2005, la Società Esattorie Meridionali ha adito il Tribunale di Potenza, chiedendo la nomina di un curatore dell’eredità giacente di F.M., deceduto il 9 dicembre 1999, assumendo di essere creditrice del de cuius, nella qualità di concessionaria del servizio di riscossione dei tributi per la Provincia di Potenza, e deducendo che i successibili ex lege di F.M. avevano congiuntamente rinunziato all’eredità, a mezzo di rogito notarile redatto il 6 maggio 2000;

che, acquisiti taluni documenti, con decreto del 19 aprile 2005, il giudice designato ha nominato il curatore dell’eredità giacente e quest’ultimo ha accettato l’incarico conferitogli;

che, con relazione depositata il 13 febbraio 2006, il curatore ha reso il conto della propria gestione, riferendo, tra l’altro: 1) che P.T., coniuge superstite del de cuius, aveva dichiarato l’inesistenza di beni mobili o immobili di cui lo stesso fosse proprietario o possessore in vita; 2) che l’inesistenza di beni immobili era stata confermata dalla consultazione dei registri immobiliari; 3) che l’espletamento dell’incarico conferitogli aveva comportato l’anticipazione di spese per euro 225,47;

che, riferisce ancora il rimettente, il curatore ha chiesto l’approvazione del rendiconto, la liquidazione (ove possibile) del compenso spettantegli secondo la tariffa professionale ed il rimborso delle spese anticipate nell’espletamento dell’incarico conferitogli;

che, instaurato il contraddittorio nei confronti della ricorrente Società di riscossione, il giudice designato si è riservato la decisione all’udienza del 9 giugno 2006;

che il Tribunale rimettente afferma che la sollevata questione appare rilevante ai fini della decisione, in quanto il procedimento non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione stessa, perché la rigorosa applicazione della norma censurata, nell’attuale formulazione, farebbe gravare su colui che abbia chiesto la nomina del curatore dell’eredità giacente l’onorario da corrispondere e le spese da rimborsare a quest’ultimo;

che, secondo il giudice a quo, la questione non è manifestamente infondata, perché la sopportazione dei costi di gestione non trova la sua giustificazione nell’assunzione dell’iniziativa volta alla dichiarazione di eredità giacente, in quanto gli effetti dell’amministrazione esercitata dal curatore sono destinati a riverberarsi a vantaggio di colui a cui favore si devolve il relictum, nel caso di cessazione della giacenza per acquisto dell’eredità, ovvero a vantaggio dello Stato, nel caso di cessazione della giacenza per carenza (originaria o sopravvenuta) di relictum;

che in quest’ultima ipotesi, in particolare, non essendovi devoluzione di beni ereditari a favore di un altro soggetto, la ratio dell’istituto dell’eredità giacente si esaurisce nella tutela dell’interesse pubblico alla definizione dei rapporti facenti capo al de cuius, con la conseguenza che sarebbe contrario ai canoni della logicità e della ragionevolezza addossare i costi della gestione a chi, in ultima analisi, non possa trarne alcun vantaggio;

che «altrettanto varrebbe ove si volesse negare al curatore il diritto alla percezione dell’onorario maturato ed al rimborso delle spese anticipate (con una palese disparità di trattamento rispetto all’ipotesi del successivo acquisto dell’eredità), cagionandogli un duplice danno sia per il mancato guadagno che per la sofferta perdita»;

che, in proposito, il giudice a quo richiama – per l’evidente analogia juris – le argomentazioni sottese alla declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 146, comma 3, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per la mancata previsione tra le «spese anticipate dall’erario» delle spese e degli onorari al curatore del fallimento (viene richiamata la sentenza della Corte costituzionale n. 174 del 2006);

che, inoltre, non sempre è possibile avere esatta cognizione della consistenza e del valore dell’asse ereditario al momento in cui si adisce il tribunale per la nomina del curatore dell’eredità giacente, per cui l’istante verrebbe ad accollarsi l’alea connessa all’eventualità di una damnosa hereditas, rischiando di essere esposto alla paradossale sopravvenienza di un pregiudizio conseguente all’assunzione di un’iniziativa diretta (secondo l’intenzione del legislatore: art. 528 cod. civ.) alla tutela di un interesse personale, con la conseguenza che sarebbe precluso l’esercizio meditato e ponderato del diritto di difesa;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata inammissibile o comunque infondata.

