Sentenza n. 355 del 2005

SENTENZA N. 355

ANNO 2005

 

Commenti alla decisione di

I. Annamaria Poggi, Disciplina "necessariamente unitaria" per le professioni: ma l'interesse nazionale è davvero scomparso?, per gentile concessione del Forum di Quaderni Costituzionali

 

II. Elena Bindi e Marco Mancini, La Corte alla ricerca di una precisa delineazione dei confini della materia ‘professioni’ (nota a margine delle sentt. nn. 319, 355, 405 e 424 del 2005 della Corte costituzionale), per gentile concessione della Rivista telematica Federalismi.it

III. Giovanni D’Alessandro, Competenza legislativa statale e istituzione di nuovi albi professionali, (per gentile concessione del sito dell’AIC – Associazione Italiana dei Costituzionalisti

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

 

- Piero Alberto  CAPOTOSTI Presidente

 

- Fernanda         CONTRI        Giudice

 

- Guido             NEPPI MODONA    "

 

- Annibale         MARINI                    "

 

- Franco             BILE                          "                     

 

- Giovanni Maria FLICK                     "

 

- Francesco        AMIRANTE              "

 

- Ugo                 DE SIERVO              "

 

- Romano          VACCARELLA        "

 

- Paolo               MADDALENA         "

 

- Alfio               FINOCCHIARO      "

 

- Alfonso           QUARANTA            "

 

- Franco             GALLO                     "

 

- Luigi               MAZZELLA               "

 

- Gaetano          SILVESTRI                 "

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Abruzzo 19 novembre 2003, n. 17 (Istituzione del registro regionale degli amministratori di condominio), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 30 gennaio 2004, depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2004 ed iscritto al n. 16 del registro ricorsi 2004.

 

Visto l’atto di intervento della Federazione Italiana Agenti Immobiliari e Professionali (FIAIP);

 

udito nell’udienza pubblica del 5 luglio 2005 il Giudice relatore Annibale Marini;

 

udito l’avvocato dello Stato Maurizio Fiorilli per il Presidente del Consiglio dei ministri.

 

Ritenuto in fatto

 

1.– Con ricorso ritualmente notificato e depositato, il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato, in via principale, questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Abruzzo 19 novembre 2003, n. 17 (Istituzione del registro regionale degli amministratori di condominio), per violazione dell’art. 117, commi primo, secondo, lettera l), e terzo della Costituzione.

 

La legge impugnata, nell’istituire all’art. 1 il registro regionale degli amministratori di condominio e di immobili, prevede (art. 2, comma 2) che possano chiedere l’iscrizione al registro regionale degli amministratori di condominio e di immobili coloro che siano in possesso dei requisiti indicati all’art. 3, tra i quali figura il superamento di un esame di abilitazione, stabilendo che «la mancata iscrizione al registro regionale preclude l’esercizio dell’attività di amministratore, salvo i casi di condomino amministratore» (art. 2, comma 3).

 

Assume il Governo che le disposizioni dettate dagli artt. 2, commi 2 e 3, e 3, determinando una sostanziale limitazione all’esercizio di un’attività di prestazione di servizi, sarebbero innanzitutto lesive dell’art. 117, primo comma, della Costituzione, per il mancato rispetto dei principi comunitari sulla libera circolazione del lavoro e delle imprese di cui agli artt. 3, comma 1, lettera c), 49 e 57 del Trattato CE 25 marzo 1957 (Trattato che istituisce la Comunità europea).

 

L’art. 2, comma 3, precludendo l’attività di amministratore a chi non sia iscritto nel relativo registro, sarebbe inoltre invasivo – ad avviso ancora del ricorrente – della competenza statale esclusiva in materia di ordinamento civile e penale, con conseguente lesione dell’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.

 

Secondo il ricorrente, infine, l’incostituzionalità delle disposizioni che prevedono l’istituzione del registro ed i requisiti per l’iscrizione al medesimo si rifletterebbe in via consequenziale sull’intera legge collegata alle prime da un nesso di inscindibilità.

 

2.– E’ intervenuta in giudizio la Federazione Italiana Agenti Immobiliari e Professionali, argomentando diffusamente in ordine all’ammissibilità del proprio intervento e concludendo per l’accoglimento del ricorso.

