Sentenza n. 299 del 2005

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SENTENZA N. 299

ANNO 2005

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Piero Alberto      CAPOTOSTI                     Presidente

- Guido                 NEPPI MODONA               Giudice

- Annibale             MARINI                                     "

- Franco                BILE                                           "

- Giovanni Maria  FLICK                                        "

- Francesco           AMIRANTE                               "

- Ugo                    DE SIERVO                               "

- Romano              VACCARELLA                        "

- Paolo                  MADDALENA                          "

- Alfio                   FINOCCHIARO                        "

- Alfonso              QUARANTA                             "

- Franco                GALLO                                      "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 303, comma 2, e 304, comma 6, del codice di procedura penale, promossi, nell’ambito di diversi procedimenti penali, dal Tribunale di Bari con ordinanza in data 11 luglio 2003 e dal Tribunale di Torino con ordinanza in data 11 giugno 2003, rispettivamente iscritte ai numeri 816 e 841 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numeri 42 e 43, prima serie speciale, dell’anno 2003.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 25 maggio 2005 il Giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza in data 11 luglio 2003 il Tribunale di Bari, chiamato a pronunciarsi sulla istanza di un imputato volta ad ottenere la scarcerazione per decorrenza del termine massimo di custodia cautelare ai sensi del combinato disposto degli artt. 303, comma 1, lettera b), numero 2, e 304, comma 6, del codice di procedura penale, ha sollevato, in riferimento agli artt. 13 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 304, comma 6, del codice di procedura penale, nella parte in cui, facendo riferimento all’art. 303, comma 2, cod. proc. pen. ai fini del calcolo della durata massima dei termini di fase di custodia cautelare, non consente di computare i periodi di custodia cautelare sofferti in diversa fase processuale.

Il Tribunale premette che il periodo compreso tra il 18 febbraio 2003 (data del primo rinvio a giudizio) e il 3 aprile 2003 (data della pronuncia della nullità della prima richiesta di rinvio a giudizio) non potrebbe essere considerato ai fini della asserita decorrenza del termine biennale previsto per la fase delle indagini preliminari alla stregua degli argomenti esposti dalla Corte di cassazione a sezioni unite nella sentenza 29 febbraio 2000, n. 4; argomenti che il Tribunale dichiara di condividere e di avere già recepito in altri processi. L’art. 304, comma 6, cod. proc. pen. stabilisce infatti che la durata della custodia cautelare non può comunque superare il doppio dei termini previsti dall’art. 303, commi 1, 2 e 3, mentre l’art. 303, comma 2, attiene in modo specifico alla decorrenza ex novo dei termini di fase nell’ipotesi di regressione del processo, e anche in questo caso il termine di fase non può superare il doppio della sua durata. Sicché – rileva il rimettente - sostenere la necessità del computo indiscriminato di tutte le fasi intermedie farebbe perdere al limite stabilito dall’art. 304, comma 6, il carattere endofasico che normativamente lo caratterizza e creerebbe un nuovo termine finale plurifasico, estraneo alle previsioni degli artt. 303 e 304, comma 6, cod. proc. pen.

Nell’estendere la durata della misura cautelare anche a seguito di eventi patologici non solo rilevati d’ufficio, ma eccepiti (come nella specie) dall’imputato a tutela dei propri diritti, il quadro normativo così delineato si porrebbe tuttavia in contrasto con gli artt. 13 e 24 Cost., in quanto l’imputato potrebbe essere indotto a rinunciare alle eccezioni difensive allo scopo di evitare la dilatazione della durata della custodia cautelare, con conseguente compressione del diritto di difesa, mentre, avvalendosi della eccezione, sarebbe costretto a subire lo stato di privazione della libertà, comunque incidente su una piena esplicazione del diritto di difesa.

Nel caso di specie, ricorda il rimettente, il provvedimento del 3 aprile 2003 aveva avuto ad oggetto la declaratoria di nullità della prima richiesta di rinvio a giudizio, a causa della violazione di una norma attinente al diritto di difesa che, se puntualmente osservata, avrebbe determinato la liberazione dell’imputato «per decorrenza del termine di fase già “ripartito”, ex art. 303, comma 2, per effetto della sentenza [di incompetenza] del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Palermo».