Considerato che il Tribunale ordinario di Potenza, in composizione monocratica, dubita della legittimità costituzionale dell’art. 8, comma 1, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia-Testo A), nella parte in cui prevede che – per la procedura di eredità giacente di cui sia dichiarata la cessazione per carenza (originaria o sopravvenuta) di attività, iniziata su istanza della persona interessata – sia quest’ultima, anziché l’Erario, a provvedere alle spese ed agli onorari del curatore;

che tale norma viene censurata per violazione dell’art. 3 della Costituzione, perché, non essendovi devoluzione di beni a favore di un altro soggetto, la ratio dell’istituto dell’eredità giacente si esaurisce nella tutela dell’interesse pubblico alla definizione dei rapporti facenti capo al de cuius, sicché sarebbe contrario ai canoni della ragionevolezza addossare i costi della gestione a chi non possa trarne alcun vantaggio, nonché per violazione dell’art. 24 della Costituzione, in quanto non sempre è possibile avere esatta cognizione della consistenza e del valore dell’asse ereditario al momento in cui si adisce il tribunale per la nomina del curatore, per cui l’istante verrebbe ad accollarsi l’alea connessa all’eventualità di una damnosa hereditas, rischiando di essere esposto alla paradossale sopravvenienza di un pregiudizio conseguente all’assunzione di un’iniziativa diretta alla tutela di un interesse personale, con la conseguenza che sarebbe precluso l’esercizio del diritto di difesa;

che la norma censurata, collocata tra le disposizioni generali relative al processo civile, amministrativo, contabile e tributario – dovendosi ricomprendere nell’àmbito del processo civile anche quello di volontaria giurisdizione –, stabilisce che «Ciascuna parte provvede alle spese degli atti processuali che compie e di quelli che chiede e le anticipa per gli atti necessari al processo quando l’anticipazione è posta a suo carico dalla legge o dal magistrato»;

che questa Corte ha più volte riconosciuto l’ampia discrezionalità spettante al legislatore nel dettare le norme processuali, con il solo limite della non irrazionale predisposizione degli strumenti di tutela (ordinanze n. 117 del 1999 e n. 295 del 1996);

che la richiamata pronuncia di incostituzionalità dell’art. 146 del d.P.R. n. 115 del 2002, «nella parte in cui non prevede che sono spese anticipate dall’Erario “le spese ed onorari al curatore” fallimentare, in caso di procedura chiusa per mancanza di attivo» (sentenza n. 174 del 2006), non è invocabile come tertium comparationis, attesa la disomogeneità della posizione del curatore del fallimento rispetto a quella del curatore dell’eredità giacente, come affermato dalla costante giurisprudenza di legittimità, la quale ha sempre ritenuto che le disposizioni dettate per la liquidazione del compenso al curatore del fallimento non sono applicabili, neppure per analogia, al curatore dell’eredità giacente;

che, peraltro, la sentenza da ultimo richiamata si pone come eccezione al principio generale enunciato dalla norma censurata, e i motivi che la giustificano – e cioè la circostanza che in materia di fallimento, per il carattere pubblicistico del procedimento concorsuale, sarebbe stato irragionevole escludere il solo curatore dall’anticipazione da parte dell’Erario delle spese e degli onorari allo stesso dovuti, laddove tale anticipazione è riconosciuta agli ausiliari del giudice – non sono invocabili nella controversia in esame, in cui la nomina del curatore dell’eredità giacente è avvenuta ad istanza di parte e non vi sono altri soggetti il cui compenso, nell’àmbito di quel procedimento, sia anticipato dall’Erario;

che il regolamento delle spese processuali non incide sulla tutela giurisdizionale del diritto di chi agisce o si difende in giudizio, non potendosi sostenere che la possibilità di addossare allo Stato le spese sostenute in un procedimento di volontaria giurisdizione consenta alla parte di meglio difendere la sua posizione e di apprestare le sue difese;

che, pertanto, la sollevata questione risulta manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 8, comma 1, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia-Testo A), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Potenza, in composizione monocratica, con l’ordinanza in epigrafe.

Così deciso, in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 2007.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Alfio FINOCCHIARO, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 21 dicembre 2007.