SENTENZA N. 322
ANNO 2006
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai Signori:
- Franco BILE Presidente
- Giovanni
Maria FLICK Giudice
- Ugo DE
SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
-
Paolo MADDALENA "
-
Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso Quaranta "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità
costituzionale degli articoli 3, comma 1, lettera h), e 13 della legge della Regione Basilicata del 22 febbraio 2005,
n. 13 (Norme per la protezione dei boschi dagli incendi), promosso con ricorso
del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 22 aprile 2005,
depositato in cancelleria il 29 aprile 2005 ed iscritto al n. 49 del registro
ricorsi 2005.
Udito nell’udienza pubblica del 20 giugno 2006 il Giudice relatore
udito l’avvocato dello Stato Giuseppe Albenzio per il Presidente del Consiglio
dei ministri.
1. – Con ricorso notificato
il 22 aprile 2005 e depositato il successivo 29 aprile, il Presidente del
Consiglio dei ministri ha impugnato, in via principale, gli artt. 3, comma 1,
lettera h), e 13 della legge della Regione Basilicata 22 febbraio 2005,
n. 13 (Norme per la protezione dei boschi dagli incendi).
Ricondotta la disciplina in
esame nell’ambito della potestà legislativa concorrente in materia di
«protezione civile», «governo del territorio» e «valorizzazione dei beni
ambientali», il ricorrente deduce che l’art. 3, comma 1, lettera h) – ai
sensi del quale
Gli stessi vizi rilevati per
l’art. 3, comma 1, lettera h), sono riferiti anche all’art. 13 della
legge regionale in esame, secondo cui «La vigilanza sull’applicazione della
presente legge è affidata al Corpo Forestale dello Stato […], a tutte le Forze
dell’Ordine e di Pubblica Sicurezza». Inoltre, secondo il ricorrente, la
disposizione «mal si concilia» anche con l’altro principio contenuto nell’art.
118, primo comma, Cost., il quale prevede che lo
Stato possa attribuire a se stesso quelle funzioni amministrative per le quali
occorra garantire l’unitarietà di esercizio.
1.1. – Nella memoria illustrativa
d’udienza, la difesa erariale sottolinea come la necessità dell’intervento
statale (attraverso gli organi a ciò deputati), eventualmente tramite
un’organizzata collaborazione con le Regioni, è imprescindibile in quei settori
dell’ordinamento (come appunto nella lotta agli incendi boschivi) nei quali
sono coinvolti interessi ed esigenze dell’intera collettività nazionale,
connessi a valori costituzionali di rilievo primario, in quanto strettamente
inerenti alla difesa dell’ordine e della sicurezza pubblica.
Considerato in diritto
1. – Il Presidente del
Consiglio dei ministri impugna due norme della legge della Regione Basilicata
22 febbraio 2005, n. 13 (Norme per la protezione dei boschi dagli incendi).
In particolare, le censure
riguardano l’art. 3, comma 1, lettera h), che – nel disciplinare i
compiti ed i ruoli della Regione nella predisposizione di strutture ed attività
per la prevenzione, l’avvistamento e lo spegnimento di incendi – dispone, tra
l’altro, che
Il ricorrente ritiene che
entrambe le norme – essendo la disciplina in esame riconducibile alle materie,
di competenza concorrente, della «protezione civile», del «governo del
territorio» e della «valorizzazione dei beni ambientali» – siano in contrasto: a) con l’art. 7 della legge-quadro 21
novembre 2000, n. 353, secondo cui alle Regioni è dato di avvalersi di risorse
e mezzi delle Forze armate e di Polizia dello Stato solo in caso di
«riconosciuta ed urgente necessità» e previa specifica richiesta all’autorità
statale competente; b) con
l’art. 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, che
rimette allo Stato l’intervento nei casi di calamità più gravi; c) con l’art. 117, secondo comma,
lettera g), della Costituzione.
Il solo art. 13 è impugnato
anche per contrasto con l’art. 118, primo comma, Cost.,
che consente allo Stato di attribuire a se stesso le funzioni amministrative di
cui occorra garantire l’unitarietà di esercizio.
2. – Le questioni sono
fondate.
Questa Corte ha già
affermato – come il ricorrente ricorda – che le Regioni non possono porre a
carico di organi e amministrazioni dello Stato compiti e attribuzioni ulteriori
rispetto a quelli individuati con legge statale (sentenza n. 134 del
2004). Ed ha sottolineato
che – pur non essendo ovviamente escluso «che si sviluppino auspicabili forme
di collaborazione tra apparati statali, regionali e degli enti locali volte a
migliorare le condizioni di sicurezza dei cittadini e del territorio» – tuttavia
«le forme di collaborazione e di coordinamento che coinvolgono compiti e
attribuzioni di organi dello Stato non possono essere disciplinate
unilateralmente e autoritativamente dalle regioni, nemmeno nell'esercizio della
loro potestà legislativa: esse debbono trovare il loro fondamento o il loro
presupposto in leggi statali che le prevedano o le consentano, o in accordi tra
gli enti interessati» (cfr. anche sentenza n. 429 del
2004).
Orbene, tanto con
l’attribuzione alla Regione del compito di provvedere, per le finalità di cui
all’art. 1, all’organizzazione dell’impiego delle Forze dell’ordine e di
pubblica sicurezza, quanto con l’affidamento della vigilanza sull’applicazione
della legge anche a tali Forze (oltre che al Corpo forestale dello Stato),
In realtà l’art. 7 della
legge n. 353 del 2000 (correttamente evocato quale principio fondamentale)
prevede che tale utilizzazione da parte della Regione possa avvenire, per il
Corpo forestale dello Stato, «in base ad accordi di programma» (comma 3,
lettera a); e, per le Forze di Polizia dello Stato, «in caso di
riconosciuta e urgente necessità», previa richiesta «all’Autorità competente
che ne potrà disporre l’utilizzo in dipendenza delle proprie esigenze» (comma
3, lettera c).
Ma le due
norme regionali impugnate non operano alcun rinvio a tali condizioni. Esse
quindi devono essere dichiarate costituzionalmente illegittime, limitatamente
alle parole «unitamente alle Forze dell’Ordine e di Pubblica Sicurezza» contenute
nell’art. 3, comma 1, lettera h); e alle parole «al Corpo Forestale
dello Stato» e «a tutte le Forze dell’Ordine e di Pubblica Sicurezza» contenute
nell’art. 13, comma 1.
Beninteso, la
decisione non preclude alla Regione di avvalersi (nella lotta contro gli
incendi boschivi) di risorse, mezzi e personale degli organi di sicurezza
statali, purché nei limiti e con le modalità di cui alla citata legislazione
dello Stato.
per
questi motivi
dichiara l’illegittimità
costituzionale dell’art. 3, comma 1, lettera h), della legge della
Regione Basilicata 22 febbraio 2005, n. 13 (Norme per la protezione dei boschi
dagli incendi), limitatamente alle parole «unitamente alle Forze dell’Ordine e
di Pubblica Sicurezza»;
dichiara l’illegittimità costituzionale
dell’art. 13 della medesima legge della Regione Basilicata n. 13 del 2005,
limitatamente alle parole «al Corpo Forestale dello Stato» e «a tutte le Forze
dell’Ordine e di Pubblica Sicurezza».
Così deciso in Roma, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2
ottobre 2006.
F.to:
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
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