SENTENZA N. 355
Commenti alla decisione di
I. Annamaria Poggi, Disciplina "necessariamente
unitaria" per le professioni: ma l'interesse nazionale è davvero
scomparso?, per gentile concessione del Forum
di Quaderni Costituzionali
II. Elena Bindi e Marco Mancini, La
Corte alla ricerca di una precisa delineazione dei
confini della materia ‘professioni’ (nota a margine delle sentt. nn. 319, 355,
405 e 424 del 2005 della Corte costituzionale), per gentile
concessione della Rivista telematica Federalismi.it
III. Giovanni
D’Alessandro, Competenza legislativa statale e istituzione di nuovi albi
professionali, (per gentile concessione del sito dell’AIC – Associazione
Italiana dei Costituzionalisti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Piero Alberto CAPOTOSTI Presidente
- Fernanda CONTRI Giudice
- Guido NEPPI
MODONA "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE
SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio
FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA
"
- Gaetano SILVESTRI
"
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della
Regione Abruzzo 19 novembre 2003, n. 17 (Istituzione del registro regionale
degli amministratori di condominio), promosso con ricorso del Presidente del
Consiglio dei ministri, notificato il 30 gennaio 2004, depositato in
Cancelleria il 9 febbraio 2004 ed iscritto al n. 16 del registro ricorsi 2004.
Visto l’atto di intervento della Federazione Italiana Agenti
Immobiliari e Professionali (FIAIP);
udito nell’udienza pubblica del 5 luglio 2005 il Giudice
relatore Annibale Marini;
udito l’avvocato dello Stato Maurizio Fiorilli per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1.– Con ricorso ritualmente notificato e depositato, il
Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato, in via principale,
questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Abruzzo 19
novembre 2003, n. 17 (Istituzione del registro regionale degli amministratori
di condominio), per violazione dell’art. 117, commi primo, secondo, lettera l),
e terzo della Costituzione.
La legge impugnata, nell’istituire all’art. 1 il registro
regionale degli amministratori di condominio e di immobili, prevede (art. 2,
comma 2) che possano chiedere l’iscrizione al registro regionale degli
amministratori di condominio e di immobili coloro che siano in possesso dei
requisiti indicati all’art. 3, tra i quali figura il superamento di un esame di
abilitazione, stabilendo che «la mancata iscrizione al registro regionale
preclude l’esercizio dell’attività di amministratore, salvo i casi di condomino
amministratore» (art. 2, comma 3).
Assume il Governo che le disposizioni dettate dagli artt. 2,
commi 2 e 3, e 3, determinando una sostanziale limitazione all’esercizio di
un’attività di prestazione di servizi, sarebbero innanzitutto lesive dell’art.
117, primo comma, della Costituzione, per il mancato rispetto dei principi
comunitari sulla libera circolazione del lavoro e delle imprese di cui agli
artt. 3, comma 1, lettera c), 49 e 57 del Trattato CE 25 marzo 1957 (Trattato
che istituisce la Comunità europea).
L’art. 2, comma 3, precludendo l’attività di amministratore a
chi non sia iscritto nel relativo registro, sarebbe inoltre invasivo – ad
avviso ancora del ricorrente – della competenza statale esclusiva in materia di
ordinamento civile e penale, con conseguente lesione dell’art. 117, secondo
comma, lettera l), della Costituzione.
Secondo il ricorrente, infine, l’incostituzionalità delle
disposizioni che prevedono l’istituzione del registro ed i requisiti per
l’iscrizione al medesimo si rifletterebbe in via consequenziale sull’intera
legge collegata alle prime da un nesso di inscindibilità.
2.– E’ intervenuta in giudizio la Federazione Italiana Agenti
Immobiliari e Professionali, argomentando diffusamente in ordine
all’ammissibilità del proprio intervento e concludendo per l’accoglimento del
ricorso.
Considerato in diritto
1.– Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna le
disposizioni di cui agli artt. 2, commi 2 e 3, e 3 della legge della Regione
Abruzzo 19 novembre 2003, n. 17 (Istituzione del registro regionale degli
amministratori di condominio), per violazione dell’art. 117, commi primo,
secondo, lettera l), e terzo della Costituzione.