2. - E’ intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile per un duplice ordine di ragioni. In primo luogo, infatti, l’ordinanza di rimessione, nella quale viene solamente richiamato il termine biennale previsto per la fase delle indagini preliminari, non consentirebbe di comprendere quale sia il fatto oggetto del giudizio a quo e, conseguentemente, di verificare la rilevanza della questione. Inoltre la questione sarebbe uguale ad altre in relazione alle quali questa Corte ha affermato che l’art. 304, comma 6, cod. proc. pen. costituisce una regola di chiusura del sistema della custodia cautelare e fissa un termine finale, «sicché il superamento di un termine di custodia pari al doppio del termine stabilito per la fase presa in considerazione determina la perdita di efficacia della custodia anche se quei termini hanno iniziato a decorrere nuovamente a seguito della regressione» (ordinanza n. 243 del 2003).

3. - Con ordinanza in data 11 giugno 2003 il Tribunale di Torino, chiamato a pronunciarsi sull’appello proposto dalla difesa di un imputato avverso il provvedimento con il quale la Corte d’appello della medesima città aveva respinto l’istanza di scarcerazione per decorrenza dei termini previsti dagli artt. 303, comma 2, e 304, comma 6, cod. proc. pen., ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 13 Cost., questione di legittimità costituzionale dell’art. 303, comma 2, cod. proc. pen., «nella parte in cui prevede, nel caso in cui il procedimento regredisca a una fase o a un grado di giudizio diversi, che ‘dalla data del provvedimento che dispone il regresso [...] decorrono di nuovo i termini previsti dal comma 1, relativamente a ciascuno stato e grado del procedimento’, invece che prevedere, così come disposto dall’art. 304, comma 6, cod. proc. pen., che detti termini non cominciano nuovamente a decorrere, in quanto ‘la durata (complessiva) della custodia cautelare non può comunque superare il doppio dei termini previsti dall’art. 303, comma 1’».

Il rimettente riferisce che l’imputato, in custodia cautelare dal 4 maggio 2001 per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 1, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (traffico di stupefacenti in concorso), era stato condannato, con sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Torino del 2 maggio 2002, alla pena di sei anni, otto mesi e venti giorni di reclusione e quarantamila euro di multa. Successivamente la Corte d’appello di Torino, con sentenza del 27 novembre 2002, aveva dichiarato la nullità del provvedimento con cui era stato disposto il giudizio di primo grado e rinviato gli atti al giudice delle indagini preliminari. A seguito di ricorso dell’imputato, la Corte di cassazione, con sentenza del 15 maggio 2003, aveva rimesso gli atti al pubblico ministero. Il 28 aprile 2003 l’imputato aveva chiesto la sua scarcerazione per decorrenza dei termini di custodia cautelare, in base al rilievo che - secondo quanto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 292 del 1998 e nell’ordinanza n. 529 del 2000 - l’art. 304, comma 6, cod. proc. pen. era applicabile anche all’ipotesi di regressione del procedimento, sicché alla data del 3 maggio 2003 era maturato il doppio del termine di fase previsto dall’art. 303, comma 1, lettera a), numero 3, cod. proc. pen. La Corte d’appello aveva respinto la richiesta di scarcerazione argomentando che «il richiamo della difesa a quanto previsto dall’art. 304, comma 6, deve ritenersi inconferente, trattandosi di fattispecie relativa al caso in cui sia stata disposta la sospensione dei termini della custodia cautelare».

Tanto premesso, il giudice a quo ricorda che, a seguito della sentenza interpretativa di rigetto n. 292 del 1998, la Corte di cassazione a sezioni unite (sentenza 29 febbraio 2000, n. 4), pur dichiarando di aderire espressamente a tale pronuncia, aveva risolto il contrasto insorto in ordine al metodo di calcolo dei termini in caso di regressione del procedimento, affermando che ai fini della durata massima di fase dovevano essere computati esclusivamente i periodi di custodia cautelare trascorsi nella medesima fase. Il rimettente precisa altresì che tale soluzione era stata stigmatizzata dalla Corte costituzionale nell’ordinanza n. 529 del 2000 con la quale aveva ribadito che l’interpretazione dell’art. 304, comma 6, cod. proc. pen. secondo cui la custodia cautelare perde efficacia allorquando la sua durata abbia superato un periodo pari al doppio del termine stabilito per la fase presa in considerazione, anche nel caso in cui quel termine sia cominciato a decorrere nuovamente a seguito della regressione del processo, «deve essere ritenuta costituzionalmente obbligata in forza del valore espresso dall’art. 13 della Costituzione». Ricorda infine che la Corte di cassazione, con ordinanza delle sezioni unite in data 10 luglio 2002, n. 28, sulla base della premessa che l’art. 303, comma 2, cod. proc. pen. impedisce di addizionare, nel calcolo del doppio del termine finale di fase, periodi di detenzione sofferti in fasi o gradi diversi da quelli in cui il procedimento è regredito, e che non è possibile – alla luce di quanto precisato dalla Corte costituzionale con l’ordinanza n. 529 del 2000 - affermare con certezza la illegittimità costituzionale del criterio di calcolo imposto da tale norma, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 303, comma 2, cod. proc. pen., chiedendo «alla Corte costituzionale, nel rispetto delle reciproche attribuzioni, di intervenire sulla disposizione indicata con una pronuncia caducatoria».

