Sentenza n. 64 del 2007

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SENTENZA  64

ANNO 2007

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-       Franco                           BILE                                            Presidente

-       Giovanni Maria             FLICK                                          Giudice

-       Francesco                      AMIRANTE                                      "

-       Ugo                               DE SIERVO                                      "

-       Romano                        VACCARELLA                               "

-       Paolo                             MADDALENA                                 "

-       Alfio                             FINOCCHIARO                               "

-       Alfonso                         QUARANTA                                    "

-       Franco                           GALLO                                             "

-       Luigi                             MAZZELLA                                     "

-       Gaetano                        SILVESTRI                                       "

-       Sabino                           CASSESE                                          "

-       Maria Rita                     SAULLE                                           "

-       Giuseppe                       TESAURO                                        "

-       Paolo Maria                   NAPOLITANO                                 "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 2, della legge della Regione Umbria 3 agosto 1999, n. 24 (Disposizioni in materia di commercio in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114), come sostituito dall’art. 2, comma 1, della legge della Regione Umbria 7 dicembre 2005, n. 26 (Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 3 agosto 1999, n. 24 – Disposizioni in materia di commercio in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114), dell’art. 14, comma 4, lettera l), e comma 4 bis, della legge regionale n. 24 del 1999, come modificato dall’art. 10, commi 3 e 4, della legge regionale n. 26 del 2005, e dell’art. 15, comma 5, della legge regionale n. 24 del 1999, come modificato dall’art. 11, comma 1, della legge regionale n. 26 del 2005, promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri notificato il 10 febbraio 2006, depositato in cancelleria il 18 febbraio 2006 ed iscritto al n. 23 del registro ricorsi 2006.

Visto l’atto di costituzione della Regione Umbria;

udito nell’udienza pubblica del 23 gennaio 2007 il Giudice relatore Giuseppe Tesauro;

uditi l’avvocato dello Stato Enrico Arena per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Giovanni Tarantini per la Regione Umbria.

Ritenuto in fatto

1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con ricorso notificato in data 10 febbraio 2006 e depositato il successivo 18 febbraio, ha promosso questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Umbria 7 dicembre 2005, n. 26 (Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 3 agosto 1999, n. 24 – Disposizioni in materia di commercio in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114), nonché degli artt. 2, comma 1, 10, commi 3 e 4, e 11, comma 1 (recte: degli artt. 4, comma 2, 14, comma 4, lettera l), e comma 4 bis, e 15, comma 5, della legge della Regione Umbria 3 agosto 1999, n. 24 recante «Disposizioni in materia di commercio in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114», come modificati dalla legge regionale n. 26 del 2005), della stessa legge regionale n. 26 del 2005, in riferimento agli artt. 3, 117, secondo comma, lettera e), e 120 della Costituzione, nonché per contrasto «con gli artt. 39 e 43 del Trattato istitutivo della Comunità europea, come attuato con il regolamento n. 1612/1968, art. 3».