La legge regionale – nella parte in cui fissa i requisiti per
l’iscrizione nel registro regionale degli amministratori di condominio e di
immobili, istituito ai sensi dell’art. 1, e dispone che l’attività di
amministratore di condominio, nella regione, sia preclusa a chi non sia
iscritto nel registro stesso, salvo il caso di condomino amministratore –
sarebbe in contrasto con i principi comunitari sulla libera circolazione del
lavoro e delle imprese, violerebbe la competenza statale esclusiva in materia
di ordinamento civile e penale e, comunque, eccederebbe i limiti della
competenza legislativa concorrente regionale in materia di professioni.
L’intera legge regionale sarebbe infine illegittima per
illegittimità consequenziale derivata.
2.– Va preliminarmente dichiarata l’inammissibilità
dell’intervento in giudizio della Federazione Italiana Agenti Immobiliari e
Professionali.
A prescindere dalla tardività dell’intervento, è decisivo al
riguardo il rilievo che nei giudizi di legittimità costituzionale promossi in
via principale non è ammessa, secondo la costante giurisprudenza di questa
Corte, la presenza di soggetti diversi dalla parte ricorrente e dal titolare della
potestà legislativa il cui atto è oggetto di contestazione (si vedano, tra le
tante, le sentenze n. 166 del 2004,
n. 338, n. 315, n. 303 e n. 49 del 2003).
Mentre del tutto improprio è il riferimento dell’interveniente ai principi
affermati da questa Corte nei giudizi di ammissibilità del referendum, avuto
riguardo all’evidente diversità di tali giudizi rispetto a quelli di
legittimità costituzionale in via principale.
3.– Nel merito la questione è fondata.
Non vi è dubbio che la legge regionale impugnata, istitutiva,
come risulta dalla sua stessa rubrica, di un registro regionale degli
amministratori di condominio, vada ricondotta alla materia delle professioni,
appartenente alla competenza legislativa concorrente delle regioni, ai sensi
dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione.
E’ altrettanto pacifico che, in siffatta materia, i principi
fondamentali – non essendone stati, sino ad ora, formulati dei nuovi – debbano
essere ricavati dalla legislazione statale in vigore (sentenza n. 353 del
2003).
Al riguardo, pur mancando nella legislazione statale una
disciplina generale delle professioni, dalla normativa vigente – e segnatamente
dall’art. 2229, primo comma, del codice civile, oltre che dalle norme relative
alle singole professioni – può trarsi il principio, affermato in più occasioni
da questa Corte con riferimento alle professioni sanitarie, che l’individuazione
delle professioni, per il suo carattere necessariamente unitario, è riservata
allo Stato, rientrando nella competenza delle regioni la disciplina di quegli
aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale.
Esula, pertanto, dai limiti della competenza legislativa
concorrente delle regioni in materia di professioni l’istituzione di nuovi e
diversi albi (rispetto a quelli istituiti dalle leggi statali) per l’esercizio
di attività professionali, avendo tali albi una funzione individuatrice delle
professioni preclusa in quanto tale alla competenza regionale.
Questa Corte non può, infine, omettere di rilevare che
l’intera legge regionale si pone in inscindibile connessione con le
disposizioni specificamente impugnate dal ricorrente.
Pertanto, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n.
87, anche le restanti disposizioni della legge impugnata devono essere
dichiarate illegittime per illegittimità consequenziale.
Restano assorbiti gli ulteriori profili di incostituzionalità
dedotti dal ricorrente.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 2, commi
2 e 3, e 3 della legge della Regione Abruzzo 19 novembre 2003, n. 17
(Istituzione del registro regionale degli amministratori di condominio);
dichiara, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n.
87, la illegittimità costituzionale in via consequenziale delle restanti
disposizioni della medesima legge.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 28 settembre 2005.
Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente
Annibale MARINI, Redattore
Depositata in Cancelleria il 30 settembre 2005.