Il Tribunale di Torino dichiara di condividere entrambe le premesse dalle quali muove l’ordinanza di rimessione delle sezioni unite, e cioè che l’interpretazione letterale e logico-sistematica dell’art. 303, comma 2, cod. proc. pen. non consente di dare interpretazioni diverse da quella data dalle medesime sezioni unite nella sentenza n. 4 del 2000, e che detta interpretazione, alla luce di quanto affermato dalla Corte costituzionale nell’ordinanza n. 529 del 2000, è di dubbia legittimità costituzionale.

Ritenuta la questione rilevante e non manifestamente infondata, il Tribunale di Torino solleva dunque la questione di legittimità costituzionale nei termini esposti, osservando che il principio secondo cui il giudice, tra più interpretazioni, deve scegliere quella conforme al dettato costituzionale, presuppone che sia possibile dare alla norma l’interpretazione conforme ai principî costituzionali sulla base di corretti canoni ermeneutici.

4. - E’ intervenuto anche in questo giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile, perché analoga a quella, sollevata da altro tribunale e dalla Corte di cassazione, dichiarata manifestamente inammissibile con ordinanza n. 243 del 2003 da questa Corte, senza che vengano prospettati nuovi e diversi profili di censura.

Considerato in diritto

1. - Il Tribunale di Bari dubita, in riferimento agli artt. 13 e 24 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell’art. 304, comma 6, del codice di procedura penale, nella parte in cui, richiamando l’art. 303, comma 2, dello stesso codice ai fini del calcolo della durata massima dei termini di fase della custodia cautelare, non consente di computare i periodi di custodia cautelare sofferti in fasi o gradi diversi del procedimento.

Dal canto suo il Tribunale di Torino dubita, in riferimento agli artt. 3 e 13 Cost., della legittimità costituzionale dell’art. 303, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui prevede, nel caso il procedimento regredisca a una fase o ad un grado diversi, che dalla data che dispone la regressione decorrono nuovamente i termini previsti dal comma 1 relativamente a ciascuno stato o grado del procedimento, anziché stabilire, secondo quanto disposto dall’art. 304, comma 6, dello stesso codice, che detti termini non cominciano a decorrere nuovamente, in quanto la durata complessiva dei termini di fase non può comunque superare il doppio dei termini previsti dall’art. 303, comma 1, cod. proc. pen.

Entrambe le ordinanze di rimessione, sia pure rivolgendo le censure di costituzionalità a norme diverse (rispettivamente, gli artt. 304, comma 6, e 303, comma 2, cod. proc. pen.), convergono nel denunciare la disciplina che non consente di computare, ai fini del calcolo dei termini massimi di fase previsti dall’art. 304, comma 6, cod. proc. pen., i periodi di custodia cautelare sofferti in fasi o gradi diversi rispetto alla fase o al grado in cui il procedimento regredisce. Tale disciplina è contenuta nell’art. 303, comma 2, cod. proc. pen., e a questa norma vanno appunto riferite le questioni sollevate dai rimettenti.

Stante l’identità delle questioni, deve quindi essere disposta la riunione dei relativi giudizi.

2. - La questione è fondata.