 

Considerato in diritto

 

1.– Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna le disposizioni di cui agli artt. 2, commi 2 e 3, e 3 della legge della Regione Abruzzo 19 novembre 2003, n. 17 (Istituzione del registro regionale degli amministratori di condominio), per violazione dell’art. 117, commi primo, secondo, lettera l), e terzo della Costituzione.

 

La legge regionale – nella parte in cui fissa i requisiti per l’iscrizione nel registro regionale degli amministratori di condominio e di immobili, istituito ai sensi dell’art. 1, e dispone che l’attività di amministratore di condominio, nella regione, sia preclusa a chi non sia iscritto nel registro stesso, salvo il caso di condomino amministratore – sarebbe in contrasto con i principi comunitari sulla libera circolazione del lavoro e delle imprese, violerebbe la competenza statale esclusiva in materia di ordinamento civile e penale e, comunque, eccederebbe i limiti della competenza legislativa concorrente regionale in materia di professioni.

 

L’intera legge regionale sarebbe infine illegittima per illegittimità consequenziale derivata.

 

2.– Va preliminarmente dichiarata l’inammissibilità dell’intervento in giudizio della Federazione Italiana Agenti Immobiliari e Professionali.

 

A prescindere dalla tardività dell’intervento, è decisivo al riguardo il rilievo che nei giudizi di legittimità costituzionale promossi in via principale non è ammessa, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la presenza di soggetti diversi dalla parte ricorrente e dal titolare della potestà legislativa il cui atto è oggetto di contestazione (si vedano, tra le tante, le sentenze n. 166 del 2004, n. 338, n. 315, n. 303 e n. 49 del 2003). Mentre del tutto improprio è il riferimento dell’interveniente ai principi affermati da questa Corte nei giudizi di ammissibilità del referendum, avuto riguardo all’evidente diversità di tali giudizi rispetto a quelli di legittimità costituzionale in via principale.

 

3.– Nel merito la questione è fondata.

 

Non vi è dubbio che la legge regionale impugnata, istitutiva, come risulta dalla sua stessa rubrica, di un registro regionale degli amministratori di condominio, vada ricondotta alla materia delle professioni, appartenente alla competenza legislativa concorrente delle regioni, ai sensi dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione.

 

E’ altrettanto pacifico che, in siffatta materia, i principi fondamentali – non essendone stati, sino ad ora, formulati dei nuovi – debbano essere ricavati dalla legislazione statale in vigore (sentenza n. 353 del 2003).

 

Al riguardo, pur mancando nella legislazione statale una disciplina generale delle professioni, dalla normativa vigente – e segnatamente dall’art. 2229, primo comma, del codice civile, oltre che dalle norme relative alle singole professioni – può trarsi il principio, affermato in più occasioni da questa Corte con riferimento alle professioni sanitarie, che l’individuazione delle professioni, per il suo carattere necessariamente unitario, è riservata allo Stato, rientrando nella competenza delle regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale.

 

Esula, pertanto, dai limiti della competenza legislativa concorrente delle regioni in materia di professioni l’istituzione di nuovi e diversi albi (rispetto a quelli istituiti dalle leggi statali) per l’esercizio di attività professionali, avendo tali albi una funzione individuatrice delle professioni preclusa in quanto tale alla competenza regionale.

 

Questa Corte non può, infine, omettere di rilevare che l’intera legge regionale si pone in inscindibile connessione con le disposizioni specificamente impugnate dal ricorrente.

 

Pertanto, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, anche le restanti disposizioni della legge impugnata devono essere dichiarate illegittime per illegittimità consequenziale.

 

Restano assorbiti gli ulteriori profili di incostituzionalità dedotti dal ricorrente.

 

PER QUESTI MOTIVI

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 2, commi 2 e 3, e 3 della legge della Regione Abruzzo 19 novembre 2003, n. 17 (Istituzione del registro regionale degli amministratori di condominio);

 

dichiara, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la illegittimità costituzionale in via consequenziale delle restanti disposizioni della medesima legge.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 settembre 2005.

 

Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente

 

Annibale MARINI, Redattore

 

Depositata in Cancelleria il 30 settembre 2005.