2. – Il ricorrente premette che la legge regionale n. 26 del 2005 contiene una serie di modifiche ed integrazioni della legge regionale n. 24 del 1999 e, a suo avviso, le disposizioni novellate che stabiliscono titoli preferenziali nel rilascio di autorizzazioni all’esercizio e all’ampliamento dell’attività commerciale a favore dei soggetti già esercenti all’interno della Regione non sarebbero conformi ai principi costituzionali. In particolare, l’istante censura le seguenti norme: l’art. 2, comma 1, (che sostituisce il comma 2 dell’art. 4 della legge regionale n. 24 del 1999), nella parte in cui stabilisce che, nell’ambito delle grandi strutture di vendita realizzate nella forma del centro commerciale, «la superficie occupata dagli esercizi di vicinato e dalle medie strutture di vendita deve risultare pari ad almeno il trenta per cento della superficie totale di vendita» e che «Tale percentuale di superficie in capo ad esercizi di vicinato e medie strutture è riservata prioritariamente per almeno il cinquanta per cento a operatori presenti sul territorio regionale da almeno cinque anni, che ne facciano richiesta entro sei mesi dal rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 12»; l’art. 10, comma 3 (che sostituisce il comma 4 dell’art. 14 della legge regionale n. 24 del 1999 e, in particolare, la lettera l), e comma 4 (che aggiunge il comma 4-bis all’art. 14 della stessa legge regionale), là dove dispone che tra domande concorrenti con titolo di priorità ai sensi del comma 2 è data priorità, tra l’altro, alla titolarità di altre grandi strutture di vendita nella Regione, e tra domande concorrenti prive di titolo di priorità, come definito al comma 2, è data priorità, nell’ordine, in funzione dei criteri individuati al comma 4, in specie alla lettera l); l’art. 11, comma 1, (che sostituisce l’art. 15 della legge regionale n. 24 del 1999), nella parte in cui prescrive che «L’ampliamento di superficie di una grande struttura di vendita o di un centro commerciale destinato esclusivamente alla vendita di prodotti tipici umbri è sempre concesso nel limite massimo del dieci per cento della superficie già autorizzata», e che «La superficie aggiuntiva concessa non può essere utilizzata per la vendita di prodotti diversi da quelli tipici umbri, pena la revoca dell’autorizzazione e l’applicazione della sanzione amministrativa di cui all’art. 47 della legge regionale n. 24 del 1999» (art. 15, comma 5).

Le predette disposizioni, introducendo criteri preferenziali per le aziende presenti nel territorio umbro, invaderebbero la competenza esclusiva statale in tema sia di tutela della concorrenza che di libera iniziativa economica, determinerebbero una grave lesione dei principi costituzionali della libera concorrenza e produrrebbero una disparità di trattamento tra le aziende già attive sul territorio regionale ed i soggetti provenienti da altre regioni italiane o straniere. Inoltre, dette norme, attribuendo titoli di priorità ai soggetti già esercenti l’attività commerciale nel territorio regionale o subordinando il rilascio di autorizzazioni all’ampliamento dell’attività commerciale al medesimo requisito, lederebbero il principio di eguaglianza e limiterebbero in modo incisivo il diritto dei cittadini di esercitare la propria attività sul territorio della Regione Umbria, costituendo altresì ostacolo al diritto di stabilimento «contenuto negli articoli 39 e 43 del Trattato istitutivo della CEE come attuato dal Regolamento n. 1612/68 del 15 ottobre 1968 (art. 3)».

3. – Nel giudizio si è costituita la Regione Umbria, chiedendo che la Corte dichiari le questioni inammissibili per difetto di motivazione e comunque infondate.

Le norme impugnate, secondo la Regione, sarebbero caratterizzate dalla medesima ratio di valorizzazione della realtà produttiva regionale: esse non potrebbero, quindi, ricondursi alla competenza statale in materia di tutela della concorrenza – riferita ai soli interventi di livello macroeconomico, idonei ad incidere sull’equilibrio economico generale – in quanto individuano azioni che «presentano una obiettiva limitata incidenza territoriale e soggettiva, tale comunque da escludere ogni presunta portata generale e dinamica in vista dello sviluppo dell’intero Paese».

Secondo la resistente, non sarebbe conferente la censura concernente la dedotta violazione della competenza statale nella presunta materia della libertà di iniziativa economica, non essendo quest’ultima configurabile quale materia di spettanza regionale o statale, ma essendo piuttosto una libertà costituzionalmente garantita dall’art. 41 della Costituzione che, in quanto tale, costituisce limite all’esercizio della funzione legislativa tanto statale che regionale.

Quanto alla pretesa violazione del principio di non discriminazione, la Regione osserva, in primo luogo, che le norme impugnate non sono dirette a precostituire un titolo di privilegio per gli operatori regionali umbri, in quanto si applicano a tutti gli operatori che, indipendentemente dalla provenienza, operano sul territorio regionale. Inoltre, la resistente sostiene che la scelta di riservare almeno la metà della quota della superficie di una grande struttura destinata alle medie strutture di vendita ed agli esercizi di vicinato (30 per cento) «a operatori presenti nel territorio regionale da almeno cinque anni» è sorretta da ragioni di riequilibrio e di perequazione. Essa, infatti, costituirebbe uno strumento di perequazione che tende a riequilibrare gli effetti distorsivi della libera concorrenza, connessi alla realizzazione di una grande struttura di vendita nel territorio regionale: in particolare, detta riserva perseguirebbe l’effetto di non sacrificare la libertà di iniziativa economica di quei soggetti (titolari di medie strutture e di esercizi di vicinato) più esposti a subire, ingiustificatamente ed in modo discriminatorio, le conseguenze negative dell’impatto delle grandi strutture sul territorio.