3. - Prima di esaminare il merito delle questioni, è opportuno ricordare che l’attuale sistema dei termini massimi della custodia cautelare, il cui impianto risale ad una riforma del 1984, antecedente all’emanazione del codice di procedura penale del 1988, è, per sommi capi, articolato in:

- termini di fase, di durata variabile in funzione della gravità della pena prevista per il reato contestato o ritenuto in sentenza e della fase in cui si trova il procedimento, stabiliti dall’art. 303, comma 1, cod. proc pen.;

- termini complessivi, riferiti all’intera durata del procedimento, comprensivi delle ipotesi di proroga di cui all’art. 305 cod. proc. pen., anch’essi variabili in funzione della gravità della pena prevista per il reato, disciplinati dall’art. 303, comma 4, cod. proc. pen.;

- termini finali complessivi, in funzione di limite massimo insuperabile (c.d. massimo dei massimi) anche ove si verifichino ipotesi di sospensione, proroga o neutralizzazione del decorso dei termini di custodia cautelare. Originariamente previsti dal comma 4 dell’art. 304 cod. proc. pen. in misura non superiore ai due terzi del massimo della pena temporanea prevista per il reato contestato o ritenuto in sentenza, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 8 agosto 1995, n. 332, tali termini sono ora disciplinati dal comma 6, con riferimento ai termini complessivi contemplati dall’art. 303, comma 4, aumentati della metà, ovvero, se più favorevoli, nella misura dei due terzi del massimo della pena temporanea prevista per il reato contestato o ritenuto in sentenza;

- termini finali di fase, contemplati per la prima volta dal comma 6 dell’art. 304 cod. proc. pen. a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 332 del 1995, in funzione di limiti massimi insuperabili per ciascuna fase, nella misura massima del doppio dei termini di fase previsti dall’art. 303, comma 1, cod. proc. pen., e operanti, per l’espresso richiamo all’art. 303, comma 2, cod. proc. pen., anche in caso di regressione del procedimento o di rinvio ad altro giudice (in tal senso v. sentenza n. 292 del 1998).

La legge n. 332 del 1995 ha dunque introdotto nuove garanzie prevedendo, in relazione alla durata sia dei termini complessivi, sia dei termini di fase, dei limiti ‘finali’ insuperabili, destinati ad operare anche nelle ipotesi di sospensione, proroga e neutralizzazione dei termini di durata della custodia cautelare.

4. - Entrata in vigore la riforma del 1995, la potenziale interferenza tra la natura invalicabile dei termini finali, posti dal comma 6 dell’art. 304 cod. proc. pen. anche con riferimento ai termini di fase, e la decorrenza ex novo dei termini di fase in caso di regressione prevista dall’art. 303, comma 2, cod. proc. pen. è stata per la prima volta presa in esame dalla sentenza di questa Corte n. 292 del 1998.

In tale decisione la Corte ha affermato che «l’unica soluzione ermeneutica enucleabile dal sistema e che si appalesa in linea con i valori della Carta fondamentale» è quella secondo cui «il superamento di un periodo di custodia pari al doppio del termine stabilito per la fase presa in considerazione, determina la perdita di efficacia della custodia, anche se quei termini sono stati sospesi, prorogati o […] sono cominciati a decorrere nuovamente a seguito della regressione del processo». Questa interpretazione – prosegue la Corte – «è d’altra parte aderente alla ratio di favor che ha ispirato il legislatore del 1995, ad un effettivo recupero della scelta di introdurre uno sbarramento finale ragguagliato anche alla durata dei termini di fase comunque modulata, e, infine, alla stessa logica dell’art. 13 della Carta fondamentale, la quale impone di individuare, fra più interpretazioni, quella che riduca al minimo il sacrificio della libertà personale».

Alla base della decisione della Corte sta il collegamento della disciplina dei termini di durata della custodia cautelare al principio costituzionale di proporzionalità, cui si ispira anche il nuovo termine finale di fase, che individua «il limite estremo, superato il quale il permanere dello stato coercitivo si presuppone essere ‘sproporzionato’, in quanto eccedente gli stessi limiti di tollerabilità del sistema».

La formulazione letterale dell’art. 304, comma 6, cod. proc. pen. dimostra d’altronde, mediante il ricorso all’avverbio «comunque», che i limiti massimi insuperabili vanno riferiti «anche ai fenomeni che comunque possono interferire con la disciplina dei termini di fase […], specie quando, come nel caso in esame, la soluzione ermeneutica si appalesi come l’unica conforme a Costituzione». Il carattere di chiusura del comma 6 è d’altra parte comprovato dal richiamo non solo al comma 1 dell’art. 303 cod. proc. pen., ove viene definita la durata dei termini di fase, ma anche al comma 2, che riguarda appunto il caso della regressione, rendendo evidente che il limite insuperabile del doppio dei termini di fase opera anche in tale ipotesi.

