ORDINANZA N. 197
ANNO 2007
composta dai signori:
- Franco BILE Presidente
- Giovanni
Maria FLICK Giudice
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE SIERVO "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria
Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo
Maria NAPOLITANO "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio per conflitto di
attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione della
Camera dei deputati del 26 gennaio 2005 (doc. IV-quater, n. 52) relativa alla insindacabilità, ai sensi dell’art.
68, c. 1°, Cost., delle opinioni espresse dal deputato Vittorio Sgarbi nei
confronti della dott.ssa Ilda Boccassini promosso con ricorso della Corte
d’Appello di Roma - Sezione I civile depositato in cancelleria il 17 marzo 2007
ed iscritto al n. 4 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2007, fase di
ammissibilità.
Udito nella camera di consiglio del 23
maggio 2007 il Giudice relatore Luigi Mazzella.
Ritenuto che, con ordinanza del 16 marzo 2007,
che l’attrice aveva
convenuto dinanzi al Tribunale di Roma l’on. Sgarbi e la società R.T.I.
titolare della rete televisiva Canale 5, per sentirli condannare al
risarcimento per la diffamazione subita nel corso della trasmissione “Sgarbi
quotidiani” del 2 gennaio 1998;
che, in particolare, nel
corso di tale trasmissione, l’on. Sgarbi aveva dichiarato che « […] dalle
vicende Boccassini dipende anche la morte di uno dei magistrati più seri
d’Italia, Michele Coiro. Michele Coiro è stato ucciso. E’ stato cacciato, il
CSM ha stabilito che non poteva essere più procuratore e quindi lui ha scelto
prontamente di andare al Ministero e poi è morto. Morto di crepacuore. Questa è
la conseguenza di un’azione iniqua di cui
che, costituitosi in
giudizio, l’on. Sgarbi aveva eccepito di aver agito quale membro del
Parlamento, esprimendo valutazioni di carattere politico in ordine alla
vicenda, sicché invocava l’applicazione dell’immunità di cui all’art. 68 Cost.;
che il Tribunale adìto
accoglieva la domanda, condannando i convenuti, in solido, al pagamento, in
favore dell’attrice, di £. 50 milioni oltre alla rifusione delle spese di lite;
che tale decisione veniva
impugnata sia dalla società convenuta sia dall’on. Sgarbi, il quale eccepiva
l’insindacabilità delle opinioni espresse e comunque la loro inoffensività,
invocando, in subordine, la riduzione della somma liquidata dal Tribunale;
che, nelle more del
giudizio di appello veniva depositata la delibera adottata dalla Camera dei
deputati, a tenore della quale:«i fatti oggetto del procedimento concernono
opinioni espresse dal deputato Sgarbi nell’esercizio delle sue funzioni
parlamentari»;
che, secondo il giudice a quo, l’on. Sgarbi, nella
conduzione della trasmissione televisiva che portava il suo nome, non svolgeva
alcuna funzione parlamentare, nemmeno sub
specie di attività connessa, ma
esercitava un’attività professionale di conduttore ed opinionista televisivo,
nell’ambito di un rapporto d’opera, retribuito in forza di un contratto
concluso con una parte privata; di qui l’inapplicabilità, nel caso concreto,
dell’art. 68 Cost.
Considerato che sussistono, nella fattispecie, sia il requisito
soggettivo che quello oggettivo del conflitto;
che, quanto al requisito
soggettivo, devono ritenersi legittimati ad essere parti del presente conflitto
sia
che, quanto al profilo
oggettivo, sussiste la materia del conflitto, dal momento che il ricorrente
lamenta la lesione della propria sfera di attribuzioni, costituzionalmente
garantita, da parte della citata deliberazione della Camera dei deputati di cui
si chiede l’annullamento.
Per questi
motivi
dichiara ammissibile, ai sensi dell’art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il
conflitto di attribuzione proposto dalla Corte di appello di Roma nei confronti
della Camera dei deputati con il ricorso indicato in epigrafe;
dispone:
a) che la cancelleria della Corte dia
immediata comunicazione della presente ordinanza alla ricorrente Corte di
appello di Roma, sezione I civile;
b) che l’atto introduttivo e la
presente ordinanza siano, a cura della ricorrente, notificati alla Camera dei
deputati entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al
punto a), per essere poi depositati, con la prova dell’avvenuta notifica, nella
cancelleria di questa Corte entro il termine di venti giorni previsto dall’art.
26, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale.
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 5 giugno 2007.
F.to:
Luigi MAZZELLA, Redattore
Maria
Depositata in