La citata riserva, inoltre, non limiterebbe neppure «in modo incisivo il diritto dei cittadini di esercitare la propria attività sul territorio della Regione» di cui all’art. 120 della Costituzione: infatti, tale riserva avrebbe l’effetto di «non pregiudicare proprio il diritto per gli operatori che più sono esposti al rischio di uscire dal mercato, ferma restando una ampia libertà di stabilimento da parte di altri operatori, provenienti da qualsivoglia regione, anche estera, che intendano accedere al sistema commerciale regionale».

Nessuna violazione degli artt. 3, 41 e 120 della Costituzione determinerebbero, poi, le disposizioni regionali che, fra i criteri di priorità per la scelta tra più domande concorrenti per l’apertura di nuove grandi strutture di vendita, indicano anche quello relativo «alla titolarità di altre grandi strutture di vendita nella Regione»: detto criterio sarebbe, infatti, residuale e limitato, essendo applicabile solo dopo che siano stati utilizzati gli altri criteri relativi alla formazione della graduatoria e precedendo esclusivamente quello relativo all’applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

Anche le censure prospettate nei confronti dell’art. 11 della legge regionale n. 26 del 2005 sarebbero – ad avviso della Regione – infondate. Infatti, la norma censurata – avendo un ridotto campo di applicazione soggettivo, dal momento che concerne il solo ampliamento nella misura del 10 per cento della superficie già autorizzata, purché destinato alla vendita di prodotti tipici umbri – non avrebbe l’effetto di limitare l’insediamento di commercianti non umbri e sarebbe, invece, volta alla promozione della produzione tipica locale, ai fini dello sviluppo economico regionale, in linea con le finalità perseguite dal legislatore nazionale.

4. – All’udienza pubblica le parti hanno insistito per l’accoglimento delle conclusioni rassegnate nelle memorie scritte.

Considerato in diritto

1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questione di legittimità costituzionale, in via principale, della legge della Regione Umbria 7 dicembre 2005, n. 26 (Modificazioni ed integrazioni dell’intera legge regionale 3 agosto 1999, n. 24 – Disposizioni in materia di commercio in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114) nonché, in particolare: dell’art. 2, comma 1, nella parte in cui – sostituendo il comma 2 dell’art. 4 della legge della Regione Umbria 3 agosto 1999, n. 24 (Disposizioni in materia di commercio in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114) – prescrive che, nell’ambito delle grandi strutture di vendita, realizzate nella forma del centro commerciale, «la superficie occupata dagli esercizi di vicinato e dalle medie strutture di vendita deve risultare pari ad almeno il trenta per cento della superficie totale di vendita» e riserva prioritariamente almeno il cinquanta per cento di tale percentuale di superficie ad operatori presenti sul territorio regionale da almeno cinque anni; dell’art. 10, commi 3 e 4, nella parte in cui – modificando i commi 4 e 4 bis dell’art. 14 della legge regionale n. 24 del 1999 – dispone che, in ordine al rilascio di autorizzazioni all’esercizio e all’ampliamento dell’attività commerciale, «tra domande concorrenti con titolo di priorità ai sensi del comma 2» e «tra domande concorrenti prive di titolo di priorità» è data precedenza, tra l’altro, alla titolarità di altre grandi strutture di vendita nella Regione; infine, dell’art. 11, comma 1, là dove – sostituendo l’art. 15 della legge regionale n. 24 del 1999 – stabilisce il limite massimo del dieci per cento della superficie già autorizzata per «L’ampliamento di superficie di una grande struttura di vendita o di un centro commerciale destinato esclusivamente alla vendita di prodotti tipici umbri» e prescrive che «La superficie aggiuntiva concessa non può essere utilizzata per la vendita di prodotti diversi da quelli tipici umbri».