Tali conclusioni sono ribadite dalla successiva ordinanza di manifesta infondatezza n. 429 del 1999, con la quale la Corte riafferma che il «valore assoluto e non condizionato» della norma impone di ritenere, «come soluzione ermeneutica costituzionalmente obbligata», che il limite costituito da «un periodo di custodia pari al doppio del termine stabilito per la fase presa in considerazione» opera anche quando i termini sono incominciati nuovamente a decorrere a seguito della regressione del processo.

5. - A seguito della soluzione interpretativa indicata  da questa Corte, a partire dal 2000 le sezioni unite della Cassazione sono intervenute a dirimere contrasti tra le sezioni semplici. Alcune sezioni, infatti,  hanno affermato che, ai fini del computo del termine finale pari al doppio del termine di fase, devono essere considerati anche i periodi di custodia sofferti in fasi o gradi diversi rispetto a quelli in cui il procedimento regredisce, mentre altre hanno ritenuto che al medesimo fine devono essere calcolati soltanto i periodi di custodia patiti durante le fasi omogenee, e non anche nelle fasi intermedie.

Nella decisione n. 4 del 2000 le sezioni unite premettono che «il reale problema consiste nello stabilire se […] debbano cumularsi indiscriminatamente alla durata della custodia nella fase o nel grado aperto dal provvedimento di annullamento o di regressione quella relativa a tutte le fasi o gradi pregressi oppure soltanto la durata della custodia sofferta nella fase o grado al quale il processo è tornato». Secondo le sezioni unite, «nell’assoluto silenzio della motivazione» della sentenza n. 292 del 1998 della Corte costituzionale sul punto, il computo dei periodi di custodia sofferti in tutte le fasi intermedie significherebbe, «nella sostanza, far perdere a quel limite il carattere rigorosamente endofasico o monofasico, che normativamente lo tipicizza, e creare un nuovo termine finale plurifasico, estraneo alle previsioni degli artt. 303 e 304, comma 6, cod. proc. pen., alterando, per tale via, le linee essenziali della disciplina dettata dal codice, che non conosce altra distinzione che quella tra termini di fase e termine complessivo. Resta con ciò confermato che l’eliminazione della frattura e della separatezza della fase successiva all’annullamento […] non può avere altro effetto che quello di permettere il collegamento della predetta fase con quella precedente nella quale è stato pronunciato il provvedimento annullato e, così, di rendere possibile l’unificazione della durata della custodia cautelare sofferta nei due segmenti processuali, avvinti da una relazione di corrispondenza e di omogeneità per la ragione che il primo può considerarsi come ripristino del secondo».

Con due successive ordinanze la Corte costituzionale ribadisce che, «in forza del valore espresso dall’art. 13 della Costituzione» e dell’uso dell’avverbio «comunque» nell’art. 304, comma 6, cod. proc. pen., l’interpretazione sinora seguita «deve essere ritenuta costituzionalmente obbligata» (ordinanza n. 214 del 2000) e che è quindi erroneo (ordinanza n. 529 del 2000) il presupposto interpretativo che «ai fini del termine massimo di cui all’art. 304, comma 6, vadano calcolati soltanto i periodi di custodia cautelare subiti dall’imputato in fasi omogenee».

Nell’ordinanza n. 529 del 2000 la Corte precisa che, contrariamente a quanto ritenuto dalla stessa Corte di cassazione a sezioni unite, la sentenza n. 292 del 1998 si riferisce, come risulta chiaramente dalla esposizione in fatto, a un «imputato che aveva visto regredire il suo procedimento e aveva subito custodia cautelare in fasi non omogenee, e proprio in ragione di ciò la relativa questione era stata ritenuta rilevante e decisa nel merito mediante una soluzione interpretativa coerente con i principî di proporzionalità della pena e di inviolabilità della libertà personale». Pertanto, «una volta stabilito che l’art. 13 Cost. impone di ‘individuare il limite estremo, superato il quale il permanere dello stato coercitivo si presuppone essere sproporzionato in quanto eccedente gli stessi limiti di tollerabilità del sistema’ (sentenza n. 292 del 1998), non vi è luogo ad introdurre distinzioni riferite alle ragioni che hanno determinato il nuovo corso del termine, come del resto risulta dal testo dell’art. 304, comma 6, cod. proc. pen., che esplicitamente richiama i primi tre commi dell’art. 303». Sicché, soltanto se si include nel calcolo dei termini finali di fase anche la custodia cautelare subita dall’imputato in fasi diverse, «la disposizione censurata mantiene integra la sua naturale sfera di applicazione e non resta limitata […] ai casi eccezionali di molteplici regressioni del procedimento o di pluralità di evasioni».

