Ordinanza n. 372 del 2007

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ORDINANZA N. 372

ANNO 2007

 

Commento alla decisione di

Paola Balbi

L’effetto sospensivo dell’allontanamento in caso di ricorso avverso il rigetto della richiesta di asilo

 

nella Rubrica “Studi” di Consulta OnLine

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Franco   BILE           Presidente

- Francesco        AMIRANTE           Giudice

- Ugo          DE SIERVO              "

- Paolo     MADDALENA               "

- Alfio     FINOCCHIARO   "

- Alfonso QUARANTA                  "

- Franco   GALLO                "

- Luigi     MAZZELLA                  "

- Sabino   CASSESE             "

- Maria Rita SAULLE           "

- Giuseppe         TESAURO            "

- Paolo Maria NAPOLITANO         "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1-ter, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 (Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, promosso con ordinanza del 17 ottobre 2006 dal Giudice di pace di Trieste sul ricorso proposto da R.A. contro il Prefetto di Trieste, iscritta al n. 255 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 2007.

       Visto l'atto di intervento del Presidente del consiglio dei ministri;

       udito nella camera di consiglio del 10 ottobre 2007 il Giudice relatore Maria Rita Saulle.

       Ritenuto che il Giudice di pace di Trieste, con ordinanza emessa il 13 ottobre 2006, ha sollevato, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1-ter, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 (Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, nella parte in cui non prevede la sospensione dell'ordine di allontanamento dal territorio dello Stato in pendenza del ricorso avverso il diniego del riconoscimento dello status di rifugiato;

       che il giudizio principale ha ad oggetto l'impugnazione di un decreto di espulsione e del conseguente ordine di allontanamento emessi nei confronti di un cittadino extracomunitario, al quale era stato negato il riconoscimento dello status di rifugiato;

       che, in punto di fatto, il giudice a quo osserva che il ricorrente ha proposto al Tribunale competente ricorso avverso il cennato diniego, ed ha inoltrato richiesta di autorizzazione a permanere nel territorio nazionale in pendenza del suddetto ricorso, ai sensi dell'art. 1-ter, comma 6, del d.l. n. 416 del 1989;

       che il giudice a quo, dopo aver sospeso entrambi i provvedimenti impugnati, ritiene che la norma censurata, nell'impedirgli di sospendere il provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale, violerebbe il diritto di difesa, in quanto sarebbe negata allo straniero destinatario del citato ordine del questore, di partecipare al procedimento dinanzi al Tribunale ove è pendente il ricorso avverso il rigetto dell'istanza di riconoscimento dello status di rifugiato;

       che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata;

       che, in via preliminare, la difesa erariale rileva che il rimettente sarebbe incorso nell'errore di identificare il provvedimento di rigetto della richiesta di asilo con il decreto di espulsione confondendone, conseguentemente, i relativi procedimenti, in quanto la norma censurata si limita a disciplinare esclusivamente il giudizio in ordine alla sussistenza dei requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato;

       che, comunque, a parere dell'Avvocatura la norma censurata, nel prevedere che il ricorso al Tribunale può essere presentato anche dall'estero attraverso le rappresentanze diplomatiche, e che il richiedente asilo può chiedere al Prefetto di essere autorizzato a rimanere sul territorio nazionale fino all'esito del giudizio, sarebbe conforme ai principi sanciti dall'art. 24 della Costituzione;

       Considerato che il Giudice di pace di Trieste dubita, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art. 1-ter, comma 6, del decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416 (Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e  soggiorno dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, nella parte in cui non prevede la sospensione dell'ordine di allontanamento dal territorio dello Stato in pendenza del ricorso avverso il diniego del riconoscimento dello status di rifugiato;

       che la questione è manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza;

       che, infatti, il rimettente, prima di sollevare la questione di legittimità costituzionale, ha disposto – come risulta dall'ordinanza – non solo la sospensione del decreto di espulsione ma anche dell'ordine di allontanamento dal territorio nazionale,  in tal modo superando il dubbio di costituzionalità prospettato con l'ordinanza stessa.

       Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

       dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1-ter, comma 6, del decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416 (Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal Giudice di pace di Trieste con l'ordinanza in epigrafe.

       Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 ottobre 2007.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Maria Rita SAULLE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 7 novembre 2007.