Ad avviso della difesa erariale, le disposizioni censurate, introducendo criteri preferenziali per le aziende presenti nel territorio umbro, determinerebbero una lesione dei principi costituzionali in tema di libertà di concorrenza, invadendo la competenza esclusiva statale nelle materie della tutela della concorrenza e della libera iniziativa economica (artt. 41 e 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione), e produrrebbero una disparità di trattamento tra le aziende già attive sul territorio regionale ed i soggetti provenienti da altre regioni italiane o straniere. Inoltre, attribuendo titoli di priorità ai soggetti già esercenti attività commerciale nel territorio regionale o subordinando il rilascio di autorizzazioni all’ampliamento della predetta attività al medesimo requisito del previo esercizio nel territorio della Regione, violerebbero il principio di eguaglianza e limiterebbero in modo sensibile il diritto dei cittadini di esercitare l’attività sul territorio della Regione Umbria (artt. 3 e 120 della Costituzione), costituendo altresì ostacolo al diritto di stabilimento contenuto negli artt. 39 e 43 del Trattato istitutivo della CEE.

2. – Preliminarmente, deve essere dichiarata l’inammissibilità della questione proposta nei confronti dell’intera legge regionale n. 26 del 2005.

Questa Corte ha più volte affermato, infatti, che sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale riferite ad un intero testo di legge, quando le censure adeguatamente motivate riguardino solo singole disposizioni, mentre quella indirizzata all’intero testo normativo sia del tutto generica (fra le molte, sentenze n. 253 del 2006, n. 59 del 2006, n. 300 del 2005). Nel caso di specie, in coerenza con il contenuto della delibera del Consiglio dei ministri, sono state invece formulate censure specifiche in riferimento esclusivamente agli articoli 2, comma 1, 10, commi 3 e 4, ed 11, comma 1, della medesima legge regionale n. 26 del 2005.

2.1. – Del pari inammissibile è la questione di legittimità costituzionale dell’art. 11, comma 1, della legge regionale n. 26 del 2005, che ha sostituito l’art. 15 della legge regionale n. 24 del 1999.

In riferimento al comma 5 di questa norma, il ricorrente non ha infatti formulato nessuna specifica censura e ad esso non sono neppure riferibili le argomentazioni concernenti le altre due disposizioni impugnate, in quanto il contenuto di queste ultime è disomogeneo rispetto a quello del citato art. 11, comma 1.

2.2. – Inammissibili sono infine le censure concernenti la dedotta violazione del diritto di stabilimento «contenuto negli articoli 39 e 43 del Trattato istitutivo della CEE come attuato dal Regolamento n. 1612/68»; la pretesa invasione della sfera di competenza statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza e di iniziativa economica privata; la ritenuta lesione dell’art. 120 della Costituzione. In relazione a queste censure, l’atto introduttivo è, invero, carente dei requisiti argomentativi minimi a sostegno della richiesta declaratoria di incostituzionalità (fra le molte, sentenze n. 139 del 2006, n. 51 del 2006, n. 462 del 2005), dato che il rimettente ha affermato in maniera apodittica la violazione delle norme comunitarie sul diritto di stabilimento (sentenza n. 176 del 2004), la lesione della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza, nonché la lesione del diritto dei cittadini di esercitare la propria attività sul territorio della Regione Umbria.

Le restanti censure sono invece sorrette da pur sintetiche argomentazioni, che ne consentono la valutazione nel merito.

3. – La questione avente ad oggetto il citato art. 2, comma 1, della legge regionale n. 26 del 2005, che ha sostituito l’art. 4, comma 2, della legge regionale n. 24 del 1999, promossa in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione, non è fondata.

La disposizione concerne una materia, quella del commercio, di competenza regionale residuale nel novellato art. 117 della Costituzione (sentenza n. 1 del 2004 ed ordinanza n. 99 del 2006) ed ha sostituito il comma 2 dell’art. 4 della legge regionale n. 24 del 1999, adottata in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59). Con tale decreto fu realizzata la riforma della distribuzione commerciale, in riferimento all’art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa), con lo scopo di favorire l’apertura del mercato alla concorrenza e di realizzare l’ampio conferimento di funzioni e compiti in favore delle Regioni e degli enti locali già delineato da quest’ultima legge, quando, nel vigore del “vecchio” Titolo V della parte seconda della Costituzione, la competenza in materia di commercio spettava al legislatore statale.