A seguito di tale pronuncia, le sezioni unite hanno sollevato, con l’ordinanza iscritta al n. 434 del registro ordinanze del 2002, questione di legittimità costituzionale dell’art. 303, comma 2, cod. proc. pen., ribadendo che tale norma impedisce di computare ai fini dei termini massimi di fase di cui all’art. 304, comma 6, i periodi di detenzione sofferti in una fase o in un grado diversi da quello in cui il procedimento è regredito. Il codice avrebbe difatti accolto per i termini di fase della custodia una concezione ‘monofasica’ o ‘endofasica’, distinguendo unicamente tra termini di fase e termine complessivo, senza prendere in considerazione il periodo ‘interfasico’, sì che, «quando l’art. 303, comma 2, cod. proc. pen. fa riferimento ai termini che decorrono di nuovo, a questi si possono sommare […] solo entità omogenee, e cioè i periodi trascorsi nella stessa fase».

Richiamandosi al principio, affermato nella sentenza n. 292 del 1998, della riduzione al minimo necessario del sacrificio della libertà personale, i giudici rimettenti tentano poi di conciliare l’indirizzo sino ad allora sostenuto dalla Corte costituzionale con le posizioni delle sezioni unite, affermando che «il periodo trascorso nella fase intermedia […] non va perduto, ma, per così dire, accreditato alla fase di competenza, con la conseguenza che vi sarà sommato quando il procedimento l’avrà raggiunta. In questo modo il sacrificio per il soggetto privato è comunque di carattere transitorio e certo non può paragonarsi […] agli effetti di rottura del sistema che il criterio del cumulo indifferenziato irragionevolmente è in grado di provocare».

Con ordinanza n. 243 del 2003 questa Corte ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile, per essere la motivazione perplessa e contraddittoria, non mancando tuttavia di rilevare come la costruzione delle sezioni unite circa il recupero della custodia cautelare finisca per subordinare «il principio di proporzionalità all’appagamento delle esigenze della fase processuale» e riduca «il principio del minor sacrificio della libertà personale ad una sorta di credito di libertà spendibile nelle eventuali fasi successive».  Le ordinanze n. 335 del 2003 e n. 59 del 2004 dichiarano poi manifestamente inammissibili per difetto di motivazione successive analoghe questioni di legittimità costituzionale.

Con la sentenza n. 23016 del 2004 le sezioni unite della Corte di cassazione confermano l’indirizzo già espresso nelle precedenti decisioni, ribadendo che «il coordinamento degli artt. 304, comma 6, e 303, comma 2, del codice porta univocamente a ritenere che, per il calcolo del doppio dei termini di fase, siano cumulabili esclusivamente le fasi e i gradi omogenei, per la puntuale ragione che soltanto questi rappresentano segmenti processuali avvinti da una relazione di corrispondenza, di omogeneità e di successione funzionale, di talché, rispetto alla disposizione ex art. 303, comma 2, il grado successivo può essere considerato come ripristino del primo». Sostenere che nel doppio del termine di fase debbano cumularsi tutti i periodi di custodia cautelare sofferti in fasi diverse significherebbe, a parere della Corte di cassazione, «sconvolgere l’assetto complessivo dell’impianto codicistico che non conosce altra distinzione che quella tra termini di fase e termini complessivi di durata», introducendo «un termine ‘interfasico’ o ‘plurifasico’, che ingloba, in forma anomala ed ibrida, segmenti custodiali propri di fasi eterogenee, in tal modo realizzando un’operazione manipolatrice della normativa, il cui reale significato consiste nella piena cancellazione dell’art. 303, comma 2, senza un’espressa declaratoria di illegittimità costituzionale, e nella radicale riperimetrazione del sistema vigente in materia di termini della custodia cautelare».

Come già rilevato, nell’ordinanza n. 529 del 2000 questa Corte ha ritenuto che l’interpretazione patrocinata dalle sezioni unite sia tale da svuotare sostanzialmente la portata dell’art. 304, comma 6, cod. proc. pen., in quanto di norma per determinare il nuovo termine finale di fase conseguente al regresso del procedimento sarebbe sufficiente il termine definito dall’art. 303, comma 2, dello stesso codice, che stabilisce che a seguito del regresso riprende a decorrere l’ordinario termine della fase in cui il procedimento è regredito. Il termine di cui all’art. 304, comma 6, cod. proc. pen. avrebbe cioè uno spazio di operatività solo quando i termini di durata della custodia cautelare sono stati sospesi in base alle previsioni dello stesso art. 304 cod. proc. pen., ovvero nei casi di plurime regressioni del procedimento, riducendosi in tali limiti la funzione di garanzia ultima della durata massima della custodia cautelare svolta dai termini finali di fase.

Tale garanzia non risulterebbe assicurata neppure dal criterio - del così detto credito di libertà - secondo cui sarebbe possibile recuperare e accreditare nella successiva fase di competenza il periodo di custodia cautelare  trascorso nella fase intermedia.  Il recupero è infatti una evenienza non solo futura e incerta (posto che l’imputato potrebbe essere prosciolto o medio tempore scarcerato o comunque il procedimento potrebbe non pervenire, per le più varie cause, a fasi o gradi ulteriori), ma non può verificarsi proprio nel caso più ricorrente di regressione del procedimento, e cioè in caso di annullamento di una sentenza di appello confermativa di una condanna di primo grado: situazione per la quale non valgono più termini custodiali ‘di fase’, ma esclusivamente quelli complessivi di cui all’art. 303, comma 4, cod. proc. pen., giusta il disposto del comma 1, lettera d), ultimo periodo, del medesimo articolo.

6. – Nel corso della vicenda in esame la Corte costituzionale ha applicato il principio di astenersi dal pronunciare una dichiarazione di illegittimità sin dove è stato possibile prospettare una interpretazione della norma censurata conforme a Costituzione, anche al fine di evitare il formarsi di lacune nel sistema, particolarmente critiche quando la disciplina censurata riguarda la libertà personale.

Sulla base di questo consolidato orientamento giurisprudenziale, la Corte ha appunto pronunciato la sentenza interpretativa di rigetto n. 292 del 1998, ed ha poi confermato la scelta della via interpretativa dopo i primi interventi delle sezioni unite della Cassazione, sollecitate a dirimere i contrasti insorti in materia tra le diverse sezioni, sino a quando la Corte di cassazione a sezioni unite ha confermato con particolare forza il proprio indirizzo interpretativo nella sentenza n. 23016 del 2004.

A seguito di tali decisioni e, in particolare, della sentenza da ultimo citata, non vi è dubbio che l’indirizzo delle sezioni unite debba ritenersi oramai consolidato, sì da costituire diritto vivente, rispetto al quale non sono più proponibili decisioni interpretative.

7. – Le considerazioni svolte nella sentenza n. 292 del 1998 e nelle successive ordinanze in precedenza menzionate circa il rispetto dei principî di adeguatezza e di proporzionalità, operanti anche in relazione ai limiti che deve incontrare la durata della custodia cautelare, discendono direttamente dalla natura servente che la Costituzione assegna alla carcerazione preventiva rispetto al perseguimento delle finalità del processo, da un lato, e alle esigenze di tutela della collettività, dall’altro, tali da giustificare, nel bilanciamento tra interessi meritevoli di tutela, il temporaneo sacrificio della libertà personale di chi non è ancora stato giudicato colpevole in via definitiva.

Nella giurisprudenza della Corte, d’altro canto, le esigenze che impongono, nella logica dell’art. 13 Cost., di privilegiare soluzioni che comportino il minor sacrificio della libertà personale trovano le loro radici nella fondamentale sentenza n. 64 del 1970, che ha aperto la via alla vigente disciplina in tema di termini massimi - di fase, complessivi e finali - della custodia cautelare.

La Corte - allora chiamata a pronunciarsi, tra l’altro, sulla legittimità costituzionale dell’art. 272 del codice di procedura penale del 1930, nella parte in cui limitava «l’operatività dei termini massimi della custodia preventiva alla sola fase istruttoria» e consentiva che, dopo la chiusura dell’istruzione, la custodia non fosse soggetta ad alcun limite -  nell’accogliere la questione muove dalla constatazione che con l’art. 13, quinto comma, la Costituzione ha voluto evitare che il sacrificio della libertà determinato dalla custodia preventiva «sia interamente subordinato alle vicende del procedimento; ed ha, pertanto, voluto che, con la legislazione ordinaria, si determinassero i limiti temporali massimi della carcerazione preventiva, al di là dei quali verrebbe compromesso il bene della libertà personale, che […] costituisce una delle basi della convivenza civile».