Tra gli obiettivi in funzione dei quali il medesimo decreto ha stabilito che «le Regioni definiscono gli indirizzi generali per l’insediamento delle attività commerciali» (indicati all’art. 6) vi è quello di «favorire gli insediamenti commerciali destinati al recupero delle piccole e medie imprese già operanti sul territorio interessato» (così la lettera f), «anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali reali e con facoltà di prevedere a tale fine forme di incentivazione».

In vista del perseguimento di tale scopo, la Regione Umbria, con la norma impugnata, ha stabilito che, per la realizzazione di una grande struttura di vendita nella forma del centro commerciale, la superficie occupata da piccole («esercizi di vicinato») e medie strutture deve risultare pari ad almeno il trenta per cento della superficie totale di vendita e che «tale percentuale di superficie in capo ad esercizi di vicinato e medie strutture è riservata prioritariamente per almeno il cinquanta per cento a operatori presenti sul territorio regionale da almeno cinque anni».

La riserva del trenta per cento della superficie di una grande struttura di vendita in favore delle piccole e medie strutture, e quella del quindici per cento (pari alla metà del suddetto trenta per cento) per chi già fosse operante sul territorio regionale da un congruo periodo, non determina una lesione ingiustificata e irragionevole del principio della libera concorrenza e/o di eguaglianza, in quanto, pur derogando, peraltro in misura limitata, al criterio della parità che deve caratterizzare l’assetto competitivo di un mercato, ha lo scopo di ridurre i possibili effetti negativi a breve, sotto il profilo socio-economico, dell’intervento regolatorio.

La norma tutela l’esigenza di interesse generale – peraltro espressamente richiamata dal citato art. 6, comma 1, lettera f), del d. lgs. n. 114 del 1998 – di riconoscimento e valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese già operanti sul territorio regionale: essa è, infatti, volta a consentire a queste ultime – che hanno dato un significativo apporto alla vitalità del sistema economico regionale per un congruo lasso di tempo (cinque anni) e che sono più esposte a subire le conseguenze dell’impatto delle grandi strutture – di adattarsi all’evoluzione del settore, conservando adeguati spazi di competitività.

La disposizione impugnata, nella parte in cui stabilisce la richiamata riserva in favore delle piccole e medie strutture di vendita ed in specie in favore di quelle già operanti sul territorio, non è dunque priva di ragionevole giustificazione, con conseguente infondatezza delle censure riferite agli artt. 3 e 41 della Costituzione. Questa Corte ha, infatti, più volte affermato che solo le discriminazioni fra imprese – operate sulla base di un elemento territoriale – che non siano ragionevolmente giustificabili contrastano «con il principio di eguaglianza nonché con il principio in base al quale la Regione non può adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e cose fra le regioni e non può limitare il diritto dei cittadini di esercitare in qualunque parte del territorio la loro professione, impiego o lavoro» (sentenze n. 440 del 2006, n. 207 del 2001, n. 362 del 1998).

4. – La questione di legittimità costituzionale dell’art. 10, commi 3 e 4, della medesima legge regionale n. 26 del 2005, che ha sostituito l’art. 14, comma 4, lettera l), e comma 4 bis, della legge regionale n. 24 del 1999, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione, è fondata.

La disposizione – censurata nella parte in cui stabilisce che, in ordine al rilascio di autorizzazioni all’esercizio e all’ampliamento dell’attività commerciale, «tra domande concorrenti con titolo di priorità ai sensi del comma 2» e «tra domande concorrenti prive di titolo di priorità» è data precedenza, tra l’altro, alla titolarità di altre grandi strutture di vendita nella stessa Regione – introduce un criterio preferenziale per il rilascio delle predette autorizzazioni, il quale opera una discriminazione fra imprese sulla base di un criterio anche di localizzazione territoriale privo di una ragionevole giustificazione. Contrariamente a quanto stabilito dal citato art. 2, comma 1, la norma qui in esame, nell’individuare il criterio della previa titolarità di un’altra grande struttura di vendita nel medesimo territorio regionale, è infatti lesiva della libertà di concorrenza, in quanto favorisce il cumulo della titolarità di autorizzazioni inerenti a più di una grande struttura di vendita in capo ad un unico soggetto già operante sul territorio regionale, contraddicendo l’esigenza di interesse generale di tutela delle piccole e medie imprese presenti sul medesimo, individuata dal decreto legislativo n. 114 del 1998 fra gli obiettivi che il legislatore regionale, in deroga ai principi che sovrintendono all’assetto competitivo del mercato, deve perseguire nella programmazione della rete distributiva (art. 6, comma 1, lettera f). Né sono ravvisabili – anche alla luce delle indicazioni complessivamente desumibili dal predetto decreto legislativo n. 114 del 1998 – altre esigenze di interesse generale che valgano a legittimare il trattamento di favore dei soggetti già titolari di grandi strutture di vendita operanti nel territorio regionale, come è dimostrato, ad esempio, dall’evidente contrasto della citata norma con le esigenze di «equilibrato sviluppo delle diverse tipologie distributive» che pure deve essere assicurato dai legislatori regionali «nell’indicare gli obiettivi di presenza e di sviluppo delle grandi strutture di vendita» (art. 6, comma 1, lettera b).

L’art. 10, commi 3 e 4, della legge regionale n. 26 del 2005, nella parte in cui individua, fra i criteri preferenziali per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio e all’ampliamento dell’attività commerciale, quello della previa titolarità di un’altra grande struttura di vendita nel territorio regionale, stabilisce, pertanto, una barriera «di carattere protezionistico alla prestazione, nel proprio ambito territoriale, di servizi di carattere imprenditoriale da parte di soggetti ubicati in qualsiasi parte del territorio nazionale» (sentenza n. 440 del 2006 e sentenza n. 207 del 2001), in difetto di una giustificazione ragionevole. Pertanto, la norma realizza una ingiustificata discriminazione fra imprese sulla base di un elemento territoriale che contrasta con il principio di eguaglianza e con l’art. 41 della Costituzione.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, comma 4, lettera l), e comma 4-bis, della legge della Regione Umbria 3 agosto 1999, n. 24 (Disposizioni in materia di commercio in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114), come modificato dall’art. 10, commi 3 e 4, della legge della Regione Umbria 7 dicembre 2005, n. 26 (Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 3 agosto 1999, n. 24 – Disposizioni in materia di commercio in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114), nella parte in cui stabilisce che tra le domande concorrenti con titolo di priorità e tra le domande concorrenti prive di titolo di priorità, è data priorità anche in funzione del criterio della titolarità di altre grandi strutture di vendita nella Regione;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 2, della legge regionale n. 24 del 1999, come sostituito dall’art. 2, comma 1, della legge regionale n. 26 del 2005, promossa, in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’intera legge regionale n. 26 del 2005, promossa, in riferimento agli artt. 3, 117, secondo comma, lettera e), e 120 della Costituzione, nonché agli artt. 39 e 43 del Trattato istitutivo della Comunità europea, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 15, comma 5, della legge regionale n. 24 del 1999, come modificato dall’art. 11, comma 1, della legge regionale n. 26 del 2005, promossa, in riferimento agli artt. 3, 117, secondo comma, lettera e), e 120 della Costituzione, nonché agli artt. 39 e 43 del Trattato istitutivo della Comunità europea, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 2, della legge regionale n. 24 del 1999, come sostituito dall’art. 2, comma 1, della legge regionale n. 26 del 2005, e dell’art. 14, comma 4, lettera l) e comma 4-bis, come modificato dall’art. 10, commi 3 e 4, della legge regionale n. 26 del 2005, promosse, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera e), e 120 della Costituzione, nonché agli artt. 39 e 43 del Trattato istitutivo della Comunità europea, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,  il 21 febbraio 2007.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Giuseppe TESAURO, Redattore

Depositata in Cancelleria il 9 marzo 2007.