La stessa Corte precisa peraltro che le statuizioni della sentenza «non precludono al legislatore una nuova disciplina della materia, eventualmente differenziata […] anche in relazione alle varie fasi del procedimento, purché, in conformità con l’ultimo comma dell’art. 13 della Costituzione, si assicuri in ogni caso la predeterminazione d’un ragionevole limite di durata della detenzione preventiva».

Per essere conformi a Costituzione i termini massimi devono dunque coprire l’intera durata del procedimento, sino alla sentenza definitiva; ove non fossero disciplinati termini massimi di custodia cautelare, il sacrificio della libertà risulterebbe infatti interamente subordinato alle esigenze processuali e ne risulterebbe compromesso il bene fondamentale della libertà personale; ove siano previsti termini massimi in relazione alle varie fasi del procedimento, la relativa disciplina deve essere tale da assicurare in ogni modo un ragionevole limite di durata della custodia, in conformità d’altra parte ai parametri di proporzionalità e adeguatezza interni allo stesso precetto sancito dall’ultimo comma dell’art. 13 Cost.

Le limitazioni della libertà connesse alle vicende processuali devono rispettare il principio di proporzionalità, posto che contrasterebbe con il giusto equilibrio tra le esigenze del processo e la tutela della libertà una disciplina della detenzione cautelare priva di limiti di durata ragguagliati, da un lato, alla pena prevista per il reato contestato o ritenuto in sentenza e, dall’altro, alla concreta dinamica del processo e alle diverse fasi in cui esso si articola. Unitamente al principio di adeguatezza, il criterio di proporzionalità tra la gravità della pena prevista per il reato e la durata della custodia lungo l’intiero corso del procedimento ispira l’esigenza di assicurare un ragionevole limite di durata della custodia cautelare in relazione alla sua durata complessiva e alle singole fasi del processo.

Processo e fatto di reato sono infatti termini inscindibili del binomio al quale va sempre parametrata la disciplina della custodia cautelare e ad entrambi deve sempre essere ancorata la problematica dei termini entro i quali la durata delle misure limitative della libertà personale può dirsi proporzionata e, quindi, ragionevole: tra l’altro, in conformità ai valori espressi dall’art. 5, par. 3, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, secondo l’interpretazione datane dalla Corte di Strasburgo. Nel sistema attuale, la durata ragionevole è, appunto, assicurata anche dai termini massimi di fase, in quanto proporzionati alla effettiva evoluzione della situazione processuale dell’imputato.

Infine, proporzionalità e ragionevolezza stanno alla base del principio secondo cui, in ossequio al  favor libertatis che ispira l’art. 13 Cost., deve comunque essere scelta la soluzione che comporta il minor sacrificio della libertà personale.

La tutela della libertà personale che si realizza attraverso i limiti massimi di custodia voluti dall’art. 13, quinto comma, Cost. è quindi un valore unitario e indivisibile, che non può subire deroghe o eccezioni riferite a particolari e contingenti vicende processuali, ovvero desunte da una ricostruzione dell’attuale sistema processuale che non consenta di tenere conto, ai fini della garanzia del termine massimo finale di fase, dei periodi di custodia cautelare “comunque” sofferti nel corso del procedimento.

9. – Sulla base di tali principî, ai quali questa Corte si è costantemente richiamata per interpretare la disciplina censurata in modo conforme a Costituzione, e preso atto che si è formato un diritto vivente incompatibile con l’interpretazione sinora sostenuta, la Corte stessa non può che dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 303, comma 2, cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 3 e 13 Cost.

La disciplina impugnata è infatti lesiva di tali parametri costituzionali nella parte in cui non consente che i periodi di custodia cautelare derivanti da errores in judicando o in procedendo che hanno comportato la regressione del procedimento, sofferti in momenti processuali diversi dalla fase o dal grado in cui il procedimento è regredito, siano computati ai fini dei termini massimi di fase determinati dall’art. 304, comma 6, cod. proc. pen.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 303, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non consente di computare ai fini dei termini massimi di fase determinati dall’art. 304, comma 6, dello stesso codice, i periodi di custodia cautelare sofferti in fasi o in gradi diversi dalla fase o dal grado in cui il procedimento è regredito.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2005.

Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente

Guido NEPPI MODONA, Redattore

Depositata in Cancelleria il 22 luglio 2005.